Estratto del documento

Esame e frequenza

L'esame del 26/9/2013 è diviso in due parti, con una parte speciale per chi frequenta. Per chi non frequenta, il programma rimane invariato e segue quello istituzionale. La frequenza è valida con i 2/3 delle firme, prese a campione.

Il primo esame parziale di diritto sindacale (40% dell’esame) si terrà durante tutta la sessione estiva, sarà un esame orale, e si svolgerà circa a dicembre, tra il 15 e il 20.

La frequenza comporta anche la partecipazione alla parte seminariale del corso, che consiste nella riproduzione di un processo importante, simulato durante le lezioni. Questa attività è riconosciuta ai fini dell’esame.

Forse verrà inserita una parte di programma sulle tecniche di negoziazione.

Il programma

Diritto sindacale e rapporti collettivi

Il programma si divide in due tronconi fondamentali:

  • Diritto sindacale, rapporti collettivi: dalla storia delle origini del diritto sindacale e del lavoro e la sua evoluzione. È un diritto molto sensibile ai cambiamenti storici e politici. Grandi temi del diritto sindacale, sciopero, etc... Questo occuperà tutto il primo semestre e la verifica verterà su questo. Ci sarà un momento seminariale per una sentenza della corte costituzionale di luglio 2013 sul diritto sindacale nel luogo di lavoro.
  • Rapporto individuale di lavoro: dalla sua genesi, tutta la fase dello sviluppo, diritti del lavoratore, fino alla sua estinzione, licenziamenti, e gestione di momenti di crisi da parte delle imprese.

Entrambi questi tronconi vanno integrati con una guida sul diritto comunitario del lavoro, le direttive comunitarie e l’ordinamento dell’UE nel suo complesso. L’influsso del diritto comunitario in materia di lavoro è molto significativo in Italia. Un ruolo importante lo ha anche la corte di giustizia, quindi una preparazione sul diritto del lavoro e sindacale non può fare a meno della conoscenza del diritto comunitario e delle sue interazioni con gli stati membri.

È fondamentale nello studio la conoscenza di almeno un contratto collettivo. Inoltre, serve acquisire dimestichezza con la giurisprudenza, nel senso che la giurisprudenza ha un ruolo importantissimo nella creazione del diritto, soprattutto in quello sindacale, ma anche nel lavoro. Quindi bisogna imparare a leggere le sentenze.

Materiale di studio

Prof Focareta

Libri consigliati:

  • Roccella, Diritto del lavoro della comunità europea, CEDAM.

Diritto sindacale

Prendere uno a scelta tra:

  • Ballestrero, Diritto Sindacale, Giappichelli Torino. (costruzione più tendente all’evoluzione del diritto del lavoro, dalla legge Biagi in avanti, molto buono comunque)
  • Carinci, Diritto del lavoro Vol.1, UTET: diritto sindacale. (+ classico, completo, chiaro, sempre aggiornato)
  • Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci (non è molto un manuale, è il diritto sindacale, è scritto bene, molto veloce, è corto, molto)

Rapporto individuale di lavoro

Scegliere tra:

  • Carinci, Diritto del lavoro Vol.2: diritto del lavoro subordinato, UTET (uguale alla parte sindacale)
  • Ferraro, Diritto dei contratti di lavoro, Il Mulino
  • Ghera, Diritto del lavoro, Cacucci (rispetto a molti istituti focalizzano sulla struttura civilistica, surplus importante, approccio più privatista che lavorista)
  • Mazzotta, Diritto del lavoro, Giuffrè (+ recente come concezione)
  • Ballestrero, Diritto del lavoro, Giappichelli (uguale alla parte di sindacale)

Per il contratto collettivo si può scegliere un contratto collettivo del settore privato, purché importante: contratto del commercio, meccanico, tessile etc. Il contratto collettivo non va studiato come un manuale, bisogna leggere la disciplina dei vari istituti (inquadramento e disciplina dei lavoratori, sul contratto collettivo sarà utilissimo vedere come è disciplinato).

Alla fine del manuale, il contratto collettivo sarà finito di leggere.

Altro supporto didattico fondamentale è quello di utilizzare un codice del lavoro, comprarne uno piccolo.

Preparare 3 sentenze che potranno essere scelte tra quelle oggetto di attività seminariale, oppure sulle riviste di diritto del lavoro, in particolare la Rivista Italiana del Diritto del Lavoro o la Rivista Giuridica del Diritto del Lavoro. Normalmente si preparano sentenze già commentate, recenti, dell’anno in corso. In alternativa, si possono portare due capitoli a scelta del volume collettivo Bellotti Gaeta Tullini Zoli, a cura di Zoppoli, I rapporti di lavoro nel diritto vivente, casi e materiali, Giappichelli.

Storia e evoluzione del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro si occupa del lavoro dell’uomo, perché il lavoro è una parte fondamentale della vita dell’uomo, questa dimensione è stata lungamente ignorata dal diritto. L’uomo lavorava, ma il diritto non lo considerava. Il lavoro è una condizione inalienabile dell’uomo. Perché il diritto ha ignorato il lavoro per così tanto tempo?

Il lavoro viene regolato nei rapporti di scambio, perché viene presupposto come attività di scambio di servizi, un lavoro per una corresponsione di una somma economica. Il lavoro fa parte della vita, ma fa parte della sua condizione, il diritto si occupa non di ciò che in realtà fa, ma di ciò che ha. Alcune categorie come i commercianti hanno delle regole di appartenenza alla propria corporazione, quindi tutti i mercanti possono fare determinate cose con determinate condizioni, i barbieri dovranno fare in diverso modo. Queste corporazioni esistevano un tempo, alcune però ci sono ancora, tipo gli avvocati.

Le cose nel mondo cambiano con la rivoluzione industriale: tutte le dimensioni di status vengono frantumate, per lo sviluppo materiale delle fabbriche nelle città, e poi anche in diritto, perché avverrà la distruzione di tutto il diritto basato sugli status. Non a caso le prime leggi emanate in tutti i contesti saranno quelle di abrogare le corporazioni. Vengono addirittura fatte delle leggi repressive, perché avrebbero potuto ricostituirsi, vietando con sanzioni penali pesanti qualsiasi aggregazione di lavoratori.

Questo lascia piena libertà di iniziativa economica a tutti i privati e da questo si arriva alla rivoluzione industriale, che porterà al lavoro salariato. Il fatto che non ci siano regole non è casuale, non si vogliono regole, perché ognuno doveva poter avere la libertà di iniziativa economica, l’unica regola è il contratto. I contraenti per erano tutti uguali. Bastava quello per regolare tutti i rapporti di lavoro.

Tant’è che qualsiasi intesa tra i lavoratori che avesse avuto l’obiettivo di modificare le condizioni del contratto avrebbe significato una violazione delle libertà individuali. Quelle del datore di lavoro che non poteva più avere libertà di fare quel che voleva, ma potevano esserci anche interventi del legislatore, e anche questi non erano ammessi. Nel 1848, la sentenza della corte suprema della Virginia ritiene incostituzionale una legge che limitava l’orario di lavoro dei panettieri, questo perché limitava la libertà contrattuale del lavoratore, non più libero di contrattare, se volesse lavorare di più. Lo stato deve stare lontano dal lavoro e dall’autonomia contrattuale.

È chiaro che questa posizione è giustificata da un’antropologia molto forte, dell’ideologia liberale: l’uomo non ha bisogno di nulla, gli basta la volontà e la libertà, qualsiasi ingerenza significa ostacolo.

In realtà le condizioni non erano quelle: la richiesta di lavoro da parte dei lavoratori era altissima, e quindi non c’era contrattazione, molti morivano di fame, e quindi il datore di lavoro gli offriva ciò che voleva. In più, le condizioni del luogo di lavoro, spesso si infortunavano o si ammalavano, spesso in maniera importante.

Ci si rende conto alla fine del 1800, che il lavoro senza diritto è una condizione umana e sociale insostenibile, perché significa accettare che nella società ci siano milioni di persone sottoposte al massacro, ad avere una vita umiliante, ad essere esposti al pericolo di farsi male. Questa è una consapevolezza che matura nel tempo nella società, i primi a rendersene conto sono i letterati, i poeti, gli scrittori, il diritto arriva sempre dopo. Arriva prima la letteratura a disvelare il contrasto fra l’ideologia e la realtà materiale, e poi arrivano anche gli intellettuali, i pensatori e i politici socialisti, la sensibilità cattolica (enciclica rerum novarum).

Anche in Italia comincia a fine 1800 una regolamentazione del lavoro, ma prima dell’intervento dello stato, la realtà dei fatti comincia a muoversi da sola. Rispetto ad altri settori del diritto, quello del lavoro nasce in modo particolare, e poi si comporrà di elementi regolativi e normativi peculiari, rispetto agli altri ordinamenti.

Rappresentanza del mondo del lavoro comincia per due vie, essendo le corporazioni vietate, nasce prima una azione rivendicativa sul piano politico, quindi partiti politici socialisti, i lavoratori poi si associano in mutue, aggirando questo ostacolo legale, e queste sono società assicurative private, per far fronte a incidenti dei lavoratori che non sono assicurati, che non hanno quindi alcun trattamento previdenziale, non esiste la pensione.

In caso di infortunio sul lavoro spesso il lavoratore veniva buttato nelle fosse comuni, e queste mutue nascono per garantire almeno una bara, e una sepoltura dignitosa. Capita ancora adesso che ci siano lavoratori buttati sulla strada, nei cantieri in nero.

Nascono le società di mutuo soccorso, poi nascono con la liberazione del codice Zanardelli nell’89, rispetto al codice Albertino, dove non costituirà più reato la coalizione sindacale e nemmeno lo sciopero. Questo darà lo spazio per la nascita delle associazioni sindacali, cominciano gli scioperi come strumento rivendicativo, restano reati i comportamenti contigui allo sciopero. Rimane repressione pesante, nel 1888, a Milano una manifestazione per bloccare l’aumento del pane viene repressa con i cannoni, Bava Beccaris spara cannonate sugli scioperandi.

I sindacati prendono piede, e iniziano a contrattare le condizioni di lavoro, cominciano a svilupparsi i primi contratti collettivi, dove semplicemente si stabiliva il prezzo della retribuzione di lavoro, non stabilita con il lavoratore, ma con il sindacato, contrattazione reale.

Vengono stabiliti le minime garanzie per gli infortuni, nascono poi le prime associazioni di industriali, che fanno da contraltare con i sindacati, nel 1906. Cominciano a nascere regole estranee all’ordinamento statale, che comunque incidono sul mondo del lavoro, lo stato non interviene, il mondo del lavoro comincia a prodursi le proprie regole.

Interventi legislativi iniziali

Successivamente comincia a intervenire anche lo stato, in primo luogo per la tutela sui fanciulli, e la prima legge è il Factory Act in Inghilterra, legge diretta a limitare il lavoro dei fanciulli. Anche in Italia una legge del 1886 riguarderà la limitazione del lavoro dei fanciulli di notte. Viene poi introdotta una limitazione al lavoro delle donne.

Questa legislazione ha una duplice ragione:

  • Risponde ai canoni che le culture cattoliche o socialiste vogliono di tutela minima del lavoro, per evitare un maggior sfruttamento del lavoro.
  • Impedire che la forza lavoro non riuscisse nemmeno più a riprodursi, perché troppo sforzo non poteva garantire più nemmeno la riproduzione di persone in grado di lavorare. Tutto a causa delle condizioni di lavoro. Leggi fatte per garantire la riproduzione della forza lavoro. (visione più cinica, ma forse più reale)

Comincia ad essere sfornata qualche legge per delle misure prevenzionali, nel 1898 nasce la legge che da diritto alla previdenza sociale, e con questa legge viene imposto ai datori di lavoro di assicurarsi per gli infortuni sul lavoro, così da garantire al lavoratore infortunato un minimo di tutela. Il modo in cui si corresponsabilizza il datore di lavoro è quello civilistico dell’assicurazione privata, questo a prescindere dall’accertamento della responsabilità del datore di lavoro.

Chi si lamentava diceva che i lavoratori o i loro eredi potevano far causa al datore di lavoro, perché c’era già il codice civile: in realtà a fine ottocento non ci sono sentenze, perché non c’erano regole da violare sul lavoro, l’altro fattore era che nessun lavoratore poteva permettersi di andare da un avvocato.

Con la previdenza il lavoratore riceve a prescindere un indennizzo. Altro il datore di lavoro non ritiene di dover fare, perché l’ideologia liberale è comunque molto forte.

Disciplina del contratto di lavoro

Si dirà anche che la legge infondo c’è già che regola il lavoro, perché alcuni giuristi socialisti avevano proposto nuove regole per il lavoro operaio. Secondo i giuristi liberali le regole del lavoro erano contenute negli articoli che regolavano la locazione:

Il contratto di locazione ha per oggetto le cose e le opere. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga a fare qualcosa in favore dell’altra per mercede, un prezzo. Ci sono 3 locazioni di opera:

  • La persona obbliga la propria opera all’altrui servizio.
  • Contratto dei trasportatori.
  • Quella degli imprenditori ad appalto o' cottimo.

C’è una distinzione in questa norma, il terzo contratto è molto regolato, il primo invece non ha nessuna regolazione, se non una regola: nessuno può obbligare la propria opera ad un altro se il contratto è a tempo indeterminato. Deve esserci un termine, e la giustificazione è che si riproducessero rapporti di tipo feudale, che si tornasse alla servitù, perché una persona restasse libera. Questo perché non era usuale la facoltà di recedere liberamente.

C’era chi riteneva non adeguato il contratto di locazione alla regolamentazione del lavoro, quindi altri giuristi cercando di inquadrare il lavoro in uno schema che avesse qualche regola, iniziano ad ipotizzare l’uso dello schema giuridico della compravendita, ampiamente regolato, ma allora una persona si vende? Si accantona presto per l’idea, quindi si torna alla locazione.

Il contributo di Ludovico Barassi

I percorsi si divideranno, Ludovico Barassi nel 1901 scrive una monografia, o un manuale intitolato il rapporto di lavoro nel diritto di gente e inventa il contratto di lavoro. Inventa la disciplina, partendo dal contratto di locazione, torna al diritto romano, la locatio operis e la locatio operarum.

  • Locatio operis: lavoro autonomo, regole della responsabilità per il risultato sul lavoratore.
  • Locatio operarum: rischio del risultato al committente, non al lavoratore.

Ma anche regole che attengono alla vita e allo svolgimento di quel rapporto, perché la cosa fondamentale che riesce a tirar fuori Barassi, è che nella locazione di opere il lavoratore si obbliga a fare per l’altra persona mettendosi a disposizione dell’altra persona, ma è l’altra persona che conforma la prestazione concreta lavorativa. Mettersi alle dipendenze del committente, significa accettare la subordinazione al datore di lavoro, in quel contratto è presente la subordinazione. Questo non è presente in nessun rapporto contrattuale, perché il rapporto in ogni contratto è tra eguali. Qui il punto è che uno diventa subordinato all’altra persona, per questo si parlerà di rapporto di lavoro subordinato.

Tutto questo è una costruzione dogmatica, non fatta dal legislatore, ma da allora quel rapporto inizierà ad avere un nome ed avrà anche regole dedotte dalla concezione romanistica e pandettistica. Accanto a questa operazione ce ne sarà un’altra contemporanea che prenderà tutt’altra strada dove ci sarà un giurista meno dogmatico, Enrico Redenti.

Fonti e materiali del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro si va a formare con fonti e materiali del diritto peculiari, e nell’età della codificazione, nell‘800, ed il diritto è monolitico, stabile. E in questo contesto il diritto del lavoro nasce in tutt’altro modo, con protagonisti che non sono lo stato e la legge, che staranno a guardare questa vicenda abbastanza da lontano, e questo modo di formarsi tornerà poi utile ai giuristi nel maneggiare il diritto attuale. Il diritto è cambiato infatti, e non è più statuale e basta, sono cambiate anche le fonti del diritto. Un ruolo fondamentale ce l’ha la dottrina, ed è anche il motivo per cui i giuslavoristi erano giuristi particolarmente orgogliosi del proprio lavoro. Questo perché egli sa che sta studiando un diritto che in larga parte è stato costruito dalla dottrina, e questo gratifica molto.

Subordinazione

Barassi con l’aver creato il primo contratto collettivo di lavoro, ha anche bloccato le eventuali pulsioni legislative sulla disciplina, inoltre incentrerà il punto sulla subordinazione.

È Barassi che inventa questo concetto giuridico, distinguendo tra rapporto di lavoro autonomo (locatio operis) in cui un soggetto si impegna a fronte del pagamento di un prezzo a rendere un servizio specifico per un committente, e un rapporto di lavoro subordinato (locatio operarum) in cui uno si obbliga non a produrre qualcosa di specifico, ma si obbliga ad un facere, a mettere a disposizione la propria attività, ad obbligarsi all’altrui servizio, dove vi è l’accettazione della subordinazione, il prestatore di lavoro diventa subordinato al datore di lavoro.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 112
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 1 Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del Lavoro - nozioni Pag. 41
1 su 112
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mzuppiroli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Focareta Franco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community