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Diritto del lavoro (diritto sindacale)

La materia si può dividere in varie partizioni. Il diritto del lavoro in senso stretto riguarda il singolo rapporto di lavoro. Poi vi è il profilo collettivo, il diritto sindacale. Dire che ci occupiamo del profilo collettivo significa che ci occuperemo per prima cosa della verifica dei principi costituzionali in materia. Profilo collettivo significa occuparsi di sindacato nell’accezione più ampia. La Costituzione non si occupa solo dell’associazione sindacale, ma anche dell’aggregazione spontanea di un gruppo. Per avere diritto di espressione e di parola basta essere un’aggregazione di lavoratori. Vi sono anche forme spontanee per fini collettivi di lavoro.

Il profilo organizzativo dal lato delle imprese

Guarderemo anche il profilo organizzativo dal lato delle imprese. Nell’ultimo periodo ci sono molte nuove forme sindacali dal lato delle imprese. Tradizionalmente come si è organizzato il sindacato. Cercheremo di capire storicamente quali sono le sigle radicatesi nel nostro paese. Poi cercheremo di capire in cosa consiste il profilo collettivo.

Attività contrattuali e conflittuali

Le due attività più classiche sono l’attività contrattuale, il contratto collettivo, che vedremo possono essere di livello intersettoriale, nazionale, o di livello più limitato, territoriali e aziendali. I contenuti sono diversi a seconda del livello. L’attività contrattuale è l’attività fisiologica più ricorrente delle organizzazioni sindacali.

C’è un altro aspetto dell’attività sindacale, la parte del conflitto collettivo, quindi è lo sciopero dal lato dei lavoratori, la serrata dal lato dell’impresa. Il diritto allo sciopero è individuale, ma la finalità è collettiva. Quindi in un certo senso, pur occupandosi del collettivo, ci si occupa anche dei singoli. Il contratto collettivo riguarda retribuzione, inquadramento lavorativo, orari di lavoro ecc. Anche nel conflitto c’è il profilo del sindacato, ma anche la titolarità del singolo del diritto. Quindi collettivo e individuale sono strettamente connessi.

Partecipazione dei lavoratori

C’è un terzo profilo che l’aspetto partecipativo, l’aspetto della partecipazione dei lavoratori all’interno delle aziende. Vedremo questi aspetti dal punto di vista della legislazione, nella Costituzione agli artt. 39-40-46 e tutto sta nell’art.3 in particolare lo Statuto dei diritti dei lavoratori, L. 300/1970, poi una legge del 1990, riformata nel 2000 che si occupa dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Lo sciopero non può essere solo dei lavoratori dipendenti da imprese, anche gli avvocati possono scioperare. La Corte Costituzionale si è interrogata sulla serrata di pubblici esercenti senza dipendenti, la Corte la equipara allo sciopero.

Poi vi è la parte dell’autonomia collettiva, cioè quando le scelte sono esercitate direttamente dai lavoratori.

Art. 39 Costituzione

L’art. 39 va diviso in due parti. È formato da quattro commi. Il 1° comma fa parte della prima parte, il 2, 3 e 4, costituiscono l’altra parte. L’art. 39 è diviso in due parti perché la prima parte è precettiva (immediatamente operativa anche verso i privati), la seconda è programmatica. Il programma non è mai stato attuato. Difficilmente ci sarà un’attuazione. Il fatto che non si attui il programma, non significa che esso non sia importante.

Comma 1: dice, con una forma molto sintetica, che “L’organizzazione sindacale è libera”. Il primo punto da sottolineare è che è libera l’“organizzazione sindacale”, non l’“associazione”, l’organizzazione include l’associazione ma non la esaurisce. La prima è più ampia. Ciò lo si desume dal confronto con l’art. 18 Cost. che dice che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini non vietati ai singoli dalla legge penale”. Il diritto di associazione è già nell’art. 18, il diritto di associarsi per fini sindacali è implicito nel diritto di associarsi per fini sindacali. Il costituente ha pensato che la parte dei cittadini che hanno fini collettivi sindacali, non è un qualsiasi fine dell’ordinamento, l’aggregazione per fine sindacale è un fine nominato. La nostra carta costituzionale è fondata sul lavoro, e lo guarda dal profilo individuale e collettivo.

Alle origini l’organizzazione sindacale era vietata, perché se dicessimo che ogni cittadino è uguale e fossimo fermi all’art. 3, dovremmo considerare vietata l’aggregazione sindacale, perché sarebbe stata una lobby di pressione. Senza l’art. 3, c.2, la legislazione che tenta di tutelare il lavoratore sarebbe inammissibile e l’aggregazione dei lavoratori in un’azienda per contrapporsi alla forza del datore di lavoro sarebbe incomprensibile. Il costituente non pensa che l’associazione sindacale sia una delle tante forme, ma decide di nominarla come modalità più ampia.

Si intende la libertà di costituire un sindacato, vi è poi la libertà di scioglierlo. La persona può aderire al sindacato, può ricevere da un sindacato. L’altra libertà importante è la libertà negativa, di non partecipare al processo sindacale. I sindacati possono essere più di uno, parliamo di pluralismo sindacale.

Riguardo alla libertà sindacale negativa, bisogna temperare la possibilità di non far parte di un sindacato, il pluralismo sindacale e il fatto che la tutela del lavoratore deriva dalla legge e anche dalla contrattazione collettiva. In prima battuta i lavoratori ricevevano protezione dalle poche regole del lavoro e dalla contrattazione collettiva, quindi dall’attività del sindacato. C’è un aspetto di criticità ed è che la funzione del contratto collettivo è di dettare maggior protezione al lavoratore. Il costituente fa un’operazione illuminata e strategica nella seconda parte dell’art. 39.

La parte non precettiva, quindi programmatica sta ai commi 2-3-4. Cercheremo poi di capirne la finalità e di capire perché non è ancora stato attuato.

Comma 2: “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge”.

La formula cerca di essere la meno intrusiva possibile nei confronti dei lavoratori e dei sindacati. Si dice che ci sarà una norma di legge, ma essa può solo indicare come requisito la registrazione presso uffici. L’interpretazione che tutti hanno dato è che questo non rientra nella categoria degli obblighi, esso è un mero onere, non un obbligo come categoria giuridica. L’onere rientra nella disponibilità facoltativa del soggetto. Se un soggetto non intende registrarsi. Sarebbe del tutto incompatibile l’idea che il sindacato debba registrarsi per forza. Non può esservi altro onere se non la registrazione.

Comma 3: “ è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano uno statuto interno a base democratica”.

Esso specifica i requisiti che servono per la registrazione. Anche qui il costituente cerca di essere meno intrusivo possibile, chiede solo che sia democratico. Chiedendo di avere uno statuto interno a base democratica, si chiede anche di avere uno statuto, quindi anche un’organizzazione stabilita, non un gruppo spontaneo, occorre un minimo di formalizzazione. Non vi è nessun tentativo di ingerenza dello Stato nel fenomeno sindacale, il costituente insiste su questo, perché si veniva da un ordinamento fascista in cui il sindacato era solo uno.

Comma 4: “i sindacati registrati hanno personalità giuridica”.

La personalità giuridica è di diritto privato, non di diritto pubblico (per dare discontinuità rispetto all’ordinamento corporativo precedente). Questa formula conferma che la registrazione è un onere e non un obbligo, perché sono altrettanto legittimi i sindacati non registrati, i quali non avranno personalità giuridica. Prosegue: “possono rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi a base obbligatoria per tutte le categorie a cui il contratto si riferisce”.

La finalità è fare sì che i lavoratori siano coperti dal contratto collettivo anche se non sono iscritti, garantire quindi l’efficacia generale del contratto collettivo o efficacia erga omnes. Il costituente con queste disposizioni combina il pluralismo sindacale, il rispetto della libertà sindacale negativa, e la protezione del lavoratore (anche non iscritto) derivante dalla legge e anche dal contratto collettivo.

Il fatto che il costituente avesse come obiettivo la protezione del non iscritto può essere interpretato in vari modi.

Protezione dei lavoratori non iscritti

Una prima spiegazione partiva dal fatto che il contratto collettivo corporativo proteggeva tutti, anche perché tutti dovevano iscriversi. Quel contratto corporativo, alla caduta dell’ordinamento corporativo, è stato mantenuto in vita per tutelare le condizioni di lavoro dei lavoratori. La struttura del contratto collettivo, per esempio degli anni ’30, pur avendo poche previsioni, non è stata modificata, bensì soltanto ampliata.

Ad esempio, una disposizione che parla del congedo matrimoniale, vi era nei contratti collettivi degli anni ‘30 ed è transitata fino ai nuovi contratti collettivi. C’era bisogno di dare continuità ai contratti collettivi.

Una seconda spiegazione deriva dal fatto che stiamo parlando degli anni ’50, in cui le persone non hanno alcuna protezione contro il licenziamento, la prima disposizione contro il licenziamento arriva nel 1966. Dato che il datore di lavoro in quella fase può licenziare “con un cenno del capo” senza dire il motivo, la persona che si iscriveva al sindacato in quegli anni rischiava molto. Uno dei tentativi del costituente è dare tutela a tutti anche se non arrivano ad iscriversi ad un sindacato.

È bene precisare comunque che il costituente vuola mantenere il pluralismo contrattuale.

Ad esempio, se vi fossero 10 sindacati in rappresentanza dei lavoratori del settore chimico, 6 si registrano, 4 ne stanno fuori, i 6 che si sono registrati, in base ai loro iscritti, in rappresentanza degli iscritti stipulano il contratto collettivo che vale per gli iscritti ai sindacati stipulanti e per tutti i non iscritti. Rimangono fuori i 4 sindacati che hanno deciso di non registrarsi, essi possono stipulare con la controparte il contratto collettivo per i chimici valido per gli iscritti a quel sindacato.

Quindi il progetto del costituente non è avere un solo contratto collettivo, ma di averne almeno uno efficace per i non iscritti. Quindi rimane anche il pluralismo contrattuale.

Problemi di attuazione del programma costituzionale

Vi era un problema per cui questo programma non è stato attuato. Gli interpreti hanno trovato motivi contingenti, storici, interni ed esterni che hanno portato a questo. Da un lato il sindacato in quegli anni (anni ‘50) stava ripartendo dopo la dittatura, quindi anche se la formula era molto tranquillizzante, non lasciava il sindacato senza timore di un intervento intrusivo dello stato. Inoltre nella legge di attuazione si doveva specificare cosa si intendeva dire per “ statuto a base democratica ”, ma essendo nello stato nascente della democrazia, vi era il rischio di scrivere troppo o scrivere troppo poco, ancora oggi non ne sapremmo definire esattamente il contenuto.

I sindacati in quegli anni, finita la II Guerra Mondiale, quando il sindacato nazionale rinasce, rinasce unito, le cosiddette “forze della resistenza”, hanno costituito un unico sindacato, la CGIL, dove stavano tutti assieme. Nel 1948 la CGIL si rompe, per una serie di motivi si scioglie l’intesa, nel 1950 abbia o CGIL, CISL e UIL. Il costituente guardava alla realtà e vedeva la CGIL, quindi garantiva la libertà sindacale ma immaginava che vi sarebbe stato soltanto un sindacato e quindi un contratto collettivo. Se c’è una struttura con un unico sindacato con litigi politici che portano a rompersi, quelli che escono sono la componente minoritaria, che se ci fosse stata una legge negli anni ‘50 al tavolo delle trattative quella rappresentanza unitaria veniva rappresentata in proporzione agli iscritti. La CGIL aveva milioni di iscritti, mentre le altre due stavano ancora conquistando iscritti, quindi già trattare insieme sarebbe stato difficile, ma ancora meno era utile avere una rappresentanza in base agli iscritti perché avrebbe cristallizzato la minoranza della CISL e UIL. E poi non si possono certificare gli iscritti se comunque i lavoratori avevano timore ad iscriversi per paura di essere licenziati.

Un altro autore ha fatto notare che si scambia una piccola ingerenza con il fatto che il contratto stipulato è efficace per iscritti e per i non iscritti. Ma questo può non essere un vantaggio per il sindacato che ha come obiettivo quello di far aumentare gli iscritti. I lavoratori già avevano paura ad iscriversi, in più il contratto sarebbe stato valido per tutti, perché avrebbero dovuto iscriversi? Il costituente pensa alla protezione del lavoratore ma non alla posizione del sindacato, il quale ha bisogno di iscritti, anche per finanziarsi. Nella realtà tutti i sindacati si opporranno ad avere una legge e la conquista fino agli anni ’80, del sindacato è ottenere il risultato del costituente ma solo con le proprie forze. CGIL, CISL e UIL hanno siglato contratti di lavoro validi erga omnes attraverso meccanismi di cui si dirà. Questo fino agli anni ‘80, perché fino a quegli anni i contratti collettivi continuavano a migliorare e quindi il contratto collettivo veniva applicato a tutti. Era anche un interesse del datore di lavoro perché se avesse riservato diversi trattamenti, tutti si sarebbero iscritti. Quindi con questo meccanismo pur non essendoci una legge, il sindacato cresceva, tutti erano protetti. Tuttavia quando la contrattazione collettiva comincia a confrontarsi con la crisi e con l’intervento su materie in cui ciascuno la pensa in modo diverso. Per trovare meccanismi che fanno “tornare indietro” la protezione, il lavoratore non iscritto non vuole che la modifica si applichi anche a lui.

Ad esempio, nel caso del divieto del lavoro notturno delle donne, dice che il sindacato in azienda può decidere se tenerlo o rimuoverlo. In questo caso vi sono donne che vorrebbero lavorare di notte, altre no, il sindacato magari contrattava per tutte la rimozione del divieto e le donne non iscritte che volevano lavorare non volevano essere vincolate da quel contratto collettivo. I sindacati sopracitati hanno raggiunto solo nel luglio di quest’anno un protocollo d’intesa. Il principio costituzionale è comunque scritto nella costituzione quindi il legislatore o scrive una legge sul progetto costituzionale, o non può scrivere una legge, o si deve cambiare la Costituzione.

Art. 40 Costituzione

Per lungo tempo, tranne casi marginali, vi è un solo contratto collettivo di categoria che si applica ad iscritti e non iscritti. Negli anni ’50 c’è stato un tentativo significativo perché, pur non riuscendo ad attuare la Costituzione, l’esigenza di proteggere i lavoratori non iscritti rimane forte. Si immagina di copiare il modello francese ed è stata attuata la Legge Vigorelli, una legge delega attraverso il cui meccanismo il governo era autorizzato ad emanare decreti legislativi che erano tutti i contratti che i sindacati gli sottoponevano, per la durata di 1 anno. Alla fine del primo anno, si è prorogato. La Corte costituzionale interviene bloccando la seconda legge Vigorelli che ritiene incostituzionale. La prima legge viene salvata perché transitoria, ma boccia la reiterazione perché se l’avesse concesso una volta, di anno in anno sarebbe stata prorogata la legge. Questo conferma che si deve passare per forza dalla Costituzione.

L’art.40 afferma che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Nella storia di tutti i paesi industrializzati, non tutti hanno in Costituzione il diritto di sciopero, però o in Costituzione o in legge ordinarie, tutti hanno seguito lo stesso iter. Nella prima fase era reato, è un illecito penale sia civile. lo sciopero era vietato perché lede l’uguaglianza in senso formale, i lavoratori non possono unirsi contro il datore di lavoro. Con il progredire dei diritti, lo sciopero diventa una libertà e resta un illecito civile. Poi è diventato un diritto. L’unico paese che fa eccezione a questo trend ascendente, era reato, poi diventa libertà, torna reato nel periodo corporativo, poi diventa diritto.

Durante il periodo corporativo era vietato lo sciopero perché tutti dovevano collaborare per il bene della nazione, i conflitti potevano essere regolati ma non con lo sciopero e nemmeno con la serrata, perché essi vanno a rompere l’armonia. Nel 1948 quando esce la costituzione tutti gli articoli che qualificano lo sciopero e la serrata come reato sono scritti nel codice penale. Dentro questa situazione interviene la Costituzione. allora si sono succedute una serie di interpretazioni. La prima e più facilmente scartata era che lo sciopero è un diritto solo nell’ambito delle leggi, diventa un diritto quando vi sono leggi che lo regolano. E la legge che lo regolava era il codice penale, che lo condannava, quindi si diceva che era vietato. Ma questo era insostenibile perché il diritto di sciopero era incompatibile con il reato di sciopero. Una seconda interpretazione diceva che fintanto che non ci sono leggi che lo regolano, il diritto era solo una libertà. L’interpretazione che è prevalsa è quella che separa in due parti la frase, prima dicendo che lo sciopero è un diritto; poi che la legge può intervenire a regolarlo, e non sarebbe violazione di un diritto il fatto.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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