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Diritto del lavoro modulo A.

02/03.

Oggi individuiamo quella che è la fattispecie che determina l’ambito di applicazione

delle tutele. Dobbiamo capire chi sia il lavoratore subordinato, in che cosa consiste la

subordinazione.

L’insieme di tutele affonda nella legislazione ordinaria ed ha la caratteristica

dell’inderogabilità. Questa caratteristica garantisce il riequilibrio delle forze all’interno del

rapporto contrattuale. Il lavoratore è debole perché ha minori chance di reperire un

lavoro rispetto al datore che ha più possibilità di reperire lavoratori.

Oltre al lavoratore subordinato vengono tutelati lavoratori che, parimenti al lavoratore

subordinato, sono deboli all’interno di un rapporto, ad esempio tra un committente e il

lavoratore (lavoratore autonomo).

La subordinazione è la via d’accesso alla norma protettiva.

Chi è il lavoratore subordinato?

Dobbiamo partire dalle disposizioni di legge, ma anche mettendo in correlazione la

definizione di lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo.

Il lavoratore subordinato solitamente si trova in una condizione di debolezza giuridica, ma

anche economico- sociale. Tuttavia, questo non sempre perché ad esempio vi sono

lavoratori subordinati che non versano in condizione di debolezza, ad es. il dirigente, che

è un lavoratore subordinato, ma che è un soggetto forte nella contrattazione delle

proprie condizioni economiche.

Non è neanche vero che tutti i lavoratori autonomi sono forti nella relazione contrattuale,

vi sono lavoratori autonomi che versano in condizioni di debolezza più simili a quelle del

lavoratore subordinato.

Quali sono i connotati della subordinazione?

Qui abbiamo l’articolo 2094 del codice civile da analizzare.

“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare

nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la

direzione dell'imprenditore”.

Questa norma è da mettere a confronto con l’articolo 2222, che definisce il lavoratore

autonomo:

Questa differenza affonda le sue radici nella distinzione tra locatio operis e locatio

operarum.

Il nostro sistema si è affrancata da questa distinzione grazie a uno dei padri del diritto del

lavoro, a partire dai primi anni del secolo scorso. Ludovico Barassi ha capito che

l’elemento caratterizzante della subordinazione non stava nell’oggetto dell’obbligazione

(portare a compimento un’opera e metterla a disposizione del proprio committente o

impegnarsi a mettere a disposizione del proprio datore le energie per un’attività continua

nel tempo), quanto nella soggezione ad un potere direttivo dell’imprenditore.

Il connotato della soggezione era quello che consentiva all’imprenditore (vedi articolo

2086) di soddisfare l’esigenza su una prestazione di lavoro riempita di contenuto giorno

per giorno.

Notiamo subito dall’articolo 2094 che esso ci dice chi è il lavoratore subordinato.

L’articolo ci dice che il lavoratore subordinato si obbliga a collaborare nell’impresa.

Collaborare nell’impresa significa lavorare per realizzare gli scopi dell’imprenditore.

Questa caratteristica di collaborare per il raggiungimento dei fini dell’impresa non è una

caratteristica esclusiva del lavoratore subordinato.

Questo soggetto presta il proprio lavoro intellettuale o manuale: mette a disposizione la

propria attività lavorativa che può essere intellettuale o manuale.

La legislazione odierna offre sia ai lavoratori che offrono una prestazione intellettuale che

a quelli che prestano un lavoro manuale le medesime tutele, quindi questa distinzione

ormai è stata superata.

Il soggetto offre il suo lavoro stando alle dipendenze dell’imprenditore e sotto la sua

direzione. Qui troviamo l’elemento essenziale della subordinazione, vale a dire la

sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro. Il lavoro è subordinato

quando viene eterodiretto (ossia da un soggetto diverso rispetto a quello che presta il

lavoro) dal datore di lavoro.

L’articolo ci dice anche che il lavoratore si obbliga mediante retribuzione, il lavoro

subordinato si caratterizza per la sua onerosità.

Comparazione rispetto all’articolo 2222.

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un'opera o un

servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei

confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto

abbia una disciplina particolare nel libro IV”.

Qui ricorre di nuovo l’elemento dell’onerosità, è un elemento comune a entrambe le

fattispecie.

Colui che deve qualificare un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è il

giudice.

La giurisprudenza ha elaborato alcuni indici della subordinazione.

Questi indici non sono sufficienti se presi uno ad uno, ma devono essere considerati nella

loro interezza.

Questi elementi sono:

1. Inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa i giudici valutano che se il

à

lavoratore frequenta abitualmente il luogo di lavoro (per lavorare, per partecipare ad

un’assemblea ecc.) allora questo indice può qualificare il rapporto di lavoro come

subordinato, ma appunto solo questo indice non è sufficiente da solo.

2. Continuità nel tempo della prestazione.

3. Il rispetto di un orario di lavoro laddove il lavoratore sia tenuto a rispettare un orario

à

di lavoro allora è molto probabile che vi sia un rapporto di subordinazione.

4. Utilizzo di mezzi di produzione dell’azienda se per svolgere l’attività lavorativa utilizzo

à

mezzi che mi sono stati dati in dotazione dall’azienda, questo è un altro indice che

può portare alla conclusione che si è in una condizione di subordinazione.

5. Modalità di corresponsione della retribuzione tutte le volte in cui la retribuzione è

à

corrisposta con una cadenza periodica e in modo svincolato dal compimento di

un’opera o di un servizio e dunque correlato non a un risultato a cui si giunge, ma al

tempo per cui si lavora.

6. Esclusività dell’impiego lavorativo il lavoratore presta il suo lavoro a vantaggio di un

à

unico soggetto che beneficia della sua attività.

7. Mancata assunzione del rischio di impresa l’assunzione del rischio d’impresa spetta

à

all’imprenditore.

8. Volontà delle parti elemento che viene considerato soltanto in ultima istanza

à

perché ciò che rileva ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è, in prima

battuta, la modalità con la quale questo rapporto si è svolto, di conseguenza ciò che

le parti volevano o avrebbero voluto acquisisce per il giudice rilevanza solo quando

non si riesca a qualificare con certezza il rapporto stesso.

Tutti questi elementi, quando ce n’è più di uno, possono condurre il giudice a qualificare

quel rapporto di lavoro come subordinato.

La qualificazione del rapporto spetta necessariamente al giudice, non può spettare alle

parti perché altrimenti l’ordinamento consentirebbe alle parti di scappare dalla norma

lavoristica e di non poter usufruire delle tutele. Neanche la legge può qualificare il

rapporto di lavoro, ma solo il giudice che, attraverso l’esame completo della fattispecie,

giungerà alla sua conclusione.

Questo l’ha detto la corte costituzionale in una sentenza, dove è stata dichiarata

l’incostituzionalità di una legge che aveva qualificato come autonomi i lavoratori che

svolgevano una determinata attività. La corte ha detto che l’attività qualificativa spetta

al giudice, solo quest’ultimo può giungere alla conclusione giusta tramite l’esame

concreto della fattispecie.

La Corte di Cassazione ha espressamente detto che ogni attività lavorativa può essere

svolta o in modo subordinato o in modo autonomo, motivo per cui serve un esame

approfondito del rapporto concreto.

Tra autonomia e subordinazione vi è una zona grigia, dove si collocavano una serie di

lavori svolti con delle modalità che lasciano un forte margine di dubbio rispetto a quale

sfera ricondurli.

La dottrina si è a lungo interrogata e si chiede se non si tratta di una terza categoria che

ha una propria fisionomia. Non si è mai arrivati a una definizione di una terza categoria,

ma si è sviluppato all’interno della zona grigia una legislazione che è andata ad offrire

delle tutele a quei lavoratori che si trovano a metà tra l’autonomia e la subordinazione.

La linea di demarcazione tra subordinazione e autonomia allora forse non va più cercata

tra l’articolo 2094 e l’articolo 2222, ma va ricercata tra le collaborazioni coordinate e

continuative, definite da un articolo del codice di procedura civile, ovvero l’articolo 409,

e da un decreto del 2017, e le collaborazioni eterorganizzate, definite dal decreto

legislativo 81 del 2015.

Il decreto legislativo 81 è una norma di disciplina che ha esteso l’ambito di applicazione

della disciplina protettiva del lavoro subordinato anche a dei rapporti di lavoro

autonomo, ma che hanno delle caratteristiche tali da richiedere di essere inserite

nell’ambito di applicazione delle tutele del lavoratore subordinato.

Le caratteristiche sono quella della collaborazione, si tratta di prestazioni

prevalentemente personali, prestazioni continuative e le cui modalità di esecuzioni non

sono decise dall’imprenditore di lavoro, ma sono organizzate dal committente.

Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, esse rientrano nella

categoria dei lavoratori autonomi. La definizione dice che si tratta di rapporti di

collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,

prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si

intende coordinata quando le modalità sono decise di comune accordo dalle parti, il

collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa (a differenza di quanto

avviene nelle collaborazioni eterorganizzate).

04/03.

La zona grigia di cui parlavamo è una zona molto popolata, che da molto da fare ai

giudici. Per cercare di contenere il contenzioso e fornire delle certezze dei rapporti sono

state tentate diverse vie, sia a livello normativo, sia giurisprudenziale, sia dottrinale.

Il legislatore ha deciso di mantenere la scelta classica tra autonomia e subordinazione,

quindi non creare un tertium genus.

La scelta compiuta dal legislatore per offrire delle tutele ai lavoratori che abitano la zona

grigia è stata quella di, da un lato offrire delle tutele, e dall’altra quella di creare delle

condizioni per spingere il più possibile le fattispecie che abitano la zona grigia verso la

fattispecie della subordinazione.

Questa operazione è stata fatta per la prima volta nel 1973 con la riforma del codice di

procedura civile che ha previsto l’ipotesi della fattispecie delle collaborazioni coordinate

e continuative. Poiché il lavoratore, pur essendo autonomo, ha un rapporto di

collaborazione continuativa e coordinata con il committente del lavoro gli vengono

estese delle tutele che sono proprie del lavoratore subordinato.

Sempre sull’onda di spingere le fattispecie incerte verso la subordinazione, il legislatore,

all’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 ha previsto le collaborazioni eterorganizzate.

L’esempio classico di fattispecie incerta è quello del lavoro on demand, su piattaforma:

sono svolti tramite app o sito internet senza dipendere da organizzazione altrui.

La piattaforma esercita in modo automatico diverse funzioni relative alla gestione del

lavoro:

- Distribuzione dei compiti.

- Coordinamento del lavoro.

- Determinazione delle modalità del lavoro.

- Determinazione del compenso in base al numero delle consegne o in base al

gradimento della clientela.

- Monitoraggio degli spostamenti.

- Controllo sulla prestazione.

Attraverso la piattaforma vengono esercitate una serie di prerogative che sono simili a

quelle che può esercitare un datore di lavoro.

Il giudice, per capire se queste prestazioni sono nella sfera dell’autonomia o nella sfera

della subordinazione, va a guardare come si è svolta la prestazione. Qualora non possa

ricondurle a autonomia e subordinazione lo riconduce alle due categorie elaborate dal

legislatore.

Nel contesto nardamericano i giudici, ma anche lo stesso legislatore, ha abbandonato lo

schema rigido della bipartizione tra autonomia e subordinazione, ha offerto tutele

attraverso una “tecnica rimediale” in relazione alla condizione che si presenta, a

prescindere dalla riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta.

Questa tecnica lascia al giudice la scelta di come proteggere il lavoratore, cosa ben

diverso di ciò che avviene nel nostro ordinamento in quanto il giudice deve decidere

come qualificare il lavoratore.

I sistemi continentali si sono adoperati nel cercare di definire in modo puntuale che cosa

sia l’autonomia e che cosa sia la subordinazione.

La Francia è stata la prima a definire e regolare in via legislativa il lavoro su piattaforma.

Il nostro paese ha mantenuto la distinzione tra autonomia e subordinazione ed ha previsto

l’estensione di alcune tutele tipiche del lavoro subordinato a categorie che non rientrano

tra i lavoratori subordinati.

Vi è un’unica eccezione che riguarda il lavoro “occasionale”. Il legislatore ha rinunciato a

qualificarlo come autonomo o subordinato, gli ha semplicemente attribuito alcune tutele.

Se si dà uno sguardo alla giurisprudenza sul lavoro tramite piattaforma, le sentenze sono

molto oscillanti, in alcune si arriva alla conclusione che esso è un lavoro autonomo, in altre

si arriva alla conclusione che esso ha una natura eterorganizzata.

La corte di appello di Torino ha affermato la natura eteroroganizzata del lavoro su

piattaforma, tuttavia affermando che non è possibile applicare la tutela sul licenziamento

illegittimo.

La cassazione ha confermato l’orientamento della corte di appello di Torino, senza

soffermarsi sulle tutele da offrire a questi soggetti.

Nel 2019 il legislatore è intervenuto da un lato modificando l’articolo 2 del decreto

legislativo 2015 per offrire dei confini più certi, al fine di consentire una riconduzione più

agevole, dall’altra ha introdotto delle tutele per i ciclo fattorini, quando questi ultimi non

siano riconducibili all’articolo 2.

Tutele per i ciclo fattorini.

Queste tutele sono all’interno del decreto legislativo 81/2015 (modificato nel 2019). Il

legislatore ha stabilito che laddove i lavoratori su piattaforma digitale svolgano la loro

prestazione nella forma del lavoratore autonomo, hanno diritto ad alcune protezione.

All’articolo 47 bis viene data la definizione di lavoratore su piattaforma.

Il lavoratore che rientra all’interno della definizione dell’articolo 47 bis ha diritto ad avere

un contratto scritto e a ha un diritto di informazione e diritti di sicurezza.

Si rinvia alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la determinazione del

compenso. Se manca la contrattazione collettiva il committente è tenuto a fissare un

compenso minimo orario parametrato ai minimi tariffari stabiliti dalla contrattazione

collettiva per settori affini.

È dovuta una maggiorazione nel caso in cui il lavoratore lavori durante la notte o presta

lavoro in condizioni metereologiche sfavorevoli. Si prevede un divieto di discriminazione

nell’accesso alla piattaforma, si vieta che l’algoritmo che governa la piattaforma possa

determinare delle discriminazioni. Vi è anche un divieto di esclusione per i soggetti che in

un determinato momento non avevano dato la disponibilità per una consegna, in questo

caso non è ammissibile che per una mancata accettazione gli venga vietato di lavorare.

Si prevede l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali. Si prevede anche che il premio assicurativo (quanto il committente versa

all’inail) deve essere calcolato in base al rischio corrispondente all’attività svolta.

Le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni eterorganizzate.

Definizione collaborazioni coordinate e continuative articolo 409, comma 3 c.p.c.

à

Elementi delle prime:

1. Coordinamento dell’attività lavorativa con l’organizzazione del committente.

2. Il carattere continuativo (la prestazione, indipendente che sia svolta in modo

periodico o con interruzioni, è funzionale a soddisfare un interesse del committente

che dura nel tempo).

3. Svolgimento in modo prevalentemente personale dell’attività in cui si concreta la

collaborazione.

Queste collaborazioni rientrano nel lavoro autonomo, lo ha specificato la corte

costituzionale e si caratterizzano per il coordinamento, che si differenzia

dall’eterodirezione per la minore pervasività delle indicazioni fornite dal committente al

lavoratore, lasciandogli un margine di autonomia.

La legge 81/2017 ha aggiunto un ultimo periodo all’articolo 409 “la collaborazione sia

coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune

accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”,

questa legge ha voluto specificare che affinché la collaborazione sia autonoma occorre

che questo coordinamento sia concordato fra le parti.

Disciplina:

- Rito processuale del lavoro.

- Secondo l’articolo 429 cpc hanno una rivalutazione automatica dei crediti di lavoro.

- Assicurazione pensionistica obbligatoria (contribuzione dovuta per 2/3 dal datore di

lavoro e per

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bio4ever di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Vallauri Maria Luisa.
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