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CERCA SU INTERNET ARTICOLO
-Indica i soggetti interessati: 51
La comunicazione di proclamazione di sciopero deve essere effettuata al datore ma in realtà
vengono inviati direttamente alla commissione di garanzia, che valuta tutte le proclamazioni
di sciopero ed effettua questo controllo preventivo(per evitare irregolarità).
(Capacità della Commissione di essere autorevole).
Normalmente invita le parti a revocare/differire in altra data(in caso di problemi nell’atto di
proclamazione).
I suoi poteri tuttavia non sono così incisivi come si pensava quando fu emanata la legge nel
1990.
Questa fase appena vista PRECEDE la proclamazione dello sciopero.
Cosa manca ?
Che la commissione possa essere “mediatrice” del conflitto; che sarebbe potuto
accadere se si fosse dato spago a quegli studi che dicevano che un’attività di mediazione è
fondamentale epr evitare/alleviare la controversia.
Quelle procedure di raffreddamento viste ieri==di fatto hanno scarso successo. Perché è
un dialogo ma sempre tra gli stessi soggetti.
Agisce quindi la commissione in via preventiva, con successo ma se questo non riesce
torna la sua competenza che invece agisce in via repressiva(dopo che lo sciopero si è svolto
in maniera illegittima)===fase sanzionatoria.
SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE:
Articolo 4 legge 146/1990
Leggi su internet i presupposti.
-INDIVIDUALI:riguardano i lavoratori che compiono due atti diversi:
.Atto che non coinvolge i lavoratori in realtà; nell’articolo 2 comma 1 dicevamo che sono le
organizzazioni sindacali che fanno l’atto di proclamazione(e non i lavoratori).
==Responsabilità oggettiva, stigmatizzata dal lavoro della Commissione di garanzia che
difficilmente sanziona i singoli lavoratori per questa azione.
.Rispetto delle precettazioni?
Sanzione:sanzione disciplinare; potere disciplinare del datore di lavoro; articolo 2106
del codice civile.
Sanzione disciplinare=reazione del datore di fronte ad un inadempimento contrattuale del
lavoratore.
Problema:come fa la commissione di garanzia a fare questo?Invita il datore di lavoro ad
applicare la sanzione disciplinare.
Normalmente le sanzioni disciplinari seguono un procedimento.
-Non c’è un obbligo. 52
Problema:abbiamo visto che la commissione invita il datore, ma qual’è il suo interesse ad
applicare una sanzione disciplinare?
Questo può dar luogo ad un altro problema:si potrebbe valutare il comportamento del datore
che su invito non applica la sanzione?In teoria si, ma non si fa mai.
-COLLETTIVE: hanno come soggetto colpito dalla sanzione, le organizzazioni dei
lavoratori che proclamano uno sciopero/organizzazioni dei lavoratori che aderiscono ad uno
sciopero proclamato da altri.
Abbiamo due possibili sanzioni:
1)Colpisce le organizzazioni sindacali nella ricezione dei contributi sindacali(quella
realmente utilizzata).
==Se il datore non versa il contributo all’organizzazione sindacale quindi
Quantum sanzione:minimo non inferiore ai 2500 euro e massimo 50000 euro.
C’è un range che deve seguire 3 parametri:
-Che tipo di organizzazione c’è alle spalle della proclamazione(n. lavoratori iscritti).
-Effetti dello sciopero sul servizio pubblico che doveva essere erogato.
-Gravità della violazione.
2)Sanzione che NON funziona; articolo 4 comma ?:sospensione dei sindacati dalle
trattative.
Poi ci sono sanzioni che riguardano il datore di lavoro.Ovviamente è molto più difficile
sanzionare lui; sono ipotesi molto rare.In questa legge datori ci stanno pochissimo.
-Ricorda articolo 28 legge 300/1970(comportamenti antisindacali).
-Articolo 4 comma 4 legge 146/1990 collegamento per la procedura dell’articolo
precedentemente citato.
QUINDI:
-stessa sanzione prevista prima(range)
-Parametri::importanza violazione, comportamento sleale ad esempio che ha portato ad un
aggravamento del conflitto.
COSA SI RICHIEDE AL DATORE DI LAVORO
Di valutare gli effetti dello sciopero sull’utenza-comandata proporzionale proprio a
questi.
Cosa succede se la comandata è abnorme rispetto agli effetti previsti??
==Il comportamento NON rientra tra quelli sanzionati dall’articolo 4 MA potrebbe rientrare tra
i comportamenti dell’articolo 28 Statuto(comportamenti antisindacali)===limitazioni
dell’esercizio del diritto di sciopero.
===Ricorso al giudice. 53
Tutte queste regole trovano applicazione per i lavoratori subordinati; ma dal 2000 la legge
ha esteso la sua efficacia anche per altri lavoratori non subordinati(es taxi, erogatori
della benzina).
Con la legge 83/2000 si è avuto questo quindi; se questi soggetti svolgono attività di
servizio pubblico essenziale.
-Articolo 2 bis: comprende anche i lavoratori autonomi NON in tutte le regole che trovano
applicazione per i lavoratori subordinati; ma soltanto alcune di queste; es rispetto
obbligo di preavviso; rispetto termine di durata dell’astensione; garanzia delle prestazioni
indispensabili.
I lavoratori autonomi si danno delle regole, che si ritrovano nei contratti collettivi.
I lavoratori autonomi NON possono sottoscrivere i contratti collettivi.
Vi rientrano in questa legge gli avvocati.
-”Codici di autoregolamentazione”; rappresentanti della categoria.
Anche in questo caso la legge funziona alla stessa legge; se il codice manca==intervento
della commissione di garanzia, che in quel settore emana una regolamentazione provvisoria.
Anche per i comportamenti di coloro che esercitano attività contrarie alla
normativa==Sanzione di questi dalla commissione+applicazione sanzioni.
FINE PARTE DELLO SCIOPERO.
RAPPRESENTAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI
-(RSA e RSU)
Ricorda azione esterna del sindacato; all’interno delle aziende ci sono stati dei
fenomeni di rappresentanza dei lavoratori.(commissioni interne).
Avrebbe potuto questo dar luogo a un doppio canale di rappresentanza, come è in Paesi
diversi dal nostro.
Doppio canale:le organizzazioni sindacali operano sul territorio(livello nazionale,
territoriale e aziendale).
L’altro canale, non necessariamente sindacalizzato è quello che si avvia all’interno del
luogo di lavoro. E’ qui necessario un rappresentante.
Dal 1970===il canale non è stato più doppio ma è divenuto uno singolo.
Perchè si arriva a questo?
Nelle aziende c'erano dei fenomeni spontanei, i lavoratori si riunivano nei luoghi di lavoro,
discutevano e nominavano un rappresentante, riconosciuto con gli anni dal
datore(commissioni interne).
Il sistema era regolato da degli accordi.
Fine anni 60=fenomeno che porta a una serie di rivoluzioni culturali===all’interno delle
fabbriche si crea il “MOVIMENTO DEI DELEGATI”. 54
Le commissioni interne erano state addomesticate, i delegati si pongono con un movimento
di forte rottura con il sindacato.
-Fenomeno di spontaneismo.
-Nomina del delegato come loro rappresentante.
-Ricorda autunno caldo==manifestazioni violente, morti..
Nasce l’idea di istituzionalizzare quei movimenti spontanei.Si poteva:
-Istituzionalizzare i delegati.
-SINDACALIZZARE I RAPPRESENTANTI DEL LAVORATORI(scelta presa). Lo si fa con
la legge 300/1970.
I movimenti spontanei dei lavoratori sono fuori controllo per la politica, sono ingestibili.
Il legislatore ha quest’idea; unisce il doppio canale.
I delegati divengono delegati dei singoli lavoratori di matrice sindacale
Il sindacato controlla il movimento spontaneo.
Le prime strutture di rappresentanza dei lavoratori sono quelle dell’articolo 19 dello
Statuto.
ARTICOLO 19 STATUTO
Ha subito nel corso degli anni una modifica dal basso, con un referendum popolare nel
1995 che ha modificato le lettere di cui questo articolo si componeva.
I sindacati, su iniziativa dei lavoratori,possono nominare un rappresentante sindacale
aziendale.
Poi si dice che l'organizzazione sindacale può nominare eun proprio rappresentante==si
cerca una mediazione.
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE POST REFERENDUM
==Può farlo quell'organizzazione sindacale che abbia stipulato o sottoscritto un cc
applicato all’interno dell’azienda.
Basta la partecipazione ad un tavolo di trattativa sindacale secondo la Corte Costituzionale.
Cosa non torna?La nomina così non viene dal basso(scollamento tra la base e il
vertice), viene dall’esterno.
===Reazione delle organizzazioni sindacali introduzione RSA che ha come fonte l'articolo
19 dello Statuto E RSU, ha come fonte un atto di autonomia collettiva.
ELEMENTO CHE MODIFICA IL SISTEMA
Il momento elettivo riesce a fare quello che non è riuscito a fare l’articolo 19.
La rsu nasce e si forma secondo un momento di competizione elettorale.
13/11/2023(continuo lezione precedente).
Attualità sciopero generale a livello nazionale, precettazione dal ministro dei trasporti Matteo
Salvini(cerca); vuole vanificare quindi gli effetti dello sciopero.
RSA E RSU le faremo domani. 55
I DIRITTI
Titolo terzo dello Statuto dei lavoratori(legge 300/1970)=inquadra quel fenomeno dello
spontaneismo che aveva caratterizzato l’Italia nel 1969; fine autunno caldo.
Ingloba i movimenti spontanei abbiamo detto. In concreto:
-Mira a creare delle strutture di rappresentanza dei lavoratori.
-Gli attribuisce pure dei diritti.
L’operazione è molto ampia.
Titolo 1=libertà e dignità del lavoratore. Libertà intesa sotto OGNI punto di vista. Infatti, il
primo articolo si chiama “libertà di opinione”=i lavoratori hanno diritto nei luoghi dove
prestano la propria opera di manifestare il proprio pensiero.
==Posizione di cittadinanza, lavoratore=persona. Questa concezione non è sempre stata
scontata. Il personalismo non è ancora scontato in molti Paesi; esempio ex
Germania=obbligo di lavorare, anche per i bambini; lavoro forzato dei minori.
La dottrina è stata appoggiata dalle Carte europee sotto questo punto di vista.
Dibattito in corso ancora sul “lavoro dignitoso” +luogo di lavoro= luogo di benessere.Il
lavoratore che sta bene all’interno di un’azienda produce molto di più rispetto ad uno che
invece sta male.
Tornando al titolo 1, ci sono una serie di norme che si occupano della “dignità del
lavoratore”; quindi parliamo dei controlli, che devono essere fatti nel rispetto della
dignità del lavoratore appunto.
Eventuali sanzioni; contraddittorio tra le parti per il rispetto di quei principi derivanti anche dal
diritto penale.
Titolo 2=libertà sindacale
SI RIFERISCE ALL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE ESTERNA
==Possibilità che hanno i sindacati di svolgere attività sindacali in forma associata; ricorda
articolo 14 Statuto(connessione all’articolo 39 1 comma Costituzione +