Legislazione sociale sulla malattia del lavoratore
Nozione
Nell’ambito del rapporto di lavoro si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che comporti un’incapacità al lavoro, salvo i casi che rientrano nella normativa sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La tutela opera rispetto ad eventi che rendano il lavoratore concretamente inidoneo a svolgere le proprie mansioni, avuto riguardo al tipo di prestazione contrattualmente dovuta: la stessa malattia infatti può incidere diversamente sulla capacità lavorativa del soggetto, in considerazione sia dell'attività che è chiamato a svolgere, sia dell'ambiente di lavoro nel quale opera.
Tutela del lavoratore
La malattia determina la sospensione del rapporto di lavoro e legittima l'assenza del dipendente (art. 2110 cod. civ.). Durante l'assenza decorre normalmente l'anzianità di servizio e al lavoratore spetta un trattamento economico, nella misura stabilita dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità (art. 2110 cod. civ.). Il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi.
Malattia e altri istituti
Il sopravvenire della malattia incide su altri istituti tipici del rapporto di lavoro. In particolare, la malattia interrompe il decorso di:
- Ferie, quando non consenta il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore;
- Periodo di prova.
Svolgimento di altra attività lavorativa
Lo svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia in linea di principio non è consentito, stante l’interesse del datore di lavoro alla guarigione, e quindi in servizio, del lavoratore. Secondo la giurisprudenza, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Inoltre, lo svolgimento di altra attività è di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia e può pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
Può ritenersi compatibile con lo stato di malattia lo svolgimento di altra attività lavorativa che non sia idonea a pregiudicare o ritardare il recupero della piena idoneità fisica. L'onere di provare tale compatibilità incombe sul lavoratore. In ogni caso il lavoratore che svolge altra attività lavorativa retribuita presso terzi durante la malattia perde il diritto all’indennità previdenziale.
Termini e modalità
Il lavoratore assente per malattia deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro il suo stato, nei termini e con le modalità stabilite nei contratti collettivi, e sottoporsi a visita del proprio medico curante, che rilascia un certificato. Entro due giorni dal rilascio del certificato medico, il lavoratore è tenuto a trasmetterne copia.
-
Diritto del lavoro
-
Diritto del lavoro
-
Diritto sindacale, definizione Rapporto di lavoro subordinato, Obblighi lavoratore, Poteri datore di lavoro
-
Diritto del lavoro