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Periodo dell'indennità giornaliera di malattia
L'indennità giornaliera di malattia spetta dal quarto giorno di assenza per malattia e fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare. I primi tre giorni di assenza per malattia, cosiddetti di carenza, non sono indennizzati dall'INPS e generalmente i contratti collettivi prevedono che siano pagati dal datore di lavoro. Il quarto giorno di assenza si computa dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore. Se nel certificato non è riportata la data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, il quarto giorno di assenza per malattia è computato dalla data di effettuazione della visita medica.
L'indennità deve essere corrisposta fin dal primo giorno in caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di guarigione della malattia precedente.
L'indennità giornaliera di malattia è commisurata al 50% della retribuzione media globale.
giornaliera per le giornate indennizzabili
comprese nei primi 20 giorni di malattia;
al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21° giorno di malattia.
RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA
Per gli impiegati e i quadri la retribuzione media globale giornaliera è pari a 1/30 della retribuzione percepita dal lavoratore nel mese precedente quello dell'inizio della malattia, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive.
Se il lavoratore non ha prestato attività per l'intero periodo di riferimento (es. rapporto iniziato o cessato nel corso del mese), la retribuzione media globale giornaliera si ricava dividendo la retribuzione percepita per il numero delle giornate di calendario ed aggiungendo al risultato 1/30 dei ratei delle mensilità aggiuntive.
Per gli operai la retribuzione media globale giornaliera si ottiene dalla somma tra la retribuzione percepita nel mese precedente diviso il numero delle giornate lavorate o comunque
retribuite comprese nel mese e 1/25 del rateo delle mensilità aggiuntive.
EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ
L'indennità di malattia è anticipata generalmente dal datore di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi che, in ogni caso, non devono essere inferiori al 50% della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto avviene portando in diminuzione nel periodo di corresponsione l'importo versato al lavoratore nel quadro D del mod. DM10.
L'indennità, invece, è pagata direttamente dall'INPS:
- agli operai agricoli;
- ai lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali;
- ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del
trattamento di cassa integrazione guadagni. L'anticipazione da parte del datore di lavoro, comunque, è dovuta anche in questi casi se è previsto nei contratti collettivi.