DIRITTO DEL LAVORO
Il lavoro consiste nell’ “impiego di energie fisiche ed intellettuali per la creazione di nuova ricchezza”.
“complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che
La nozione che viene attribuita ad diritto del lavoro è :
tutelano oltre che l'interesse economico, anche l libertà, la dignità e la personalità del lavoratore ”.
Il diritto del lavoro da la possibilità di conoscere quelle che saranno le prospettive future lavorative, quindi le possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro. Esso consiste in una serie di norme che disciplinano il rapporto di lavoro quindi anche la
relazione giuridica che si viene a creare tra datore di lavoro e lavoratore; infine ha anche il compito di tutelare quello che è
l’interesse economico del lavoratore che presta la sua attività lavorativa intellettuale e manuale nonché la dignità e la
personalità dello stesso.
Nel corso del tempo si sono succedute varie norme che hanno fatto si che il lavoratore non venisse più indicato come il
contraente più debole , quindi in una posizione di inferiorità o dipendenza economica dal datore di lavoro;queste norme
dunque vanno a tutelare maggiormente il lavoratore.
Oggi la funzione di garanzia che viene riconosciuta al rapporto di lavoro si basa sull’eliminazione delle norme imperative
precedentementi esistenti. Il rapporto di lavoro ha trovato la sua regolamentazione giuridica soltanto a partire dal XIX
secolo, in concomitanza con l’emancipazione della classe lavoratrice.
L'oggetto specifico del diritto del lavoro è quindi la disciplina delle relazioni tra lavoratore e datore di lavoro, che ha la
propria fonte in un contratto; tenendo conto infine che, quanto meno economicamente, il lavoratire si trova in una posizione
di inferiorità rispetto ad datore di lavoro, e che rispetto allo stesso, è sicuramente la parte più debole, il diritto del lavoro
ha come fine primario quello di tutela e di garanzia del prestatore di lavoro.
Il diritto di lavoro è composto da norme che disciplinano i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro e dal diritto sindacale,
che tratta delle associazioni che rappresentano le parti del rapporto.
Il diritto del lavoro viene dunque ripartito in:
DIRITTO DEL LAVORO IN SENSO STRETTO: propriamente detto o in SENSO LATO, attinente alla regolamentazione
dei rapporti individuali di lavoro subordinato ( in cui il lavoratore dipende dal datore di lavoro), nonché di altri rapporti di
lavoro.
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE/ LEGISLAZIONE SOCIALE: che tutela il lavoratore in presenza di specifiche
situazioni di bisogno. La previdenza sociale appartiene alla legislazione sociale che va a regolare le concertazioni sociali(patti
in cui le parti possono usare i mezzi che meglio preferiscono purchè raggiungano l’obiettivo, vi è quindi l’obbligo di risultato)
tra il governo e le parti sindacali, il datore di lavoro e i lavoratori interessati. La legislazione sociale è costituita da norme di
tutela dei lavoratori, identificati come la parte più debole nel rapporto di lavoro. Essa è definibile come l'aspetto pubblico
del diritto di lavoro e dovrebbe soddisfare il principio di tutela del lavoro, enunciato nell'art. 35 della Costituzione Italiana,
diminuendo/attenuando gli aspetti negativi della subordinazione nei rapporti di lavoro.
DIRITTO SINDACALE: viene disciplinato dall’art. 40 della costituzione, e consiste nell'insieme di norme, statuali o
contrattuali, che disciplinano l'organizzazione collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori
di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale, contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto
collettivo). Oggetto dello studio della disciplina pertanto solo tre argomenti principali: le organizzazioni sindacali (organi che
raccolgono i rappresentanti delle categorie produttive), lo sciopero (astensione collettiva dal lavoro di lavoratori dipendenti
allo scopo di rivendicare diritti, per motivi salariali, per protesta o per solidarietà) ed il contratto collettivo di lavoro
(contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di
lavoro o un singolo datore predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro- c.d. Parte
normativa- ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci – c.d. Parte obbligatoria-).
...Cenni storici...
La rivoluzione industriale sta ad indicare quel cambiamento economico, sociale e poilitico avvenuto il Europa verso la fine del
1700 e gli inizi del 1800, come conseguenza della radicale trasformazione dei processi produttivi nell’industria tessile e
metallurgica. Si sviluppò dapprima in Inghilterra, e successivamente si estese agli altri paesi del mondo occidentale. I
principali cambiamenti furono la fabbrica, la locomotiva a vapore e la macchina a vapore, quest’ultima perfezionata da James
Watt. Con la rivoluzione industriale si assistette all’urbanizzazione, poiché essenoci bisogno di più lavoro, gli operai si
trasferirono in città per lavorare nelle fabbriche. La rivoluzione industriale è arrivata in Italia molto più tardi rispetto al
resto d’Europa (fine ‘800) ed ha segnato una tappa fondamentale per la nazione. Principalmente vi era un eccesso di
sfruttamento del lavoratore, successivamente, tutto cambiò con la costituzione repubblicana del ’47 che ad una visione
corporativistica d una società fascista (cui è ispirato il codice civile del 1942) sostituisce una visione democratica e sociale
fondando la repubblica sul lavoro, questo fu il momento più significativo il Italia dal un punto di vista normativo; la
costituzionalizzazione andò infatti a riconoscere quello che è il ruolo del lavoratore nella fabbrica.
Importantissimo è l’art. 1 della costituzione: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.
...statuto dei Lavoratori...
Una legge molto importante per i lavoratori è la legge n° 300 del 1970 c.d. statuto dei lavoratori. La funzione svolta dallo
stesso è quella di consolidare il ruolo dei sindacati e prevedere l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare nel posto di
lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato e offrire maggiori garanzie di osservanza dei principi costituzionali di tutela
della libertà e dignità del lavoratore, giungendo a porre limitazioni all'esercizio dei poteri datoriali.
Lo statuto dei lavoratori è stato approvato più di 30 anni fa dal parlamento italiano, il 20 Maggio del 1970; con lo Statuto dei
Lavoratori i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti sono diventati oggetto di una legge dello stato. Esso è quindi un
complesso di norme, di determinante importanza, che regolano i principi basilari del lavoro. Si cerca quindi di porre delle
limitazioni all’esercizio dei poteri datoriali, poteri che svaniscono definitivamente con la legge n° 183 del 2010, la c.d.
collegato lavoro, l’ultima legge in materia di lavoro. Il collegato lavoro entra definitivamentein vigore il 24 Novembre. Essa
prevede i principali cambiamenti che interessano il mondo del lavoro, inoltre affronta le materie inerenti al licenziamento e
alle controversie di lavoro. Per quanto attiene alle controversie di lavoro non è obbligatorio il tentativo di conciliazione, ma è
possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria in prima istanza, salvo che non si decida di impugnare dinnanzi al giudice un
contratto di lavoro certificato. In questo caso, il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l'atto di
certificazione è obbligatorio. Viene fissato il termine dei 60 giorni in materia di decadenza, per il licenziamento, la
cessazione del rapporto di lavoro dovuta alla scadenza del termine o della somministrazione, il recesso del committente dai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, il trasferimento di sede del lavoratore, la cessione del
contratto di lavoro a seguito di un trasferimento d'azienda e dove si chieda la costituzione del rapporto in capo a un
soggetto diverso dal titolare del contratto.
COMMENTO
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Le principali disposizioni sono:
diritto di libertà sindacale;
− diritto di propaganda nei luoghi di lavoro;
− divieto di ritorsioni (minacce) da parte dei datori di lavoro;
− divieto da parte dei datori di lavoro di creare sindacati di comodo, da essistessi controllati (i c.d. Falsi sindacati
− fantocci);
divieto di licenziamento dei sindacalisti;
− diritto di assemblea nei luoghi di lavoro;
− diritto di permessi retribuiti ai sindacalisti;
− diritto di affissione di comunicati all'albo sindacale;
− diritto dei lavoratori di pagare contributi sindacali, mediante trattenute sulla busta-paga;
− divieto da parte dei datori di lavoro, di repressione della condotta sindacale nei luoghi di lavoro;
−
la LEGGE 20 MAGGIO 1970 n° 300 “statuto dei lavoratori”, tratta quindi le norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luighi di lavoro, e norme sul collocamento. Questa legge risulta
molto importante per tutti i lavoratori in relazione alla loro libertà, dignità e tutela, nonché in merito all'attività sindacale
sul posto di lavoro. La libertà di opinione sul posto di lavoro è garantita quanto al pari dell'aderenza sindacale ed al diritto di
sciopero.
[ Gli impianti audiovisivi di controllo possono essere impiegati solo in via del tutto eccezionale e con il consenso dei delegati
sindacali, oppure del competente ispettorato del lavoro. Le visite di controllo, in caso di malattia ed infortunio di lavoro, non
possono essere effettuate dal datore di lavoro ed a questo scopo sono autorizzati solamente i medici competenti dell'unità
sanitaria. Le sanzioni disciplinari devono essere comunicate ai lavoratori, che possono ricorrere all'assistenza del sindacato.
Al datore di lavoro è fatto divieto indagare sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori. Con un numero minimo
di 16 lavoratori, all'interno di un'impresa può essere nominata la rappresentanza sindacale.
Si possono utilizzare sino a 10 ore l'anno, per assemblee sindacali. Nel caso il datore di lavoro svolgesse attività
antisindacale, il giudice del tribunale di lavoro, su segnalazione del sindacato, può ordinare l'immediata sospensione delle
]
predette attività.
COMMENTO:
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RIFORME DEL LAVORO
- Tra le riforme del lavoro c’è il D.Lgs. 276 del 2003 che rinnova in modo sostanziale la disciplina del mercato di lavoro e le
tipologie contrattuali speciali, privilegiando una autonomia negoziale delle parti, con accresciuta rilevanza del contratto
individuale nella regolamentazione del rapporto di lavoro. Quindi questo decreto rinnova la disciplina del rapporto di lavoro e
della relazione giuridica che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro.
- Dopo un lungo iter legislativo si è aperta una nuova parte di concertazione sociale in cui si va a considerare importante il
lavoro, la competitività, la crescita sociale ed economica, e il cui esito si conclude nel 2007 con un protocollo sul lavoro, sulla
competitività per l’equità e la crescita sostenibili, il c.d. Protocollo Welfare, in cui viene considerato importante non solo il
contratto di lavoro, nel mercato di lavoro, ma anche quelle che sono le forme di previdenza, assistenza sociale e
ammortizzatori sociali.
- Il D.Lgs. 276/2003 venne poi superato/eliminato dalla legge n°247 del 2007 sul Protocollo Welfare; questa non fa altro che
eliminare/condannare le tipologie prevaricanti quindi monopolizzanti/assolutistiche del D.Lgs. 276 del 2003 a tutto vantaggio
del lavoratore a tempo indeterminato e va inoltre a considerare come forma normale di occupazione il lavoro a tempo
indeterminato che garantisce ai lavoratori una prestazione di vita serena dal punto di vista familiare nonché lavorativo. La
legge n° 247 dunque non è altro che una modificazione del D. Lgs. 276/2003.
Un altro D.Lgs. importante è il n° 81 del 2008, con il quale il governo esprime la volontà di intervenire con la massima urgenza,
con tempestività, per prevenire il lavoro nero, e per prevenire soprattutto gli infortuni sul lavoro; va dunque a riordinare da
un punto di vista legislativo, le disposizioni in materia di tutela sociale quindi civile della salute e sicurezza del lavoratore.
Infine tra i D.Lgs. più importanti ricordiamo il n°112 del 2008 che verrà successivamente convertito nella legge n°133 nel
2008 la quale prevede dispisizioni urgenti per lo sviluppo economico, la crescita e la competitività, quindi anche la
semplificazione amministrativa, realizza cioè una semplificazione dei rapporti di lavoro.
In questo senso va ad innovare quello che sono i campi relativi/urgenti allo sviluppo economico e alla semplificazione delle
procedure poste a tutela del lavoratore sul posto di lavoro.
FONTI DEL DIRITTO
Il rapporto di lavoro trova la sua regolamentazione giuridica in una molteplicità di fonti che si dividono in 3 categorie e anche
in sotto-categorie. Le fonti reputate principali sono:
fonti internazionali o sovranazionali --- fonti legislative regionali o statuali --- fonti contrattuali individuali o collettive.
Le fonti sono fatti o atti attraverso cui vengono emanate, modificate o abrogate le norme del diritto del lavoro, si possono
riassumere nei tre seguenti punti, che andremo ad esaminare:
Le fonti internazionali o sovrainternazionali: possono essere di origine consuetudinaria, e cioè fonti dirette del diritto
interno per effetto dell’art.10 della costituzione; in questo caso l’ordinamento giuridico Italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute ( appunto di origine consuetudinaria). Un esempio è la legge che prevede che
una volta stipulato un patto, questo venga rispettato. Esistono inoltre fonti internazionali di origine pattizia (per esempio i
trattati); sono fonti dirette, perché per poter essere applicate, cioè per poter essere vincolanti nel diritto interno, devono
essere ratificate con legge dello stato, dunque devono essere recepite come un atto interno (ad es. un decreto legislativo
che è una fonte indiretta) per entrare a far parte dello’ordinamento giuridico Italiano e quindi per essere efficaci. Gli art.
76 e 77 della costituzione vanno a recepre il contenuto di una fonte indiretta come per es. un trattato, e quindi vanno a
tramutare questo contenuto in legge; questi articoli regolano dunque il decreto legislativo.
Esempi di trattati sono la Carta Sociale Europea di Torino del 1961, la Carta Internazionale del Lavoro di Versailles del 1919,
la dichiarazione di Filadelfia del 1944, il codice Europeo di sicurezza sociale del 1964, il patto delle Nazioni Unite del 1966.
Ricordiamo inoltre convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) che sono fonti indirette, piochè
necessitano di un intervento legislativo da parte dell Stato che le ha ratificate, per diventare effettive. Esse trattano le
condizioni di lavoro, le libertà sindacali, la sicurezza sociale. Inoltre ricordiamo i regolamenti e le decisioni della CE
(Comunità Europea) e della CECA (Comunità Europea del carbone e dell'acciaio). Tali regolamenti e decisioni costituiscono
fonti normative dirette ed obbligano, quindi, direttamente gli stati membri, senza dover ricorrere a leggi di ratifica. Fra i
provvedimenti più importanti ricordiamo: la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità, la sicurezza sociale
dei lavoratori emigrati, il fondo sociale europeo.
Le fonti statuali o legislative; tra cui si ricorda la più importante che è la costituzione, che da importanza fondamentale al
lavoro. Fra gli articoli più importanti della costituzione dedicati al lavoro, ricordiamo gli articoli:
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