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Disciplina del mercato di lavoro

Lo stato, prima della riforma costituzionale del 2001 n.3, ricopriva un ruolo di una certa importanza, per quanto atteneva anche la tutela e la sicurezza del lavoro. A seguito delle modifiche del titolo V parte II della costituzione (ex legge costituzionale n.3/2001) la regione ha iniziato ad assumere una posizione di rilievo occupandosi prevalentemente della sicurezza e tutela del lavoro. Si parla quindi di potestà legislativa concorrente ed esclusiva. Nonostante lo stato abbia perso il ruolo precedentemente assunto, ha pur sempre una certa importanza, che deve in qualche modo definire quelli che sono i livelli essenziali di prestazioni riguardanti i divieti civili e i diritti sociali, nonché il legislatore nazionale deve definire i principi fondamentali e i criteri ai quali devono rifarsi l'organizzazione del collocamento nei vari ambiti regionali e la politica attiva nel lavoro.

Lo stato ha inoltre tra le altre competenze,

competenza direttiva per quanto riguarda ad es. le procedure da svolgere in caso di controversie a lavoro, inoltre ad esso è affidata la conduzione del SIL (sistema informativo del lavoro) che ogni regione, ogni provincia deve possedere, questo serve ad esempio per il caricamento dei dati dei futuri dipendenti che vengono trasmessi dai centri per l'impiego e dalle agenzie per il lavoro; la costruzione della Borsa continua nazionale del lavoro; le procedure da svolgere in caso di eccedenza del personale... In seguito alla riforma del titolo V parte II delle Costituzione ex Legge cost. 3/2001, la potestà legislativa generale appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. Essa può essere: - esclusiva dello Stato; - residuale (esclusiva) delle Regioni; - concorrente; così, a seguito della riforma costituzionale (art.117), alle regioni spetta la potestà legislativa residuale inriferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni hanno il pieno governo del proprio territorio per quanto riguarda il mercato del lavoro sempre però nell'osservanza dei principi desumibili dalla legislazione nazionale, dalla stessa Costituzione e nel rispetto delle attribuzioni statali. Le regioni hanno competenze, ad esempio, su tutti i tipi di collocamenti e sulle politiche di lavoro da attuare a livello locale; sull'autorizzazione o accreditamento delle agenzie (private) per il lavoro; sulla gestione del livello regionale della Borsa continua nazionale del lavoro. Competenze delle Regioni: Abbiamo già parlato della competenza attinente alla tutela e alla sicurezza del lavoro, ma in modo particolare, le regioni hanno competenze attinenti all'accreditamento (atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare...interventi di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche) el'autorizzazione delle agenzie private di lavoro, per quanto riguarda anche il collocamento(occupazione) di tutto il sistema-lavoro nell'ambito regionale. Diversa è invece la funzione della Direzione provinciale del lavoro che rimane competente per le funzioni statali nonconferite alle regioni. Infatti rimangono allo Stato:vigilanza in materia di lavoro, che la effettua tramite gli Ispettori del Lavoro;- conciliazione delle vertenze di lavoro, svolta tramite le commissioni presso le Direzioni provinciali del lavoro;- coordinamento del SIL, il sistema informativo del lavoro;- raccordo con gli organismi internazionali e dell'Unione europea;-Tra le altre attribuzioni delle Regioni vi è la facoltà di disporre, con legge regionale, che una quota delle assunzionieffettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata aparticolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. Ciascuna Regione deve provvedere ad attribuire alla Provincia una parte delle proprie funzioni esegnatamente quelle concernenti l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché servizi per promuovere l'occupazione. Quindi a livello regionale, la regione ha la facoltà di disporre con propria legge regionale, che una quota delle assunzioni da parte del datore di lavoro privato o da parte delle agenzie private venga appunto affidata/ trasmessa a questi operatori e quindi nello stesso tempo venga riservata ad es. a particolari categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale, parliamo in questo caso quindi dei collocamenti speciali di persone portatori di handicap, non vedenti, invalidi di guerra, ecc, che vengono in qualche modo agevolati nell'inserimento nell'ambito lavorativo dalla condizione fisica, psichica e sensoriale che renderebbe loro difficile l'inserimento nel mondo.del lavoro. A livello provinciale l'erogazione di questi servizi avviene mediante strutture pubbliche dette appunto centri per l'impiego: uffici pubblico della regione con cui le province si gestiscono a livello provinciale, controllano il mercato di lavoro a livello locale, inoltre erogano e promuovono offerte di lavoro delle aziende pubbliche e private, mettendo in contatto domanda e oferta in un mercato sempre più ramificato e complesso come quello del lavoro; il loro fine è quello di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire fenomeni di disoccupazione strutturale e promuovere il reinserimento di lavoratori svantaggiati. Queste strutture non sono più dunque in un rapporto gerarchico di cui lo stato occupa il vertice, bensì in un rapporto di parità, di separazione delle competenze e di soggezione ai medesimi limiti. Le regioni devono avere come già detto, competenza per quanto riguarda l'accreditamento di

Questo operatori pubblici a cui devono rivolgersi coloro che si ritrovano in uno stato di disoccupazione. I compiti principali del centro per l'impiego sono:

  • mediazione tra la domanda e l'offerta del mercato di lavoro;
  • informazione, orientamento e consulenza per tutti coloro che vivono nel territorio e necessitano di delucidazioni relative al settore lavorativo;
  • sostegno e informazione circa il collocamento dei lavoratori per l'inserimento nel mondo del lavoro;

Il centro per l'impiego inoltre svolge funzioni in materia di:

  • lavoratori disabili;
  • lavoratori vincitori di pubblico concorso;
  • iniziative per incrementare il lavoro femminile;

Dunque questi centri sono finalizzati innanzi tutto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e a prevenire fenomeni di disoccupazione strutturale e favorire l'inserimento di lavoratori svantaggiati. Gli interventi dei centri per l'impiego non sono però rivolti solo alle categorie svantaggiate, o alle

Le persone a rischio di esclusione sociale, ma sono rivolte a qualsiasi dipendente futuro. Questo interventi attivi di cui devono occuparsi i centri per l'impiego sono colloqui di orientamento che devono avvenire entro tre mesi dalla data di inizio dello stato di disoccupazione accertato; colloqui di qualificazione professionale, ma in special modo proposte di inserimento lavorativo o di formazione.

Lo stato di disoccupazione intesa come privazione da parte di un soggetto di un'attività lavorativa e, allo stesso tempo, volontà da parte del soggetto di essere inserito nel mondo del lavoro, deve essere accertato da questi centri.

Le cause che determinano il decadimento dello stato di disoccupazione sono principalmente 2:

  • Rifiuto ingiustificato di una congrua (adeguata alle esigenze del soggetto) offerta di lavoro; es. non ci si presenta senza giustificato motivo ad un colloquio proposto dal centro per l'impiego.
  • Rifiuto ingiustificato di svolgere
un'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione si perde quindi ad esempio quando non ci si presenta senza giustificato motivo alle convocazioni eventualmente disposte dal centro per l'impiego per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione o per la proposta di adesione ad iniziative promosse dal centro stesso; quando si rifiuta senza giustificato motivo un'attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato o temporaneo superiore a 8 mesi (4 se ho un'età compresa tra i 18 e i 25 anni o 29 se ho un diploma universitario di laurea) che abbia i requisiti minimi previsti dal regolamento regionale, e tale da assicurare un reddito complessivo annuale che ammonta a 8000 euro in caso di lavoro dipendente, o a 4800 euro in caso di lavoro autonomo. Infatti il rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione quando il luogo di.

Il lavoro dista più di 30 km oppure se non raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, più di 15 km dal domicilio del disoccupato.

Quando ho presentato le dimissioni durante il periodo di prova per almeno 2 volte consecutive, relativamente a proposte di lavoro formulate dai servizi per l'impiego e accettate;

Lo stato di disoccupazione viene conservato qualora il soggetto interessato svolga un'attività retribuita al di sotto di una certa soglia di reddito annuale, ossia nel caso di svolgimento di attività lavorativa di natura autonoma o subordinata, tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie:

  • euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es. derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
  • 4.800 euro per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti occasionali);
  • 10.000 euro per i lavoratori autonomi.

disabili;

Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l'importo del massimale più elevato (8.000). Per reddito si intende il reddito personale lordo, anche presunto, riferito all'anno in corso esclusivamente derivante da attività lavorativa, di qualunque tipologia. Il vincolo del reddito non si applica per attività di lavoro socialmente utile o in lavori di pubblica utilità o rapporti di lavoro quali tirocinio di inserimento, orientativi o formativi o Borse di lavoro (previsti dal Piano regionale triennale di politica del lavoro).

I centri per l'impiego è presente sull'intero territorio nazionale. Tutte le regioni, in base alla dimensione del territorio e lo stato locale del settore lavoro, hanno creato sedi decentrate sul territorio locale allo scopo di essere più vicini alle esigenze di persone e aziende.

Oltre i

centri per l'impiego, che sono gli operatori pubblici, il decreto legislativo 2007 considera anche operatori privati rappresentati dalle agenzie del lavoro. Agenzie del lavoro Sono soggetti privati conosciuti anche come Aziende di lavoro interinale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gasperina90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Gargiulo Umberto.