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Diritto del lavoro

Il lavoro consiste nell’ “impiego di energie fisiche ed intellettuali per la creazione di nuova ricchezza”.

“Complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che la nozione che viene attribuita al diritto del lavoro è: tutelano oltre che l'interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore”.

Il diritto del lavoro dà la possibilità di conoscere quelle che saranno le prospettive future lavorative, quindi le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Esso consiste in una serie di norme che disciplinano il rapporto di lavoro, quindi anche la relazione giuridica che si viene a creare tra datore di lavoro e lavoratore; infine ha anche il compito di tutelare quello che è l’interesse economico del lavoratore che presta la sua attività lavorativa intellettuale e manuale, nonché la dignità e la personalità dello stesso.

Nel corso del tempo si sono succedute varie norme che hanno fatto sì che il lavoratore non venisse più indicato come il contraente più debole, quindi in una posizione di inferiorità o dipendenza economica dal datore di lavoro; queste norme dunque vanno a tutelare maggiormente il lavoratore.

Oggi la funzione di garanzia che viene riconosciuta al rapporto di lavoro si basa sull’eliminazione delle norme imperative precedentemente esistenti. Il rapporto di lavoro ha trovato la sua regolamentazione giuridica soltanto a partire dal XIX secolo, in concomitanza con l’emancipazione della classe lavoratrice.

L'oggetto specifico del diritto del lavoro è quindi la disciplina delle relazioni tra lavoratore e datore di lavoro, che ha la propria fonte in un contratto; tenendo conto infine che, quanto meno economicamente, il lavoratore si trova in una posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, e che rispetto allo stesso, è sicuramente la parte più debole, il diritto del lavoro ha come fine primario quello di tutela e di garanzia del prestatore di lavoro.

Il diritto di lavoro è composto da norme che disciplinano i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro e dal diritto sindacale, che tratta delle associazioni che rappresentano le parti del rapporto.

Ripartizione del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro viene dunque ripartito in:

Diritto del lavoro in senso stretto: propriamente detto o in senso lato, attinente alla regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro subordinato (in cui il lavoratore dipende dal datore di lavoro), nonché di altri rapporti di lavoro.

Diritto della previdenza sociale/ legislazione sociale: che tutela il lavoratore in presenza di specifiche situazioni di bisogno. La previdenza sociale appartiene alla legislazione sociale che va a regolare le concertazioni sociali (patti in cui le parti possono usare i mezzi che meglio preferiscono purché raggiungano l’obiettivo, vi è quindi l’obbligo di risultato) tra il governo e le parti sindacali, il datore di lavoro e i lavoratori interessati. La legislazione sociale è costituita da norme di tutela dei lavoratori, identificati come la parte più debole nel rapporto di lavoro. Essa è definibile come l'aspetto pubblico del diritto di lavoro e dovrebbe soddisfare il principio di tutela del lavoro, enunciato nell'art. 35 della Costituzione Italiana, diminuendo/attenuando gli aspetti negativi della subordinazione nei rapporti di lavoro.

Diritto sindacale: viene disciplinato dall’art. 40 della Costituzione, e consiste nell'insieme di norme, statuali o contrattuali, che disciplinano l'organizzazione collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale, contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto collettivo). Oggetto dello studio della disciplina pertanto solo tre argomenti principali: le organizzazioni sindacali (organi che raccolgono i rappresentanti delle categorie produttive), lo sciopero (astensione collettiva dal lavoro di lavoratori dipendenti allo scopo di rivendicare diritti, per motivi salariali, per protesta o per solidarietà) ed il contratto collettivo di lavoro (contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro o un singolo datore predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro - c.d. Parte normativa - ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci – c.d. Parte obbligatoria -).

Cenni storici

La rivoluzione industriale sta ad indicare quel cambiamento economico, sociale e politico avvenuto in Europa verso la fine del 1700 e gli inizi del 1800, come conseguenza della radicale trasformazione dei processi produttivi nell’industria tessile e metallurgica. Si sviluppò dapprima in Inghilterra, e successivamente si estese agli altri paesi del mondo occidentale. I principali cambiamenti furono la fabbrica, la locomotiva a vapore e la macchina a vapore, quest’ultima perfezionata da James Watt.

Con la rivoluzione industriale si assistette all’urbanizzazione, poiché essendoci bisogno di più lavoro, gli operai si trasferirono in città per lavorare nelle fabbriche. La rivoluzione industriale è arrivata in Italia molto più tardi rispetto al resto d’Europa (fine ‘800) ed ha segnato una tappa fondamentale per la nazione.

Principalmente vi era un eccesso di sfruttamento del lavoratore, successivamente, tutto cambiò con la Costituzione repubblicana del ’47 che ad una visione corporativistica di una società fascista (cui è ispirato il codice civile del 1942) sostituisce una visione democratica e sociale fondando la Repubblica sul lavoro, questo fu il momento più significativo in Italia da un punto di vista normativo; la costituzionalizzazione andò infatti a riconoscere quello che è il ruolo del lavoratore nella fabbrica.

Importantissimo è l’art. 1 della Costituzione: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Statuto dei lavoratori

Una legge molto importante per i lavoratori è la legge n° 300 del 1970, c.d. Statuto dei lavoratori. La funzione svolta dallo stesso è quella di consolidare il ruolo dei sindacati e prevedere l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato e offrire maggiori garanzie di osservanza dei principi costituzionali di tutela della libertà e dignità del lavoratore, giungendo a porre limitazioni all'esercizio dei poteri datoriali.

Lo statuto dei lavoratori è stato approvato più di 30 anni fa dal Parlamento italiano, il 20 Maggio del 1970; con lo Statuto dei Lavoratori i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti sono diventati oggetto di una legge dello Stato. Esso è quindi un complesso di norme, di determinante importanza, che regolano i principi basilari del lavoro.

Si cerca quindi di porre delle limitazioni all’esercizio dei poteri datoriali, poteri che svaniscono definitivamente con la legge n° 183 del 2010, la c.d. collegato lavoro, l’ultima legge in materia di lavoro. Il collegato lavoro entra definitivamente in vigore il 24 Novembre. Essa prevede i principali cambiamenti che interessano il mondo del lavoro, inoltre affronta le materie inerenti al licenziamento e alle controversie di lavoro.

Per quanto attiene alle controversie di lavoro non è obbligatorio il tentativo di conciliazione, ma è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria in prima istanza, salvo che non si decida di impugnare dinanzi al giudice un contratto di lavoro certificato. In questo caso, il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l'atto di certificazione è obbligatorio. Viene fissato il termine dei 60 giorni in materia di decadenza, per il licenziamento, la cessazione del rapporto di lavoro dovuta alla scadenza del termine o della somministrazione, il recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, il trasferimento di sede del lavoratore, la cessione del contratto di lavoro a seguito di un trasferimento d'azienda e dove si chieda la costituzione del rapporto in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Commento--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le principali disposizioni

  • Diritto di libertà sindacale;
  • Diritto di propaganda nei luoghi di lavoro;
  • Divieto di ritorsioni (minacce) da parte dei datori di lavoro;
  • Divieto da parte dei datori di lavoro di creare sindacati di comodo, da essi stessi controllati (i c.d. falsi sindacati − fantocci);
  • Divieto di licenziamento dei sindacalisti;
  • Diritto di assemblea nei luoghi di lavoro;
  • Diritto di permessi retribuiti ai sindacalisti;
  • Diritto di affissione di comunicati all'albo sindacale;
  • Diritto dei lavoratori di pagare contributi sindacali, mediante trattenute sulla busta-paga;
  • Divieto da parte dei datori di lavoro, di repressione della condotta sindacale nei luoghi di lavoro;

La legge 20 maggio 1970 n° 300 “statuto dei lavoratori”, tratta quindi le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento. Questa legge risulta molto importante per tutti i lavoratori in relazione alla loro libertà, dignità e tutela, nonché in merito all'attività sindacale sul posto di lavoro.

La libertà di opinione sul posto di lavoro è garantita quanto al pari dell'aderenza sindacale ed al diritto di sciopero.

[Gli impianti audiovisivi di controllo possono essere impiegati solo in via del tutto eccezionale e con il consenso dei delegati sindacali, oppure del competente ispettorato del lavoro. Le visite di controllo, in caso di malattia ed infortunio di lavoro, non possono essere effettuate dal datore di lavoro ed a questo scopo sono autorizzati solamente i medici competenti dell'unità sanitaria. Le sanzioni disciplinari devono essere comunicate ai lavoratori, che possono ricorrere all'assistenza del sindacato.

Al datore di lavoro è fatto divieto di indagare sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori. Con un numero minimo di 16 lavoratori, all'interno di un'impresa può essere nominata la rappresentanza sindacale.

Si possono utilizzare sino a 10 ore l'anno, per assemblee sindacali. Nel caso il datore di lavoro svolgesse attività antisindacale, il giudice del tribunale di lavoro, su segnalazione del sindacato, può ordinare l'immediata sospensione delle] predette attività.

Commento:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riforme del lavoro

  • Tra le riforme del lavoro c’è il D.Lgs. 276 del 2003 che rinnova in modo sostanziale la disciplina del mercato di lavoro e le tipologie contrattuali speciali, privilegiando una autonomia negoziale delle parti, con accresciuta rilevanza del contratto individuale nella regolamentazione del rapporto di lavoro. Quindi questo decreto rinnova la disciplina del rapporto di lavoro e della relazione giuridica che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro.
  • Dopo un lungo iter legislativo si è aperta una nuova parte di concertazione sociale in cui si va a considerare importante il lavoro, la competitività, la crescita sociale ed economica, e il cui esito si conclude nel 2007 con un protocollo sul lavoro, sulla competitività per l’equità e la crescita sostenibili, il c.d. Protocollo Welfare, in cui viene considerato importante non solo il contratto di lavoro, nel mercato di lavoro, ma anche quelle che sono le forme di previdenza, assistenza sociale e ammortizzatori sociali.
  • Il D.Lgs. 276/2003 venne poi superato/eliminato dalla legge n° 247 del 2007 sul Protocollo Welfare; questa non fa altro che eliminare/condannare le tipologie prevaricanti, quindi monopolizzanti/assolutistiche del D.Lgs. 276 del 2003 a tutto vantaggio del lavoratore a tempo indeterminato e va inoltre a considerare come forma normale di occupazione il lavoro a tempo indeterminato che garantisce ai lavoratori una prestazione di vita serena dal punto di vista familiare nonché lavorativo. La legge n° 247 dunque non è altro che una modificazione del D. Lgs. 276/2003.

Un altro D.Lgs. importante è il n° 81 del 2008, con il quale il governo esprime la volontà di intervenire con la massima urgenza, con tempestività, per prevenire il lavoro nero, e per prevenire soprattutto gli infortuni sul lavoro; va dunque a riordinare da un punto di vista legislativo, le disposizioni in materia di tutela sociale, quindi civile, della salute e sicurezza del lavoratore.

Infine tra i D.Lgs. più importanti ricordiamo il n° 112 del 2008 che verrà successivamente convertito nella legge n° 133 nel 2008, la quale prevede disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la crescita e la competitività, quindi anche la semplificazione amministrativa, realizza cioè una semplificazione dei rapporti di lavoro.

In questo senso va ad innovare quello che sono i campi relativi/urgenti allo sviluppo economico e alla semplificazione delle procedure poste a tutela del lavoratore sul posto di lavoro.

Fonti del diritto

Il rapporto di lavoro trova la sua regolamentazione giuridica in una molteplicità di fonti che si dividono in 3 categorie e anche in sotto-categorie. Le fonti reputate principali sono: fonti internazionali o sovranazionali --- fonti legislative regionali o statuali --- fonti contrattuali individuali o collettive.

Le fonti sono fatti o atti attraverso cui vengono emanate, modificate o abrogate le norme del diritto del lavoro, si possono riassumere nei tre seguenti punti, che andremo ad esaminare:

Le fonti internazionali o sovrainternazionali: possono essere di origine consuetudinaria, e cioè fonti dirette del diritto interno per effetto dell’art. 10 della Costituzione; in questo caso l’ordinamento giuridico Italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (appunto di origine consuetudinaria). Un esempio è la legge che prevede che una volta stipulato un patto, questo venga rispettato.

Esistono inoltre fonti internazionali di origine pattizia (per esempio i trattati); sono fonti dirette, perché per poter essere applicate, cioè per poter essere vincolanti nel diritto interno, devono essere ratificate con legge dello Stato, dunque devono essere recepite come un atto interno (ad es. un decreto legislativo che è una fonte indiretta) per entrare a far parte dell’ordinamento giuridico Italiano e quindi per essere efficaci. Gli art. 76 e 77 della Costituzione vanno a recepire il contenuto di una fonte indiretta come per es. un trattato, e quindi vanno a tramutare questo contenuto in legge; questi articoli regolano dunque il decreto legislativo.

Esempi di trattati sono la Carta Sociale Europea di Torino del 1961, la Carta Internazionale del Lavoro di Versailles del 1919, la dichiarazione di Filadelfia del 1944, il codice Europeo di sicurezza sociale del 1964, il patto delle Nazioni Unite del 1966.

Ricordiamo inoltre convenzioni dell'organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) che sono fonti indirette, poiché necessitano di un intervento legislativo da parte dello Stato che le ha ratificate, per diventare effettive. Esse trattano le condizioni di lavoro, le libertà sindacali, la sicurezza sociale.

Inoltre ricordiamo i regolamenti e le decisioni della CE (Comunità Europea) e della CECA (Comunità Europea del carbone e dell'acciaio). Tali regolamenti e decisioni costituiscono fonti normative dirette ed obbligano, quindi, direttamente gli Stati membri, senza dover ricorrere a leggi di ratifica. Fra i provvedimenti più importanti ricordiamo: la libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità, la sicurezza sociale dei lavoratori emigrati, il fondo sociale europeo.

Le fonti statuali o legislative; tra cui si ricorda la più importante che è la Costituzione, che dà importanza fondamentale al lavoro. Fra gli articoli più importanti della Costituzione dedicati al lavoro, ricordiamo gli articoli:

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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