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Diritto del lavoro

Le fonti del diritto

Il diritto naturale, quello che esiste anche se non vi è bisogno che sia scritto. Il primo codice ultimato nel 1525, avevamo per la prima volta la raccolta di tutte le istituzioni imperiali realizzate. La seconda opera in termini di tempo è stato il Digesto, nel 1530, una raccolta non di leggi ma di tutte le pronunce fatte dai giudici in passato. L’importanza del diritto scritto sta nell’applicazione al soggetto di situazioni arbitrarie. La terza opera furono Le Istituzioni, un manuale di testo per chi dovesse studiare diritto. Infine abbiamo le Novelle, raccolte di norme che regolavano il diritto pubblico e il diritto ecclesiastico, molto settorializzata, riguarda il funzionamento dell’apparato statale. Per 1300 anni il punto di riferimento per i giuristi fu il Corpus Iuris Civili. Il nostro codice nasce nel 1942, considerato un copia incolla del codice napoleonico.

  • Codice giustinianeo
  • Codice napoleonico
  • Codice civile italiano

Quindi il diritto è l’insieme delle regole che sono presenti all’interno di un determinato paese. Il diritto si manifesta in base alle norme, atti che permettono di far conoscere il diritto. La norma è una regola di comportamento, un precetto, rivolto a tutti i cittadini, che devono conoscere.

Caratteristiche della norma

  • È astratta, non prevede un caso completo ma una serie ipotetica di eventi
  • È generale, non è rivolta alla singola persona ma a tutti i consociati
  • È positiva, ovvero riconosciuta come tale dall’ordinamento giuridico
  • È coattiva, ovvero esplicita le conseguenze della non aderenza
  • È relativa, cambia con il mutare della società

Nell’ambito di tutte quante le fonti vi è una gerarchia, a livello piramidale, dove all’apice vi è una fonte e alla base delle altre ve ne sono delle altre. L’unica fonte che parla delle fonti del diritto è l’articolo 1 delle preleggi, considerato non valido poiché anni dopo vi è stato l’ingresso nell’UE e quindi l’integrazione con le norme europee.

Piramide gerarchica delle fonti di diritto

  • Costituzione
  • Leggi ordinarie, leggi provenienti dalla comunità europea o da enti sovranazionali
  • Atti aventi forza di legge
  • Regolamenti
  • Consuetudini

La costituzione

Ossatura fondamentale del nostro ordinamento giuridico. Fondata nel 1948. Contiene i principi fondamentali del nostro paese. Si compone di 139 articoli.

Costituzioni rigide e costituzioni flessibili

  • Il caso italiano: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana
  • La Costituzione italiana come esempio di costituzione rigida ma vivente

La struttura della costituzione

  • I principi supremi, fondamentali, inviolabili, inderogabili (artt.1-12)
  • I diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici, politici (artt.13-54)
  • L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Presidente, il Governo, la Magistratura, gli enti locali, le garanzie costituzionali (artt.55-139)
  • Le disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)

La legge ordinaria

LEGGE = è un atto complesso la cui formazione partecipano ambedue le Camere: Senato e Camera dei Deputati, mediante una manifestazione di volontà che si concreta nell'approvazione dello stesso testo. Possono proporre leggi: il cittadino, il Governo, il CNEL, il Parlamento, le Regioni. Fonte principale, primaria e generale dell’ordinamento, ancorché ormai dalla competenza tassativa (art.117 Cost.) = principio di legalità. Primazia della legge, in quanto prevale su tutti gli altri atti dell’ordinamento (ad eccezione della Costituzione).

La forza della legge

  • Passiva (una legge può essere abrogata, derogata o modificata solo da un’altra legge)
  • Attiva (qualunque legge può abrogare, derogare o modificare tutti gli altri atti dell’ordinamento)

Gli elementi formali

  • Procedimento di formazione definito
  • Forma esteriore tipica e solenne
  • Pubblicità dell’intero procedimento

I limiti al potere della legge

  • Di competenza (non può disciplinare determinate materie)
  • Di sostanza (non può disciplinarle come vuole perché deve rispettare alcuni limiti posti dalla Costituzione)
  • Di procedura (non può disciplinarle secondo il procedimento che vuole perché è la Costituzione a definire nelle linee essenziali la procedura)

Il procedimento legislativo

Il procedimento è una sequenza predeterminata di atti rivolta al raggiungimento di un risultato finale unitario, per cui ogni atto (fase) della sequenza non può svolgersi se non si è concluso l’atto (fase) precedente, e dunque il risultato finale (il provvedimento) non viene raggiunto se la sequenza non è stata rispettata.

Le 4 fasi del procedimento

  • Iniziativa
  • Preparatoria o istruttoria
  • Della decisione
  • Integrativa dell’efficacia

Fase istruttiva

Si presenta alle camere un testo legislativo che viene valutato da delle commissioni, viene discussa e arriva ad avere un testo definitivo e delimitato che viene poi passato all’altra Camera che ha la possibilità di apporre modifiche (se fa modifiche ritorna all’altra camera che deve approvare). Perché una legge diventi tale bisogna che entrambe le camere approvino entrambe lo stesso testo.

Strumenti di valutazione

  • L’analisi tecnico-normativa (ATN) per la verifica dell’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente
  • L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per la valutazione preventiva degli effetti delle ipotesi di intervento ex post
  • La verifica di impatto della regolamentazione (VIR) per la valutazione degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati

Specie di iniziativa

  • Limitata (es. Regioni solo in materie regionali)
  • Obbligatoria (es. Governo per leggi di bilancio)
  • Riservata (es. ancora Governo per bilancio)

Presentazione ad una delle due Camere. Comunicazione del presidente della Camera. Assegnazione in commissione.

  • Procedura ordinaria: referente esame della commissione in sede unificazione di eventuali d.l. simili relazione finale (o rel. di magg. e di min.)
  • Procedura speciale deliberante: esame in sede presentazione emendamenti voto sui singoli emendamenti voto sui singoli articoli voto sull’intera legge
  • Altra procedura speciale redigente: esame in sede presentazione emendamenti voto sui singoli emendamenti voto sui singoli articoli

Fase decisoria 1

  • Inserimento da parte della conferenza dei capi gruppo all’o.d.g. dei lavori in aula;
  • Discussione generale;
  • Presentazione emendamenti;
  • Discussione e votazione emendamenti e singoli articoli;
  • Votazione finale sull’intera legge

Fase decisoria 2

  • Il passaggio all’altra Camera e la ripresa del procedimento dall’inizio della fase istruttoria;
  • L’ipotesi dell’approvazione di un testo modificato ed il fenomeno della “navetta”, in nome del principio del bicameralismo perfetto;
  • La definitiva approvazione nello stesso identico testo da parte delle due Camere

Fase integrativa dell’efficacia

Dopo che la legge è stata approvata viene stampata per 30 giorni sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore.

Atti aventi forza di legge

Sono atti che provenendo dal Parlamento ma dal Governo (espressione politica del popolo) hanno la stessa forza e valore di una legge ordinaria. Sono disciplinari nei presupposti e nelle modalità di formazione della costituzione. Le leggi le fa il Parlamento, le può fare il Governo in casi particolari.

Decreto legge

I decreti legge sono previsti dall’art 77 della costituzione, quando in casi di necessità e urgenza il Governo adotta testi con forza di legge, deve presentarli al Parlamento. Il presupposto per il quale il Governo può fare un decreto legge è in condizioni di necessità e urgenza, e questo decreto vale 60 giorni. Passati i 60 giorni viene trasformato in legge oppure decade.

L’eventuale rinvio

Rinvio = richiesta temporanea di riesame. Deve essere:

  • Motivato alle due Camere;
  • Possibile una sola volta;
  • Per motivi di legittimità o, rarissimamente, di merito

Le Camere possono:

  • Lasciare decadere la legge;
  • Riapprovarla così come era;
  • Modificarla (nel senso richiesto o in altro)

Le leggi costituzionali

  • Leggi di revisione e leggi di integrazione (le prime divengono esse stesse parte della Costituzione, le seconde si limitano a completarne i contenuti);
  • Collocazione subordinata rispetto alla Costituzione (che comunque all’art.138 ne prevede l’esistenza e le modalità di approvazione ed all’art.139 ne fissa i limiti)
  • Collocazione sovraordinata alle leggi ordinarie (che in nessun caso possono derogare a quanto disposto con L. cost.)

Decreto legge

Atto autoritativo del potere esecutivo (Governo) con contenuti e forza di legge.

Presupposti (art.77, 2° co., Cost.)

  • Necessità
  • Urgenza

Procedura

  • Adozione da parte dell’intero Cons. dei Ministri
  • Emanazione con D.P.R.
  • Efficacia immediata
  • Legge di conversione entro 60 giorni dall’emanazione (sostituisce il testo del decreto)

Possibili esiti

  • Approvazione del Parlamento senza modifiche
  • Approvazione del Parlamento con modifiche
  • Non approvazione del Parlamento
  • Decadenza dei termini di 60 giorni senza voto

Effetti ex tunc

  • In caso di approvazione efficacia
  • In caso di approvazione con modifiche queste hanno efficacia dal momento della pubblicazione della legge
  • In caso di non approvazione o decadenza il decreto perde efficacia fin dall’inizio; necessità di una legge per regolare i rapporti sorti sulla base del decreto
  • Il fenomeno della reiterazione dello stesso decreto
  • L’uso politico del decreto-legge

Il decreto legislativo

Decreti legislativi, atti fatti dal Governo in determinate materie. Atti particolarmente tecnici che non possono essere leggi. Il parlamento delega il Governo a fare delle norme (ad esempio sulla tutela della sicurezza nel lavoro). Quindi sono norme fatte dal governo su delega e indicazione del Parlamento.

I testi unici (regolamenti)

Sono delle norme che servono per il funzionamento dell’apparato pubblico.

  • Basati su delega del Parlamento
  • Raccolta organica e sistematica di leggi su una materia
  • Meramente compilativi o limitatamente innovativi
  • Rivestiti della forma del decreto legislativo

La riserva di legge

Prescrizione della Costituzione che una determinata materia può essere disciplinata solo per legge (o atti aventi forza di legge).

I diversi tipi

  • Rinforzata
  • Assoluta
  • Relativa

Consuetudini

Tramandarsi in generazioni di un comportamento con la convinzione di obbedire a un precetto giuridico. Non sono fonti scritte, ma tramandate. Hanno due elementi: quello oggettivo (esistono) e quello psicologico (le persone siano convinte di rispettare un precetto giuridico). Le consuetudini possono essere:

  • Secondo legge: il contenuto è in armonia con le leggi
  • Contra legem: va contro la legge
  • Pratem legem: la legge non ha previsto nulla, stanno colmando un vuoto legislativo

La dottrina e la giurisprudenza

La giurisprudenza è la raccolta delle sentenze che vengono emanate. La dottrina raccoglie i pareri degli studiosi di diritto (universitari, avvocati). Creano delle idee che fanno emergere problematiche che inducono il legislatore a creare delle norme. Quello che dice la dottrina non è legge, ma può indurre a modificarne alcune.

Il lavoro e l’identità dell’uomo

Il diritto del lavoro è un insieme di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano, oltre che l’interesse economico anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore. Da un punto di vista economico nei rapporti lavorativi vi è una parte più debole e una più forte, mentre sulla base del diritto no. Tutte la parti del diritto hanno come scopo quello di tutelare la parte debole, ovvero il lavoratore, garantendo al lavoratore i propri diritti fondamentali.

Hegel: il rapporto servo – padrone

  • Il signore dapprima domina il servo, come strumento con cui operare sulle cose;
  • Il signore, però, si limita a consumare le cose, cioè a negarle, conseguendo un'autocoscienza immediata, non mediata dal riconoscimento dell'altro e di sé attraverso l'altro;
  • Il servo, al contrario, nel lavoro acquista consapevolezza di sé, supera lo stadio della coscienza naturale, conquista un orizzonte superiore di oggettività, di libertà.

Scopo del padrone è non far capire al servo di avere dei diritti, di modo che non li faccia valere su sé stesso. Dall’altra parte il servo si rende conto di poter diventare qualcuno, poter essere libero. Grazie a lavoro il lavoratore afferma la propria identità, personalità e utilità nei confronti degli altri.

Quindi, il lavoro è:

  • L’affermazione della propria identità.
  • La coscienza che si riconosce tale in rapporto agli altri.
  • Lo strumento che consente il superamento della lotta e l’affermazione della propria libertà.

Prima del 1942, con l’uscita del codice civile, il lavoratore era sempre considerato come proprietà del datore di lavoro. 1865: codice precedente a quello civile dedicava solo due articoli a lavoratore, riconduceva il contratto di lavoro a un contratto di locazione (“io ti metto a disposizione del mio lavoro, per questo ti pago, come un affitto). Se vi era un infortunio o simili, non aveva il diritto ad essere pagato. 1942: il codice civile riconosce al lavoratore 200 articoli. Gli articoli vanno dal 2060 al 2246.

In un clima di collaborazione fra le matrici politico-ideologiche componenti l’assemblea fu promulgata la prima Costituzione della Repubblica Italiana, il 27 dicembre 1947, a Palazzo Giustiniani a Roma.

Articoli della Costituzione Italiana

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. “Il cittadino deve essere preso in considerazione non tanto per quello che ha, quanto per quello che fa”.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. (se a livello internazionale vi sono degli accordi che tutelano e migliorano le condizioni del nostro lavoratore inglobiamoli pure nella nostra Costituzione) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Fonti sovranazionali

  • Trattati internazionali
  • Convenzioni OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), che hanno come scopo di tutelare e assicurare gli standard minimi di tutela dei lavoratori subordinati
  • Norme dell’UE

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Lo statuto dei diritti dei lavoratori

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Leggi

  • Legge n° 604 nel 1966 sui licenziamenti individuali
  • Legge 20 maggio 1970 n° 300 nota anche come ‘LO STATUTO DEI LAVORATORI’
  • Legge n° 903 del 1977, sulla parità tra uomo e donna sul luogo di lavoro
  • Legge n° 196 del 1977 in materia di promozione dell’occupazione

Decreti legislativi

  • 26 marzo 2001 n° 151 “testo unico per il sostegno della maternità e della paternità”
  • 8 aprile 2003 n° 66 “in materia di orario di lavoro”
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SaraRegaiolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tarocco Marco.
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