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Qualora il limite di 36 mesi (3 anni) venga superato, per effetto di un unico
contratto e per più di uno, il contratto a tempo determinato il contratto a tempo
determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato, a partire dal
giorno in cui si è verificato il superamento.
Nel caso in cui ci fossero più contratti a tempo determinato, non continuativi
(quindi con periodi di pausa in mezzo), il decreto stabilisce un tetto massimo di
36 mesi (3 anni) nei quali essi potranno essere stipulati, anche se hanno delle
pause in mezzo. Oltre il tetto massimo del
triennio, si può stipulare un ulteriore contratto a tempo indeterminato a
Non abbia durata superiore a 12
condizione che mesi
Sia stipulato presso la Direzione
Territoriale del Lavoro
competente per territorio
L’apposizione del termine al contratto è inefficace a meno che non risulti da
atto scritto (tranne per rapporti con durata inferiore a 12 giorni)
I lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda non possono superare il
20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato con durata inferiore a 36 mesi, può essere
prorogato fino ad un massimo di 5 volte. Se il numero delle proroghe è
superiore a 5, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data della
sesta proroga. Tra un contratto a termine e l’altro deve intercorrere un
intervallo minimo di 10 o 20 giorni a seconda che il contratto sia di 6 mesi o
superiore. Se l’intervallo non viene rispettato il secondo contratto si reputa a
tempo indeterminato.
La continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine non comporta di
per sé la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
↓
Infatti, in caso di continuazione del rapporto dopo la
scadenza, il datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione della
retribuzione in misura del 20% per ogni giorno di prosecuzione del rapporto
fino al decimo.
Trattamento economico e normativo lavoratori a tempo determinato
Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce che i lavoratori assunti a tempo determinato hanno
diritto allo stesso trattamento economico e normativo attuato per i lavoratori a
tempo indeterminato assunti nell’impresa (inquadrati nello stesso livello), a
meno che il trattamento non sia incompatibile con la natura del contratto a
termine. La violazione del trattamento paritario comporta una sanzione
amministrativa per il datore di lavoro
Forma e quando è possibile assumere a termine
Forma il contratto a termine deve essere stipulato per iscritto. Copia del
contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della
prestazione (sennò contratto a tempo indeterminato). Questo non è necessario
nel caso la durata del rapporto si <12 giorni.
Un contratto a termine può essere sempre fatto. Condizioni: - durata max 36
mesi, no >20% lavoratori a tempo indeterminato
Assunzione a termine dei dirigenti
Il D.Lgs. 81/2015 prevede che è possibile assumere dirigenti tramite un
contratto a tempo determinato, purché esso non sia di durata maggiore a 5
anni. I dirigenti possono comunque recedere dal contratto trascorsi 3 anni,
dando il preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva.
Licenziamento prima della scadenza del termine
Il lavoratore a termine non è tutelato conto i licenziamenti alla pari di un
lavoratore a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro può recedere in modo legittimo dal rapporto in presenza di
una giusta causa, cioè un comportamento gravissimo del lavoratore che
renda intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro
Nel caso in cui il datore di lavoro licenziasse illegittimamente il lavoratore in
anticipo rispetto alla data concordata per la fine del rapporto, il lavoratore
non potrebbe comunque invocare le reintegrazione nel posto di
lavoro, neppure per il tempo che manca alla scadenza. Il massimo che
potrebbe fare, sarebbe chiedere al giudice la condanna del datore di lavoro per
il danno subito (solitamente il danno è commisurato nella misura delle
retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore dal momento del
licenziamento illegittimo).
Dimissioni prima della scadenza del termine
Il dipendente può dimettersi prima della scadenza del termine solo per giusta
causa.
Nel caso in cui non ci sia una giusta causa (comportamenti gravi del datore di
lavoro), è necessario concordare una risoluzione consensuale del rapporto
con il datore di lavoro. ↓
Se questa non ci fosse, il lavoratore
dovrebbe risarcire il danno nella misura delle retribuzioni dovute fino alla
scadenza naturale del contratto.
La somministrazione di lavoro
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/2015, per contratto di somministrazione si
intende un contratto a tempo determinato o indeterminato, con il quale un
agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un
azienda utilizzatrice uno o più lavoratori suoi dipendenti. Questi svolgeranno
poi la propria attività sotto la direzione dell’utilizzatore per tutta la durata della
somministrazione.
C’è quindi un duplice contratto che riguarda il rapporto di lavoro:
- Un contratto di somministrazione (tra l’agenzia e l’azienda utilizzatrice)
- Un contratto di lavoro subordinato (tra l’agenzia e il lavoratore)
↓
Qui il somministratore (l’agenzia) assume
tutti gli obblighi retributivi e contributivi, ed
esercita potere disciplinare nei confronti del
dipendente. All’azienda utilizzatrice
spettano tutti gli obblighi di protezione e
prevenzione.
Per evitare diversità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori, il
legislatore ha previsto che i lavoratori in somministrazione hanno diritto a
condizioni economiche e normative non inferiori a quelle dei dipendenti di pari
livello nell’azienda utilizzatrice, a parità di mansioni.
Durata contratto
Il contratto di somministrazione può essere a tempo:
Indeterminato il cosiddetto staff leasing. L’art. 31 d.lgs. 81/2015
impone che il numero di lavoratori con contratto di somministrazione a
tempo indeterminato non possono eccedere il 20% dei lavoratori a tempo
indeterminato presso l’azienda utilizzatrice.
Nei periodi nei quali il lavoratore è in attesa di essere inviato in
somministrazione, l’agenzia corrisponde al lavoratore un’indennità
mensile di disponibilità non inferiore all’importo fissato con decreto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È esclusa la possibilità di ricorrere allo staff leasing da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Determinato La stipulazione di un contratto di somministrazione a
tempo determinato può essere stipulato a discrezionalità dell’azienda
utilizzatrice a condizione che siano rispettati i limiti quantitativi fissati dai
contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.
Non è possibile assumere apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato.
Forma contratto
Il contratto di somministrazione deve avere forma scritta, altrimenti è nullo e i
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’azienda
utilizzatrice.
Il lavoro a tempo parziale (part-time)
La disciplina del lavoro a tempo parziale è regolata dal D.Lgs 81/2015. La
disciplina precedente prevedeva 3 tipologie di rapporto di lavoro a tempo
parziale (orizzontale, verticale, misto), mentre ora la disciplina normativa si
limita a precisare che ogni assunzione può avvenire a tempo pieno o parziale.
Salvo diversamente previsto dalla legge o contratti collettivi, al rapporto di
lavoro part-time si applicano le stesse disposizione che regolano il
rapporto a tempo pieno. Durata delle prestazione
lavorativa
Il contratto di lavoro part-time deve Indicazione dell’orario di
contenere lavoro con riferimento al
giorno, alla settimana, al,
mese, all’anno
Se dovesse mancare la durata della prestazione, il lavoratore può rivolgersi al
giudice chiedendo che sia dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a
tempo pieno (dal giorno della pronuncia)
Se dovesse mancare la collocazione temporale dell’orario, il lavoratore può
chiedere che il giudice determini le modalità temporali di svolgimento della
prestazione a tempo parziale. Per farlo il giudice deve tenere conto delle
responsabilità familiari, integrazioni del reddito con altre attività del lavoratore
e esigenze del datore di lavoro.
In entrambi i casi il lavoratore ha diritto ad un risarcimento del danno per il
periodo antecedente alla conversione del rapporto
Clausole accessorie
Secondo il d.lgs 81/2015 le parti che stipulano un contratto part-time possono
concordare delle clausole accessorie, dette clausole elastiche, con le quali le
parti possono pattuire sia la variazione dei giorni in cui viene effettuata la
prestazione, sia la variazione in aumento della sua durata.
Le parti possono inserire nei contratti di lavoro clausole elastiche anche se ciò
non fosse previsto dai contratto collettivi del settore, purché ciò sia fatto per
iscritto avanti alle commissioni di certificazione.
Le clausole devono contenere a pena nullità le condizioni e le modalità con le
quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione,
oltre ad indicare l’aumento massimo che può avvenire (non oltre il 25%
dell’orario complessivo part-time) ↓
Nel caso di aumento dell’orario di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un
preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e ad un aumento della
retribuzione oraria del 15%.
Il lavoratore che abbia dato consenso alle clausole elastiche, può revocare tale
consenso solo al determinate condizioni (lavoratore studente, gravi patologie
degenerative proprie o di familiari, figlio minore di 13 anni o disabile)
Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Trasformazione di un rapporto a tempo pieno a parziale
Il d./lgs. 81/2015 prevede che un rapporto di lavoro può essere trasformato da
tempo pieno a tempo parziale solo su accordo tra le parti, fatto in forma scritta
e che consente al lavoratore di avere la precedenza su altri nel caso di
assunzioni a tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro non
costituisce valido motivo di licenziamento.
Il lavoro intermittente (lavoro a chiamata)
Il d.lgs. 81/2015 definisce il lavoro a chiamata, come il contratto, anche a
tempo determinato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un
datore di lavoro per lo svolgimento di prestazio