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SINDACATO E ASSOCIAZIONISMO SINDACALE

In concetto di sindacato mancanza di una nozione legislativa, il "sindacato" può essere definito come un'associazione di prestatori di lavoro costituita per tutelarne gli interessi professionali collettivi sia nei confronti delle altre organizzazioni similari, sia nei confronti dello Stato e di qualsiasi altro soggetto giuridico esterno. Trattasi, pertanto, di una associazione (Mazzoni):

  • Libera e spontanea di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro subordinato o in quello di datori di lavoro
  • Che rappresenta attraverso i suoi organi elettivi interni, tutti gli individui che la compongono nella loro qualità di soci
  • Che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni interessi professionali.

I sindacati come "associazioni non riconosciute"

L'art. 39 della Costituzione sancisce, nei commi successivi al primo, che:

  • Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo
oltre quello della registrazione (presso uffici centrali o periferici); - Condizione per la registrazione è che i sindacati abbiano un ordinamento interno a base democratica; - A seguito di tale registrazione è attribuita ai sindacati personalità giuridica e capacità di stipulare, attraverso rappresentanze unitarie, contratti collettivi con efficacia generalizzata a tutti gli appartenenti alla categoria professionale (cd. efficacia erga omnes o di diritto obiettivo). A tale parte dell'art. 39 Cost. non è stata, però, data fino ad ora attuazione con l'emanazione di una apposita legge e ciò sia per la complessità del meccanismo applicativo (ad esempio per l'accertamento dell'esistenza o meno di un ordinamento democratico interno) sia anche per la resistenza dei sindacati all'introduzione di un qualsiasi controllo amministrativo sulla propria struttura e attività. È previsto, però, un certo margine.di disponibilità anticipata: il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro e in presenza di determinate causali tipizzate dalla legge (es. acquisto prima casa, spese mediche etc.), una anticipazione, non superiore al 70%, sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120, co. 6-11, c.c.). Si può richiedere una anticipazione sul TFR maturato anche in caso di necessità economiche connesse alla nascita di un bambino (D.Lgs. 151/2001). Al fine di garantire ai dipendenti la possibilità di riscuotere il trattamento di fine rapporto anche nei casi (non infrequenti) di insolvenza del datore di lavoro è stato istituito presso l'INPS (art. 2 L. 297/1982 cit.) il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto che si sostituisce al datore di lavoro, in caso di insolvenza del medesimo, nella corresponsione.

deltrattamento spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto.Per effetto del D.Lgs. 19-8-2005, n. 186 l'intervento del Fondo è stato esteso anche ai dipendenti di imprese aventi sedelegale in uno Stato dell'U.E. diverso dall'Italia ed in tale Stato assoggettate a procedura concorsuale, quando talidipendenti abbiano svolto abitualmente la loro attività in Italia.Con il D.Lgs. 5-12-2005, n. 252 è stata approvata, in attuazione della L. 243/2004, la riforma del T.F.R. e dellaprevidenza complementare, entrata in vigore il 1°-1- 2007 (v. amplius, Parte III, Cap. VII).Quindi, la mancata attuazione dell'art. 39 dellaCostituzione fa sì che oggi le associazioni sindacali Glossario:siano disciplinate dalla normativa di diritto comune, - Imprese di tendenza: si tratta di enti che perseguono finalità(artt. 36, 37 e 38 c.c.): esse costituiscono attualmente ideologiche (partiti politici, sindacati, confessioni religiose), equindi

È necessario che le opinioni dei lavoratori siano delle mere associazioni non riconosciute, e cioè enti di adeguate alla ideologia espressa dall'ente in cui è inserita la fatto, privi di personalità giuridica. prestazione di lavoro. Per tale motivo nelle imprese di tendenza sono legittimi i licenziamenti intimati per motivi Organizzazione dei sindacati ideologici che normalmente in altri enti costituiscono ipotesi di L'associazionismo sindacale può avvenire in astratto in licenziamenti discriminatori. due modi: - Licenziamento in tronco: è il licenziamento intimato per giusta 1. Su base professionale (cd. organizzazione causa e senza preavviso, in conseguenza del verificarsi di una orizzontale o per mestiere) quando il sindacato causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c. - Periodo di comporto: è il periodo di tempodurante il quale il mestiere, indipendentemente dall'impresa in cui lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, lavorano (dirigenti di azienda, giornalisti nonostante l'esecuzione della prestazione venga sospesa per professionisti, piloti dell'aviazione civile, primari fatto inerente alla sua persona. Nei casi espressamente ed aiuto ospedalieri etc.); previsti dalla legge (o dalla contrattazione collettiva), il 2. Sulla base dell'impresa (cd. organizzazione contratto non si risolve e si ha semplicemente una verticale) allorquando il sindacato raggruppa sospensione del rapporto di lavoro. Il periodo di comporto può tutti coloro che prestano la loro opera in corrispondere ad un'unica assenza continuata (cd. comporto imprese del medesimo settore produttivo o unitario) ovvero a più assenze frazionate nel tempo (cd. merceologico (es.: sindacato dei lavoratori della comporto per sommatoria). gomma, sindacati dei lavoratori tessili, sindacato dei

lavoratori delle imprese di tra-sporto). In Italia, salvo rare eccezioni, prevale il criterio dell'associazionismo sindacale su base categoriale, vale a dire del settore economico (industria tessile, metalmeccanico etc.)

A livello nazionale le associazioni sindacali sono accorpate in confederazioni, tra cui si segnalano, per il ruolo svolto storicamente e per la frequente unità d'azione, la CIGL, la CISL e la UIL (anche definite la triplice alleanza).

Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro, coesistono sistemi diversi anche se si tende a sviluppare le linee strutturali dei sindacati dei lavoratori: esistono associazioni di imprenditori privati e pubblici, di imprenditori agricoli, di piccoli e medi imprenditori, di costruttori, di imprenditori tessili etc.

LA LIBERTÀ E L'ATTIVITÀ SINDACALE. LE GARANZIE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

La libertà sindacale

L'art. 39, co. 1, della Costituzione sancisce la libertà di organizzazione

sindaca-le: da tale riconoscimento deriva che alla base dell'organizzazione, della funzione e della stessa azione sindacale vi è la libertà intesa come diritto soggettivo assoluto. I vari aspetti in cui si manifesta la libertà sindacale vanno dal diritto di costituire associazioni sindacali per la medesima categoria, alla libertà del singolo individuo di aderirvi, così come a quello, altrettanto importante, di non iscriversi ad alcun sindacato, alla tutela dei rappresentanti sindacali sino alla libertà di svolgere ogni forma di attività sindacale. Che rapporto c'è tra il principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) e la libertà di associazione (art. 18 Cost.)? La libertà di organizzazione sindacale viene considerata come una autonoma e specifica manifestazione del generale principio di libertà di associazione sancito dall'art. 18 Cost. Tra la libertà di associazione e quella sindacale,non esiste, comunque, una relazione di genere a specie: l'associazione presuppone, infatti, una rappresentanza di volontà formalizzata nel mandato conferito dai soci all'associazione stessa; l'organizzazione sindacale invece è basata su una rappresentanza di interessi di una collettività il che fa sì, nel caso del sindacato dei lavoratori, che esso divenga portatore di un autonomo potere negoziale. Le garanzie dello Statuto dei Lavoratori A garanzia della libertà sindacale nei luoghi di lavoro opera una legge fondamentale per il sindacalismo italiano, la L. 20-5-1970, n. 300, anche definita Statuto dei Lavoratori (la denominazione "Statuto dei diritti dei lavoratori" fu attribuita dal Ministro che se ne fece promotore) o legge Giugni dal nome del presidente della commissione nazionale che predispose il testo legislativo). Il titolo I (artt. 1-13) dello Statuto dei lavoratori tratta della libertà e dignità del lavoratore. Assumono,tra gli altri, notevole rilievo: - L'art. 1: sancisce il diritto dei lavoratori, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei luoghi ove prestano lavoro; - L'art. 8: fa divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori; - L'art. 2: fa divieto di utilizzare le guardie giurate per scopi diversi da quelli della tutela del patrimonio aziendale; - L'art. 4: sancisce il divieto dell'uso di impianti audiovisivi e apparecchiature similari per controllare a distanza l'attività dei lavoratori (ne è consentito l'uso, previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, o, in mancanza, su autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, quando ciò sia richiesto da esigenze produttive o

Il titolo I (artt. 1-13) tratta delle disposizioni generali sul lavoro, in particolare:

  • L'art. 1: definisce il campo di applicazione della legge;
  • L'art. 2: stabilisce i principi generali in materia di lavoro;
  • L'art. 3: regola l'orario di lavoro e le pause;
  • L'art. 4: disciplina la sicurezza del lavoro (con particolare attenzione all'idoneità sicurezza del lavoro);
  • L'art. 5: vieta gli accertamenti sanitari, da parte del datore di lavoro, e sulle infermità dei lavoratori dipendenti e stabilisce che le visite di accertamento dello stato di malattia debbano essere effettuate mediante medico di una struttura pubblica;
  • L'art. 6: stabilisce particolari limitazioni alle visite personali di controllo sui lavoratori;
  • L'art. 7: regola la procedura da seguire per comminare sanzioni disciplinari, quando non siano previste analoghe procedure dai contratti di lavoro.

Il titolo II (artt. 14-18) tratta della libertà sindacale, in particolare:

  • L'art. 14: prevede il diritto a svolgere liberamente attività e propaganda sindacale nei luoghi di lavoro;
  • L'art. 15: vieta patti ed atti discriminatori in relazione all'attività sindacale dei prestatori;
  • L'art. 16: vieta, per le medesime ragioni, i trattamenti economici discriminatori;
  • L'art. 17: vieta

Espressamente la costituzione ed il sostegno da parte dei datori (e loro organizzazioni sindacali) di disindacati «di comodo» ossia controllati, anche occultamente, dai datori:

Dettagli
A.A. 2022-2023
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlessandraGiacomelli1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Organizzazione e continuità dell’assistenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Ceresetti Gabriele.