Licenziamenti collettivi e mobilità
La Cigs
È un istituto che sottolinea l’interesse del legislatore sull’utilizzo di strumenti intesi a scongiurare il ricorso a licenziamenti collettivi. La Cigs consente di sospendere i rapporti di lavoro e di erogare un trattamento economico, in ipotesi di ristrutturazioni, riorganizzazioni e riconversioni aziendali, o crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. L’istituto è concesso su autorizzazione dell’autorità politica.
Come scegliere i lavoratori da sospendere?
Il datore di lavoro dovrà fornire la prova del nesso causale tra la sospensione del lavoratore e la causa integrabile, mentre spetterà al lavoratore provare eventuali discriminazioni.
Uno strumento alternativo ai licenziamenti collettivi sono i contratti di solidarietà interna, che consistono in accordi aziendali stipulati con i sindacati aderenti, che favoriscono la riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.
Nel 1984 sono stati introdotti anche i contratti di solidarietà interna, che sono intesi a ridurre l’orario di lavoro e la retribuzione per incrementare gli organici attraverso l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato e con richiesta nominativa (solidarietà tra lavoratori occupati e disoccupati).
Procedure di mobilità l.675/77
Il legislatore cerca di favorire il passaggio ad un nuovo posto di lavoro, individuato non più all’interno dell’impresa, ma nell’ambito di imprese diverse. Le procedure di mobilità sono attivate con decreto ministeriale di dichiarazione dello stato di crisi occupazionale o aziendale -> durante tali procedure i licenziamenti collettivi sono sospesi e possono riprendere solo una volta che le procedure si sono esaurite (=30 gg dopo la pubblicazione delle graduatorie per la mobilità).
Ratio: le imprese con più di 35 lavoratori sono tenute ad assumere i lavoratori tramite le liste di mobilità (e non tramite il collocamento ordinario), e ottengono agevolazioni finanziarie. Il legislatore consente inoltre alla Commissione regionale per l’impiego di approvare accordi intercorsi liberamente tra le parti, con deroghe alla disciplina vincolistica del collocamento.
In realtà il disegno di una mobilità guidata da posto a posto di lavoro si dimostra in gran parte inefficace ed illusorio (il nuovo tipo di società richiede un lavoratore altamente professionalizzato).
Direttiva 75/129/CE
Definisce il licenziamento collettivo sotto i profili quantitativo-temporale e qualitativo: è licenziamento collettivo per riduzione di personale quello effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti la persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è:
- 10 per 30 giorni negli stabilimenti tra i 20 e i 100 lavoratori
- 10% tra 100 e 300 lavoratori
- 30 con > 300 lavoratori
È compresa nel campo di applicazione della direttiva l’ipotesi di licenziamento collettivo conseguente a cessazione dell’attività nello stabilimento in seguito a decisione giudiziale. La nozione di licenziamento contenuta in questa direttiva è molto ampia e deve essere intesa come qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore e non corrispondente alla volontà del datore di lavoro.
L. 675/1977
Recepisce solo parzialmente la direttiva comunitaria.
Art. 25: “Nei settori nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere a licenziamenti per riduzione del personale dovranno comunicarli all’ufficio provinciale del lavoro che provvederà a convocare le parti”.
La legge 223/1991
Effettivo recepimento della direttiva comunitaria. La legge contiene molteplici nuclei normativi:
- Perfeziona il disegno di utilizzazione preventiva della Cigs, come rimedio per evitare le riduzioni del personale, anche in ipotesi di crisi irreversibile
- Insiste sulle procedure di mobilità, cambiando però prospettiva: le imprese, anche nel corso dell’intervento della Cigs, possono procedere al licenziamento del personale, esso:
- Viene inserito nelle liste di mobilità
- Gode di un’indennità di mobilità (equivalente al trattamento di Cigs)
- I datori di lavoro non sono più obbligati ma solo incentivati ad assumere lavoratori in mobilità
- Definisce la nozione di licenziamento collettivo
- Introduce una procedura sia sindacale che pubblica preventiva alla riduzione di personale (non riguarda tutti i lavoratori ma solo gli operai, gli impiegati, i quadri)
Col d.lgs 110/2004 si è esteso il campo della normativa sui licenziamenti anche ai datori di lavoro non imprenditori. La dimensione territoriale in cui operano i licenziamenti è l’unità produttiva (o più unità produttive nell’ambito della stessa provincia).
Procedure
Questa legge individua 2 procedure distinte per la gestione dell’eccedenza di personale. Entrambe condividono la sequenza degli adempimenti e degli esiti, e si differenziano...
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