Diritto del lavoro: il diritto sindacale
Il diritto sindacale è la branca del diritto che studia la figura del lavoratore da un punto di vista collettivo. Si occupa di tre argomenti:
- OO.SS
- SCIOPERO
- CCNL
Le fonti del diritto sindacale sono:
- Internazionali
- Convenzioni/raccomandazioni
- Norme comunitarie (regolamenti e direttive)
- Fonti costituzionali come l'art. 39 che sancisce il principio della libera organizzazione sindacale, l'art. 40 che sancisce il diritto allo sciopero "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano" anche se non ci sono leggi tranne quella che riguarda lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (L.146/1990) e l'art. 46 che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare nell'impresa.
L'art. 36 stabilisce che la retribuzione deve garantire una vita dignitosa. La legge n. 300/1970 è lo statuto dei lavoratori, ribadisce in maniera più esplicita i principi dell'art. 39 della costituzione, il legislatore introduce nell'impresa la libertà sindacale all'interno di una struttura, ne rafforza la posizione del sindacato.
Il diritto sindacale si regge anche su fonti proprie, vi è un ordinamento sotteso, autonomo che è quello intersindacale distinto dall'ordinamento statale.
La storia
Il diritto sindacale è un fenomeno recente, nasce in Inghilterra e si sviluppa a partire dalla metà del 1800 parallelamente alla storia del movimento operaio e l'impulso viene dato dal conflitto industriale tra capitale e lavoro (sfruttamento di donne, bambini, orari stressanti). Gli operai cercano di reagire alle prime forme associative che nascono in Italia, le società di mutuo soccorso, ossia un insieme di lavoratori che si organizzano e mettono insieme parte dei loro guadagni creando un fondo per offrirli ad altri lavoratori in situazioni di bisogno (malattia, infortunio, pensione, assistenza sanitaria) e tra le attività secondarie vi erano l'istruzione, assistenza morale e l'educazione.
Nel 1886 fu creata la federazione nazionale delle cooperative, segnando una maturazione del movimento operaio. Le leghe di resistenza nacquero attorno al 1870 e si possono definire come dei sistemi sindacali embrionali ed iniziarono ad organizzare agitazioni e scioperi contro i padroni per denunciare lo sfruttamento operaio e per avere riconosciuti i diritti della persona.
In seguito nacquero le camere del lavoro, ossia strutture territoriali che avevano lo scopo di mediare tra lavoratori e datori di lavoro. Inizialmente le loro attività erano: collocamento, istruzione, miglioramento delle condizioni dei lavoratori da raggiungersi non con lo sciopero ma con l'arbitrato quindi tramite un soggetto terzo sopra le parti. Con gradualità i compiti mutano nella tutela degli interessi generali dei lavoratori.
Parallelamente ad esse si sviluppano le federazioni di mestiere, ossia strutture all'interno delle camere del lavoro che aggruppavano i lavoratori divisi in settori. Nel 1901 nacquero la federazione degli operai metallurgici FIOM e quella dei laboratori della terra FEDERTERRA. Il 1/10/1906 nasce la CGL, confederazione generale del lavoro che riuniva tutte le camere del lavoro e tutte le federazioni ma la sua politica riformista portò ad un conflitto interno che terminò con una scissione della componente rivoluzionaria e si creò la USI, Unione Sindacale Italiana.
Durante il periodo fascista, nel 1925 le camere del lavoro e i sindacati liberi furono sciolti e la rappresentanza dei lavoratori fu affidata al sindacato di Stato. L'ordinamento corporativo nasce nel 1926 e prevedeva:
- Sindacato unico
- Sindacato persona di diritto pubblico
- Rappresentanza legale di tutti i componenti della categoria
- Magistratura del lavoro conferita alla corte d'appello
- Illiceità penale dello sciopero e della serrata
Con la L.5/02/1934 nascono 22 corporazioni e ogni corporazione comprende tutti i sindacati di ogni ramo di produzione andando a formare tre gruppi:
- Corporazioni a ciclo produttivo agricolo, industriale e commerciale
- Corporazioni a ciclo produttivo industriale e commerciale
- Corporazioni per le attività produttrici di servizi.
Nel 1943 vennero soppressi gli organi corporativi, nel 1944 vennero sciolte le organizzazioni sindacali fasciste ed il loro patrimonio fu liquidato ed infine nel 1977 venne diviso il patrimonio tra i sindacati attuali. Riemerge il sindacalismo democratico con il patto di Roma del 1944 e vi sarà solo un organismo su tutto il territorio italiano: la CGIL, confederazione nazionale italiana del lavoro, anche se dopo l'attentato a Togliatti nel 1948 si crea un contrasto tra l'esecutivo nazionale e il direttivo nazionale in quanto i primi dicono di pronunciare uno sciopero generale prolungato mentre i secondi membri sollecitano la fine dello sciopero. Di conseguenza si rompe l'unità sindacale creando un altro sindacato, ossia la libera CGIL.
Nel 1949 ci fu un'altra scissione costituendo la FIL, federazione italiana lavoratori. FIL e CGIL si fondono durante il congresso di Napoli ma da una spaccatura ne derivano due sindacati, infatti il 5/03/1950 la UIL, Unione Italiana del Lavoro, e la CISL, confederazione italiana sindacato lavoratori.
I sindacati all'interno del luogo del lavoro
Il sindacato all'interno delle aziende è costituito dai lavoratori dell'azienda. Come viene rappresentato? Il canale unico si crea quando la rappresentanza viene espressa all'interno dell'azienda attraverso la delega o iscrizione al sindacato. Il doppio canale invece si ha quando oltre al sistema del primo canale vi è anche una rappresentanza elettiva dei lavoratori indipendentemente dal fatto che sia iscritta da sindacato.
Le commissioni interne
Le commissioni interne sono degli organismi elettivi che rappresentano e tutelano gli interessi di tutto il personale (iscritti e non) e non sono un organo del sindacato ma la prima forza organizzativa che i lavoratori autonomamente si danno per la difesa unitaria dei propri interessi. Il compito fondamentale della commissione interna o del delegato di impresa secondo l'art.2 dell'accordo 7/08/1947 è quella di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la direzione dell'azienda in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività produttiva. Inoltre, devono rimettere alle organizzazioni sindacali tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e alle relative controversie.
I consigli di fabbrica
I consigli di fabbrica nascono a metà degli anni '60, e sono gruppi di lavoratori all'interno delle aziende scelti tra i lavoratori che rappresentano la propria attività produttiva all'interno della fabbrica. Nel 1972, tramite un accordo tra CGIL, CISL e UIL, gli vengono attribuiti poteri contrattuali. Il patto però viene sciolto nel 1984 e il 14/02/1984 il governo Craxi tagliò di 4 punti percentuali la scala mobile, avvenne la sconfitta della CGIL e il PCI.
Art. 39 Costituzione
Questo articolo fissa il principio della libera organizzazione sindacale come fonte suprema:
- 1. L'organizzazione sindacale è libera.
- 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
- 3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
- 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il primo comma ci fa capire che vi è una libera scelta delle forme organizzative e delle regole che disciplinano l'assetto interno, inoltre c'è libertà di definire gli obiettivi e gli strumenti dell'attività sindacale senza alcuna interferenza esterna. Questa libertà va intesa anche come libertà di privilegiare all'interno dell'organizzazione sindacale il ruolo e i poteri del vertice oppure della base secondo le valutazioni di strategia e di opportunità. Inoltre, implica la possibilità di privilegiare il confronto con la controparte datoriale e quindi di agire soprattutto sul mercato.
Inoltre, l'art. 39 può essere esteso anche ai datori di lavoro, infatti anch'essi possono iscriversi a sindacati (Confindustria, Confartigianato ecc). Invece, secondo un filone di dottrina non si applica l'art. 39 ai datori di lavoro ma si applica l'art. 41 sulla libera iniziativa economica. I commi 2, 3, 4 dell'art. 39 non sono mai stati attuati tramite leggi attuative in quanto contrastavano con il principio espresso al comma 1.
Negli anni '60/'70 c'è un movimento di turbamento perché non si capisce se questo art. 39 sia una norma che riguardi solo il rapporto Stato-Cittadino o se si estenda anche al rapporto imprenditore-lavoratore. Ciò si traduce in una legge ordinaria, la LEGGE 300 del 1970 (STATUTO DEI LAVORATORI): questa legge sancisce anche nell'impresa la libertà sindacale. Si tratta di una libertà in senso positivo e in senso negativo:
- Positivo: il legislatore attribuisce al sindacato la facoltà di promuovere un'attività di proselitismo e di promuovere la cultura sindacale. Ogni lavoratore è libero di aderire al sindacato che è libero di svolgere tutta quell'attività che gli garantisce il mantenimento.
- Negativo: la libertà di non essere iscritto al sindacato per il lavoratore. Ogni lavoratore è libero di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire o di recederne.
Articoli dello Statuto dei Lavoratori
Art. 14 – Diritto nell'impresa per i lavoratori di costituire un'associazione sindacale.
Art. 15 – È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
- Subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca al sindacato.
- Licenziare un lavoratore, discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione allo sciopero.
Art. 16 – Trattamenti economici collettivi discriminatori: questo aspetto non è stato allegato all'art. 15 lettera b il trattamento economico poiché non arreca spesso pregiudizio → necessità di specificare: è vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15. Es. il fatto di non scioperare, ai lavoratori che non scioperano si dà un premio in denaro, questa è discriminazione per chi sciopera. L'art. 16 non prevede una sanzione penale, ma una condanna al datore di lavoro al pagamento a favore di un fondo per una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di 1 anno.
Art. 17
Sindacati di Comodo/gialli: Sono quei sindacati che o sono nati prima e vengono in qualche modo indirettamente influenzati dal datore di lavoro oppure sono nati da un’attività del datore di lavoro dove egli stesso ne influenza l’attività. Es. sostenute con mezzi finanziari, favoritismi. Sono vietati perché è chiaro che il rapporto tra datori di lavoro e sindacati non permette più rapporto genuino fra le parti e quindi è chiaro che si crea un’alterazione. I sindacati di comodo in gergo sindacale si chiamano sindacati gialli: perché il sindacalismo nasce in Inghilterra ed è caratterizzato da una serie di attività da parte dei lavoratori che usavano come colore per far ricondurre la natura sindacale la loro attività il rosso. Il giallo rappresenta una non genuinità del colore originale.
Art. 18 – Licenziamento dei dirigenti di RSA o RSU
Tutela privilegiata sul piano processuale: Ordinanza per la provvisoria reintegrazione nel posto di lavoro, ove il giudice ritenga prima facie non sufficientemente provate o irrilevanti le ragioni del datore di lavoro.
Sanzioni più forti per il datore di lavoro: Oltre le normali sanzioni per l’inottemperanza dell’ordine di reintegrazione, il datore è condannato a versare per ogni giorno di ritardo, una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al fondo adeguamento pensioni.
Rappresentatività sindacale (art. 19 L.300/1970)
Quando esistono tanti sindacati che devono confrontarsi con l’altra parte (datore di lavoro, comune, soggetto privato titolare delle prerogative di lavoro) entra in gioco la rappresentatività. Il sindacato non rappresenta i lavoratori con un mandato di rappresentanza, ma lui rappresenta se stesso nel momento in cui si esprime. I sindacati non si spendono in nome e per conto dei lavoratori, ma si spendono in nome di essi stessi portando avanti degli interessi collettivi da parte di un gruppo sotteso di lavoratori.
Se ci sono più sindacati, sono tutti rappresentativi allo stesso modo? No, uno può contare una fetta ampia della classe, uno la fetta minima. Quello che riesce avere un consenso più grande viene definito come “maggiormente rappresentativo”. Per capirlo si usano due parametri:
- Quantitativo: è rappresentativo il sindacato che ha molti iscritti nella categoria o in un’azienda.
- Qualitativo: è rappresentativo il sindacato che è in grado di interpretare con considerevole grado di autorevolezza la domanda di rappresentanza degli iscritti trasformandola in azione negoziale ed attività a sostegno dell’azione negoziale.
La rappresentatività viene misurata anche con riferimento ad un dato che il legislatore ha inserito nella LEGGE 300 agli artt. 19 e seguenti ossia che solo ad i sindacati maggiormente rappresentativi, la legge gli attribuisce delle prerogative.
Art.19 → Le RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva o che hanno contribuito alla contrattazione in modo effettivo.
Come si misura e certifica la rappresentanza?
- Si assumono i dati associativi (deleghe rilevate dall'INPS) e i dati elettorali ottenuti in occasione delle elezioni delle RSU.
- Dati trasmessi al CNEL che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU e sono utilizzati per il raggiungimento della soglia del 5% e per la determinazione della maggioranza del 50% +1, ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ai fini della presentazione delle piattaforme.
Chi può costituire una RSU?
- Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie dell'accordo del 28 giugno 2011.
- Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali che abbiano tenuto il 5% dei consensi a condizione che abbiano effettuato adesione formale al contenuto dell'accordo interconfederali del 28 giugno 2011.
L'elezione è a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti, nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti il numero dei componenti delle RSU è di tre, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti sono tre componenti oppure tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nell'unità produttive di maggiori dimensioni. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti. Le RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente ed in caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti e non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi pena la decadenza della RSU. Le decisioni sono assunte a maggioranza. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza sono efficaci ed esigibili.
Diritti sindacali (Titolo III St. lav.)
Art. 20 – Diritto di assemblea
Titolarità ed esercizio del diritto:
- Titolarità individuale e potere di convocazione delle RSA anche separatamente (o RSU, se esistenti, nonché OO.SS. aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL):
- “I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità produttiva”
Funzione:
- Istituto di democrazia diretta, destinato a consentire ai lavoratori, anche non iscritti a sindacati, di partecipare alla elaborazione e decisione delle politiche contrattuali e sindacali.
Oggetto:
- Deve riguardare “materie di interesse sindacale e del lavoro”:
- Una tematica è sindacale se il sindacato l’abbia fatta storicamente oggetto della propria attenzione ed iniziativa sindacale complessivamente intesa.
- Anche tematiche di carattere non strettamente rivendicativo-aziendale, bensì politico in senso ampio (politica fiscale, sanitaria, politica economica in generale), non invece aspetti che afferiscono al campo della politica in senso stretto (composizione del Governo, ecc.).
Modalità di svolgimento:
- Durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue retribuite per ciascun lavoratore (elevabili dalla contrattazione collettiva).
- Nessun limite fuori dall’orario di lavoro.
- No partecipazione del datore, se non espressamente invitato, né dei suoi collaboratori (dirigenti dell’azienda) in sua vece.
- Sì partecipazione dei dirigenti sindacali esterni previa comunicazione al datore dei nominativi.
Limiti al diritto di assemblea:
- Generalmente provvede la contrattazione collettiva
- I limiti per la giurisprudenza (v., tra le altre, Cass., 12 gennaio 1998, n. 203, in Giust. civ., 1998, I, p. 1663, nota di Manganiello):
- 1) possono riguardare solo le modalità di esercizio;
- 2) possono derivare unicamente dall’esigenza di tutelare altri interessi costituzionalmente garantiti.
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