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LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PRIVATO:
le tipologie di contratti collettivi presenti in Italia sono:1) contratto collettivo di diritto comune 2) contratti collettivi
nazionali di lavoro recepiti in decreto tramite la legge Vigorelli 3) contratti collettivi corporativi aventi efficacia
erga omnes anche se non sono applicati e sono stati superati dalla disciplina sulla contrattazione collettiva di diritto
comune. Il termine collettivo sta ad indicare sia perché esso è plurisoggettivo e perché è volto a regolare gli
interessi di una collettività e non dei singoli lavoratori e perché sotto un profilo soggettivo sono delle parti collettive
(sindacati e associazioni datoriali) a realizzarlo salvo i contratti collettivi d'azienda che sono realizzati dal singolo
datore di lavoro e dai sindacati. L'obiettivo del contratto collettivo è quello di garantire condizioni economiche e
normative più favorevoli di quelle previste dalla legge o dai contratti di lavoro dei singoli lavoratori. Si compone di
due tipologie di clausole: 1)CLAUSOLE NORMATIVE: si occupano dei rapporti tra i singoli lavoratori e datori di lavoro
2)CLAUSOLE OBBLIGATORIE: si occupano dei rapporti tra le parti che stipulano il contratto quindi associazioni
datoriali e organizzazioni sindacali.
Chi detta le regole per la contrattazione? La legge? NO, perché l'articolo 39 della costituzione sancisce il principio
della libera organizzazione sindacale e quindi la legge non ha il potere di interferire con la libertà che il sindacato ha
di decidere cosa e come fare. La soluzione è una autoregolamentazione tra i soggetti collettivi tramite protocolli e
accordi interconfederali. Il protocollo del 2009 a cui non ha preso parte la CGIL ed è venuta meno la triangolazione
ha stabilito un doppio livello di contrattazione, uno nazionale e uno aziendale stabilendo inoltre l'impossibilità di
negoziare ciò che è già stato negoziato all'interno di un livello. A questi due livelli di contrattazione si aggiunge
quello dell'accordo interconfederali che avviene tra le confederazioni sindacali e quelle datoriali e dal 1990
partecipa anche il governo(accordi triangolari).
Un contratto collettivo ha attualmente una durata di tre anni, quando scade per evitare vuoti,le parti inseriscono le
clausole di ultra-attività perché se non si rinnova per molto tempo si avranno dei danni in quanto i contratti
collettivi adeguano la retribuzione al costo della vita, la soluzione è data dal fatto che i contratti collettivi
prevedono un meccanismo di copertura economica.
Perché il contratto viene definito di diritto comune? Perché non sono altro che comuni contratti sottoposti alle
regole di diritto comune ossia alla disciplina contrattualistica dettata dal codice civile ed è inoltre importante
ricordare che sono quelli più diffusi o meglio gli unici diffusi in Italia.
EFFICACIA SOGGETTIVA: attiene alla individuazione dei soggetti vincolati dal contratto collettivo(chi è vincolato dal
CCNL?). Secondo il diritto comune dei contratti, il contratto vincola esclusivamente le parti stipulanti dunque data
questa definizione dovremmo capirne che i lavoratori e i datori di lavoro non avendo partecipato personalmente
non dovrebbero vedersi applicato il contratto collettivo. Tuttavia si può ricorrere all'istituto della rappresentanza
tale per cui il rappresentante quindi i sindacati dei lavoratori o dei datori di lavoro rappresentano i lavoratori o
datori di lavoro e quindi in base a ciò il contratto collettivo si applica agli iscritti ai sindacati, però questo fin da
subito ha creato vari problemi in quanto i datori di lavoro non aderivano apposta a nessun sindacato per evitare di
applicare i contratti collettivi ai dipendenti che non erano iscritti a nessun sindacato ma si doveva trovare un modo
per estendere l'ambito di applicazione anche ai dipendenti non iscritti per avere uno standard minimo di
trattamento economico e normativo. Le soluzioni adottate sono state le seguenti: 1)legge vigorelli che estendeva
l'ambito di applicazione del contratto collettivo a tutti lavoratori però fu dichiarato incostituzionale 2)recezione
esplicita(quando il datore di lavoro all'interno del contratto di lavoro individuale prevede una clausola che richiede
l'applicazione del contratto collettivo) /implicita(il datore di lavoro usa numerose clausole del contratto collettivo
all'interno di quello individuale) e ciò ne scaturisce l'applicazione per intero del contratto collettivo e a tutti i
dipendenti anche quelli non iscritti.
3)applicazione art.36 costituzione in quanto la giurisprudenza ritiene che la giusta retribuzione sia quella indicata
nel contratto collettivo e dunque il datore di lavoro dovrà necessariamente applicare la clausola del contratto
collettivo. 4) se un datore di lavoro ha aderito ad un'associazione datoriale allora dovrà applicare a tutti lavoratori il
contratto collettivo stipulato dall'organizzazione a cui è iscritto altrimenti è libero di applicare qualsiasi contratto
preferisca anche ai non iscritti.
EFFICACIA OGGETTIVA: attiene al meccanismo attraverso cui il contratto collettivo può vincolare i soggetti. La
realizzazione sul piano giuridico è che il contratto individuale non può contenere clausole peggiorative rispetto al
contratto collettivo. Ai singoli rapporti di lavoro si applicano direttamente le condizioni di trattamento economico e
normativo previsto dal contratto collettivo (efficacia reale), le eventuali clausole difformi dei contratti individuali
vengono automaticamente sostituita dalle norme del contratto collettivo (inderogabilità e sostituzione automatica),
tale sostituzione non è necessaria sei contratti individuali prevedono condizioni di trattamento più favorevoli per il
lavoratore (derogabilità in Melius) la inderogabilità del contratto collettivo rispetto ai contratti individuali è
giustificata ex art.2077 codice civile anche se la giurisprudenza replicato che l'articolo 2077 riguarda il contratto
collettivo corporativo e non è applicabile al contratto collettivo di diritto comune ma viene usato comunque. Il
fondamento giuridico della inderogabilità può derivare da: 1)soluzioni indipendenti dai principi del codice
civile(art.39 costituzione che introduce la teoria della sovra ordinazione del potere sindacale sul potere del singolo)
2)teoria del mandato rappresentativo per cui il fondamento viene ricercato all'interno dei principi generali del
diritto civile in particolare dagli articoli 1723 e 1726 i quali sanciscono la irrevocabilità del mandato. Le critiche alla
teoria del mandato irrevocabile: 1)il mandato irrevocabile non equivale alla non modificabilità del regolamento
contrattuale 2)se l'impossibilità di pattuizioni individuali difformi dovesse basarsi sulla irrevocabilità del mandato
conferito, tutte le pattuizioni difformi dovrebbero essere impossibili(anche quelle in melius). Lo schema della
rappresentanza spiega il vincolo soggettivo ma non spiega perché il lavoratore non possa riappropriarsi della
materia, modificando la disciplina stabilità dal sindacato. La teoria associazionistica stabilisce che l'atto di adesione
al sindacato produrrebbe l'effetto di limitare l'autonomia privata individuale. La soluzione finale è fornita
dall'art.2113 che pone il fondamento giuridico della inderogabilità di distinzioni derivanti dalla legge e dai contratti
collettivi tale per cui la pattuizione individuale peggiorativa è un atto di rinuncia(invalido) ad un diritto posto da
disposizione inderogabile. L'art.2133 l'inderogabilità si identifica nella annullabilità delle clausole di rinuncia o
transazione mentre nell'art.2077 si identifica con la nullità e sostituzione automatica delle clausole individuale
difformi. Dunque nel rapporto tra contratto collettivo e contratto in visuale prevale il contratto collettivo invece nel
rapporto tra contratto collettivo e legge il contratto collettivo può derogare la legge solo in melius, esistono delle
deroghe a questa regola generale però sono ipotesi dove la legge autorizza espressamente a farlo. Infine bisogna
analizzare i rapporti tra contratti collettivi dello stesso livello in quanto essendo rinnovabili il problema si pone
quando il contratto successivo si sovrappone a quello precedente e viceversa grazie alle clausole di ultra-attività e
retroattività e la soluzione è che il nuovo contratto collettivo può prevedere norme più sfavorevoli solo che non
potrà rimuovere gli effetti giuridici già maturati nella sfera giuridica del lavoratore.
IL DIRITTO DI SCIOPERO: L'art.40 della costituzione enuncia che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano, queste leggi sono: 1)STATUTO DEI LAVORATORI agli art.15/16 di dispone che è nullo qualsiasi
atto o patto diretto a discriminare i laboratori che partecipano ad uno sciopero. L'art.28 include lo sciopero nei
diritti tutelati dalla procedura giudiziaria prevista contro l'attività antisindacale. 2)L.604/1966 ex art.4 e stabilisce
che il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dalla partecipazione ad attività
sindacali è nullo indipendente dalle motivazioni. 3)L.146/1990 legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
che prevede una disciplina delle modalità di sciopero e ne regolamenta l'esercizio, i diritti pubblici essenziali sono i
diritti che hanno ad oggetto beni primari. Lo sciopero, nel periodo preliberale era un reato, nel periodo liberale era
una libertà, nel periodo corporativo era un delitto e infine nel periodo costituzionale diventa un diritto, nei rapporti
stato-cittadino non può essere emanato alcun provvedimento contrastante con il diritto di sciopero, nei rapporti
intersoggettivi privati ha effetti civilistici circa la sospensione del rapporto di lavoro, il lavoratore non risponde di
inadempimento contrattuale nè possono essergli irrogate sanzioni disciplinari ed infine è una tutela contro
comportamenti del datore di lavoro volti a discriminare i lavoratori in sciopero. A differenza dello sciopero come
libertà, esso non espone a responsabilità disciplinare il lavoratore ed esclude l'inadempimento contrattuale. Come
può essere definito lo sciopero? La tecnica definitoria è quella dei limiti interni ossia limiti che stanno nel concetto
stesso di sciopero tale per cui la nozione di sciopero si fonda su alcuni elementi essenziali determinati a priori e
pertanto tutte le forme di lotta sindacale in cui mancavano uno o più elementi individuati erano considerati
estranei. Un altro criterio è quello del danno ingiusto, ci deve essere proporzionalità tra danno subito dal datore di
lavoro e il sacrificio sopportato dai lavoratori. Gli elementi essenziali sono: 1)titolarità dell'estensione 2)