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Procedure e conseguenze della violazione degli obblighi che gravano sul datore

C.I.G.S.Si è ritenuta, comunque, legittima la condotta del datore che, dopo avere fissato con le organizzazioni sindacali i criteri e aver concordato il piano di ristrutturazione, abbia poi messo in mobilità i soli impiegati, già posti in Cassaintegrazione a zero ore, per i quali l'impossibilità di reimpiego era stata riconosciuta dagli stessi sindacati.

Per quanto concerne la procedura, la giurisprudenza giunge a diverse conclusioni in merito alle conseguenze della violazione della procedura stessa e attribuisce particolare rilievo alla comunicazione effettuata dal datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali con un atto a contenuto vincolato.

Requisiti per garantire la trasparenza delle scelte aziendali: motivi tecnici, organizzativi o produttivi che impediscano l'adozione di misure alternative alla messa in mobilità e profili professionali del

Personale eccedente

Gli organismi sindacali vengono posti in condizione di stabilire fin dall'inizio un nesso di causalità tra le esigenze aziendali denunciate dall'impresa e il licenziamento collettivo. I requisiti di contenuto devono essere intesi come obblighi.

Sull'inefficacia dei licenziamenti attuati senza rispettare i contenuti dell'art. 4, la giurisprudenza è concorde. Secondo Cassazione, la comunicazione consente ai sindacati di verificare la correttezza delle scelte. Un cospicuo orientamento ha ritenuto che l'inefficacia del licenziamento può derivare solo dall'inosservanza dei commi dal 2 all'8 e non anche dall'omessa comunicazione prevista dal nono comma dell'art. 4. Inoltre la comunicazione prevista a licenziamento avvenuto non può incidere sulla validità e l'efficacia del recesso. Tutte queste decisioni privilegiano la sostanza rispetto alla forma.

Le sezioni unite della Cassazione

hanno avallato l'interpretazione più rigorosa, secondo la quale è inefficace illicenziamento intimato al lavoratore quando contestualmente non sia inviata la comunicazione prevista dal 9° comma.

Dopo questa successiva presa di posizione è stato precisato che al vizio procedurale può essere dato rimedio mediante il compimento dell'atto mancante o la rinnovazione dell'atto viziato, giungendo così ad un compromesso tra rigidità e flessibilità.

Recesso individuale e iscrizione nelle liste di mobilità

Requisiti del recesso

Secondo l'art. 4 comma 9 della legge 223 del '91 raggiunto l'accordo, l'impresa ha la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori comunicando per iscritto il recesso rispettando il termine di preavviso e l'art. 2118 c.c.

Secondo Cass. il mancato rispetto del preavviso determina il sorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità, ma

Non può mai causare l'illegittimità del licenziamento. Secondo la giurisprudenza, infatti, non è richiesto alcun requisito all'infuori della forma scritta.

Diritto all'iscrizione nella lista di mobilità e diritto alla relativa indennità

Secondo la Corte Cost. la mobilità si applica anche in caso di licenziamento collettivo per cessazione di attività, avuto riguardo al requisito dimensionale.

La Corte osserva poi che la comunicazione di avvio della procedura e la successiva trasmissione degli elenchi costituiscono atti non surrogabili dall'intervento dei lavoratori. Ma con la legge 223 del '91 si prevede un'ipotesi d'iscrizione nelle liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore interessato. Essa, infatti, consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrino nella mobilità, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione.

di attività o di lavoro, di richiedere l'iscrizione entro 60 giorni.

Restano a carico dell'ufficio regionale del lavoro i controlli dei requisiti per la corresponsione dell'indennità.

Riassunto del Capitolo 11 del "De Simone-Ballestrero" (Riassunto di Scarella)

Garanzie dei diritti del lavoratore

Invalidità delle rinunce e delle transazioni del prestatore di lavoro

Secondo la giurisprudenza, l'atto in deroga a norme inderogabili è nullo ai sensi dell'articolo 1418 c.c., l'atto di disposizione di diritti inviolabili da norme inderogabili è soltanto annullabile ai sensi dell'articolo 2113 c.c.

Il patto con il quale il lavoratore si accorda con il datore per escludere l'applicazione al proprio rapporto di maggiorazioni retributive dovute a lavoro straordinario è nullo ai sensi dell'articolo 1418 c.c.

Al contrario, l'atto con il quale il lavoratore disponga del diritto a percepire un

compenso per lavoro straordinario già effettuato è annullabile, poiché tale diritto è già entrato nel patrimonio del lavoratore.

Secondo il pretore di Milano la rinuncia a diritti non ancora maturati è nulla e non rientra nell'articolo 2113.

Esempio apparentemente contrastante: la corte ha giudicato nullo per contrasto con le norme inderogabili l'atto, stipulato in sede di conciliazione sindacale, con il quale il lavoratore rinunciava al diritto garantito dall'articolo 2112 c.c., di passare alle dipendenze dell'impresa cessionaria, nel caso in cui si fosse verificato un trasferimento d'azienda.

Quietanze a saldo

Molto frequentemente alla cessazione del rapporto, il lavoratore sottoscrive dichiarazioni (quietanze a saldo), nelle quali afferma di aver ricevuto il pagamento di tutte le spettanze e, dunque di non aver nulla altro a pretendere.

Egli non abdica a diritti, ma effettua una dichiarazione di scienza. Ne consegue

che il lavoratore, qualora vanti crediti non soddisfatti, potrà impugnare l'atto anche successivamente al termine di decadenza di sei mesi. La cassazione afferma che a tale dichiarazione formulata in termini generici e senza precisa indicazione dell'oggetto, non può essere riconosciuto il valore di rinuncia o transazione. Decorrenza della prescrizione Condizioni per la prescrizione dei crediti retribuitivi in costanza di rapporto La materia è stata oggetto di due importanti interventi della Corte Costituzionale: con la sentenza n.66 del 1966 ha dichiarato illegittimo l'articolo 2948 n.4, e l'articolo 2955 n.2, nella parte in cui non prevedevano la sospensione della prescrizione del diritto alla retribuzione in costanza di rapporto di lavoro. Questo ha portato ad un adeguamento da parte della giurisprudenza. La cassazione ha deciso che per la prescrizione dei crediti retributivi, il criterio della media occupazione non può essere utilizzato.poiché la media può variare nel tempo e rendere necessari calcoli che non possono essere pretesi dal lavoratore. Nel caso siano superate le soglie dimensionali per l'applicazione dell'articolo 18 st.lav, consegue l'applicabilità al rapporto oggetto giudizio della tutela reale contro il licenziamento. La cassazione nega il decorso della prescrizione durante il rapporto: il decorso è escluso quando vi sia una situazione psicologica di metus del lavoratore. Distinzione tra diritti soggetti a prescrizione ordinaria e quinquennale. I diritti del prestatore di lavoro sono soggetti alla prescrizione quinquennale (art. 2948 es: differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento della qualifica), ovvero nel termine di un anno della prescrizione presuntiva (2955 c.c.), si prescrivono a termine decennale della prestazione ordinaria (art. 2946 es: qualifica). Secondo parte della giurisprudenza la prescrizione decennale decorre comunque in costanza di rapporto.

Anche nei casi in cui è prevista una prescrizione minore. Le ferie e riposi non goduti hanno carattere non risarcitorio ma retributivo, pertanto si ha la prescrizione quinquennale e non decennale. Il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza del diritto all'inquadramento professionale non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo.

Riassunto per il 2° compito scritto (NB: si trovano riferimenti alle domande del libro "De-Simone Ballestrero")

Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Gli artt. dal 20 al 30 del d.lgs. di attuazione della legge 30 del 2003 prevedono la disciplina della somministrazione di lavoro. Abrogano, inoltre, la legge 1396 del 60 (divieto di interposizione), e parte della legge 196 del 97 (artt. dall'1 all'11, sulle deroghe a tale divieto). Resta valido il principio espresso dalla Cassazione

del collegamento negoziale. In virtù di tale collegamento il rapporto dovrà avvenire secondo buona fede e correttezza. La legittimazione della forma di organizzazione della fornitura è riscontrabile agli artt. 1, 3, 10 della legge 196/1997 (pag. 28 e 30): è prevista l’iscrizione all’albo delle agenzie di lavoro temporaneo. (Nell’uso non si dovrà oltrepassare il termine finale nel contratto di fornitura, altrimenti la legge 196/1997 prevede all’art. 10 che, dopo il 10° giorno, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice.) Art. 1372 c.c. Effetti sui terzi del contratto. 2° comma: Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. La società utilizzatrice stipula il contratto di fornitura con l’utilizzatrice. Occorrerà, quindi, individuare la fonte tra contratto di fornitura e contratto per prestazioni. Il lavoratore, d’altronde,è oggetto del contratto di fornitura, pertanto non è tenuto alla conoscenza di esso. La sostituzione dei lavoratori è lecita, in quanto la fornitrice non è stata in grado di offrire personale qualificato, tuttavia potrebbe non essere lecito il licenziamento; questo dipenderà dalle mansioni richieste dall’impresa fornitrice ai lavoratori: se essi sono stati assunti per un determinato lavoro e risultano essere incapaci per quella mansione allora il licenziamento potrà essere giustificato, ma questo a prescindere dal rapporto con l’impresa utilizzatrice. Per esservi la liceità del licenziamento non si dovrà dimostrare l’inadeguatezza del lavoratore rispetto all’azienda utilizzatrice, ma rispetto alla fornitrice, dalla quale è legato per contratto. (Tra il termine di scadenza specificato nel contratto di fornitura e quello di prestazione, prevale quello di fornitura.) Distacco Innanzitutto bisogna ricordare che ilIl distacco è stato disciplinato per la prima volta nel 2003 con la legge numero 30, di conseguenza per risolvere tale quesito è necessario rifarsi alle varie sentenze della corte di cassazione. I requisiti
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Publisher
A.A. 2012-2013
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Simone Gisella.