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A

B possono essere costituire delle rappresentanze sindacali che non affiliate alle

confederazioni della lettera a siano però firmatarie di contratti applicati nell’unità

produttiva.

Nella lettera A si fa riferimento al concetto di maggior rappresentatività (il discorso

che facevamo nella lezione precedentemente), mentre nella lettera B si fa riferimento

a una rappresentatività più concreta: hai stipulato un contratto collettivo che si

applica, allora può essere considerato rappresentativo.

Se noi questo lo contestualizziamo questa norma con la crisi della rappresentatività

sindacale dovuta al fatto che il sindacato a un certo punto quasi non è più portato re

degli interessi dei lavoratori, ma si deve far carico insieme allo stato delle

compatibilità socio-economico, allora vediamo che nel 1995 verrà indetto un

referendum che cancellerà la lettera a dell’articolo 19, lasciando in vita

esclusivamente la lettera b, dove si prevedono come rappresentative quelle

rappresentane che siano riuscite a stipulare dei contratti applicati all’unità produttiva.

Le RSA saranno gradualmente sostituite, in base ad un accordo del 2014 tra cgl, cisl e

uil, da una nuova struttura le RSU (rappresentanze sindacali unitarie).

Questa è la soluzione che concilia un po’ tutto, nel senso che sicuramente il

referendum del ’95 sulla scorta della crisi della maggior rappresentatività sindacale ha

costituito un periodo difficile per il sindacato, quindi in una sorta di tentativo di risalire

la china senza scontentare la base dei lavoratori che premeva in quel senso, si arriverà

a una soluzione di compromesso, che mettere da una parte le esigenze dei lavoratori e

dall’altra le esigenze del sindacato tradizionale (cgl, cisl e uil), con questa nuova

figura, la RSU.

La Rsu ha una durata triennale, e ha una composizione di tipo misto, quindi da una

parte ha una composizione di tipo elettiva, dall’altra ha una composizione di tipo

associativo. Questo significa che l’elettorato attivo è rappresentato da tutti i lavoratori

iscritti e non iscritti al sindacato, l’elettorato passivo viene definito attraverso liste che

vengono presentate dalle associazioni sindacali.

Ecco perché questa delle RSU è una soluzione he ha cercato di accontentare tutti.

Le RSU sono l’ultima fase di questa evoluzione che va dalle delegazioni sindacali alle

RSU per l’appunto.

24/10/2022

L’ultima volta abbiamo visto un’applicazione della libertà sindacale alla libertà

sindacale e all’organizzazione sindacale, che come abbiamo vito la scorsa volta ha

assunto diverse fisionomie nel corso degli anni.

Abbiamo parlato prima della commissione interna, dicendo che la commissione interna

non è stata più rinnovata perché è un organo un po’ particolare (perché formato da

lavoratori iscritti al sindacato e da lavoratori non iscritti).

Alla commissione interna susseguono le SAS, con una conformazione quasi opposta.

Anche queste hanno vita breve, perché alla fine degli anni 60, con l’autunno caldo si

affermano diverse figure: quelle dei comitati unitari di base e quella dei delegati.

L’insieme dei delegati andò a formare il consiglio di fabbrica.

Oggi affrontiamo un argomento importante che si colloca agli inizi degli anni 70:

L’’EMAZIONE DELLO STATUTTO DEI LAVORATOTI. (LEGGE 300 DEL 1970).

E’ importante perché a 50 anni di distanza lo statuto dei lavoratori ancora esiste,

anche se da più parti è stato preso di mira, nel senso che si è ritenuto che alcune

norme dello statuto fossero troppo vetuste e inadeguate e disciplinare la realtà

attuale.

Ricordiamovici che lo statuto dei lavoratori è l’espressione più calzante del periodo del

garantismo rigido (fatto da norme inderogabili e azionano dei diritti soggettivi, che

possono essere fatti valere direttamente di fronte al giudice).

C’è da dire che lo statuto dei lavoratori è stato scritto per una realtà che è molto

cambiato nel corso degli anni, al di là della periodizzazione, soprattutto è cambiato

l’idealtipo di lavoratori: lo statuto dei lavoratori è stato scritto ad esempio per l’operaio

della fiat. Un operaio a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato, che lavora ella

grande industria, e che ha bisogno di una forte tutela, perché è debole rispetto

all’impresa.

Questo idealtipo oggi sta sfumando.

Oggi ci sono maggiori ambiti di autonomia per il lavoratore, perché ha un potere

decisionale che magari una volta non aveva. Questo non vuol dire automaticamente

che il lavoratore sia anche più libero.

Lo statuto del lavoratore è stato scritto per una duplice finalità:

In primo luogo vuole tutelare la libertà e dignità dei lavoratori all’interno dei posti di

lavoro.

La seconda finalità è quella di sostenere la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro.

Nella metà degli anni 70 si afferma forte l’esigenza di avere un sindacato

particolarmente rappresentativo, perché le democrazie hanno bisogno di alte soglie di

consenso, che gli può essere garantito da quelle organizzazioni come il sindacato, che

rappresentato ampi strati della popolazione.

Lo stato da a sindacati ancora più tutele, per aumentare ancora di più la

rappresentatività.

Lo statuto tutela da un lato il lavoratore, dall’altro offre un sostegno alla presenza

sindacale all’interno delle imprese.

Lo statuto contiene tre gruppi di norme:

1 un gruppo che potremmo definire di tipo costituzionale. (riecheggiano principi

costituzionali, che vengono introdotti nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro).

2 un gruppo di regolamentazione del rapporto di lavoro. Un esempio è l’articolo 13,

che riguarda il potere del datore di lavoro di variare le mansioni del lavoratore, quindi

appartiene a un gruppo di norme che potremmo definire di regolamentazione del

rapporto di lavoro.

3 un gruppo definibile come di norme di sostegno al sindacato e alla presenza

sindacale in azienda. L’esempio più emblematico lo abbiamo visto con l’articolo 19

dello statuto (rappresentanze sindacali aziendali.

4 C’è poi una norma di chiusura dello statuto, l’articolo 28, che da effettività a tutti i

diritti ottenuti.

Lo statuto del lavoratore è diviso in tre titoli:

1 il primo titolo si apre con l’articolo 1, il quale è emblematico di quel gruppo di norme

costituzionali, perché l’articolo 1 garantisce la libertà di opinione politica e religiosa

all’interno del posto di lavoro. Quindi è una trasposizione dei principi di uguaglianza e

di libertà della costituzione.

Anche l’articolo 2, 3, e 4 si iscrivono in questo gruppo, perché tutelano delle libertà. Gli

articolo 2 e 3 limitano l’impiego di guardie giurate per vigilare sui lavoratori. L’articolo

4 prevede che non possano essere utilizzati impianti audiovisivi di controllo.

L’articolo 5 limita e disciplina le modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari sul

lavoratore. Se un lavoratore è in malattia non può andarci il medico aziendale, ad

esempio. Anche in questo caso viene tutelata la dignità del lavoratore.

L’articolo 6 vieta le perquisizioni personali (ovviamente poi dipende da dove uno

lavora, perché se si lavora in un’azienda che taglia brillanti magari è possibile).

Nel primo titolo c’è anche una norma che tutela la dignità, l’articolo 7, che disciplina il

potere disciplinare del datore di lavoro.

L’articolo 8, che anch’esso potremmo iscrivere tra le norme costituzionali, prevede il

divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore al

momento dell’assunzione.

Un’eccezione sono le organizzazioni di tendenza: degli esempi sono i partiti politici o i

sindacati. E’ chiaro che se vado a lavorare in un partito politico di sinistra mi verrà

chiesto per che partito io simpatizzo. Quindi il pensiero del lavoratore non dove essere

diverso dalle tendenza dell’impresa in cui lavora.

2 Il titolo secondo va dall’articolo 14 all’articolo 18.

Il titolo secondo è un insieme di norme volte a garantire il rispetto della libertà

sindacale, quella contenuta in linea di principio nell’articolo 39 della costituzione. Le

norme importanti sono l’articolo 14, il 15, il 16, il 17 e il 18.

L’articolo 14 da il diritto di costituire associazioni di sindacati e di svolgere attività

sindacale.

Perché c’è scritto che c’è diritto di costituire sindacati e volgere attività sindacali, se

c’è scritto nella costituzione? Lo statuto dei lavoratori viene emanato nel 1970, quindi

immediatamente dopo l’autunno caldo e il legislatore dello statuto tiene conto di

questo.

Il principio di libertà sindacale (art 39) tutela non solo il sindacato, ma anche il

lavoratore, e non necessariamente il sindacato. (tanto che usa il termine

organizzazione e non associazione, per rimanere nel vago). Ecco perché il legislatore

ha aggiunto questo, perché la coalizione on è un sindacato, ma comunque potrà

svolgere attività sindacale nei posti di lavoro. Per questo il lavoratore ha scelto di

scrivere il secondo comma, per includere tutte le forme di organizzazioni sviluppatisi

nell’autunno caldo.

Gli articolo sono a metà tra le norme costituzionali e quelle di libertà sindacale,

perché tutelano i lavoratori dalla discriminazione. L’articolo 15 ci dice che è nullo

qualsiasi patto o atto che sia diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla

condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale. Oppure

licenziare o discriminare nell’associazione di mansioni un lavoratore in relazione alla

sua affiliazione sindacale.

Sempre questa norma estende il divieto di discriminazione a motivi politici e religiosi e

anche a motivi di razza, di lingua e di sesso.

Questa norma, intanto, ci dà ragione di quei principi odi libertà sindacale negativa di

cui parlavamo all’articolo 39.

L’articolo 15 espressamente vieta la discriminazione in virtù del fatto che aderisca o

non aderisca a un sindacato.

Questo principio di discriminazione, che era portato ala rapporto di lavoro,

chiaramente è l’interfaccia negativa di un principio costituzionale, è per questo in

questo articolo ci sono suggestioni di tipo costituzionali.

E’ vero che trattare tutti in modo uguale significa non discriminare, ma non è la stes

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A.A. 2023-2024
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sdwerty di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Catalini Paola.