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A
B possono essere costituire delle rappresentanze sindacali che non affiliate alle
confederazioni della lettera a siano però firmatarie di contratti applicati nell’unità
produttiva.
Nella lettera A si fa riferimento al concetto di maggior rappresentatività (il discorso
che facevamo nella lezione precedentemente), mentre nella lettera B si fa riferimento
a una rappresentatività più concreta: hai stipulato un contratto collettivo che si
applica, allora può essere considerato rappresentativo.
Se noi questo lo contestualizziamo questa norma con la crisi della rappresentatività
sindacale dovuta al fatto che il sindacato a un certo punto quasi non è più portato re
degli interessi dei lavoratori, ma si deve far carico insieme allo stato delle
compatibilità socio-economico, allora vediamo che nel 1995 verrà indetto un
referendum che cancellerà la lettera a dell’articolo 19, lasciando in vita
esclusivamente la lettera b, dove si prevedono come rappresentative quelle
rappresentane che siano riuscite a stipulare dei contratti applicati all’unità produttiva.
Le RSA saranno gradualmente sostituite, in base ad un accordo del 2014 tra cgl, cisl e
uil, da una nuova struttura le RSU (rappresentanze sindacali unitarie).
Questa è la soluzione che concilia un po’ tutto, nel senso che sicuramente il
referendum del ’95 sulla scorta della crisi della maggior rappresentatività sindacale ha
costituito un periodo difficile per il sindacato, quindi in una sorta di tentativo di risalire
la china senza scontentare la base dei lavoratori che premeva in quel senso, si arriverà
a una soluzione di compromesso, che mettere da una parte le esigenze dei lavoratori e
dall’altra le esigenze del sindacato tradizionale (cgl, cisl e uil), con questa nuova
figura, la RSU.
La Rsu ha una durata triennale, e ha una composizione di tipo misto, quindi da una
parte ha una composizione di tipo elettiva, dall’altra ha una composizione di tipo
associativo. Questo significa che l’elettorato attivo è rappresentato da tutti i lavoratori
iscritti e non iscritti al sindacato, l’elettorato passivo viene definito attraverso liste che
vengono presentate dalle associazioni sindacali.
Ecco perché questa delle RSU è una soluzione he ha cercato di accontentare tutti.
Le RSU sono l’ultima fase di questa evoluzione che va dalle delegazioni sindacali alle
RSU per l’appunto.
24/10/2022
L’ultima volta abbiamo visto un’applicazione della libertà sindacale alla libertà
sindacale e all’organizzazione sindacale, che come abbiamo vito la scorsa volta ha
assunto diverse fisionomie nel corso degli anni.
Abbiamo parlato prima della commissione interna, dicendo che la commissione interna
non è stata più rinnovata perché è un organo un po’ particolare (perché formato da
lavoratori iscritti al sindacato e da lavoratori non iscritti).
Alla commissione interna susseguono le SAS, con una conformazione quasi opposta.
Anche queste hanno vita breve, perché alla fine degli anni 60, con l’autunno caldo si
affermano diverse figure: quelle dei comitati unitari di base e quella dei delegati.
L’insieme dei delegati andò a formare il consiglio di fabbrica.
Oggi affrontiamo un argomento importante che si colloca agli inizi degli anni 70:
L’’EMAZIONE DELLO STATUTTO DEI LAVORATOTI. (LEGGE 300 DEL 1970).
E’ importante perché a 50 anni di distanza lo statuto dei lavoratori ancora esiste,
anche se da più parti è stato preso di mira, nel senso che si è ritenuto che alcune
norme dello statuto fossero troppo vetuste e inadeguate e disciplinare la realtà
attuale.
Ricordiamovici che lo statuto dei lavoratori è l’espressione più calzante del periodo del
garantismo rigido (fatto da norme inderogabili e azionano dei diritti soggettivi, che
possono essere fatti valere direttamente di fronte al giudice).
C’è da dire che lo statuto dei lavoratori è stato scritto per una realtà che è molto
cambiato nel corso degli anni, al di là della periodizzazione, soprattutto è cambiato
l’idealtipo di lavoratori: lo statuto dei lavoratori è stato scritto ad esempio per l’operaio
della fiat. Un operaio a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato, che lavora ella
grande industria, e che ha bisogno di una forte tutela, perché è debole rispetto
all’impresa.
Questo idealtipo oggi sta sfumando.
Oggi ci sono maggiori ambiti di autonomia per il lavoratore, perché ha un potere
decisionale che magari una volta non aveva. Questo non vuol dire automaticamente
che il lavoratore sia anche più libero.
Lo statuto del lavoratore è stato scritto per una duplice finalità:
In primo luogo vuole tutelare la libertà e dignità dei lavoratori all’interno dei posti di
lavoro.
La seconda finalità è quella di sostenere la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro.
Nella metà degli anni 70 si afferma forte l’esigenza di avere un sindacato
particolarmente rappresentativo, perché le democrazie hanno bisogno di alte soglie di
consenso, che gli può essere garantito da quelle organizzazioni come il sindacato, che
rappresentato ampi strati della popolazione.
Lo stato da a sindacati ancora più tutele, per aumentare ancora di più la
rappresentatività.
Lo statuto tutela da un lato il lavoratore, dall’altro offre un sostegno alla presenza
sindacale all’interno delle imprese.
Lo statuto contiene tre gruppi di norme:
1 un gruppo che potremmo definire di tipo costituzionale. (riecheggiano principi
costituzionali, che vengono introdotti nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro).
2 un gruppo di regolamentazione del rapporto di lavoro. Un esempio è l’articolo 13,
che riguarda il potere del datore di lavoro di variare le mansioni del lavoratore, quindi
appartiene a un gruppo di norme che potremmo definire di regolamentazione del
rapporto di lavoro.
3 un gruppo definibile come di norme di sostegno al sindacato e alla presenza
sindacale in azienda. L’esempio più emblematico lo abbiamo visto con l’articolo 19
dello statuto (rappresentanze sindacali aziendali.
4 C’è poi una norma di chiusura dello statuto, l’articolo 28, che da effettività a tutti i
diritti ottenuti.
Lo statuto del lavoratore è diviso in tre titoli:
1 il primo titolo si apre con l’articolo 1, il quale è emblematico di quel gruppo di norme
costituzionali, perché l’articolo 1 garantisce la libertà di opinione politica e religiosa
all’interno del posto di lavoro. Quindi è una trasposizione dei principi di uguaglianza e
di libertà della costituzione.
Anche l’articolo 2, 3, e 4 si iscrivono in questo gruppo, perché tutelano delle libertà. Gli
articolo 2 e 3 limitano l’impiego di guardie giurate per vigilare sui lavoratori. L’articolo
4 prevede che non possano essere utilizzati impianti audiovisivi di controllo.
L’articolo 5 limita e disciplina le modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari sul
lavoratore. Se un lavoratore è in malattia non può andarci il medico aziendale, ad
esempio. Anche in questo caso viene tutelata la dignità del lavoratore.
L’articolo 6 vieta le perquisizioni personali (ovviamente poi dipende da dove uno
lavora, perché se si lavora in un’azienda che taglia brillanti magari è possibile).
Nel primo titolo c’è anche una norma che tutela la dignità, l’articolo 7, che disciplina il
potere disciplinare del datore di lavoro.
L’articolo 8, che anch’esso potremmo iscrivere tra le norme costituzionali, prevede il
divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore al
momento dell’assunzione.
Un’eccezione sono le organizzazioni di tendenza: degli esempi sono i partiti politici o i
sindacati. E’ chiaro che se vado a lavorare in un partito politico di sinistra mi verrà
chiesto per che partito io simpatizzo. Quindi il pensiero del lavoratore non dove essere
diverso dalle tendenza dell’impresa in cui lavora.
2 Il titolo secondo va dall’articolo 14 all’articolo 18.
Il titolo secondo è un insieme di norme volte a garantire il rispetto della libertà
sindacale, quella contenuta in linea di principio nell’articolo 39 della costituzione. Le
norme importanti sono l’articolo 14, il 15, il 16, il 17 e il 18.
L’articolo 14 da il diritto di costituire associazioni di sindacati e di svolgere attività
sindacale.
Perché c’è scritto che c’è diritto di costituire sindacati e volgere attività sindacali, se
c’è scritto nella costituzione? Lo statuto dei lavoratori viene emanato nel 1970, quindi
immediatamente dopo l’autunno caldo e il legislatore dello statuto tiene conto di
questo.
Il principio di libertà sindacale (art 39) tutela non solo il sindacato, ma anche il
lavoratore, e non necessariamente il sindacato. (tanto che usa il termine
organizzazione e non associazione, per rimanere nel vago). Ecco perché il legislatore
ha aggiunto questo, perché la coalizione on è un sindacato, ma comunque potrà
svolgere attività sindacale nei posti di lavoro. Per questo il lavoratore ha scelto di
scrivere il secondo comma, per includere tutte le forme di organizzazioni sviluppatisi
nell’autunno caldo.
Gli articolo sono a metà tra le norme costituzionali e quelle di libertà sindacale,
perché tutelano i lavoratori dalla discriminazione. L’articolo 15 ci dice che è nullo
qualsiasi patto o atto che sia diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale. Oppure
licenziare o discriminare nell’associazione di mansioni un lavoratore in relazione alla
sua affiliazione sindacale.
Sempre questa norma estende il divieto di discriminazione a motivi politici e religiosi e
anche a motivi di razza, di lingua e di sesso.
Questa norma, intanto, ci dà ragione di quei principi odi libertà sindacale negativa di
cui parlavamo all’articolo 39.
L’articolo 15 espressamente vieta la discriminazione in virtù del fatto che aderisca o
non aderisca a un sindacato.
Questo principio di discriminazione, che era portato ala rapporto di lavoro,
chiaramente è l’interfaccia negativa di un principio costituzionale, è per questo in
questo articolo ci sono suggestioni di tipo costituzionali.
E’ vero che trattare tutti in modo uguale significa non discriminare, ma non è la stes