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1° MANUALE 2° MANUALE
Tappe legislative importanti Il rapporto di lavoro subordinato
Fonti del diritto del lavoro Introduzione Riforma Biagi Certificazione
Periodo corporativo ART. 39 COST. Parasubordinazione Il lavoro a progetto
Diritto sindacale ART. 18 Gestione del mercato del lavoro
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro La somministrazione di lavoro
Sindacati Diritti sindacali Guarentigie sindacali La società fornitrice nella somministrazione
Partecipazione sindacale Il rapporto di lavoro nella somministrazione
ART. 28 – indice / articolo Il trasferimento d’azienda
La disciplina del rapporto di lavoro
CONTRATTO COLLETTIVO CIA
CCNL vs contratto individuale Patto di prova
CCNL vs legge CCNL vs tempo Mansioni del lavoratore
Accentramento/decentramento Potere di controllo Potere disciplinare
Protocollo Ciampi LICENZIAMENTO
Impiego nelle pubbliche amministrazioni Preavviso
Le tappe della riforma LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO
CCNL nel pubblico impiego Sciopero Licenziamento ad nutum Contratto a termine
Sciopero nei servizi pubblici essenziali TUTELA REALE / OBBLIGATORIA
Commissione di garanzia Precettazione LICENZIAMENTO COLLETTIVO TFR
Titolare cattedra: Prof. Sandro Mainardi
Libri di testo fondamentali:
1. Diritto del lavoro 1. Il diritto sindacale, 5^ edizione, Utet
2. Diritto del lavoro 2. Il rapporti di lavoro subordinato, 6^ edizione, Utet.
Strumenti utili:
1. Codice del lavoro, Edizione Simone
2. Sito del manuale: http://utet.com/dirittodellavoro.it, utile per il patrimonio di risposte ai quesiti
presenti in archivio, ora bloccato da circa due anni.
Divisione del corso:
1. Diritto sindacale, prime quattro settimane.
2. Diritto del lavoro sindacale, è più ampio e viene seguito per il restante periodo
ESAMI: 04.06.2007, 25.06.2007, 13.07.2007, tutti alle 10.00
Nota bene: in questi appunti manca la parte relativa al part time e all’orario di lavoro
LEGENDA:
1. in corsivo: gli articoli di legge copiati integralmente
2. in rosso: le parti segnalate come importanti dal prof.
3. evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti
4. evidenziate in verde: le domande d’esame
TAPPE LEGISLATIVE IMPORTANTI:
1. L. 604/66, prima legge di tutela contro i licenziamenti
2. L. 300/1970, Statuto dei lavoratori, la legislazione lavoristica degli anni 60 è originata dai
movimenti sociali e possiamo definire “promozionali” e porta allo Statuto che favorisce la vita e
la sopravvivenza del sindacato. Esso è un centro di contro potere nell’azienda ed è chiamato ad
un’assunzione di responsabilità facendo le regole mediante i contratti collettivi
3. 1974, fenomeno dell’austerity, si apre per le aziende di tutto il mondo una profonda crisi
determinata dalla necessità di trasformazione dei sistemi produttivi, segnando a sua volta il diritto
del lavoro, il quale diviene un “distributore di sacrifici” dando sì quote di tutela ma anche
distribuendo la difficoltà delle imprese sui lavoratori. Se ne esce con un sindacato un po’
acciaccato (nel senso della perdita di consenso), tuttavia, verso la fine degli anni 80, il sindacato
che si è fatto responsabile e che ha condiviso con il governo il problema diviene parte della
contrattazione centralizzata si apre la fase della concertazione, che porta il sindacato a trattare
con il governo
4. L. 146/1990, legge sugli scioperi
5. D. lgs 29/1993, Testo unico del pubblico impiego, riforma l’impiego alle dipendenze della
pubblica amministrazione
6. 2000/2001, il precedente periodo termina. La legislazione del lavoro comincia a preoccuparsi dei
modi di lavorare (es. collaborazione coordinate e cooperative). Tale legislazione è fortemente
influenzata dal diritto europeo. Il diritto del lavoro inizia ad avere una grande attenzione alle
esigenze dell’impresa in relazione alla flessibilità, cambiando il diritto del lavoro
7. D. lgs 61/2000, sul lavoro part time
8. D. lgs 368/2001, sul contratto a termine che opta per una flessibilità non negoziata ma realizzata
direttamente per legge
9. D. lgs nr. 276/2003, c.d. legge Biagi, c’è una grande riforma del lavoro, che si occupa delle
tipologie di lavoro (peraltro Biagi ha scritto solo una parte non sostanziale di tale legge che ha
preso il nome). È composta da 86 articoli di legge dei quali la Corte Costituzionale ha “fatto
fuori” solo un comma
Il termine concertazione viene sostituito dal dialogo sociale
FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Fonti internazionali, (non troppo influenti per il diritto del lavoro) fanno capo all’OIL,
Organizzazione internazionale del lavoro, costituita nel 1919 con sede a Ginevra che adotta testi di:
Convenzioni, devono essere ratificate dagli stati membri divenendo vincolanti per il diritto
interno
Raccomandazioni, non debbono essere ratificate né sono vincolanti, ma sono di indirizzo
In materia di diritto del lavoro le condizioni presenti nei diversi paesi sono molto diverse e di difficile
uniformazione
Fonti comunitarie, più importanti delle fonti internazionali, si sono sempre occupate di diritto del
lavoro anche in relazione al problema della concorrenza. Es.: se in Germania ci fosse una diversità di
normativa, tale da rendere più facile le imprese, a livello internazionale le imprese si sposterebbero dove
trovano migliori condizioni.
Strumenti:
Regolamenti, scarsamente impiegati. Il più importante è quello sulla libera circolazione dei
lavoratori e quello sulla libera circolazione dei servizi
Direttive, più utilizzate ed importanti. Il diritto italiano è stato fortemente influenzato dalle
direttive dell’U.E. e quelle più importanti sono quelle degli anni ’70 (periodo di crisi), in materia
di licenziamenti collettivi, di trasferimento di azienda, di parità sul mercato del lavoro fra uomo e
donna, poi negli anni 80 e 90, in materia di orario di lavoro, di contratto a termine, di lavoro a
tempo parziale
Contratto collettivo europeo, espressione del dialogo sociale, si distingue in:
3
1. Accordo quadro, è uno strumento concertativo a livello europeo che viene recepito dagli
stati membri divenendo vincolante
2. Accordo libero, mero accordo politico – orientativo privo di raccordo a livello nazionale
Dopo il trattato di Maastricht viene dato più spazio al diritto del lavoro ed alle organizzazioni sindacali
che contrattano a livello europeo mediante accordi (es. direttiva in materia di contratto a termine.
Successivamente con Amsterdam (nuovo metodo aperto di coordinamento che prende atto che
l’Europa e costituita da 27 Stati membri interviene con metodo di soft law che dà raccomandazioni ai
paesi sui principi che si basano sul raggiungimento di obiettivi a medio e lungo termine) e Nizza la linea
seguita dall’U.E. cambia nuovamente in relazione all’esigenza di flessibilità mirata a ottenere un alto
livello di occupazione, proteggendo di soggetti deboli.
Nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa sono stati recepiti espressi a Nizza
Fonti interne:
Costituzione, principali articoli:
39. organizzazione sindacale e contrattazione collettiva
40. sciopero
46. partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (i quali peraltro non
gestiscono l’impresa), questa norma è programmatica. Si deve rapportare con l’art. 41
(libertà di iniziativa economica)
Legislazione, che evidenzia tre tappe legislative
Contratto collettivo, è in grado di porre regole alle quale andranno a uniformarsi i successivi
singoli contratti individuali e perciò opera alla stregua della legge. Detta regola anche per i
rapporti tra chi stipula i contratti, ovvero tra soggetti sindacali, e nelle sue espressioni più altre è
anche in grado di condizionare lo Stato obbligandolo ad assumere determinati impegni condivisi
con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
Gerarchia delle fonti: la legge è la disciplina minimale mentre i contratti collettivi possono
migliorare tale disciplina in senso favorevole a lavoratori e sindacato
Per la particolare forza sociale viene riconosciuto come fonte di disciplina dei rapporti di lavoro
de delle relazioni sindacali. Non è sempre stato così. La storia del diritto sindacale è la storia del
contratto collettivo ed è perciò la fonte più importante insieme alle altre due
Usi e prassi
Giurisprudenza, i giudici hanno svolto un lavoro sostitutivo del legislatore. Legge sulla sciopero
solo nel 1990 e sino a quel punto tale interpretazione è stata realizzata dalla giurisprudenza.
L’interpretazione dei giudici hanno perciò fatto la regola.
Caratteristica del diritto del lavoro è la legislazione speciale rispetto alla codificazione
INTRODUZIONE
Diritto del lavoro: disciplina giuridica del lavoro subordinato la cui diffusione è avvenuta in
conseguenza della rivoluzione industriale, attorno al 1750, che ha rivoluzionato di modo di lavorare,
facendo passare da un’economia caratterizzata dal lavoro agricolo ad un’economia industriale. Perciò
una forte concentrazione di lavoratori in un determinato luogo dando luogo a molte e complesse
questioni sociali, la cui risposta viene data proprio dal diritto del lavoro. Le esigenze sorte sono di tutela
in relazione alle condizioni di lavoro dettate unilateralmente dal datore di lavoro.
Il fenomeno parte in Inghilterra ed in Francia. Le prime due leggi sono però di divieto alle
organizzazioni dei lavoratori.
In Italia si comincia a parlare del fenomeno solo dopo l’unità, tanto che il codice civile del 1865 non
dedica norme alla tutela del lavoro, salvo una norma che semplicemente vietava di realizzare rapporti di
lavoro a tempo indeterminato (per evitare forme di schiavitù).
Gli interventi legislativi arrivano durante il periodo della c.d. legislazione sociale garantendo così dei
diritti basilari che trovano una ragione d’essere con riguardo alla posizione di soggezione del
lavoratore nei confronti del datore di lavoro (tutela della parte debole del contratto di lavoro).
Il secondo periodo si ha quando con un regio decreto 1865, si scrive la legge sull’impiego privato.
È un provvedimento molto importante che fa tesoro dei collegi dei probiviri che aveva il compiti di
cercare una conciliazione fra le parti in una diatriba di lavoro
Il diritto del lavoro trova il suo fondamento giuridico nel contratto, siamo perciò nell’ambito del
diritto privato. Qui il “grande ombrello” del diritto privato viene a coprire sia il diritto commerciale
e il diritto del lavoro. 4
Tuttavia mentre nel contratto si assume la parità fra le parti, nel diritto del lavoro c’è disparità di forze
fra le parti. PERIODO CORPORATIVO
Nella fase di codificazione del diritto del lavoro l’esperienza corporativa segna a fondo il diritto del
lavoro, facente capo all’esperienza fascista, che blocca lo sviluppo (in Italia) del diritto del lavoro in
materia di:
1. Libertà sindacale
2. Diritto di sciopero (ma anche di serrata)
Tuttavia proprio durante il periodo corporativo viene a prodursi il codice civile nel 1942 che porta
numerose norme tuttora in vigore.
Rispetto al diritto civile, il diritto del lavoro:
1. Ha uno statuto protettivo, protegge la parte debole del rapporto
2. È un diritto per la gran parte inderogabile, ovvero non è disponibile dalle parti
Fase transitoria (1943-1947) e la Costituzione
Dopodiché arriva la Costituzione repubblicana che dà forza e respiro ai sindacati e al lavoro
subordinato. Essa affronta le questioni sociali, sia dal punto di vista della dignità dell’individuo che
trova nel lavoro, proprio nella c.d. costituzione economica, ovvero in quella parte che riguarda il
lavoro.
La centralità del diritto del lavoro che trova spazi più ampi rispetto al diritto commerciale
ARTICOLO 39 COST.
L’art. 39/1 è diretto a garantire la libertà sindacale sia ai singoli che ai gruppi organizzati
È immediatamente precettivo. Nella parte II non ha mai ricevuto attuazione mediante legge, infatti oggi
sono un’associazione non riconosciuta
Art. 39 Costituzione
1. L'organizzazione sindacale è libera.
2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge (ovvero è libera)
3. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati non voglio l’attuazione dei commi 2 e 3 dell’art. 39 infatti non vi sono registri dei
sindacati (temono il controllo dello stato)
4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione (fondamentale) dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (ovvero
erga omnes, con medesima efficacia della legge)
I sindacati minoritari non vogliono l’attuazione del comma 4 (causa la loro debolezza
decisionale)
Dai precedenti tratti emerge la c.d. Costituzione materiale rispetto a quella formale in relazione al
rifiuto del sindacato
Nonostante la non attuazione dei commi 2, 3 e 4, non sono mai stati cancellati, essa sposta il
sindacato dal diritti pubblico al diritto privato
Con l’attuazione dell’art. 39 il sindacato sarebbe andato verso il modello di sindacato
pubblicistico. Tale rifiuto ha condotto il sindacato verso i modello del diritto privato delle OO.SS.
(Organizzazioni Sindacali) CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro)
Il sindacato è una organizzazione non riconosciuta (artt. 36 e seguenti c.c.)
Caduto il regime fascista, c’erano beni che sono stati acquisiti dai sindacati, coperti da una normativa
scarna come quella delle organizzazioni collettive.
Contrasta la precedente impostazione che contrastava lo sciopero. Si tratta di una libertà individuale
organizzazioni (termine neutro molto più ampio)
collegato all’art. 40 che si rivolge alle
Soggetti che possono svolgere attività sindacale:
Imprenditore che fa contratti fa attività sindacale (tale attività si può persino esprimere anche
evitando di fare contratti)
Lavoratori autonomi (es.: benzinai e tassisti)
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Tipi di libertà:
Libertà dallo Stato. Nessuna forma di controllo nei confronti dell’organizzazione sindacale
(salvo che non compia attività illecite). Oggi il sindacato si organizza come vuole (agenzia
viaggi, consulenze fiscali, ecc.)
Libertà nei confronti dal datore di lavoro. È lo statuto dei lavoratori che dà riconoscimento
giuridico alla presenza del sindacato all’interno dell’azienda. Il datore di lavoro non può
discriminare il lavoratore in relazione alla sua adesione o meno al sindacato. Negli Stati Uniti
e in Gran Bretagna esistono norme che legano l’assunzione del lavoratore all’adesione a un
particolare sindacato
Il codice civile e la Costituzione vengono però integrati dal moltissime leggi che realizzano lo statuto
protettivo proposto dalla Costituzione attuato mediante le seguenti tappe:
IL DIRITTO DEL LAVORO È DISTINTO IN:
1. Diritto del lavoro in senso stretto, che disciplina il rapporto individuale di lavoro e regola diritti
e obblighi del singolo lavoratore contrapposto al singolo datore di lavoro
2. Diritto sindacale, riflette vicende o interessi collettivi conseguenti al conflitto industriale
3. Diritto della previdenza (o della sicurezza) sociale, che disciplina l’erogazione di beni o
servizi a favore di chi viene a trovarsi in particolari condizioni di bisogno
DIRITTO SINDACALE
Passaggio dalla legislazione negoziata alla fase della deregolamentazione controllata e concordata
che negli anni ’90 ha individuato nel contratto collettivo lo strumento di gestione delle crisi aziendali
Relazioni industriali: studio dei rapporti sindacali nel contesto delle variabili economiche, sociali,
politiche e tecnologiche. Si riferisce alle relazioni sindacali dei settori privati e pubblici
Statuto dei lavoratori, fondamentale atto normativo, è una sorta di carta costituzionale dei diritti dei
lavoratori
Diritto sindacale: oggetto del diritto sindacale è regolare dal punto di vista giuridico le relazioni che
intercorrono tra tre soggetti:
Protagonisti:
1. Organizzazioni sindacali dei lavoratori
2. Organizzazioni degli imprenditori
3. Stato, mediante le istituzioni pubbliche
Oggetto:
4. Organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro
5. Contratto collettivo di lavoro
6. Conflitto collettivo (sciopero e serrata)
Il codice penale sardo del 1859 vieta l’esercizio del diritto di sciopero in quanto intravedevano in
queste forme di lotta sindacale, un evidente pericolo per l’ordine pubblico e per l’economia. Il primo
diritto è un diritto repressivo
Il codice Zanardelli del 1889 non cambia molto le cose
L’organizzazione è atta a realizzare una sintesi tra tante esigenze individuali con il datore di lavoro.
Oggetto fondamentale sono proprio i soldi e i primi accordi partono con la Fiat dal 1977
Il sindacato si pone come interlocutore con il datore di lavoro fino a quando non interviene il regime
fascista
Le norme del codice civile sono eccellenti nell’ambito del panorama internazionale
Il periodo corporativo disconosce l’esigenza sindacale in ragione del valore della economia
nazionale dal 1924 al 1944. Questo congela e paralizza qualunque sviluppo mentre la libertà sindacale
negli altri paesi viene promossa e riconosciuta
Caratteristiche del periodo corporativo e Costituzione:
1. Un solo sindacato per categoria, che ha personalità giuridica di diritto pubblico e che viene
riconosciuto dallo Stato
2. Contratto collettivo corporativo. Sindacato che non è in conflitto ma che opera, essendone
abilitato dallo Stato, per realizzare contratti collettivi corporativi. L&
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