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ANNULLABILITÀ E NULLITÀ
La differenza tra queste due tipologie sta negli esiti che producono:
- Nullità: causa - danno - forma norme imperative illeciti che producono effetti EX TUNC (sin da allora).
- Annullabilità: errore - dolo - violenza vizi di consenso illeciti che producono effetti EX NUNC (da ora in poi).
Art. 1418: Cause di nullità del contratto. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'Art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'Art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'Art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
Art. 1441: Legittimazione. L'annullamento del contratto
può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse. Solo il lavoratore può chiedere che venga sciolto il contratto.
Art. 1427: Errore, violenza e dolo. Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti. Questi vizi di consenso mettono il contraente nella condizione di poter chiedere l'annullamento.
Art. 1428 Rilevanza dell'errore. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1429 Errore essenziale. L'errore è essenziale: quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione.
ovvero sopra una qualità dell'oggetto stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso (122); quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto (1969). Art. 1431: Errore riconoscibile. L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Art. 1419: Nullità parziale. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Art. 1425: Incapacità delle parti. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'Art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
Art. 1426: Raggiri usati dal minore. Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età (2); ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.
Art. 1: Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
Art. 2: Maggiore età. Capacità di agire. La maggiore età
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.