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Diritto del lavoro

Prof. Pascucci

Parziale con 15 crocette su prima parte corso. Esame finale orale su altre due parti. Massimo 3 assenze per ogni parte del corso. Corso diviso in 3 parti: diritto sindacale, diritto del rapporto individuale di lavoro, diritto della sicurezza sul lavoro.

19/09/2022

Fondamenti del diritto del lavoro

Per comprendere il diritto del lavoro dobbiamo partire dal concetto di “lavoro”. Il lavoro c’è sempre stato perché le persone hanno bisogno di attività per poter sopravvivere, ma ci chiediamo come sia stato concepito il lavoro per molti secoli.

Come era concepito il lavoro nell’antichità? Il lavoro, nel mondo romano, “servitus”, era concepito come infatti a lavorare erano gli schiavi. Nel medioevo abbiamo la servitù della gleba, si trattava di un vincolo tra contadino e proprietario del fondo. La stessa mezzadria trae linfa da questo vecchio modello.

Il lavoro di cui noi parliamo in questo corso non è la “servitus”, ma è il lavoro che nasce nel 18esimo secolo, in esito della rivoluzione industriale inglese. Nel 700, in Inghilterra, grazie alla macchina a vapore si mettono insieme dei grandi insediamenti industriali che consentono di lavorare non più in una concezione individualistica, ma comincia ad entrare in gioco la produzione su ampia scala con la produzione in serie di determinati prodotti.

La conseguenza di questa rivoluzione dell’organizzazione del lavoro è che enormi masse di uomini, donne e bambini vengono strappate alla terra e portate a lavorare nei grandi opifici inglesi del 18esimo secolo. Questa concentrazione di lavoratori comporta delle modalità di organizzazione del lavoro che portano ad evidenza delle condizioni di lavoro pericolose, senza limiti di orario e tutela. Si ha quindi uno sfruttamento della manodopera senza nessun limite.

Queste enormi masse di persone vengono concentrate per dare il contributo al conseguimento di un vantaggio di chi detiene i mezzi di produzione (=proprietario di opificio), ossia il datore di lavoro. Il datore di lavoro dà lavoro, poiché ha bisogno di persone che lavorino per lui per soddisfare le sue esigenze economiche-produttive e dà loro un salario.

Tutto ciò visto con gli occhi del giurista mi porta a vedere questo scambio di volontà come un contratto atipico, poiché all’epoca nessuno parlava di “contratto di lavoro”, ma addirittura si parlava di “locatio operarum” (= locazione di opere). La differente forza tra datore di lavoro e lavoratore incide sulle condizioni del contratto che potremmo definire come “asimmetrico”.

Questa somma di tante debolezze individuali, a un certo punto, si esprime attraverso la creazione di una forza unitaria per dare una voce univoca alle tante voci deboli e singole. È in Inghilterra che nascono i sindacati. Il sindacato è l’aggregazione di tanti soggetti in una forza collettiva per tutelare un interesse collettivo. La massa che si identifica nel comune interesse è in grado di paralizzare la produzione del datore di lavoro ed è per questo che da questo momento in poi egli non può più utilizzare il ricatto occupazionale, che fino a quel momento era solo a vantaggio del datore. Questo spiega il perché il fenomeno dello sciopero per tanti anni è stato considerato illegittimo.

Se il datore di lavoro si trova di fronte alle rivendicazioni lamentate dal sindacato e alla fine accetta la rivendicazione cosa succede da un punto di vista giuridico? Avviene un contratto. Che differenza c’è con il contratto stipulato tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore? Potremmo definire il contratto con il sindacato come un “contratto collettivo”, che differisce dal contratto individuale.

Che tipo di efficacia soggettiva dovrebbe avere il contratto collettivo (= per chi vale)? Il contratto collettivo è valido per tutti i lavoratori dell’industria in questione.

Colui che contratta per conto dei lavoratori, sulla base di quale strumento giuridico contratta in nome dei lavoratori? Sulla base di un mandato; e se questo mandato è stato conferito solo da una parte di lavoratori e da altri no? Il contratto dovrebbe valere solo per coloro che hanno conferito il mandato, ma i rappresentanti agiscono per il bene della collettività e all’interno dell’azienda si creerebbe un conflitto di interessi per una disparità di trattamento tra i lavoratori.

La categoria è la trasposizione di questo problema su varie grandi fabbriche uguali. Il concetto di categoria merceologica è un concetto nel quale noi riconduciamo tutte le imprese che svolgono un’analoga attività (es. categoria metalmeccanica). Perché utilizziamo il concetto di categoria? Perché gli interessi sono differenti e quindi possiamo dire che all’interno di ogni categoria esiste un interesse collettivo, che però differisce dall’interesse collettivo di un’altra categoria.

Ragionando in questi termini emerge che: se la debolezza del singolo lavoratore viene riequilibrata dalla forza collettiva di tutti i lavoratori e questo non solo per la singola fabbrica, ma per tutte le fabbriche della categoria, possiamo pretendere che il contratto abbia efficacia per tutti i lavoratori delle fabbriche che stanno in quella categoria. Il problema che emerge però è che tutti i datori di lavoro siano d’accordo ed è per questo che anche i datori di lavoro, nel tempo, hanno creato i propri rappresentanti per confrontarsi e contrastare le rivendicazioni dei sindacati dei lavoratori.

A questo punto ci chiediamo: che efficacia soggettiva ha il contratto stipulato tra sindacato dei lavoratori di una determinata categoria e sindacato di datori di lavoro della determinata categoria? Il contratto dovrebbe avere efficacia soggettiva per tutti i lavoratori e datori di lavoro che appartengono alla categoria. Ma se un datore di lavoro non avesse conferito mandato al sindacato di quella categoria, potrebbe stabilire egli stesso il salario dei propri lavoratori? Sì, è legittimo. Cosa succederebbe in questo caso? Il datore non è obbligato a rispettare il contratto collettivo stabilito dal sindacato.

Ha senso allora che il contratto collettivo valga solo per alcune imprese di una determinata categoria e quali sono i possibili effetti di questa situazione? Gli effetti sono che nella categoria noi avremmo dei lavoratori che hanno condizioni di lavoro stabilite dal contratto collettivo e lavoratori che hanno condizioni di lavoro stabilite dal datore e questo porta ad una disuguaglianza di trattamento.

La differenza tra il datore di lavoro che non ha dato mandato al sindacato e il datore di lavoro che stipula contratti collettivi si rivale sul prezzo del prodotto finale che sarà inferiore per il datore di lavoro che non fa parte del sindacato ed è quindi facile che egli venderà più prodotto finale e tutto questo ci porta al concetto di concorrenza.

La finalità del diritto del lavoro, quindi, è quella di riequilibrare i rapporti contrattuali in un sistema in cui le parti contrattuali non sono in una condizione di parità, poiché il lavoro riguarda l’essere e la sussistenza del lavoratore. Il diritto del lavoro riequilibrando la dimensione di asimmetria tra le parti, tutela anche la dimensione personale del lavoratore.

Inquadramento storico e fonti del diritto del lavoro

20/09/2022

Il diritto del lavoro è una scienza giuridica giovane, poiché essenzialmente prende le mosse dai rivolgimenti socioeconomici del 18esimo secolo, da cui nascono le problematiche della tutela del lavoro e da cui emergono anche le fonti che disciplineranno questa materia. Le prime avvisaglie dal punto di vista legislativo si hanno, in senso positivo, dalla seconda metà del 19esimo secolo, quando i legislatori europei prendono consapevolezza della necessità di tutelare alcune condizioni di lavoro ed è qui che nasce la prima legislazione di carattere previdenziale, per dare una previdenza ai lavoratori a fronte di determinati bisogni.

Per quanto riguarda l’Italia, questa disciplina esplode in senso positivo dal secondo dopoguerra. L’intervento del legislatore è più o meno intenso a seconda dell’atteggiamento politico del momento: più l’atteggiamento politico è di natura progressista, più il legislatore interviene a introdurre regole di tutela per i lavoratori; meno attento al dato sociale è il governo del momento e meno intensa è la materia legislativa del momento.

Possiamo, quindi, dire che una di queste manifestazioni l’abbiamo nello scorcio tra fine 800’ e inizio 900’, che potremmo definire come “età liberale”, in cui il mercato è capace da sé di autoregolarsi e di trovare i propri punti di equilibrio e questo incentiva molto la libera iniziativa economica privata, ma non disciplina i problemi e le disuguaglianze che da essa derivano.

Verso la fine di questa fase si comincia a registrare un’attenzione particolare alle problematiche del lavoro. Nel 1919 emerge la prima legge organica importante in materia del lavoro che è la legge sull’impiego privato ed ha la finalità di dettare le regole della tutela dell’impiego privato dei lavoratori, ma solo per i lavoratori di ceto medio (non per gli operai).

Con l’ascesa al potere del fascismo cambia completamente l’atteggiamento dello stato nei confronti del lavoro. Possiamo dire che il diritto del lavoro sia figlio del fascismo, poiché l’ideologia fascista tende a perseguire lo scopo secondo cui tutto deve concorrere al supremo interesse dello stato e per fare questo si deve eliminare qualsiasi fonte di conflitto. Il fascismo tende sostanzialmente ad eliminare un dato di natura e tutto deve essere incanalato nell’interesse superiore della produzione nazionale. Quindi la società viene riassorbita dentro lo stato e in tutto questo c’è anche una grande attenzione ai diritti di chi lavora e le norme del 1919 vengono riproposte dal governo fascista nel 1924 e molte di queste regole, nel 1942, transiteranno nel codice di diritto commerciale.

In questo ventennio molte norme tutelano il lavoro, ma senza che esista un regime sindacale e poiché tutto potesse dirigersi verso la finalità del supremo interesse dello stato. Il 25 luglio 1943 il gran consiglio sfiducia Mussolini e il fascismo cade e progressivamente viene spazzato via tutto ciò che c’era stato prima.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il 2 giugno del 1946, nasce la repubblica e vengono eletti i componenti della costituente che stileranno la costituzione che entra in vigore il 1° gennaio 1948. Con la costituzione cambia tutto, poiché fin dalla prima norma di essa si parla di lavoro.

La costituzione pone una serie di principi, ma dopo di essa si apre una nuova stagione per il diritto del lavoro, che coincide con la stagione del grande sviluppo economico dell’Italia. Negli anni 60 c’è un grande sviluppo di fabbriche nel nord Italia e nelle grandi fabbriche metalmeccaniche del nostro paese succede che enormi masse di persone vengono convogliate all’interno, masse di persone che arrivano dalle campagne del sud. Altre persone non si fermarono al triangolo industriale del nord Italia, ma si spostarono in Europa.

In questa grande concentrazione di lavoratori nelle fabbriche del nord, riesplodono i conflitti esplosi anche 200 anni prima in Inghilterra. Il movimento sindacale italiano spinge il sistema politico ad intervenire per tutelare le condizioni di lavoro dei lavoratori e arrivano leggi molto importanti a partire dalla fine degli anni 40 fino al 1970, che rappresenta il punto di maggiore sviluppo del diritto del lavoro, poiché nel 1970 viene emanata la legge più importante in materia: lo statuto dei lavoratori.

Nel 1973, iniziano i primi problemi con la crisi petrolifera mondiale e il diritto del lavoro deve ora misurarsi con un altro obiettivo: non solo la tutela dei diritti del più debole del rapporto, ma anche la tutela dell’occupazione, poiché se non c’è occupazione non c’è diritto del lavoro. Quindi il diritto del lavoro diventa una materia che si occupa sempre più del diritto dell’occupazione e del diritto del mercato del lavoro.

Nel 1989 crolla il muro di Berlino e l’economia capitalistica diventa globale e questo impatta sull’agire delle imprese e, di riflesso, sui diritti dei lavoratori. Quindi, potremmo dire che partendo dagli inizi del 900’, il diritto del lavoro ha una netta salita nel periodo fascista e poi una forte impennata verso l’alto con l’avvento della costituzione fino agli anni 60, poi ha un ripiegamento per assestarsi sull’andamento altalenante fino ai giorni nostri. Tra la fine del 900’ e l’inizio del 2000 si avverte sempre più l’influsso delle fonti sovranazionali.

Il diritto del lavoro nella costituzione

Art.1 Cost. “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro” il cemento di questa repubblica democratica non è la rendita, ma il lavoro e la democrazia di questa repubblica presuppone l’esistenza del lavoro: senza lavoro non c’è democrazia. Il lavoro è il fondamento della democrazia, poiché senza di esso non si possono esprimere a pieno i propri pensieri e le proprie idee.

Art.3, comma 2, Cost. “Compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”. Il lavoro serve, non solo per il sostentamento proprio e della propria famiglia, ma anche per sviluppare la propria persona e il proprio essere.

Art. 4 Cost. “La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” diritto ad avere un lavoro e diritto a conservarlo. “Promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto” norma programmatica che impegna lo stato ad intervenire.

Art. 35 Cost. “La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni” articolo perfettamente speculare all’art.1 e all’art.4. “Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”.

Art.36 Cost. “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato” principio della giusta retribuzione.

Art.37 Cost. principio della parità tra uomo e donna.

Art.38 Cost. diritto previdenziale = dopo il lavoro si ha diritto alla pensione e all’assistenza quando mancano i mezzi per lavorare.

Art. 40 Cost. consacrazione per la prima volta dello sciopero come diritto.

Art.41 Cost. parla del datore del lavoro e dell’imprenditore.

Art. 46 Cost. diritto dei lavoratori alla partecipazione alla gestione delle aziende.

Questo ci fa capire la chiarissima propensione del legislatore costituzionale a tutelare il lavoro, sia in tutte le sue forme, sia quando è svolto dai soggetti più fragili.

Fonti sovranazionali del diritto del lavoro

Diritto internazionale del lavoro

Facciamo riferimento all’attività posta in essere dall’organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che adotta al suo interno la costituzione e detta i principi minimi di trattamento a favore dei lavoratori che sono comuni a tutti i paesi che aderiscono all’organizzazione.

Le convenzioni dell’organizzazione nazionale del lavoro vengono trasposte all’interno degli ordinamenti nazionali senza la possibilità che il legislatore interno metta mano. Le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti e dettano le linee guida.

In Italia, queste norme hanno avuto una scarsa rilevanza, poiché l’ordinamento italiano ha sempre avuto uno standard di norme di protezione del diritto al lavoro comunque superiore ad altri paesi.

L’OIL è un’agenzia specializzata interna all’ONU e prima dell’Onu era interna alla società delle nazioni. L’OIL detta al mondo i minimi del trattamento e promuove la giustizia sociale e una delle grandi finalità è quella di promuovere la libertà di associazione sindacale. L’OIL agisce tramite un organo interno, al cui interno ci sono delle delegazioni composte da 4 membri per ogni stato. La nostra costituzione si apre alla possibile ratifica di convenzioni e patti volti alla promozione delle norme su diritto del lavoro (art.35).

Fonti comunitarie

Le distinguiamo in due tipi: diritto primario e diritto derivato.

Il diritto primario è il diritto derivante dai trattati istitutivi dell’UE che sono 3: TUE, TFUE e carta sociale europea, che in materia di diritto del lavoro detta una serie di principi.

Il diritto derivato deriva dalle norme sul funzionamento contenute nel TFUE e TUE e vi rientrano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento tende a uniformare le regolamentazioni interne dei singoli stati; le direttive vengono utilizzate più frequentemente in materia giuslavorista per armonizzare le regolamentazioni interne degli stati, ma tenendo conto delle differenze tra i vari paesi. La direttiva ha un’efficacia diretta verticale.

Le decisioni vanno a vincolare i singoli soggetti che ricevono la decisione. Raccomandazioni e pareri hanno un forte valore programmatico e non sono giuridicamente vincolanti.

Fonti promananti dall’autonomia collettiva

Il fatto che siano le parti collettive ad individuare le regole per i rapporti individuali di lavoro fa sì che le fonti promananti dall’autonomia collettiva siano...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicole210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Pascucci Paolo.
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