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LAVORO INTERMITTENTE

Consiste in un rapporto di lavoro subordinato, ma particolare, chiamato anche ilcd. contratto a chiamata. Definizione —> è un contratto di lavoro in forza delquale il lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propriadisponibilità a lavorare.

Art. 13 d.lgs. 81/2015 - Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente: “Ilcontratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato,mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoroche ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo ointermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche conriferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminatinell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contrattocollettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decretodel Ministro del lavoro e delle

Il termine "lavoro intermittente" si riferisce a un tipo di contratto in cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, che lo chiama in modo discontinuo nel corso della settimana, del mese o dell'anno. In questo tipo di contratto, il lavoratore ha diritto a ricevere un'indennità per la sua disponibilità (che è simile a quella prevista per i contratti a tempo indeterminato).

L'articolo 14 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce alcuni divieti per il lavoro intermittente:

  1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
  2. È vietato il ricorso al lavoro intermittente presso unità produttive in cui, nei sei mesi precedenti, sono stati effettuati licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno coinvolto lavoratori con le stesse mansioni previste dal contratto di lavoro intermittente.
  3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente presso unità produttive in cui sono in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di "cassa integrazione guadagni".
cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. Questa fattispecie è molto utilizzata nei settori alberghieri, turistici e della ristorazione. La forma contrattuale del contratto intermittente, come quello a tempo determinato, è ad probationem e non ad substantiam. LAVORO A TEMPO PARZIALE

Lavoro a tempo parziale - part time —> è un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, che si differenzia dagli altri per una devianza dal prototipo generale che riguarda l’articolazione del tempo di lavoro. Si tratta di tutte forme di devianza legittima rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il prototipo è l’art. 1 d.lgs. 81/2015 —>“Il contratto di

Il lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Art. 4 d.lgs. 81/2015 - Definizione —> “Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale”. Ogni qual volta il rapporto di lavoro si dipana per un numero inferiore rispetto alle 40 ore settimanali siamo in presenza di un part-time, poiché siamo al di sotto dell’ordinario fissato alle 40 ore settimanali.

Art. 5 d.lgs. 81/2015- Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale:

Comma 1 —> “Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini della prova”.

Comma 2 —> “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario.

con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno". Comma 3 -> "Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite". Art. 6 d.lgs. 81/2015 - Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche: Comma 1 -> "Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi". Comma 2 -> "Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non

Disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Il lavoro straordinario è quella quota di lavoro che eccede le 40 ore settimanali; mentre il lavoro supplementare consiste nelle ore di lavoro svolte in più rispetto al contratto, ma che sono comunque meno delle 40 ore settimanali. Nel part-time si può avere sia il lavoro supplementare che il lavoro straordinario.

mentre nel full-time solo il lavoro straordinario. Vi è una differenza anche dal punto di vista retributivo: il lavoro supplementare viene retribuito maggiormente rispetto al lavoro straordinario. Lo straordinario è ciò che eccede l'orario pieno. Art. 8 d. lgs. 81/2015 - Trasformazione del rapporto: "Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento". Il lavoratore valuta in ragione alle sue esigenze: il rifiuto non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Per licenziare il lavoratore occorre una valida giustificazione. È una norma che è stata prevista perché è chiaro che dietro questa richiesta e l'opposizione del lavoratore si configurerebbe lo strapotere datoriale. APPRENDISTATO L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato la cui caratteristica, rispetto al

normale contratto di lavoro, è la presenza di elemento ulteriore, lacd. formazione. Oggetto del contratto di lavoro altro non sono che le mansioni cui lavorare chiamato a svolgere. È un contratto a causa mista: è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, nel quale la causa mista è data dal lavorare contemporaneamente per ricevere una retribuzione e una formazione. Vi è l'obbligo del datore di lavoro di formarlo o nell'impresa o con corsi esterni.

Art. 41 d.lgs. 81/2015 - Definizione:

  • Comma 1 — "L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani".
  • Comma 2 — "Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
    • a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di"
specializzazione tecnicasuperiore;b) apprendistato professionalizzante;c) apprendistato di alta formazione e ricerca”. Comma 3 —> “L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni”. È una modalità flessibile di lavoro a tempo indeterminato. Notiamo che l’apprendista può essere retribuito con una retribuzione di due livelli inferiori rispetto a quello che sarebbe il livello retributivo pertinente alla mansione svolta. Qual è la giustificazione di questo sottoinquadramento retributivo? La giustificazione della causa mista è relativa alla minore produttività del lavoratore. Una prima tesi, secondo cui la minore retribuzione dell'apprendista era giustificata dal fatto che il datore di lavoro fornisce una formazione al lavoratore, ostacola il principio secondo cui la formazione è anche nell'interesse del datore di lavoro. Se si applicasse questa tesi non si terrebbe conto di questo interesse del datore di lavoro per trasformare il lavoratore in un lavoratore a tutto tondo una volta concluso il periodo di apprendistato. Esistono 3 tipologie di apprendistato: 1. Art. 43 d. lgs. 81/2015 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: Comma 1 -> "L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare"

La formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46". Comma 2 -> "Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale".

2. Art. 44 d. lgs. 81/2015 - Apprendistato professionalizzante: "Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il c

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicole210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Pascucci Paolo.