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AMMESSA SOLO LA COLPA LIEVE
Stipula del contratto di assicurazione dei rischi di trasporto, (quarto comma) "Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la predita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni".
In ogni caso, quando si stipula un contratto di trasporto spesso si affianca un'assicurazione per i danni del trasporto. È soprattutto consueto quando si ha a che fare con merci di valore, o in grandi volumi, oppure quando le tratte da coprire sono lunghe ed i mezzi di trasporto sono lenti (via mare ad esempio). Se si litiga, se il vettore invoca l'applicazione del secondo comma, si dimostra la colpa grave.
del vettore nell'effettuazione del trasporto. Le pronunce della giurisprudenza sono frequenti su questa norma.
Art.1697, accertamento della perdita o dell'avaria: "Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'articolo 696 del Codice di procedura civile."
La responsabilità del vettore, in particolare per avaria, pone in capo al destinatario l'onere di verificare lo stato delle cose trasportate.
Art.1698, estinzione dell'azione nei confronti del vettore: "Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni
Per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.”
Il legislatore pone a carico del destinatario un comportamento che rileva in relazione alle avarie che le merci evidenziano immediatamente. È evidente il danno avvenuto durante il trasporto. Una volta che la merce è giunta a destinazione sta al destinatario verificare lo status di questa, perché se avariata/danneggiata è necessario che immediatamente il egli lo evidenzi, in quanto il ricevimento della merce senza riserve, libera il vettore. A meno che non si tratti di dolo o colpa grave di quest'ultimo.
CONTRATTO D'APPALTO: ha oggetto una prestazione di fare che non ha oggetto solo un'energia lavorativa ma consiste nel conseguimento del risultato desiderato dal committente. Art.1655: “L'appalto è il contratto con il
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro". Il contratto di appalto è un contratto bilaterale, si ha: - un committente: colui che affida all'appaltatore l'incarico che rappresenta il contenuto caratteristico di questo modello contrattuale; colui che commissiona l'opera o il servizio all'appaltatore e che si obbliga al pagamento di un corrispettivo in denaro - l'appaltatore: figura centrale in questo modello contrattuale perché è il soggetto che assume con "organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio" il compimento di un'opera o di un servizio. Il contenuto di un contratto di appalto può essere il compimento sia di un'opera sia di un servizio. Art 1677: "Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano,“In quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”. Il contenuto nel contratto di somministrazione è la prestazione continuativa o periodica di COSE; quindi, il suo contenuto caratteristico è un DARE; se invece si tratta di prestazione continuativa o periodica di SERVIZI, quindi un FARE, il paradigma a cui fare riferimento è quello dell’appalto. Tuttavia, se i servizi oggetto dell’appalto implicano prestazioni continuative o periodiche si sommano i corpora normativi: norme del contratto di appalto + norme del contratto di somministrazione. Il contratto di appalto impegna l’appaltatore con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio: essi sono gli ingredienti tipici di questo fenomeno imprenditoriale > l’appaltatore è sicuramente un imprenditore. Mezzi necessari che l’appaltatore deve fornire sono (Art.1655):- mezzi strumentali = apparato organizzativo
necessario alla realizzazione dell'opera o del servizio mezzi- materiali = materiali che servono per la realizzazione dell'opera o del servizio. Nel silenzio del contratto, l'appaltatore deve fornire anche i mezzi materiali. > vedi Art.1658 e 1663 Con l'espressione Gestione a proprio rischio (Art.1655) si fa riferimento a 3 rischi tipici del fenomeno imprenditoriale: 1- rischio del risultato economico: a seconda del modo con cui il prezzo dell'appalto viene convenuto cambia la posizione dell'appaltatore perché su di esso incide in modo diverso il rischio del risultato economico. Il corrispettivo può essere pattuito: - a corpo o a forfè: una somma complessiva che riguarda la realizzazione dell'opera nel suo complesso - a misura: viene pattuito un tanto per unità di misura a seconda di come questa unità di misura viene individuata nel contratto. quindi il corrispettivo è determinato dalla moltiplicazionedel prezzo per unità di misura * il numero di unità necessarie per la realizzazione dell'opera> il rischio dell'appaltatore cambia a seconda delle due tipologie di appalto.
2- rischio di perimento o deterioramento fortuito della cosa/opera (Art.1673)
3- rischio di impossibilità di esecuzione dell'opera (Art.1672)
L'appalto è un ceppo da cui sono germinati altri modelli contrattuali, ad esempio il traporto, oggi contrattotipico, nel tempo era stato considerato un sottotipo del contratto di appalto. Il contratto di logistica è moltousato, è un contratto che combina prestazioni tipiche di contratti diversi poiché vede l'operatore di logisticaintegrato che presta servizi di vario genere. Uno dei componenti di questo contratto è la prestazione ditrasporto, ma anche immagazzinaggio. Inoltre, vi sono altri servizi più sofisticati poiché egli si impegna adun immagazzinaggio più sofisticato.
Quindi, i dettaglianti potrebbero rivolgersi ad un centro di smistamento e logistica, poiché esiste un sistema di assemblaggio rapido che possa spedirli. Se proviamo a scomporre questo contratto troveremmo diversi contratti, trasporto e deposito, ma anche riferimento all'art.1655. L'art 1658 tocca il tema dei materiali per la realizzazione dell'opera: "La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi." Quando si dice che l'appaltatore deve lavorare a regola d'arte quindi declinando la propria discrezionalità operativa, l'appaltatore assume anche la responsabilità della scelta dei materiali adeguati (nel silenzio del contratto). Se tali materiali non risultano adeguati, non sono conformi alla regola d'arte voluta dal legislatore, l'appaltatore è responsabile nei confronti delcommittente.> L’appaltatore risponde per vizi e difformità del progetto e contratto. I vizi dell’opera potrebbero esserecausati anche dal materiale utilizzato. Se li sceglie lui, ovviamente ne risponde, ma se il materiale è scelto dalcommittente? Serve un certo livello di diligenza da parte dell’appaltatore.
Art.1663: “L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questofornito, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.” L’appaltatoreha un obbligo di vigilanza per tutto ciò che impiegherà nell’esecuzione dell’opera. Se quindi i materiali sonoforniti dal committente, egli è tenuto a visionare il materiale ed avvisare prontamente il committente deidifetti della materia, difetti tali da compromettere la regolare esecuzione dell’opera. Anche nel caso ci siaun’ingerenza del committente
Nell'esecuzione dell'opera, l'appaltatore non è esonerato da responsabilità sempre e comunque perché già in caso di materia fornita dal committente, egli ha già un obbligo di verifica. L'appaltatore ha quindi: obbligo di verificare l'adeguatezza dei materiali ed obbligo di pronta denuncia al committente > in mancanza responsabilità dell'appaltatore sui difetti e dei vizi dell'opera. L'appaltatore ha la responsabilità tecnica a 360°, anche la fattibilità tecnica deve essere verificata. Solo nei casi in cui il committente insista sull'utilizzo di quei materiali allora l'appaltatore sarà esonerato. Questo ruolo dell'appaltatore nel verificare l'adeguatezza di ciò che gli viene messo a disposizione circa la realizzazione dell'opera a regola d'arte rileva anche nella valutazione del progetto e delle istruzioni ricevute.
L'appaltatore ha anche l'obbligo di verificare l'adeguatezza dello stesso progetto che gli viene fornito: è tenuto a verificare il progetto, a constatare eventuali suoi difetti e a segnalarli al committente stesso. Lo stesso vale per le istruzioni ricevute, esse possono essere messe in discussione se possono compromettere la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Il ruolo dell'appaltatore è quindi molto delicato: egli non solo deve dare esecuzione all'opera che gli è stata commissionata secondo le condizioni stabilite dal contratto, egli deve anche agire a regola d'arte. Dentro questo 'a regola d'arte' ci sono tanti altri comportamenti doverosi: valutazione critica dei materiali, dei progetti e delle istruzioni. Ogni volta che rileva qualcosa deve darne notizia al committente e solo se questo resti fermo sulla sua posizione, l'appaltatore è sollevato da eventuali responsabilità per.mancata conformità dell’opera al progetto e alla regola d’arte.
Il contratto di appalto non è un contratto di durata. L'appalto tende ad una soddisfazione dell’interesse che non si sviluppa nel tempo. Si tratta di un contratto che in alcuni casi si protrae a lungo; quindi, sorge il problema