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INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DISCIPLINA DELLE MANSIONI
ECCEZIONI:
- È vietato rinnovare il contratto o utilizzare lo stesso lavoratore più volte.
- Si può utilizzare personale di diverse amministrazioni (istituto del distacco) per un massimo di 6 mesi. La contrattazione collettiva non potrà derogare.
La fonte è il CCNL del comparto ministeri.
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DPR 3 1957 (SISTEMA DELLE CARRIERE)
La disciplina del lavoro pubblico presenta profili di specificità rispetto al lavoro privato: qui si fa riferimento al CCNL che divide in categorie (4: operai, dirigenti, quadri e impiegati).
Nella P.A. non c'è questa quadripartizione, l'inquadramento è di pertinenza del CCNL che lo divide in LIVELLI. La declaratoria contrattuale è sia di carattere generale (il CCNL descrive le mansioni svolte e inquadra il personale in base ai propri compiti nei rispettivi livelli), sia specifiche (le cosiddette ESEMPLIFICAZIONI delle figure che sono riconducibili ad un certo livello).
capire il rapporto tra l'inquadramento in una categoria e le mansioni dobbiamo fare riferimento allo IUS VARIANDI art 2103 cc. NEL SETT. PRIVATO: L'adibizione a mansioni sup x un certo periodo di tempo dà dir. Al passaggio definitivo di grado, alla progressione di carriera con conseguente aumento della retribuzione. NELLA P.A.: Vi sono 3 momenti: 1) dpr del 57 c.d. testo unico dei dipendenti civili dello stato che utilizza il sistema della carriere: carriera direttiva, dei funzionari di concetto, dei funzionari con mansioni esecutive, e infine dei funz. con funzioni ausiliarie. Era un sistema molto semplice che si basava sul titolo di studio e soprattutto sull'anzianità di servizio. Questa serviva per percorrere i gradi interni della carriera, invece per accedere ad una carriera diversa serviva il concorso. 2) Questo sistema è stato soppresso dalla l 312/80 (completata nell'83). Si basa su un nuovo sistema: 9 livelli funzionali all'interno dei quali vi sono i vari“profili” in base alla tipologia di lavoro prestato. L’ottavo e ilnon livello erano dirigenziali.
3) Dopo l’ingresso della privatizzazione e soprattutto cn la secondatornata contrattuale, l’aran e le oo.ss. sostituiscono la 312/80 CON ILCCNL 1998/2001, X ES. NEL COMPARTO MINISTERI vengonodivisi in 3 aree:
area A: LIVELLO DA 1 A 3
area B: LIV DA 4 A 6
area C: DA 7 A 9
Negli enti locali c’è anche l’area D x i dirigenti e qsto incide sulleprogressioni verticali (passaggio da un’area a qlla superiore).È importante avvalersi delle declaratorie contrattuali operate dal ccnl xcapire quali tipi di att vadano inseriti in un’AREA e anche x ilreclutamento del personale xkè nel bando di concorso è stato gàspecificato quale sarà l’area di competenza.
Nel ccnl 2006/2009 il sistema è in numeri e nn in lettere.
POSIZIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELL’AREA
All’interno delle 3
Vi è un'articolazione intera, i "profili" sono distinti in base alle mansioni e alla complessità del lavoro svolto e questo può dar luogo a posizioni economiche diverse (art 13 co.3 ccnl ministeri). Il problema è soprattutto per le mansioni equivalenti perché il legislatore non è chiaro. Il ccnl 2006/2009 ha introdotto una novità: ha allargato le posizioni economiche. Vi sono più fasce retributive all'interno di un'area per rendere il passaggio interno più veloce.
PROGRESSIONI DI CARRIERA CCNL 98/01
PROGRESSIONE ORIZZONTALE:
- Il passaggio da un contingente all'altro all'interno della stessa area comporta una diversa distribuzione del personale: questo deve avvenire sulla base di una valutazione della pa sulle esigenze organizzative e soprattutto su quelle economiche perché il passaggio comporta una retribuzione maggiore.
- Il passaggio avverrà sulla base delle competenze acquisite mediante aggiornamenti attivati
Dalla PA, corsi di qualificazione professionale (master..), sulla base dell'esperienza e titoli di studio. PRIMA avveniva per anzianità. OGGI non ci sono più meccanismi automatici ma non bisogna inserirlo nella fase di programmazione dei fabbisogni come avviene nella progressione verticale.
PROGRESSIONE VERTICALE
Passaggio da un'area a quella immediatamente superiore.
- Procedure selettive con criteri stabiliti dalla PA, è necessario il concorso mentre in quella orizzontale no.
- Bisogna possedere gli stessi titoli richiesti per l'ammissione al concorso pubblico.
Ci basiamo sull'art. 52 dlgs 165: il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto oppure equivalenti. Ovvero alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia acquisito o per effetto dello sviluppo professionale o tramite procedure selettive.
Il CCNL ha irrigidito il criterio perché non è sufficiente il requisito professionale ma occorre una procedura selettiva.
CONCORSO
MISTO Basandoci sull'art. 15 del CCNL, tutti i vuoti potrebbero essere ricoperti tramite progressioni verticali e non tramite concorsi esterni, come è avvenuto soprattutto nelle regioni a statuto speciale. Infatti, la Corte Costituzionale ha più volte sostenuto che il passaggio ad una qualifica superiore comporterebbe l'accesso ad un nuovo posto di lavoro e quindi è soggetto all'art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento). Interventi giurisprudenziali volti a limitare le progressioni verticali: 1) Sentenza n. 194 del 16 maggio 2002: il concorso pubblico non deve contenere restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi. Eventuali restrizioni possono essere giustificate solo per migliorare il buon andamento della pubblica amministrazione. 2) Sentenza n. 1/99: è contrario al buon andamento della pubblica amministrazione far "scivolare" verso l'alto tutto il personale oppure dare eccessiva importanza all'anzianità di servizio o derogare ai titoli di studio richiesti. In conclusione, si potrà fare.ricorso al concorso misto PURCHè iposti riservati all’interno nn superino il 50% ( nella finanziaria2008 invece il 20%). GIURISDIZIONE NEI CONCORSI INTERNI OMISTIPer il reclutamento del personale e x tutta la fase finalizzataall’assunzione fino all’approvazione della graduatoria competentesarà il GA. Nelle progressioni verticali competente sarà il GA,x le progressioni orizzontali sarà il GO. (sent. Sez. unite 2007;ordinanza cassaz. 2006).
Una conferma proviene dal cosiglio di stato ( 9975/2006) che haritenuto carente di giurisdizione il ga nella fattispecie diprogressione orizz xkè trattasi di atto di mera gestione del rapportodi lavoro, quindi rientra nel principio generale x cui dopol’assunzione vi è competenza del GO. Invece nel caso di progressverticale vi è una novazione ogg del rapporto di lavoro.
Dubbi di conformità con art 63 dlgs 165:questo riserva al GA le controversie in materia di assunzionedeidipendenti delle pa, cn l'approvazione della graduatoria vi sarebbe la competenza del GO. Nel caso delle progress verticali la fase dell'assunzione è già superata, l'unica escamotage è la novazione. Vengono equiparate la procedura concorsuale in senso stretto (art 35) e l'art 52 co.1,ch parla di procedure selettive finalizzate alla progress verticale. Secondo alcuni autori l'inciso "procedure concorsuali" dell'art 63 è da intendere in senso ampio, ma secondo altri si propone una lettura restrittiva dell'art 63, e quindi dato che l'assunzione ci è già stata la competenza è del GO. IUS VARIANDI nel settore privato I datori di lavoro pubblici e privati hanno il potere di modificare le mansioni (interesse giuridicamente riconosciuto) di cambiare le mansioni in relazione alle esigenze di buon andamento della pa. Il lavoratore ha interesse che le mansioni siano inerenti alla qualifica cui èstato assunto, ma nonostante ciò è una posizione unilaterale, quindi non occorre la sua accettazione. Dopo la privatizzazione anche al pubblico impiego si dovrebbe applicare l'art. 2103 cc, ma prevale l'art. 52 dlgs 165 perché norma speciale. L'art. 2103 prevede 3 ipotesi di ius variandi: 1) Mansione superiore (in senso verticale): ha diritto a trattamento retributivo superiore. È ammessa e per un periodo superiore a 3 mesi scatta la promozione automatica. 2) Mansione equivalente (in senso orizzontale): è ammessa ma non ben regolamentata. 3) Mansione in peius (mansioni inferiori): in linea di principio è vietata. L'art. 2103 conclude sancendo la nullità di ogni patto contrario, quindi il divieto di reformatio in peius non è derogabile neanche con l'accordo tra le parti. La Giurisprudenza ha previsto delle eccezioni: 1) lavoratrici in gravidanza; 2) inabilità al lavoro; 3) lavoratore esposto a rischi chimici... in tutte queste situazioni il divieto di reformatio in peius non si applica.ipotesi il demansionamento avviene a parità di retribuzione.
- crisi d'azienda (come alternativa al licenziamento ke è ultimaratio).. qui retribuzione inferiore. Resta controverso se occorra il consenso del lavoratore.
- IUS VARIANDI VERTICALE
- Ipotesi: 1) spostamento temporaneo. Dà dir. A una retribuzione +elevata;
- 2) spostamento x lungo periodo. Potrebbe dare luogo a stabilizzazione.
- IUS VARIANDI ORIZZONTALE
- L'ART 2103 CC parla solo di mansioni equivalenti a quelle effettivamente svolte senza diminuzione della retribuzione. Ma l'equivalenza è solo economica o anche professionale?
- Secondo la giurisprudenza si deve mantenere il bagaglio di perizia ed esperienza che rappresentano il parametro professionale del lavoratore.
- DEMANSIONAMENTO
- Tutela giudiziale. Se si accerta una violazione, il lavoratore avrà diritto ad