Diritto del lavoro e diritto sindacale
Compiti e esami
Compito scritto facoltativo con funzione di sostenere una parte dell’esame sul lavoro sindacale (fine novembre). Test a risposta multipla. Sopra la parte del diritto sindacale (sezione 1 e 2). Fine aprile secondo compito che copre le lezioni di diritto del lavoro affrontati fino a quel momento. Sempre facoltativo. Ci si presenta all’esame orale con la parte che manca. I parziali restano validi fino a febbraio 2019.
Libri di testo
- Manuale DelPunta ultima edizione.
- Jobs Act primi 4 capitoli.
- Codice del diritto di lavoro (si può anche stampare da internet le leggi nella versione vigente).
Lunedì 25 Settembre 2017. Materia che ha una forte carica esistenziale. Si tratta di una materia che va a disciplinare un aspetto fondamentale della persona cioè l'attività lavorativa. Non solo un'attività volta a ricevere una somma di denaro quindi a titolo oneroso. L’attività lavorativa di una persona costituisce strumento della realizzazione di una persona stessa.
È una materia con una forte carica economica perché a seconda delle regole che un ordinamento da questa prestazione lavorativa può essere più o meno flessibile nell’orario e nel mercato. Questa attività può essere disciplinata in modo più o meno flessibile.
Variazioni e cambiamenti nel diritto del lavoro
Materia soggetta a un continuo cambiamento perché gli orientamenti del legislatore sono diverse e cambiano nel tempo. È lo stesso mercato del lavoro che cambia nel tempo e cambia anche lo stesso mercato del lavoro. Oggi si parla di smart working; lavoro in via telematica ma con il proprio computer si svolge la prestazione in qualsiasi luogo. Prima questo non era possibile. Come gestiamo la questione della sicurezza e l’orario del lavoro? Questo per dire che la disciplina cambia in base a queste nuove esigenze. Cambiano anche le scelte del legislatore.
Quando si parla di globalizzazione non si sa mai il reale volume della produzione in quanto cambia di giorno in giorno; ho bisogno di lavoratori flessibili che rispondano alle esigenze dell’azienda. Essere assunti prima o dopo il 2015 fa una grande differenza. Cambia la disciplina e cambiano numerosi fattori. Solo vedendo l’evoluzione nel tempo possiamo capire il mutamento.
Distinzioni nel diritto del lavoro
Normalmente si distingue all’interno della disciplina il diritto sindacale (rapporti tra sindacati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro; norme contrattuali racchiuse nel contratto collettivo perché stipulato da questi soggetti collettivi. Contiene le regole che le parti iscritte a quel sindacato devono applicare ai rapporti individuali di lavoro) e il diritto del lavoro (contratto individuale). La materia ha bisogno anche di un forte intervento di tutela statale. Abbiamo protezioni sociali; diritto della previdenza sociale; disposizioni che intervengono a sostegno del lavoratore in caso di bisogno (malattia, infortunio, gravidanza, vecchiaia, disoccupazione). Forme che intervengono attraverso prestazioni economiche ma non solo per sollevare il lavoratore da una situazione di bisogno.
Origini del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è una disciplina molto recente. A differenza di altre discipline, nasce verso la fine dell’800 (in Italia) come conseguenza della rivoluzione industriale. L’Italia conosce la sua rivoluzione industriale in via ritardata rispetto ad altri paesi europei; si crea una nuova classe di soggetti, non più l’artigiano che svolge la sua prestazione a proprio rischio, con la produzione di massa sul piano sociale si verifica che una massa di soggetti svolge la propria attività in favore di un altro soggetto. Siamo di fronte a una nuova classe sociale.
Un nuovo numero di soggetti che non sono responsabili del proprio sostentamento; persone alle dipendenze di un altro soggetto e ricevono una somma di denaro: non sono responsabili della creazione di quel manufatto e della sua vendita. Il rischio dell’attività è dell’imprenditore. Classe di lavoratori dipendenti da un altro soggetto.
Nascita del diritto del lavoro
Quando i lavoratori iniziano a riversarsi all’interno delle città per svolgere una prestazione di lavoro rispetto alla quale il datore di lavoro stabilisce il prezzo. Il diritto del lavoro nasce come strumento di protezione della parte contrattualmente debole; insieme di regole volte ad evitare che il lavoratore possa accettare di svolgere la sua prestazione a qualsiasi condizione. Il soggetto più debole potrebbe accettare di svolgere prestazioni a qualsiasi condizione. Come tutelare il soggetto? Qui abbiamo la differenza tra diritto del lavoro e diritto civile.
Per tutelare la parte debole il legislatore introduce delle regole che riducono l’autonomia contrattuale dello stesso lavoratore. Il legislatore limita la libertà negoziale della parte debole vietandogli di contrattare qualsiasi tipo di condizione. L’autonomia contrattuale si scontra nel diritto contrattuale con la disparità di forza delle parti; generalmente il più forte stabilisce le proprie condizioni; da qui giungono i limiti della contrattazione. Uno degli aspetti fondamentali del diritto del lavoro è dato dalla norma inderogabile. Sono norme inderogabili; si sostituiscono alla volontà difforme espressa dalle stesse parti.
Norma inderogabile che riduce l’autonomia contrattuale come strumento di tutela della parte debole che ha costituito la principale causa della nascita del diritto del lavoro. In questo modo il diritto del lavoro nasce come una disciplina civilistica e che inizia subito a distaccarsi da esso e inizia a sviluppare delle caratteristiche peculiari. In sostanza questa nuova disciplina si sposta sempre di più verso l’inderogabilità di alcuni aspetti. Col passare del tempo il diritto del lavoro gradualmente ha restituito sempre più alle parti spazi di autonomia (specialmente nell’ultimo periodo); flessibilità del lavoro. Nel diritto civile iniziano ad emergere figure particolari a cui il legislatore attribuisce sempre più tutela: al consumatore ad esempio. Il diritto del lavoro nasce come strumento di protezione del contraente debole.
Intervento del legislatore
Il legislatore interviene per ragioni di ordine sociale. Il legislatore interviene per disinnescare la questione sociale e detta alcune minime protezioni per evitare che questa massa di lavoratori potesse radicalizzarsi nelle sue forme di protesta. Prima ancora che intervenga, la classe di lavoratori inizia ad autotutelarsi unendosi collettivamente per riequilibrare la disparità di forza contrattuale a livello individuale.
Iniziano a nascere coalizioni spontanee; gruppi di lavoratori che si uniscono e rifiutano collettivamente di svolgere la prestazione di lavoro come strumento di pressione in cambio di un aumento contrattuale. Oggi queste forme di associazione le chiameremo sindacato. L'azione di ribellione sciopero e le condizioni di lavoro richieste contratto collettivo. Lo scopo ultimo della lotta sindacale è il contratto collettivo; contratto da applicare quando si contratta con i singoli lavoratori; norma di tutela per i contratti individuali e che agisce su di essi. Il lavoratore non ha più il problema della disparità contrattuale perché sono le stesse parti che a livello collettivo hanno stabilito i limiti oltre i quali l’autonomia non può andare.
Evoluzione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro nasce in questo modo ma nella sua evoluzione individuiamo diverse fasi.
Fase originaria
In parte l’abbiamo già vista. Siamo verso la fine dell’800, epoca dominata da ideologia liberale e dalla parità formale dei contraenti. Nel 1889 il Codice penale Zanardelli riconosce lo sciopero come libertà; non ha più conseguenze penali ma solo civili (mancata prestazione di lavoro costituiva ancora un adempimento); non esercizio di diritto ma solo libertà. Nel 1886 e nel 1906 interviene di nuovo (inizialmente per limitare il lavoro dei fanciulli 0-14 anni, e dopo il lavoro delle donne specie in caso di gravidanza); limiti inderogabili.
Non si potevano stipulare contratti che accettavano le condizioni che la legge vietava. Il legislatore si sostituisce alla volontà delle parti stesse; inderogabilità. Nel 1898 viene introdotta l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro perché fino a quel momento in caso di decesso o lesioni il lavoratore doveva agire in giudizio contro il datore di lavoro. Per ragioni di pacificazione sociale, il legislatore introduce quest’obbligo per assicurare i lavoratori contro questi rischi di infortuni. Nel 1910 viene permesso alle madri di assentarsi dal lavoro nel periodo della gravidanza. Legislazione sociale.
Fase di consolidazione
Nel 1893; fino a quel momento le controversie erano devolute ai giudici ordinari e non vi erano discipline particolari per il contratto di lavoro; viene introdotta la magistratura provivirale (provi viri); nuova categoria di giudicanti (arbitri) ai quali era devoluta la competenza in materia di controversie tra datore di lavoro e lavoratori. Grazie a questa esperienza iniziano a costruirsi all’interno del nostro ordinamento regole di tutela del lavoratore che si affiancano ai limiti introdotti dal legislatore; regole come il preavviso del licenziamento e la sua motivazione nascono appunto dalle decisioni dei proviviri.
Subito dopo si apre il ventennio fascista che ha un ruolo importante nella costituzione del diritto del lavoro e ci saranno aspetti positivi e anche negativi. Il fenomeno sindacale; a partire dagli anni '20 il livello di organizzazione superiore; vere e proprie organizzazioni sindacali. Durante il ventennio fascista (ventennio corporativo) il sindacato viene regolamentato dal legislatore per la prima volta e allo stesso tempo viene privato di libertà di azione e organizzazione. Innanzitutto lo sciopero con il codice Zanardelli era diventato una libertà, ora torna ad essere reato.
Il sindacato viene monopolizzato dallo stato. L’unico ammesso era dunque quello riconosciuto dallo stato fascista. Repressi quindi erano tutti gli altri sindacati e anche lo sciopero. Capacità particolare attribuita al sindacato fascista; poter stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes; per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria (es. contratti dei metalmeccanici a tutti i metalmeccanici, sia iscritti che non iscritti).
Siamo di fronte a un’industrializzazione crescente e vi è esigenza di introdurre regole che disciplinino questo nuovo tipo di contratto. Qui abbiamo un aspetto positivo; il legislatore interviene con leggi che costruiscono sempre più la materia. Introduce limiti all’orario di lavoro (1923) a 48 ore settimanali. Nel 1929 estende l’assicurazione alle malattie professionali. Nel 1934 vengono introdotti limiti che sanciscono il riposo settimanale del lavoratore. Il codice civile attuale del 1942 risente delle indicazioni di quel periodo. La norma fondamentale che vedremo più avanti è rappresentata dall’art 2094 del codice civile che ci dà la definizione di lavoratore subordinato.
Questo aspetto costituisce una particolarità perché non si va a disciplinare il contratto ma il contraente. Perché? Perché inserito nel libro 5 dedicato all’impresa, il tutto con l’ottica corporativa dell’impresa vista come comunità all’interno della quale si collabora per la produzione naturale; negazione del conflitto di interessi tra lavoratore e datore di lavoro; tutte le parti collaborano a un fine che supera le vicende individuali per un obiettivo di livello superiore. Queste norme piano piano verranno liberate da questo elemento ideologico.
Tutte le altre regole introdotte restano fuori dal codice civile e formano la legislazione sociale; nel 1942 il legislatore non rinuncia a dare la definizione di lavoratore subordinato, ma allo stesso tempo non vuole inquinare le regole puramente civilistiche (impostazione tradizionale) con tutta quella legislazione del periodo precedente che aveva una finalità e una prospettiva diversa; siamo all’inizio del processo di decodificazione.
Decodificazione
Fino alla fine dell’800 le regole del diritto privato erano tutte contenute nel codice. Questa caratteristica si mantiene per lungo tempo. Nuove istanze sociali premono sul legislatore; leggi complementari; accompagnano il codice e dimostrano che il diritto vive anche all’esterno del codice. Il diritto del lavoro è uno dei primi ambiti che vede questo processo. Nel '48 entra in vigore la costituzione. La costituzione riconosce nel lavoro un valore fondamentale. Alla fine dell’800 questo era un elemento quasi sconosciuto, ora diventa un valore fondamentale; il legislatore ha in mente il lavoro del prestatore di lavoro subordinato.
La costituzione è disseminata di norme sul lavoro (art 1, 3, 4, 35 e seguenti). Si elevano a rango di norma costituzionale alcune conquiste precedenti (giusta retribuzione art 36, lavoro donne e fanciulli, diritto alle ferie e ai riposi, diritto alle tutele previdenziali art 38). Qui inizia una fase particolare della storia della materia. Il diritto del lavoro è il risultato della sovrapposizione tra norme di epoche diverse con norme ideologiche diverse.
La Costituzione è fatta solo di principi che devono poi trovare attuazione a livello ordinario. A partire dagli anni ’60 il legislatore interviene introducendo altre tutele; non interviene più soltanto limitando gli aspetti più tragici della materia ma costruendo un sistema di tutele sempre per riequilibrare le tutele del lavoratore.
Leggi e interventi significativi
Legge 1369/1960; viene vietata l’interposizione di manodopera; fattispecie triangolare all’interno della quale non abbiamo solo il datore di lavoro e il lavoratore ma anche un terzo soggetto che si interpone tra i due assumendo la titolarità formale del rapporto di lavoro. Il contratto di lavoro tipico è un contratto tra due soggetti dove uno retribuisce l’attività dell’altro. Nel momento in cui l’ordinamento si dota di regole a tutela del lavoratore in alcune zone dell’economia sorgono fenomeni fraudolenti volti a sottrarsi all’applicazione di quelle regole. (es. faccio assumere un dipendente da un’altra persona anche se ricevo io le prestazioni; vantaggio: non assumo la titolarità formale quindi ciò che accade in quel rapporto non mi interessa e posso non rispettare le norme. Ci fu un’inchiesta parlamentare che accerta che molti lavoratori non si vedevano riconosciute le tutele riconosciute dall’ordinamento perché risultavano assunte da altri soggetti; viene introdotto questo divieto; chi riceve la prestazione deve essere anche il datore di lavoro formale. Datore di lavoro sostanziale = datore di lavoro formale; no dissociazione. Per garantire l’effettività si vieta qualsiasi dissociazione.
Legge 230/1962; il legislatore ammette il contratto a tempo determinato solo in alcune ipotesi tassativamente previste, al di fuori da quell’ipotesi il contratto poteva essere solo a quello a tempo indeterminato. Un'altra legge nel 1966; prima legge in materia di licenziamenti; prima vi erano alcuni accordi che per via non legale avevano introdotto il principio di giustificazione del lavoro. Il recesso del lavoratore restava libero (dimissioni); il lavoratore può cambiare lavoro dimettendosi, il datore prima di licenziare un lavoratore doveva giustificare il recesso. Gli art 2118/2119 originari non prevedevano la giustificazione del recesso ma parlavano di giusta causa non ai fini della validità del licenziamento ma solo per distinguere il licenziamento senza preavviso da quello senza preavviso. Preavviso non necessario in caso di giusta causa; causa che impedisce lo svolgimento del rapporto.
Art 2094: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".
Nel 1966 il legislatore interviene su queste norme e usa la giusta causa per stabilire se il licenziamento sia giustificato o meno. Nel 1966 si introducono due ipotesi per il licenziamento:
- Giustificato motivo soggettivo
- Giustificato motivo oggettivo
Tutela indennitaria vs tutela reintegratoria (reale). In caso di mancata giusta causa o si riassume il lavoratore o si dà un’indennità economica; il rapporto cessa; tutela solo di carattere economico; sanzione non reale; tutela indennitaria.
Legge 300/1970; statuto dei lavoratori; si promuove la presenza dei sindacati nei luoghi di lavoro; tutelare attività sindacale attraverso garanzie. Inoltre interviene anche nel rapporto individuale introducendo una regola in materia di licenziamento che segna una svolta epocale nel nostro ordinamento. Art 18 dello statuto; si eleva la tutela in materia di licenziamento ingiustificato: in mancanza di causa la tutela non solo economica ma reale cioè concreta. L’art 18 prevede che in caso di licenziamento ingiustificato il lavoratore ha diritto di essere reintegrato nel luogo di lavoro e non solo, in mancanza di giustificazione il recesso del datore di lavoro rimane privo di effetti giuridici ossia:
- Il lavoratore rientra nel posto di lavoro
- Ha diritto alla retribuzione che non ha percepito
Il creditore era in condizione di mora perché rifiutava di ricevere la prestazione. Una sanzione così forte rischia di essere poco sostenibile per le imprese più piccole. Il legislatore fa una valutazione: nelle imprese più piccole resta la ferma la tutela indennitaria del 1966, nelle imprese di maggiori dimensioni (con più di 15 dipendenti) si applica la tutela reale.
Contratto nazionale di categoria
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