Lezione n° 8 del 25-11-2008
Ieri abbiamo parlato di riassunzione in riferimento alla legge 604 del 1966: è una legge di tutela obbligatoria nel senso che vi è prevista una tutela minima. Il tipo di licenziamento previsto da questa normativa ha delle cautele, deve essere motivato e provato dal datore di lavoro la giusta causa, il giustificato motivo oggettivo, il giustificato motivo soggettivo.
Articolo 8: Riassunzione o risarcimento
L’art. 8 prevede che, per licenziamento ingiustificato, il lavoratore deve essere:
- Riassunto o risarcito il danno a discrezione del datore di lavoro.
- La quantità di danno risarcibile varia in funzione dell’anzianità di servizio.
In realtà, il licenziamento è “l’estrema ratio” del potere del datore di lavoro rappresentato dal potere sanzionatorio (art. 7 dello statuto che avevamo già visto: richiamo, richiamo scritto, multa, sospensione).
Tutela sul licenziamento
In realtà, nell’ambito delle tutele sul licenziamento dobbiamo fare una distinzione:
- L. 604 del 1966: tutela obbligatoria per aziende con meno di 15 dipendenti ⇒ riassunzione o risarcimento danno, a discrezione del datore di lavoro e in base ai criteri detti ieri (ex nunc).
- Art. 18 dello Statuto dei lavoratori: tutela reale per aziende con più di 15 dipendenti ⇒ reintegrazione più risarcimento danno, eventuale interruzione del rapporto a discrezione del lavoratore (Ex tunc).
Articolo 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.