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Lezione n° 8 25-11-2008
Ieri abbiamo parlato di riassunzione in riferimento alla legge 604 del 1966: è una legge di tutela obbligatoria nel senso che vi è prevista una tutela minima. Il tipo di licenziamento previsto da questa normativa ha delle cautele, deve essere motivato e provato dal datore di lavoro la giusta causa, il giustificato motivo oggettivo, il giustificato motivo soggettivo. L’art. 8 prevede che, per licenziamento ingiustificato il lavoratore deve essere:
- riassunto o risarcito il danno a discrezione del datore di lavoro.
- La quantità di danno risarcibile varia in funzione dell’anzianità di servizio.
In realtà il licenziamento è “l’estrema ratio” del potere del datore di lavoro rappresentato dal potere sanzionatorio (art. 7 dello statuto che avevamo già visto: richiamo, richiamo scritto, multa, sospensione).
In realtà nell’ambito delle tutele sul licenziamento dobbiamo fare una distinzione:
L.
604 del 66: tutela obbligatoria aziende con – di 15 dipendenti riassunzione o⇒ ⇒risarcimento danno, a discrezione del datore di lavoro e in base ai criteri detti ieri. (ex nunc)
Art. 18 dello Statuto dei lavoratori: tutela reale aziende con + di 15 dipendenti⇒ ⇒reintegrazione + risarcimento danno, eventuale interruzione del rapporto a discrezione del lavoratore.
In base ai criteri che enuncio sotto (Ex tunc).
Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo,ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore enon imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario.effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva