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Nozione di licenziamento collettivo
Caratteristiche per essere chiamato collettivo
Fonte contrattuale (art. 1321)
Cause
Efficacia soggettiva (39 Cost.; scelta politica della mancata attuazione della seconda parte) ed erga omnes
Perché l'art. 39 è importante
per la CGIL?
VIGORELLI
2077 2° comma
Il giudice usa i contratti collettivi come parametro
Criteri di scelta dei licenziamenti collettivi
Anzianità non di servizio ma di età
Carichi di famiglia
Mansioni
Esigenze tecnico-organizzative
Quando si applicano questi criteri? (Funzione residuale/suppletiva della legge sul contratto collettivo)
NB: differenza tra coll. e + licenziamenti individuali: nel coll. sono tutti licenziati per lo stesso motivo
Collocamento in mobilità
Divieto di discriminazione dei lavoratori part-time:
Qual è la clausola di legge?
Il lavoratore part-time deve poter cercare altri lavori (36 Cost.)
"part-time" al
90% sono donne, si avrebbe una discriminazione indiretta di genere. Cosa prevede la legge per le controversie in caso di licenziamento discriminatorio?
- Sede di conciliazione
- Procedura? (liste di mobilità, lettera di comunicazione del licenziamento)
- LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO:
- TUTELA REALE (art. 18 Statuto: reintegrazione)
- A che cosa è commisurato il risarcimento del danno?
- È legittimo il licenziamento orale? A quali conseguenze porta? (inefficace per il legislatore, da considerarsi nullo per la giurisprudenza)
- Campo di applicazione
- Differenze tra vizi formali e sostanziali
- Mancanza di giustificazione disciplinare
I licenziamenti
LEGGI ed evoluzione storica:
- Codice Civile del 1865: divieto di vincolo perpetuo
- R.D.L. n° 1825 del 1924: disciplina del recesso di entrambe le parti dal contratto (introduce indennità di preavviso): tratta della "mancanza" come causa di licenziamento
- Artt. 2118, 2119 c.c. del 42:
- non
comportare mutamenti definitivi
con la modifica apportata dalla 108 si applica anche alle piccole imprese
l'inosservanza di tale procedura comporta l'illegittimità come per mancanza di giusta causa o giustificato motivo (tutela reale).
è mutamento definitivo 2103: il trasferimento = ragioni tecnico-org.-prod.
licenziamento disciplinare: nato dalla giurisprudenza
è disciplinare se per colpa del lavoratore
se orale = ingiustificato
l'affissione del codice disciplinare ha natura costitutiva
2104-2105: diligenza e fedeltà
applicazione dei provvedimenti più gravi del rimprovero: non < 5 gg. dalla contestazione
Il campo d'applicazione dell'art 18 è nell'art 18 e non più nel 35 Statuto.
Il prestatore può chiedere entro 15 gg. i motivi, il datore li deve comunicare entro 7 (riprendeo l'art. 2 della legge 604 del '66)
Legge 223 del '91 (ha natura suppletiva dei
contratti collettivi):
Indica i criteri di individuazione dei licenziamenti collettivio Art. 4 Obbligo di seguire le procedure:
- Comunicazione ai sindacati (permette di verificare la correttezza delle scelte)
Raggiunto l'accordo coi sindacati, l'impresa comunica per iscritto il recesso (108)
con preavviso (2118)
Il mancato preavviso non causa illegittimità del licenziamento, ma fa sorgere
- l'obbligo di pagamento dell'indennità
Conseguenza della violazione della procedura:
- Al vizio procedurale può essere dato rimedio con il compimento dell'atto mancante
Art. 4 Comma 1: impossibilità di reimpiego dopo la CIG:
- Al fine di ricercare misure alternative, i licenziamenti comprendono tutte le posizioni lavorative (la giurisprudenza CIGS è mobilità)
Comma 13: obbligo di rientro in azienda dopo la CIG:
- Passaggio in mobilità: azienda → CIG → azienda → mobilità
Art. 5 Comma 3: il
recesso è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta: si applica l'art. 18
Introduce l'obbligo della rotazione per la CIGoo Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità
- Il datore deve indicare le modalità di scelta ex ante (prima dei licenziamenti)
- Campo d'applicazione: il complesso aziendale
- Criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati
- In mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
- carichi di famiglia; (ad es.: se moglie e marito lavorano viene licenziata solo la moglie)(da intendersi "di servizio" e non "di età")
- anzianità; tutelata dal decreto 216 del 2003
- esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Licenziamenti collettivi:
Art. 24: distinzione tra licenziamenti collettivi e individuali
- Comma 1: campo di applicazione (>15 dipendenti; almeno 5 licenziamenti)
- Comma 2: la procedura
c'è anche in caso di bancarotta (fallimento)
L'art. 24 della l. 223/1991 recita: la materia dei licenziamenti collettivi di cui all'articolo 11'66, dall'art. '90, della l.604 del come modificato 6 della l. n. 108 del è disciplinata dal presente articolo:
Nesso di causalità tra licenziamento e ridimensionamento: il giudice verifica il nesso, ma non le scelte tecniche:
- Requisiti: motivi tecnici
Requisito causale: situazione non contingente di crisi
Art. 36 Cost.: funzione alimentare della retribuzione; lavoratore = contraente debole
D.Lgs. 80 del 1998 prevede l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per tutte le controversie di lavoro come presupposto per ricorrere al giudice.
Argomenti :
- Dimissioni:
- per giusta causa
- è come fosse colpa del datore
- non necessita di preavviso
Caso Montanelli
Forma
- libera, salvo patto contrario
- dimissioni in bianco = affette da mancanza di
- poiché le parti possono in accordo recedere liberamente non hanno senso
- incondizionata volontà del lavoratore di porre fine al rapporto
- l'assenza non è sufficiente, lo diviene se nel complesso le circostanze depongano in tal senso
- violenza morale = nulla anche se è indiretta o indeterminata
- dall'annullamento discende il ripristino e il risarcimento
- Preavviso (2118-2119)
- Se manca il recedente è tenuto al versamento dell'indennità
- Ha efficacia reale: se il rapporto continua, continuano i suoi effetti
- Non è obbligatorio in caso di giusta causa (che non consenta la prosecuzione, anche temporanea)
- Giurisprudenza su "giustificazione dei licenziamenti":
- Originariamente il c.c. contemplava solo il recesso ad nutum (con preavviso)
- Obbligo generale di giustificare il recesso (salvo dirigenti)