Estratto del documento

Il Pessi in poche parole

Autonomia privata collettiva

La mancata attuazione dell’art. 39 Cost. aveva imposto alla dottrina l’immediata ricerca di uno strumento alternativo idoneo a presidiare la nuova contrattazione collettiva post-corporativa. Fu Francesco Santoro Passarelli ad operare quella che è stata definita la privatizzazione del diritto sindacale, costruendo e affinando una teoria intorno ad un nucleo centrale costituito dalla nozione di autonomia collettiva. Nell’affinamento che di questa teorica farà Mattia Persiani l’identificazione della nozione nasce dalla constatazione che l’ordinamento riconosce l’autonomia privata (intesa come potestà del singolo di regolare liberamente i propri interessi) anche ad alcuni gruppi sociali per la tutela dell’interesse collettivo di cui sono espressione. Questa autonomia è appunto l’autonomia privata collettiva, espressione di un potere originario conferito nell’ambito del diritto comune a specifici gruppi sociali per la soddisfazione di un interesse, quello collettivo.

Il contratto collettivo di diritto comune, quindi, in quanto prodotto dell’autonomia privata collettiva, detta la disciplina dei rapporti individuali di lavoro, realizzando un interesse (quello collettivo) diverso e superiore a quello dei soggetti che di quei rapporti sono parti e, conseguentemente, ha una efficacia normativa simile a quella della legge. Il contratto collettivo di diritto comune ha, dunque, un’efficacia normativa simile a quella della legge ed è consolidato dalla inderogabilità; ma non ha efficacia generale, essendogli semmai tale efficacia attribuita, di volta in volta per specifiche funzioni, da leggi speciali.

Attività negoziale nel pubblico impiego

Conclusioni diverse devono essere raggiunte per il contratto collettivo dei dipendenti pubblici, che non può essere configurato come atto di autonomia privata. Ciò discende innanzitutto dal rilievo che la funzione che è chiamato ad assolvere è quella di realizzare in contemperamento tra l’interesse collettivo dei lavoratori e quello generale del buon andamento delle pubbliche amministrazioni (art 97 Cost.); ma anche dalla considerazione che l’intero procedimento negoziale e gli stessi ambiti e contenuti della contrattazione vengono disciplinati da una legislazione speciale e non sono, quindi, regolati dal diritto comune dei privati.

Repressione della condotta antisindacale

Il legislatore reprime con uno speciale procedimento i comportamenti del datore di lavoro “diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero” (art 28, legge 300/1970). La norma ha occupato ed occupa una posizione centrale nello sviluppo del diritto sindacale. All’uso inizialmente aggressivo fattone dalla magistratura negli anni della conflittualità permanente e delle forti resistenze imprenditoriali all’ingresso del sindacato in fabbrica, è seguita una fase di applicazione più equilibrata della disciplina, favorita dal consolidarsi di un insieme di “buone pratiche” nelle relazioni collettive in azienda.

L’art 28, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori, prevede che il ricorso al Tribunale del lavoro, competente in ragione del luogo nel quale è stato realizzato il comportamento denunciato come antisindacale, sia proposto “dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”. Non tutti i sindacati quindi possono avvalersi di questo procedimento speciale, ma solo i sindacati nazionali. Ciò per la maggiore responsabilità di queste organizzazioni e, quindi, per la volontà di non compromettere l’attività dell’azienda, di non ledere la sua produttività e di non ostacolare, se non parzialmente, l’azione direttiva dell’imprenditore.

Fallito il tentativo di identificare questi organismi nelle RSA, la Cassazione ha ritenuto che per organismi locali debbano intendersi le articolazioni più periferiche dei sindacati nazionali, in quanto più idonee a conoscere adeguatamente la condotta del datore di lavoro. Legittimato passivo è il datore di lavoro che risponde anche dei comportamenti antisindacali posti in essere dai propri dipendente autorizzati all’esercizio dei poteri imprenditoriali; è esclusa invece la legittimazione passiva per i sindacati dei datori di lavoro.

L’effettività della tutela è affidata ad un procedimento speciale di urgenza, nel quale il giudice, convocate le parti, entro due giorni dal deposito del ricorso, e svolta la sua istruttoria sommaria, qualora ritenga sussistente la condotta antisindacale, “ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”. La parte soccombente, sia esso il sindacato o il datore di lavoro, può proporre opposizione avverso il decreto entro 15 giorni dalla comunicazione in cancelleria, altrimenti il decreto passa in giudicato a danno del soccombente. Il giudizio di opposizione è regolato dal rito del lavoro e si conclude con sentenza immediatamente esecutiva, impugnabile con un normale appello.

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 4
Diritto del Lavoro - Appunti Pag. 1
1 su 4
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pessi Roberto.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community