Lezione n° 6 del 19/11/2008
Argomenti possibili all’esame e suddivisione per relazione in classe
- Giacomo Cap. IV Sez. A B C
- Neiva Cap. II Sez. A B → Francesca Cap. III
- Lavoro a progetto Alessandro il 03/12/08 Cap. VII Federica Silvia Cap. IX Sez. C apprendistato contratti Simona il 09/12/08
- M. Cap. XI Sez. A Katia Sez. B Elena Sez. C Maicol il 10/12/08
Concetto di diligenza e fedeltà
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176). Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Ci si ritrova nella valutazione di un mercato di lavoro, il lavoratore prestatore di lavoro deve identificarsi come un soggetto che deve avere diligenza, avere un comportamento collaborativo. Il concetto di collaborazione collega il lavoratore al datore di lavoro.
Un secondo elemento importante nel lavoro subordinato oltre alla diligenza è la fedeltà.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Il lavoratore non può rivelare i segreti aziendali, rilasciare interviste, non può specularci.
Art. 2125 Patto di non concorrenza. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto (2725), se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata (2557, 2596; att. 198). § 5 Disposizioni finali. Deve essere sempre scritto altrimenti è nullo, si può limitare ma si deve pagare. Ha un requisito di forma (perché scritto), l'oggetto è che non concorro ma tu mi paghi e il vincolo deve indicare sia su cosa, per quanto tempo e il luogo per il quale non posso concorrere.