DIRITTO SINDACALE
cÜÉyA WÉÅxÇ|vÉ ZtÜÉytÄÉ
IL SINDACATO E LA LIBERTÀ SINDACALE
Il diritto sindacale può essere suddiviso in tre grandi aree tematiche: il soggetto sindacale, la
contrattazione collettiva, il conflitto tra le parti sociali (sciopero e serrata).
Il fenomeno sindacale ha le sue radici nella coalizione sindacale quale espressione del potere dei
lavoratori, opposto alla signoria dell’imprenditore sul processo produttivo, un potere riconosciuto
all’imprenditore dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro che produce una atomizzazione delle
singole relazioni contrattuali (contratti individuali) con le quali si acquista forza lavoro.
Il contratto collettivo di lavoro è lo strumento giuridico che realizza e legittima il potere
dell’imprenditore di governare il processo produttivo e coloro che vi partecipano, ma è anche la
connessione tra il processo produttivo e la società, attraverso l’atomizzazione prodotta dal contratto
individuale di lavoro.
L’emersione del sindacato e lo svolgimento dell’azione sindacale, da nuovamente visibilità e
rilevanza alla connessione sociale celata dal contratto individuale. Da questo deriva che al potere
dell’imprenditore è controbilanciato al contropotere dei lavoratori dato dalla coalizione sindacale e
questo giustifica la nascita e la diffusione dei sindacati nella storia.
In origine, il sindacato era un soggetto sconosciuto all’ordinamento giuridico e lo Stato addirittura
negava i diritti dei corpi sociali intermedi (i sindacati), in quanto per il pensiero liberale classico
nulla doveva frapporsi tra lo Stato e il cittadino, tanto che, dopo la rivoluzione francese, qualunque
forma di coalizione, anche dei lavoratori, fu repressa penalmente e le corporazioni esistenti furono
sciolte e ne fu vietata la ricostituzione quale retaggio del periodo feudale.
il sindacalismo ha avuto almeno due modalità organizzative, a cui se ne è aggiunta
Storicamente,
una terza di recente:
Il sindacato di mestiere (o di categoria), basato sul mestiere di appartenenza dei lavoratori,
craft
in cui il sindacato rappresenta tutti i lavoratori che svolgono un determinato mestiere.
union,
Storicamente, è la prima forma di sindacato affermata nella stragrande maggioranza dei paesi
industrializzati. Quindi, nella stessa impresa possono coesistere più organizzazioni sindacali, in
base alla pluralità di mestieri svolti in quel determinato contesto. Ad esempio, in un’impresa
edile si avrà il sindacato degli elettricisti, il sindacato degli idraulici, eccetera.
Il sindacato per ramo d’industria, basato sull’appartenenza dei lavoratori allo stesso settore
merceologico o una determinata categoria. Per esempio, in un’impresa edile si avrà un unico
sindacato, quello dei lavoratori dell’edilizia; oppure in una industria metalmeccanica il
sindacato dei metalmeccanici. Costituiscono i c.d. sindacati o organizzazioni di categoria edile,
metalmeccanico, chimico, tessile, commercio e via discorrendo.
Negli ultimi anni si è affermata un’altra modalità organizzativa per tutelare una nuova tipologia
di lavoratori c.d. atipici (espressione tecnicamente impropria, ma sociologicamente utile ad
individuare forme diverse da quelle del lavoratore dipendente). Queste forme di rappresentanza
1 2 3
per la CGIL, ALAI per la CISL e CPO per la UIL. Le prime due
prendono il nome di NIDIL
sono associazioni sindacali vere e proprie sorte nel 1998 con il compito di tutelare i lavoratori
atipici, mentre la CPO più che un sindacato è un servizio confederale. Ognuna di queste
organizzazioni ha un suo criterio di rappresentanza: per esempio NIDIL è nata essenzialmente
per i lavoratori interinali (oggi in somministrazione), i co.co.co. e co.co.pro. In questo caso, il
1 Nuova Identità Di Lavoro.
2 Associazione Lavoratori Atipici e Interinali.
3 Coordinamento per l'occupazione dei lavoratori atipici. 1
tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
criterio organizzativo del sindacato è la tipologia contrattuale (il lavoro atipico) e non il mestiere
o il ramo d’industria.
In Italia prevale il sindacato per ramo d’industria, ma è possibile anche la coesistenza di entrambi i
sistemi finanche all’interno della stessa azienda, in quanto l’art 39, 1° comma, della Costituzione
dispone: “L’organizzazione lasciando la massima libertà al sindacato sul
sindacale è libera”,
criterio da adottare per la sua organizzazione.
A differenza di quanto avviene di massima in Italia, i dirigenti hanno un sindacato di mestiere,
anche se la loro è una categoria di lavoratori (art. 2095 c.c.) intesa non come settore merceologico,
ma status professionale. I dirigenti, quindi, hanno un proprio contratto collettivo trasversale ai vari
rami dell’industria: la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA). Ne
deriva che i sindacati dei vari rami di industria, ad esempio i metalmeccanici, rappresentano tutti i
lavoratori di tutte le categorie (operai, impiegati e quadri), tranne i dirigenti.
Oltre ai dirigenti, con il tempo il sindacato di mestiere è tornato in auge pure per altri lavoratori,
anche per reazione al modello per ramo d’industria ritenuto incapace di rappresentare efficacemente
i bisogni di una certa identità professionale. Ad esempio i medici ospedalieri si staccano dal
comparto sindacale della sanità, per essere rappresentati da un’organizzazione che tutela solo gli
interessi di quella specifica figura professionale. Per cui abbiamo il sindacato di mestiere per gli
4
insegnati di scuola, i medici ospedalieri, i macchinisti delle ferrovie (come il CO.M.U. ), i piloti di
aereo, eccetera. Fermo restando, che molto spesso, entrambi i modelli organizzativi convivono
all’interno dello stesso settore, ad esempio nella scuola il sindacato degli insegnanti e ultimamente
quello dei presidi, anche in relazione al fatto che di recente sono diventati dirigenti scolastici.
Queste figure professionali hanno una propria organizzazione, perché hanno un potere contrattuale
maggiore rispetto agli altri lavoratori dello stesso comparto, come avviene per i piloti di aereo
Vi è anche una articolazione dei contratti collettivi di categoria, all’interno dello stesso settore, in
relazione alle diverse tipologie di lavorazione. Per esempio, nel settore chimico vi può essere un
unico sindacato dei chimici, ma che stipula diversi contratti collettivi specifici legati alle
articolazioni interne dello stesso comparto, cioè alle singole lavorazioni dell’industria chimica.
5
Negli ultimi tempi, le grandi confederazioni sindacali stanno invertendo questo processo di
frazionamento, tendendo ad una semplificazione del sistema sindacale attraverso una riunione dei
6
contratti e perfino un accorpamento delle organizzazioni di categoria. Per esempio la CGIL ha
riunito i lavoratori del settore informazione e spettacolo ed i lavoratori del settore post-
telegrafonico, costituendo un unico sindacato: il SNLC (Sindacato nazionale lavoratori della
comunicazione). Un altro esempio di riunificazione delle organizzazioni sindacali è dato
egualmente dalla CGIL, in quanto un tempo vi era la CGIL università, la CGIL ricerca e la CGIL
scuola; prima si è fusa l’organizzazione sindacale della ricerca e con quella dell’università (SNUR)
e poi, a seguito dell’ultimo congresso, anche quella della scuola creando la Federazione lavoratori
della conoscenza (FLC CGIL) che rappresenta tutti i lavoratori della filiera del sapere, scuola,
università, enti di ricerca, conservatori, studi di alta formazione, eccetera. Tuttavia, l’accorpamento
delle organizzazioni sindacali non determina la stipulazione di un unico contratto collettivo, ma
restano distinti per ciascuna categoria (scuola, università, enti di ricerca, eccetera).
Il sindacato per ramo di industria nel nostro paese, come anche in altri, ha dato luogo al modello
organizzativo confederale in aggiunta al criterio organizzativo di categoria. Quindi, le
organizzazioni di categoria, dal livello locale a quello nazionale, possono aderire ad una
4 Coordinamento macchinisti uniti.
5 La confederazione è l’unione nazionale di sindacati di tutte le categorie.
6 La Cgil (Confederazione Generale del Lavoro) è la più antica organizzazione sindacale italiana ed è anche la maggiormente rappresentativa, con
oltre cinque milioni e mezzo d'iscritti, tra lavoratori, pensionati e giovani che entrano nel mondo del lavoro. Quando è nata, nel 1906, ma le prime
Camere del lavoro risalgono al 1891, aveva duecentomila aderenti. Da allora ha mantenuto la doppia struttura: verticale o federazioni di categoria e
orizzontale, attraverso le camere del lavoro. Attualmente le federazioni di categoria nazionali sono 15, mentre le Camere del lavoro in tutto il
territorio nazionale sono 134. La Cgil nazionale ha sede a Roma. 2
tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
confederazione sindacale che a sua volta va dal livello locale a quello nazionale. La confederazione
tende a sintetizzare le posizioni delle varie categorie, con l’obiettivo di tutelare il lavoro, senza
ulteriori specificazioni (subordinato e non, come i co.co.pro.).
7
Per esempio nell’ILVA, la FIOM , organizzazione di categoria dei metalmeccanici, ha come unità
di base la RSU dell’azienda di Taranto e poi tutti i livelli successivi: provinciale, regionale, fino al
livello nazionale della categoria. A sua volta, la FIOM aderisce alla confederazione CGIL, di cui
fanno parte altre organizzazioni di categoria come gli edili, chimici, commercio, tessile, eccetera.
8
Le varie organizzazioni di categoria nazionali FIM, UILM, FIOM, FILCA , eccetera si uniscono in
una delle tre confederazioni (CGIL, CISL e UIL), dal livello locale al livello centrale, al fine di
rappresentare e tutelare tutti i lavoratori italiani.
Le confederazioni, a loro volta, hanno una struttura gerarchica con il vertice nella segreteria
nazionale ed a scendere quella regionale, fino a quella territoriale che rappresenta la base.
Se l’unità di base dell’organizzazione di categoria è la struttura che rappresenta i lavoratori nella
singola impresa, per la confederazione l’unità di base è il luogo che rappresenta i lavoratori di tutte
le imprese esistenti nello stesso territorio. Ad esempio, storicamente la CGIL ha come unità di base
la camera del lavoro, in cui convergono tutte le unità di base di categoria delle varie aziende di un
determinato territorio denominato comprensorio.
CONFEDERAZIONE
struttura nazionale di
categoria
struttura regionale
intercategoriale struttura regionale di
linea categoria
orizzontale linea verticale
struttura territoriale
intercategoriale: struttura territoriale di
Camera del lavoro (CGIL)
Unione sindacale territoriale (CISL) categoria
Camera sindacale (UIL) (in genere provinciale)
unità di base
Lavoratore
Tuttavia, i sindacati possono non confederarsi e in questo caso vengono chiamati autonomi.
I sindacati sono associazioni non riconosciute, al pari dei partiti politici, regolate dagli art. 36 e
seguenti del Codice. Questo a seguito della mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione,
commi da 2 a 4, che attribuisce la personalità giuridica ai sindacati solo dopo la loro registrazione in
7 Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM); Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM); Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM);
Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e affini (FILCA).
8 Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini della CISL 3
tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
appositi uffici centrali o locali, ma dopo aver verificato la democraticità degli statuti. Detta
personalità giuridica avrebbe consentito all’organizzazione sindacale di stipulare contratti con
efficacia cioè per tutti gli appartenenti alla categoria, in proporzione agli iscritti del
erga omnes,
sindacato.
Le ragioni della mancata acquisizione della personalità giuridica da parte dei sindacati è dovuta
essenzialmente a due ragioni:
All’indomani della caduta del fascismo, vi era un forte timore che il controllo sulla
democraticità degli statuti e l’istituzione dei registri, nei quali i sindacati dovevano iscriversi,
potesse riprodurre una forma di ingerenza dello Stato nella vita intera del sindacato, come era
avvenuto per le corporazioni sotto il regime fascista, perché un controllo sulla democraticità può
portare ad invadere la sfera di libertà del sindacato.
Nel 1948, la corrente cattolica minoritaria della CGIL si stacca, per formare la CISL e avvia una
prima forma di pluralismo sindacale. Nel 1949, segue anche la scissione dell’ala
socialdemocratica e repubblicana, la UIL. I due sindacati, CISL e UIL, avendo un numero di
iscritti inferiore, vedevano con sfavore l’acquisizione della personalità giuridica, in quanto
comportava un minore peso contrattuale nelle trattative per la stipulazione dei contratti
collettivi, per via dell’efficacia proporzionale al numero di iscritto imposto dal 4° comma
dell’art. 39 Cost. che consentiva al sindacato più forte di avere più rappresentanti.
Il sindacato è espressione dell’interesse individuale del singolo lavoratore e di quello collettivo
costituito dell’insieme dei lavoratori, ma nella società esiste un terzo interesse: quello generale di
tutta la collettività formato, non solo dai lavoratori, ma da tutti i cittadini, compresi gli imprenditori.
Quindi vi sono tre tipologie di interessi da tutelare in uno stato: individuale, collettivo e generale.
9 , ripreso da Gino Giugni, il sindacato è portatore di un
Secondo Francesco Santoro-Passarelli
interesse collettivo che non è la somma, ma Ad esempio, se un
la sintesi degli interessi individuali.
imprenditore deve ridurre del 20% i posti di lavoro e il sindacato propone di ridurre del 20%
l’orario di lavoro di tutti i dipendenti con proporzionale diminuzione della retribuzione, per evitare
il licenziamento di quella percentuale (contratto di solidarietà), la proposta sindacale peggiora la
condizione economica individuale dei lavoratori egoisticamente considerati, pur tutelando i più
ampi interessi collettivi, perchè gli interessi collettivi e quelli individuali non sempre convergono.
La rappresentanza è un concetto tecnico giuridico per indicare il potere del soggetto (il
rappresentante) di agire in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato) in virtù del
mandato conferito (art. 1387 e ss. c.c.). Ad esempio il rappresentante vende un immobile in nome e
per conto del rappresentato.
Diversa è la rappresentatività che è concetto politico sociologico ed è la capacità di una
organizzazione, ad esempio il sindacato o i partiti politici, di tutelare la sintesi degli interessi
individuali. La rappresentatività è generalmente attribuita alle organizzazioni sindacali, per il loro
compito di unificare gli interessi dei lavoratori considerati nel loro complesso. La maggiore
rappresentatività misura la capacità di un sindacato di essere rappresentativo.
R.S.A/R.S.U. E DIRITTI SINDACALI
Nel 1970, con lo Statuto dei lavoratori inizia una legislazione di sostegno al sindacato per rafforzare
il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39 della Costituzione a partire dalle aziende, fino ad
allora contrastato per l’ostilità mostrata verso i sindacati proprio sui luoghi di lavoro.
In particolare, il titolo III della legge 300/70 riconosce l’attività sindacale all’interno delle aziende e
introduce, ai sensi dell’art. 19, le rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A.) che costituiscono una
diramazione del sindacato esterno alla fabbrica (territoriale, regionale o nazionale) e possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva con più di 15 dipendenti.
9 Prof. Avv. Francesco Santoro Passarelli nato ad Altamura il 19 luglio 1902, giurista cattolico.
4
tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
L’originaria formulazione dell’art. 19 prevedeva che il sindacato esterno potesse insediarsi in
azienda, in qualità di RSA, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
b) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali e provinciali di
lavoro applicati nell'unità produttiva.
La maggiore rappresentatività è un criterio che fotografava la situazione esistente all’uscita della
legge 300/70 ed esportato nella legislazione successiva, in cui vi era il predominio della CGIL,
CISL e UIL, in quanto allora il sindacato autonomo era assolutamente minoritario.
L’articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, con effetto a decorrere dal 28 settembre 1995, in
esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 ha soppresso la lettera a) e le parole “nazionali
della lettera b) dell’art. 19 della legge 300/70. Pertanto, con la nuova formulazione le
provinciali”
RSA hanno un unico criterio selettivo: devono insediarsi nell’ambito “delle associazioni sindacali,
Quindi, con la
che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva”.
modifica apportata dal referendum abrogativo svolto l’11 giugno 1995 scompare il requisito per le
RSA di essere aderenti alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
(confederali), in quanto possono insediarsi in azienda i sindacati autonomi, ma firmatari di contratti
collettivi aziendali o regionali, non solo nazionali e provinciali, applicati ne
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto sindacale
-
Diritto sindacale
-
Appunti di Diritto del lavoro, il diritto sindacale
-
Diritto del lavoro – Diritto sindacale