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REGIONI ED ENTI LOCALI
L’organizzazione costituzionale italiana prevede, accanto agli apparati dello stato centrale, un
sistema di autonomie regionali e locali.
Il titolo V della costituzione
Lo stato italiano al momento dell’approvazione della costituzione, era uno stato accentrato
(tutte le decisioni venivano prese dallo stato centrale) in quanto proveniva da un periodo di
totalitarismi; poi l’assemblea costituente decise di riorganizzare il nuovo stato attuando il
principio di autonomia e decentramento (art. 5).
L’autonomia e il decentramento permettono con l’istituzione di enti territoriali, di avvicinare i
propri destinatari ai servizi e alle funzioni che dipendono dallo stato.
L’attuazione di questo principio è avvenuta attraverso un apposito titolo, nella II parte della
costituzione, il titolo V.
L’ultima modifica venne fatta dalla legge n.3 del 2001.
L’Italia è uno stato unitario decentrato dove ci sono regioni a cui vengono assegnati alcuni
poteri che vengono esercitati sotto il controllo dello stato centrale.
Legge Bassanini (1997): trasferì numerose funzioni di tipo amministrativo dallo stato centrale
alle regioni.
Le regioni hanno: autonomia politica (art. 114) cioè sulla capacità di darsi un proprio indirizzo
politico, anche diverso da quello dello stato; autonomia legislativa (art. 117); autonomia
amministrativa (art. 118); autonomia finanziaria (art. 119):
Art. 114: la repubblica risulta costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e
stato.
Art. 117: riparte le competenze legislative tra stato e regioni.
Primo comma: afferma che il potere legislativo è assegnato anche alle regioni.
Secondo comma: indica le materie di competenza esclusiva dello stato (es. politica estera,
immigrazione, difesa e forze armate, moneta ecc.).
Terzo comma: indica le materie di competenza concorrente delle regioni. Lo stato
determina i principi fondamentali e le regioni emanano la legislazione rispettando questi
principi.
Norma di chiusura: sostiene che ogni materia non espressamente riservata allo stato fa
parte della competenza delle regioni.
Art. 118: sostiene che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Principio di sussidiarietà: afferma che il livello di governo superiore interviene solo quando
l’amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere il compito.
Principio di differenziazione: afferma che gli enti dello stesso livello possono avere
competenze diverse.
Principio di adeguatezza: afferma che le funzioni devono essere affidate ad enti in grado di
garantire efficienza ed efficacia.
Art. 119: riconosce piena autonomia e responsabilità finanziaria agli enti locali e riconosce un
fondo perequativo a favore delle regioni economicamente più deboli.
LE REGIONI
Gli organi della regione sono: il consiglio regionale, il presidente della regione e la giunta
regionale.
Votazione:
I cittadini residenti in ogni regione ogni 5 anni votano e scelgono sia i componenti del
consiglio regionale sia il presidente della regione.
Per il consiglio regionale si utilizza un sistema proporzionale con premio di maggioranza:
l’80% dei membri è eletto con il sistema proporzionale e il 20% dei posti viene attribuito con
premio di maggioranza alla coalizione che ha vinto le elezioni: il leader della coalizione che ha
ottenuto la maggioranza diventa il presidente della regione.
L’elezione del presidente della regione deve essere eletto a maggioranza assoluta degli
elettori, se ci sono più candidati e nessuno raggiunge la maggioranza assoluta si va al
ballottaggio: a distanza di due settimane si vota il presidente tra i candidati.
Una volta eletto il consiglio regionale e il presidente della regione, quest’ultimo nomina i
propri assessori e questi compongono la giunta regionale.
Il consiglio regionale può essere sciolto per infiltrazioni mafiose se approva una mozione di
sfiducia nei confronti del presidente e della giunta; in questo caso si scioglie e va alle elezioni
anticipate.
Consiglio regionale: ha un numero variabile di membri a seconda della popolazione della
regione che va da un minimo di 20 a un massimo di 80.
Giunta regionale: è presieduta dal presidente della regione; ogni assessore è a capo di un
assessorato e gli assessori sono nominati e revocati dal presidente; è composta da un numero
variabile di assessori.
Funzioni:
Consiglio regionale:
Funzione legislativa: approva le leggi regionali nelle materie attribuite alle regioni.
Funzione statutaria: approva lo statuto e può approvare delle modifiche a maggioranza
qualificata.
Funzione di controllo: la giunta e il presidente sono legati da un rapporto di fiducia con
il consiglio e quest’ultimo attraverso una mozione di sfiducia, può dimettere il
presidente e la giunta.
Funzione di iniziativa legislativa: può proporre una legge in parlamento.
Funzione di iniziativa referendaria: può proporre i referendum abrogati.
Partecipa alle elezioni del presidente della repubblica attraverso 3 delegati per ogni
regione a differenza della Valle D’Aosta che ne ha solo 1.
Presidente della regione:
Funzione esecutivo-amministrativa: tutto quello che viene deciso dal consiglio viene
attuato dalla giunta, presieduta dal presidente; quest’ultimo può nominare e revocare
gli assessori regionali.
Funzione di rappresentanza: in quanto rappresenta la regione.
Funzione di promulgazione: promulga le leggi regionali e verifica che siano state
approvate correttamente, poi le pubblica nel bollettino ufficiale della regione.
Giunta regionale:
Funzione politica: la giunta assieme al presidente si presentano davanti al consiglio
regionale e ai propri elettori con un programma da realizzare.
Funzione regolamentare: approva i regolamenti.
Funzione esecutivo-amministrativa: attua tutto quello che viene deciso dal consiglio.
LE PROVINCIE
Sono enti intermedi tra regioni e comuni e sono composte da: presidente della provincia;
consiglio provinciale; assemblea dei sindaci.
Svolgono solo funzione amministrativa e hanno potestà regolamentare.
Funzioni: pianificazione territoriale, valorizzazione dell’ambiente, pianificazione dei servizi di
trasporto, gestione edilizia scolastica.
Tutti gli incarichi di presidente, consigliere e membro dell’assemblea sono svolti a titolo
gratuito.
Presidente della provincia (sindaco di un comune): presiede il consiglio e l’assemblea, è
eletto da consiglieri e sindaci della provincia e dura in carica 4 anni (in caso di cessazione
dalla carica di sindaco, decade anche dalla carica di presidente). Non può ricoprire dopo
due mandati consecutivi.
Consiglio provinciale: è presieduto dal presidente della provincia, dura in carica 4 anni, i
suoi membri sono eletti da sindaci e consiglieri.
Assemblea dei sindaci: è costituita da sindaci dei comuni della provincia.
I COMUNI
Il comune è composto da: consiglio comunale, sindaco (per candidarsi serve la maggiore età)
e giunta comunale.
Non ha funzione legislativa: svolge solo funzioni amministrative e ha potestà regolamentare.
Restano tutti in carica 5 anni.
Il sindaco non può ricoprire più di due mandati consecutivi.
Elezione del consiglio comunale: sistema proporzionale.
Elezione del sindaco: sistema maggioritario:
Comuni fino a 15 000 abitanti: si usa il sistema maggioritario puro: si tiene un’unica
votazione e il candidato che ottiene più voti viene candidato sindaco. Alla lista collegata al
candidato eletto vengono attribuiti i 2/3 dei posti (premio di maggioranza per le liste che
hanno sostenuto il sindaco).
Comuni con più di 15 000 abitanti: si usa il sistema maggioritario a doppio turno: se nella
prima votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta (50% +1 dei
votanti) si va al ballottaggio cioè ad una seconda votazione a distanza di due settimane. La
lista collegata al sindaco otterrà un premio di maggioranza del 60% dei posti in consiglio
regionale.
Funzioni:
Consiglio comunale: funzione regolamentare, di controllo e statutaria.
Sindaco: funzione esecutivo-amministrativa, di rappresentanza e di governo in quanto il
governo gli assegna una serie di compiti (es. registri di stato civile).
Giunta comunale: funzione esecutivo-amministrativa, funzione politica e funzione
regolamentare.
CITTÀ METROPOLITANE
Sono enti che uniscono tutti i comuni che sono all’interno di una stessa area (es. Milano,
Venezia, Roma, ecc.)
Funzione: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, ecc.
LE FONTI DELLE AUTONOMIE LOCALI
FONTI REGIONALI
Sono fonti dell’ordinamento regionale: lo statuto, la legge regionale e il regolamento
regionale.
Tutti le regioni hanno uno statuto, e queste possono essere:
Regioni a statuto speciale (sono 5): sono leggi costituzionali che disciplinano i poteri e
l’organizzazione delle regioni; ciascuna regione ha una propria disciplina. Non possono
essere abrogati da leggi ordinarie e possono derogare a singole norme della costituzione
ma non ai suoi principi fondamentali.
Regioni a statuto ordinario: sono sottoposte ad una disciplina comune, dettata dal titolo V
della costituzione.
Devono disciplinare obbligatoriamente: la forma di governo, i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento della regione, il diritto di iniziativa legislativa e del
referendum su leggi regionali e provvedimenti amministrativi, la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali, le modalità di elezione degli organi principali dello
statuto e le modalità di elezione del presidente della giunta regionale, gli organi, i
rapporti tra di loro e le rispettive competenze.
Non si possono determinare negli statuti: gli organi della regione e le competenze, il
sistema elettorale e la durata degli organi elettivi.
Deve essere approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due liberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi.
Il governo può promuovere la questione di legittimità dinanzi alla corte costituzionale
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla pubblicazione
ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei componenti del consiglio
regionale.
La promulgazione avviene dal presidente della regione con la conseguente
pubblicazione su