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REGIONI ED ENTI LOCALI

L’organizzazione costituzionale italiana prevede, accanto agli apparati dello stato centrale, un

sistema di autonomie regionali e locali.

Il titolo V della costituzione

Lo stato italiano al momento dell’approvazione della costituzione, era uno stato accentrato

(tutte le decisioni venivano prese dallo stato centrale) in quanto proveniva da un periodo di

totalitarismi; poi l’assemblea costituente decise di riorganizzare il nuovo stato attuando il

principio di autonomia e decentramento (art. 5).

L’autonomia e il decentramento permettono con l’istituzione di enti territoriali, di avvicinare i

propri destinatari ai servizi e alle funzioni che dipendono dallo stato.

L’attuazione di questo principio è avvenuta attraverso un apposito titolo, nella II parte della

costituzione, il titolo V.

L’ultima modifica venne fatta dalla legge n.3 del 2001.

L’Italia è uno stato unitario decentrato dove ci sono regioni a cui vengono assegnati alcuni

poteri che vengono esercitati sotto il controllo dello stato centrale.

Legge Bassanini (1997): trasferì numerose funzioni di tipo amministrativo dallo stato centrale

alle regioni.

Le regioni hanno: autonomia politica (art. 114) cioè sulla capacità di darsi un proprio indirizzo

politico, anche diverso da quello dello stato; autonomia legislativa (art. 117); autonomia

amministrativa (art. 118); autonomia finanziaria (art. 119):

Art. 114: la repubblica risulta costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e

stato.

Art. 117: riparte le competenze legislative tra stato e regioni.

Primo comma: afferma che il potere legislativo è assegnato anche alle regioni.

 Secondo comma: indica le materie di competenza esclusiva dello stato (es. politica estera,

 immigrazione, difesa e forze armate, moneta ecc.).

Terzo comma: indica le materie di competenza concorrente delle regioni. Lo stato

 determina i principi fondamentali e le regioni emanano la legislazione rispettando questi

principi.

Norma di chiusura: sostiene che ogni materia non espressamente riservata allo stato fa

 parte della competenza delle regioni.

Art. 118: sostiene che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per

assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Principio di sussidiarietà: afferma che il livello di governo superiore interviene solo quando

 l’amministrazione più vicina ai cittadini non possa da sola assolvere il compito.

Principio di differenziazione: afferma che gli enti dello stesso livello possono avere

 competenze diverse.

Principio di adeguatezza: afferma che le funzioni devono essere affidate ad enti in grado di

 garantire efficienza ed efficacia.

Art. 119: riconosce piena autonomia e responsabilità finanziaria agli enti locali e riconosce un

fondo perequativo a favore delle regioni economicamente più deboli.

LE REGIONI

Gli organi della regione sono: il consiglio regionale, il presidente della regione e la giunta

regionale.

Votazione:

I cittadini residenti in ogni regione ogni 5 anni votano e scelgono sia i componenti del

consiglio regionale sia il presidente della regione.

Per il consiglio regionale si utilizza un sistema proporzionale con premio di maggioranza:

l’80% dei membri è eletto con il sistema proporzionale e il 20% dei posti viene attribuito con

premio di maggioranza alla coalizione che ha vinto le elezioni: il leader della coalizione che ha

ottenuto la maggioranza diventa il presidente della regione.

L’elezione del presidente della regione deve essere eletto a maggioranza assoluta degli

elettori, se ci sono più candidati e nessuno raggiunge la maggioranza assoluta si va al

ballottaggio: a distanza di due settimane si vota il presidente tra i candidati.

Una volta eletto il consiglio regionale e il presidente della regione, quest’ultimo nomina i

propri assessori e questi compongono la giunta regionale.

Il consiglio regionale può essere sciolto per infiltrazioni mafiose se approva una mozione di

sfiducia nei confronti del presidente e della giunta; in questo caso si scioglie e va alle elezioni

anticipate.

Consiglio regionale: ha un numero variabile di membri a seconda della popolazione della

regione che va da un minimo di 20 a un massimo di 80.

Giunta regionale: è presieduta dal presidente della regione; ogni assessore è a capo di un

assessorato e gli assessori sono nominati e revocati dal presidente; è composta da un numero

variabile di assessori.

Funzioni:

Consiglio regionale:

 Funzione legislativa: approva le leggi regionali nelle materie attribuite alle regioni.

 Funzione statutaria: approva lo statuto e può approvare delle modifiche a maggioranza

 qualificata.

Funzione di controllo: la giunta e il presidente sono legati da un rapporto di fiducia con

 il consiglio e quest’ultimo attraverso una mozione di sfiducia, può dimettere il

presidente e la giunta.

Funzione di iniziativa legislativa: può proporre una legge in parlamento.

 Funzione di iniziativa referendaria: può proporre i referendum abrogati.

 Partecipa alle elezioni del presidente della repubblica attraverso 3 delegati per ogni

 regione a differenza della Valle D’Aosta che ne ha solo 1.

Presidente della regione:

 Funzione esecutivo-amministrativa: tutto quello che viene deciso dal consiglio viene

 attuato dalla giunta, presieduta dal presidente; quest’ultimo può nominare e revocare

gli assessori regionali.

Funzione di rappresentanza: in quanto rappresenta la regione.

 Funzione di promulgazione: promulga le leggi regionali e verifica che siano state

 approvate correttamente, poi le pubblica nel bollettino ufficiale della regione.

Giunta regionale:

 Funzione politica: la giunta assieme al presidente si presentano davanti al consiglio

 regionale e ai propri elettori con un programma da realizzare.

Funzione regolamentare: approva i regolamenti.

 Funzione esecutivo-amministrativa: attua tutto quello che viene deciso dal consiglio.

LE PROVINCIE

Sono enti intermedi tra regioni e comuni e sono composte da: presidente della provincia;

consiglio provinciale; assemblea dei sindaci.

Svolgono solo funzione amministrativa e hanno potestà regolamentare.

Funzioni: pianificazione territoriale, valorizzazione dell’ambiente, pianificazione dei servizi di

trasporto, gestione edilizia scolastica.

Tutti gli incarichi di presidente, consigliere e membro dell’assemblea sono svolti a titolo

gratuito.

Presidente della provincia (sindaco di un comune): presiede il consiglio e l’assemblea, è

 eletto da consiglieri e sindaci della provincia e dura in carica 4 anni (in caso di cessazione

dalla carica di sindaco, decade anche dalla carica di presidente). Non può ricoprire dopo

due mandati consecutivi.

Consiglio provinciale: è presieduto dal presidente della provincia, dura in carica 4 anni, i

 suoi membri sono eletti da sindaci e consiglieri.

Assemblea dei sindaci: è costituita da sindaci dei comuni della provincia.

I COMUNI

Il comune è composto da: consiglio comunale, sindaco (per candidarsi serve la maggiore età)

e giunta comunale.

Non ha funzione legislativa: svolge solo funzioni amministrative e ha potestà regolamentare.

Restano tutti in carica 5 anni.

Il sindaco non può ricoprire più di due mandati consecutivi.

Elezione del consiglio comunale: sistema proporzionale.

Elezione del sindaco: sistema maggioritario:

Comuni fino a 15 000 abitanti: si usa il sistema maggioritario puro: si tiene un’unica

 votazione e il candidato che ottiene più voti viene candidato sindaco. Alla lista collegata al

candidato eletto vengono attribuiti i 2/3 dei posti (premio di maggioranza per le liste che

hanno sostenuto il sindaco).

Comuni con più di 15 000 abitanti: si usa il sistema maggioritario a doppio turno: se nella

 prima votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta (50% +1 dei

votanti) si va al ballottaggio cioè ad una seconda votazione a distanza di due settimane. La

lista collegata al sindaco otterrà un premio di maggioranza del 60% dei posti in consiglio

regionale.

Funzioni:

Consiglio comunale: funzione regolamentare, di controllo e statutaria.

 Sindaco: funzione esecutivo-amministrativa, di rappresentanza e di governo in quanto il

 governo gli assegna una serie di compiti (es. registri di stato civile).

Giunta comunale: funzione esecutivo-amministrativa, funzione politica e funzione

 regolamentare.

CITTÀ METROPOLITANE

Sono enti che uniscono tutti i comuni che sono all’interno di una stessa area (es. Milano,

Venezia, Roma, ecc.)

Funzione: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, ecc.

LE FONTI DELLE AUTONOMIE LOCALI

FONTI REGIONALI

Sono fonti dell’ordinamento regionale: lo statuto, la legge regionale e il regolamento

regionale.

Tutti le regioni hanno uno statuto, e queste possono essere:

Regioni a statuto speciale (sono 5): sono leggi costituzionali che disciplinano i poteri e

 l’organizzazione delle regioni; ciascuna regione ha una propria disciplina. Non possono

essere abrogati da leggi ordinarie e possono derogare a singole norme della costituzione

ma non ai suoi principi fondamentali.

Regioni a statuto ordinario: sono sottoposte ad una disciplina comune, dettata dal titolo V

 della costituzione.

Devono disciplinare obbligatoriamente: la forma di governo, i principi fondamentali di

 organizzazione e funzionamento della regione, il diritto di iniziativa legislativa e del

referendum su leggi regionali e provvedimenti amministrativi, la pubblicazione delle

leggi e dei regolamenti regionali, le modalità di elezione degli organi principali dello

statuto e le modalità di elezione del presidente della giunta regionale, gli organi, i

rapporti tra di loro e le rispettive competenze.

Non si possono determinare negli statuti: gli organi della regione e le competenze, il

 sistema elettorale e la durata degli organi elettivi.

Deve essere approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a

 maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due liberazioni successive adottate ad

intervallo non minore di due mesi.

Il governo può promuovere la questione di legittimità dinanzi alla corte costituzionale

 entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla pubblicazione

 ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei componenti del consiglio

regionale.

La promulgazione avviene dal presidente della regione con la conseguente

 pubblicazione su

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A.A. 2017-2018
32 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annaf29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Schiavano Maria Luisa.