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Norme e ordinamento giuridico

Le regole prescrittive sono regole che qualificano come dovuto o come vietato un determinato comportamento. Le caratteristiche di queste regole sono la generalità e l'astrattezza:

  • Generali: valgono per chiunque si trovi o si troverà in una certa situazione.
  • Astratte: valgono tutte le volte che una persona si trova in quella situazione.

Queste regole che prescrivono comportamenti devono essere seguite ma possono essere anche trasgredite in quanto la trasgressione è vietata ma materialmente possibile. Alle regole prescrittive si contrappongono le regole descrittive: si limitano a descrivere ciò che normalmente accade (es. la legge della domanda e dell'offerta non impone un comportamento ma descrive un fatto).

Sanzione: conseguenza negativa che colpisce il trasgressore in relazione alla trasgressione della regola; è prevista da regole prescrittive.

Le norme giuridiche

Le norme giuridiche sono regole da far rispettare da parte dell'intero gruppo sociale. Sono regole prescrittive:

  • Attraverso queste regole, la comunità organizzata:
    • Individua i comportamenti da tenere o da evitare;
    • Prevede le sanzioni per coloro che non rispettano le regole;
    • Istituisce le autorità cui spetta il compito di infliggere le sanzioni.
  • Vengono prodotte da atti giuridici normativi.
  • Fonte del diritto: ogni atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche.
  • I poteri di decidere regole giuridiche spettano ad organi (es. parlamento, governo, ministri, ecc.).

Ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è l'insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale; esistono diversi ordinamenti in corrispondenza della pluralità e diversità dei gruppi sociali.

  • Ordinamenti statali: ordinamenti giuridici dei gruppi sociali indipendenti, cioè gruppi organizzati nella forma dello stato costituiti da un popolo e sovrani entro un determinato territorio.
  • Ordinamento internazionale: costituito da regole che disciplinano i comportamenti degli stati stessi nei loro rapporti reciproci.
  • Ordinamento canonico: complesso di norme proprie della chiesa cattolica.

Le norme e la loro applicazione

Le norme possono essere:

  • Scritte: contenute in leggi e regolamenti.
  • Non scritte: di origine consuetudinaria che si formano quando, attraverso successive ripetizioni dello stesso comportamento, quel comportamento finisce per essere avvertito come giuridicamente doveroso.

Le norme devono essere deliberate nei modi prescritti e pubblicate:

  • Nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana: atti statali.
  • Nel bollettino ufficiale della regione: atti regionali.
  • Mediante affissione dell'albo: norme comunali.

La pubblicazione consente la conoscenza della norma a tutti coloro che dovranno rispettarla e applicarla. Le norme entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione; il periodo in cui le norme non sono ancora in vigore è detto vacatio legis. Applicare una norma significa verificare il suo significato in relazione al caso concreto e quindi interpretarla.

I rapporti tra norme giuridiche

Gli ordinamenti giuridici sono ordinamenti dinamici, in quanto le norme giuridiche possono sorgere in modi diversi (pluralità di fonti del diritto) e sono concepite come capaci di produrre stabilmente e continuativamente nuove norme giuridiche. Può accadere che la nuova norma disciplini in modo diverso una materia già prima disciplinata; quindi, la nuova e la vecchia norma non possono essere applicate entrambe perché l'una esclude l'altra.

Soluzione: quando una fonte pone in essere una nuova norma, incompatibile con una precedente norma posta dalla stessa fonte, la nuova norma si sostituisce alla vecchia con il risultato dell'abrogazione della norma precedente. Quando una norma viene abrogata, perde la sua efficacia soltanto per il futuro, in quanto vengono ancora applicate ai casi che si sono verificati prima della loro abrogazione. Le norme giuridiche non sono retroattive: non si applicano a fatti passati ma solo futuri.

Abrogazione

  • Espressa: si ha quando la nuova norma individua esplicitamente e precisamente quali disposizioni precedenti vengono abrogate.
  • Tacita: si ha quando, in assenza di abrogazione espressa, il venir meno della norma precedente si ricava dall'insanabile contrasto con la norma seguente.
  • Implicita: la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Deroga: si ha quando un atto o norma giuridica modifica e abroga parzialmente le regole contenute in una norma giuridica precedentemente emessa; questa rimane in vigore e non viene abrogata.

L'organizzazione costituzionale in Italia

Il parlamento

Struttura: Il parlamento italiano detiene il potere legislativo ed è un organo bicamerale composto da: camera dei deputati (630 deputati) e senato della repubblica (315 senatori). Si parla di bicameralismo perfetto, in quanto le due camere sono dotate di medesime funzioni:

  • Possono far cadere il governo con il voto di sfiducia (art. 94);
  • Devono approvare entrambe una legge affinché venga concluso l'iter legislativo quindi ogni camera ha il potere legislativo (art. 77).

Camera dei deputati:

  • I membri sono elettivi e restano in carica 5 anni;
  • Per eleggere i deputati bisogna aver compiuto la maggiore età;
  • Per essere eletti deputati bisogna aver compiuto 25 anni.

Senato:

  • I membri sono nominati dal presidente della repubblica e restano in carica 5 anni;
  • Il presidente della repubblica inoltre elegge 5 senatori a vita (ex presidenti della repubblica).
  • Per eleggere i senatori bisogna aver compiuto 25 anni;
  • Per essere eletti senatori bisogna aver compiuto 40 anni.

Elettorato attivo: possibilità di eleggere; Elettorato passivo: possibilità di essere eletti.

Parlamento in seduta comune

Con la seduta comune i membri delle due camere si riuniscono per compiere alcune decisioni:

  • Elezione e giuramento del presidente della repubblica;
  • Elezione dei 5 giudici costituzionali;
  • Accusa del presidente della repubblica per tradimento o attentato alla costituzione;
  • Elezione di un terzo dei componenti del consiglio superiore della magistratura (CSM);
  • La votazione dell'elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri aggregati alla corte costituzionale per giudicare sulle accuse costituzionali.

I regolamenti e il ruolo del parlamento

L'organizzazione interna del parlamento e lo svolgimento delle sue funzioni trovano la loro disciplina nel testo della costituzione e nei regolamenti parlamentari. Nei regolamenti si trova la disciplina del funzionamento interno di ciascuna camera e il procedimento legislativo. Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I regolamenti minori sono regolamenti che singoli organi parlamentari si danno per disciplinare la propria organizzazione interna.

L'organizzazione interna delle camere

In ciascuna camera agiscono diversi organi: il presidente dell'assemblea, l'ufficio di presidenza (composto da vice-presidenti), le commissioni, i gruppi parlamentari, la conferenza dei capigruppo. I presidenti dell'assemblea hanno il compito di regolare l'attività di tutti i loro organi facendo osservare il regolamento.

Il presidente della camera dei deputati presiede il parlamento in seduta comune; il presidente della camera del senato sostituisce il capo dello stato nelle ipotesi d'impedimento. Entrambi devono essere sentiti dal presidente della repubblica, prima di sciogliere anticipatamente le camere. Le camere, dopo l'elezione dei presidenti, provvedono all'elezione dei vicepresidenti, dei deputati o senatori questori, e dei segretari che costituiscono l'ufficio di presidenza, il cui compito è quello di affiancare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

I regolamenti parlamentari stabiliscono che, nell'ufficio di presidenza, siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari; il presidente, prima delle elezioni dei membri dell'ufficio, promuove le opportune intese fra i gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari: unioni dei membri di una camera, espressione dello stesso partito o movimento politico, che si costituiscono con organizzazione stabile e disciplina di gruppo. I parlamentari devono dichiarare entro pochi giorni dalla prima riunione delle camere a quale gruppo appartengono e se non lo fanno confluiscono in un unico gruppo denominato gruppo misto.

Le commissioni parlamentari

Le commissioni parlamentari sono organi collegiali composte da parlamentari di tutti i gruppi e sono:

  • Temporanee: assolvono compiti specifici e durano in carica il tempo stabilito per l'adempimento della loro particolare funzione (es. commissioni d'inchiesta).
  • Permanenti: sono titolari di importanti poteri nell'ambito del procedimento legislativo e sono destinate a rimanere in carica fino alla fine della magistratura; ciascuna ha competenza in una determinata materia come giustizia, difesa, affari sociali, ecc.
  • Bicamerali: formate da rappresentanti delle due camere e assolvono compiti per le questioni regionali.
  • Monocamerali: costituite nell'ambito di un solo ramo del parlamento.

Durata in carica del parlamento

Le due camere restano in carica 5 anni e il periodo compreso tra una elezione e l'altra è chiamata legislatura. La costituzione prevede che le funzioni delle camere possano essere esercitate anche al di là del termine di scadenza:

  • Nel caso della prorogatio: istituto in virtù del quale l'organo scaduto non cessa di esercitare le sue funzioni, fino a quando non si sia provveduto al suo rinnovo; la prorogatio cessa con la prima riunione delle nuove camere.
  • Nel caso della proroga con legge: viene disposta solo nel caso di guerra.

La costituzione si preoccupa di evitare i vuoti al momento del rinnovo, infatti l'istituto della prorogatio afferma che le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente e la prima riunione ha luogo non oltre 20 giorni dalla elezione (art. 61). Le camere si riuniscono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Lo scioglimento anticipato delle camere

Può essere effettuato dal presidente della repubblica e solamente quando non è possibile garantire una maggioranza che riesca ad eleggere un governo stabile. Il presidente non può sciogliere le camere durante il semestre bianco (ultimi 6 mesi della sua carica) per evitare una sua facile rielezione; a eccezione di quando il mandato del presidente e la legislatura delle camere finiscono contemporaneamente negli ultimi 6 mesi (questo è possibile perché si vuole evitare l'ingorgo costituzionale cioè che le elezioni del presidente e la legislatura coincidano).

Le prerogative parlamentari

Le prerogative parlamentari sono istituti che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza costituzionale delle camere, evitando i condizionamenti che potrebbero provenire da parte di altri poteri. Esse dovrebbero servire a tutelare la libertà di opinione dei parlamentari e a porli al riparo da azioni della magistratura penale.

L'art. 68 prevede:

  • Insindacabilità: il politico ha diritto di esprimere le proprie opinioni senza essere perseguitato e vale anche dopo la scadenza del mandato.
  • Immunità penale: la libertà dei parlamentari non può essere limitata se non prima di un'autorizzazione a procedere della camera a cui appartengono (quindi non possono essere arrestati, perquisiti o intercettati, prima dell'autorizzazione).

L'art. 69 afferma che i membri del parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. Indennità: somma di denaro corrisposta mensilmente al parlamentare per garantirgli di svolgere la propria funzione con decoro e indipendenza economica. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere (art. 65). Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (art. 67).

Le funzioni del parlamento

  • Funzione legislativa: è esercitata collettivamente dalle camere (art. 70).
  • Funzione parlamentare di controllo: nei confronti dell'operato del governo ed è concretizzata attraverso:
    • Interrogazione: domanda che un parlamentare rivolge, per iscritto, al governo avente ad oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto; il governo ha la facoltà di non rispondere indicando però il motivo.
    • Interpellanza: l'interpellante chiede per iscritto, di conoscere quale sia l'intenzione politica del governo, in riferimento a un fatto o a una determinata situazione.
  • Funzione di indirizzo: consiste nella formulazione delle scelte con le quali si individuano i fini che lo stato intende perseguire in un determinato momento storico attraverso l'attività amministrativa. Si applica attraverso:
    • Mozione: strumento di indirizzo politico attraverso il quale la camera o il senato danno direttive al governo sul comportamento da tenere o le misure da prendere per affrontare una determinata questione; può essere presentata da un presidente di un gruppo parlamentare o da 10 parlamentari alla camera o da 8 parlamentari al senato.
    • Risoluzione: strumento di indirizzo che può chiudere un dibattito provocato da una mozione oppure da una comunicazione del governo; può essere proposta anche in commissione.
    • Ordine del giorno: strumento di indirizzo rivolto al governo che si inserisce nella discussione di una legge e serve a dettare direttive su come deve essere applicata.

I sistemi elettorali

Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Questo si compone fondamentalmente di tre parti:

  • Il tipo di scelta che spetta all'elettore che può essere:
    • Categorica: dove si può votare solo un candidato.
    • Ordinale: dove si può esprimere un ordine di preferenze.
  • La dimensione del collegio: cioè l'ambito preso in considerazione per la ripartizione dei seggi in base ai voti e possono essere:
    • Collegio unico: si ha quando esiste un solo collegio che serve a ripartire tra i candidati tutti i seggi in palio.
    • Più collegi: ciascuno dei quali eleggerà un certo numero di parlamentari; ci può essere il collegio uninominale dove risulta eletto un solo candidato e il collegio plurinominale in cui vengono eletti due o più candidati.
  • La formula elettorale: cioè il meccanismo attraverso cui si procede, sulla base dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi tra i soggetti che hanno partecipato alla competizione elettorale.
    • Sistemi elettorali maggioritari: il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti.
      • Se è richiesta la maggioranza assoluta: per essere eletti occorre avere ottenuto la metà +1 dei voti validi. Se nessun candidato la raggiunge si passa ad un secondo turno di votazione dove accedono i due candidati risultati più votati al primo turno e si elegge il candidato che ha ottenuto più voti (ballottaggio).
      • Se è richiesta la maggioranza relativa: viene eletto chi ottiene più voti, anche se questi non raggiungono la metà +1 dei voti validi.
    • Sistemi elettorali proporzionali: i seggi in palio sono distribuiti a seconda della quota di voti ottenuta da ciascuna lista in competizione. Qui, a differenza di quelli maggioritari, si tiene conto, ai fini della ripartizione dei seggi, di tutte le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari ad una percentuale minima, che prende il nome di quoziente elettorale. Tutte le liste che raggiungono questo livello minimo partecipano alla ripartizione dei seggi in rapporto al numero di voti ottenuto da ciascuna. Una volta attribuiti i seggi a ciascuna lista, si passa a vedere quali candidati di ciascuna lista sono stati eletti; possono essere seguiti due metodi:
      • Se l'elettore può esprimere, oltre al voto per la lista, uno o più preferenze per i candidati della lista, sono eletti i candidati con numero di preferenze più elevato.
      • Se manca la possibilità di esprimere preferenze, i seggi sono attribuiti seguendo l'ordine dei candidati nella lista (lista bloccata).

Questo sistema garantisce l'accesso in parlamento anche alle minoranze politiche mentre in quello maggioritario l'accesso viene consentito esclusivamente a chi ottiene più voti nei collegi e quindi solamente alle forze politiche maggiori. In alcuni sistemi proporzionali c'è la presenza di una clausola di sbarramento, in virtù del quale possono accedere alla ripartizione dei seggi solamente le liste che a livello nazionale abbiano conseguito una percentuale significativa di voti, con la conseguenza di escludere i partiti più piccoli. C'è anche la presenza di un premio di maggioranza, dove le coalizioni che superano una certa percentuale di voti hanno attribuiti in premio un certo numero di seggi.

Il sistema di elezione del parlamento in Italia

Dal 1948 al 1993 le camere erano elette con un sistema proporzionale. Nel 1993, con un referendum, si passò ad un sistema misto a maggioranza maggioritaria: con questo il 75% dei seggi erano eletti con sistema maggioritario e il restante 25% con sistema proporzionale. Nel 2005 fu introdotto un sistema proporzionale corretto (Porcellum), questo prevedeva:

  • La soglia di sbarramento: la camera aveva una soglia di sbarramento del 4% per i partiti singoli e del 10% per le coalizioni, al senato invece lo sbarramento era posto all'8% per i partiti singoli e al 20% per le coalizioni.
  • Il premio di maggioranza: se un partito non otteneva la maggioranza per garantire un governo stabile, gli veniva attribuito un premio: il 54% dei seggi.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annaf29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Schiavano Maria Luisa.
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