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Andrea Sestino, UniBa
Ispezione in azienda
L’impulso è dato dalla Direzione territoriale del lavoro (visita di iniziativa) o a seguito di
richiesta dei lavoratori, come denuncia o richiesta d’intervento.
Anche l’accesso Ispettivo trova regolamento nel d.lgs 124/04 seguendo un iter
procedurale:
1. sono identificati i soggetti presenti (lavoratori) e per essi si acquisiscono eventuali
dichiarazioni: se ce ne sono molti, è selezionato un campione.
2. verifica dei documenti presenti sul luogo di lavoro. Tra i fondamentali dovrebbero
trovarsi: il libro unico del lavoro, la comunicazione obbligatoria d’assunzione
(ricordiamo con un giorno d’anticipo dall’assunzione) ed infine il documento di
valutazione del rischi.
l libro del lavoro ha sostitutivo i vecchi libri paga, libri matricola, in un unico grande
archivio detto per l’appunto libro unico del lavoro. Il datore istituisce il libro del
lavoro presso la sede aziendale o lo distava presso il consulente professionale del
lavoro competente. Sarà cura verificare in azienda, in tale caso la delega al
consulente professionale sulla conservazione di tale libro.
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Terminato questo accesso, viene stilato il Verbale di primo accesso Ispettivo con cui
l’ispettore rende noto la situazione verificata, e nel fissa eventualmente la data successiva
per la visione di documenti ulteriori. Se il datore vuole eccepire qualcosa di non veritiero,
dovrebbe querelare il personale di vigilanza.
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Comportamenti ostruzionistici del datore di lavoro, quando questi ha un
atteggiamento negativo al controllo (ne impedisce l’accesso, ostacola le verifiche, etc) è
sanzionabile per legge con sanzioni amministrative di circa 2.000 euro.
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Diffida obbligatoria
La diffida obbligatoria è il provvedimento con cui gli ispettori intimano al datore di lavoro
di regolamentare la situazione illecita assegnando un termine e il comportamento da
tenere per riparare all’illecito.
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Il termine sino al 2010 fissato dall’Ispettore, oggi ha durata generale di 30 giorni. Se entro
tale termine il datore di lavoro ottempera, ha 15 giorni di tempo per pagare la sanzione
per 1/4 se questa e’ in misura fissa, oppure al minimo previsto se la sanzione è del tipo
‘massimo-minimo’.
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Il trasgressore che dopo il 30° giorno non paga, a partire dal 45° vede contrasse altri e 60
per pagare la sanzione in misura superiore. E se non paga entro 60 giorni, può in tempi
successivi poi presentare scritti difensivi contestando l’intera violazione o parte della
stessa, al Centro dell’Impiego richiedendo un’audizione irrinunciabile.
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La contestazione a parte dell’ispettore avviene con il verbale unico di accertamento:
mentre sino al 2010 al verbale unico di accertamento si allegava la diffida, oggi il verbale è
Andrea Sestino, UniBa
unico con cui viene diffidato a regolarizzare pagando - mediante l’uso del modello F23 -
ed è dalla data da quel documento che scattano i conteggi dei giorni.
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Maxisanzione per lavoro nero
La maxisanzione per lavoro nero, è quella sanzione prevista pari al quadruplo del costo
del lavoro calcolata dall’inizio dell’anno sino alla data d’accertamento.
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Al di la dell’esosità della sanzione era impensabile che una ‘punzione’ del genere andasse
calcolata dall’inizio dell’anno. Per assurdo il lavoratore in nero, sarebbe pur potuto esser
stato integrato al resto degli altri da qualche settimana prima dell’ispezione. Ed allora, il
decreto Bersani ha previsto somme da pagare proporzionalmente da 1.500 euro sino a
12.000 euro + 150 € per ciascun giorno accertato + 3.000 euro d’evasione
contributiva e 3.000 ad INAIL.
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Ogg, L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in
cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
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In linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni, trattasi quindi di una ipotesi
sanzionatoria attenuata, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il
rapporto di lavoro solo successivamente rispetto all’effettiva instaurazione e soltanto in
parte, ovvero quando il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo
parzialmente “in nero”, pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione.
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La maxisanzione si applica ai tutti i datori di lavoro privati, enti pubblici economici ma
non alle P.A. o a lavoratori domestici (colf e badanti). Esiste una parziale deroga: non si
applica la maxisanzione, ma magari solo quella amministrativa nei casi in cui manca la
comunicazione al centro per l’impiego ma il datore versi i contributi regolarmente.
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E’ possibile procedere alla sospensione delle attività imprenditoriali quando:
- sul luogo di lavoro la percentuale dei lavatori è maggiore al 20%.
- riscontro di gravi irregolarità e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza
L’imprenditore non potrà continuare l’attività sinché non sarà rimossa l’irregolarità.
Dovesse riprendere, è assoggettato a 6.000 euro di sanzioni (lavoro nero) o arresto sino a
6 mesi (mancata tutela sul posto di lavoro).
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Conciliazione monocratica, contestuale e diffida accertativa dei crediti
La conciliazione monocratica è un istituto che è attivabile dopo il provvedimento
ispettivo, prima d’effettuare l’accesso ispettivo per cercare di risolvere la controversia
con la collaborazione del datore di lavoro in via conciliativa qualora questo accetti.
La situazione s’estingue con pagamento delle somme eventualmente dovute al lavoratore
o al versamento di contributi vari.
Andrea Sestino, UniBa