Lezione 1 - Decentramento produttivo
Decentramento produttivo
Quando parliamo di decentramento produttivo, ci riferiamo a quegli istituti che realizzano una forma diversa rispetto al rapporto diretto lavoratore-datore di lavoro. Questi istituti sono:
- La somministrazione
- Il distacco
- L’appalto, utilizzazione indiretta di manodopera
Sono forme che vedono il coinvolgimento di tre soggetti:
- Il lavoratore
- Il datore di lavoro
- Il soggetto utilizzatore della prestazione
Il lavoratore viene assunto da un soggetto (che assume la veste di datore di lavoro) ma va a svolgere la prestazione lavorativa presso un terzo soggetto. Abbiamo quindi una scissione fra colui che assume la veste di datore di lavoro e il soggetto a favore del quale la prestazione viene resa. L’impresa utilizza quindi un lavoratore che non è suo dipendente.
Rapporti giuridici
Questi istituti si fondano su due rapporti giuridici:
- Quello che lega l’impresa utilizzatrice e il datore di lavoro
- Quello che lega il lavoratore al datore di lavoro
Si tratta di rapporti interpositori perché si ha un’interposizione rispetto al rapporto duale lavoratore-datore di lavoro. Abbiamo un soggetto che si interpone fra colui che utilizza la prestazione lavorativa e il lavoratore stesso.
Questi fenomeni sono stati oggetto di grande attenzione da parte del nostro legislatore. Si è sempre voluto garantire il lavoratore facendo sì che il soggetto che lo assume sia colui presso il quale svolge la prestazione lavorativa, in modo da contrastare i fenomeni di caporalato.
Caporalato
Il caporalato è quella forma di interposizione per cui abbiamo un soggetto che rimane estraneo al rapporto di lavoro ma che mette in contatto il lavoratore con l’azienda presso la quale va a lavorare in cambio di un compenso. Il caporalato è stato configurato nel 2016 come reato, ma continua ad essere fortemente di uso soprattutto nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia.
Legge 1369 del 1960
La legge 1369 del 1960 ha sancito un divieto assoluto di qualsiasi forma di interposizione proprio per evitare che si potesse lucrare su quello che è il diritto al lavoro.
A fine anni ‘90 si è avuta l’esigenza di legittimare regolamentando alcune forme di interposizione. Si è assistito a un mutamento di quello che è il modo di gestire l’azienda. Inizia ad affermarsi sempre di più l’azienda post-fordista. Mentre prima l’intero processo produttivo avveniva all’interno di ogni singola azienda, nel momento in cui si afferma il fenomeno della globalizzazione l’azienda ha avvertito la necessità di concentrare le proprie risorse su un segmento di questo processo (quello in cui si sente più forte). Quindi ha esternalizzato le altre parti.
Esternalizzazione e trasferimento d’azienda
Esternalizzare significa ricorrere a un altro strumento che è il trasferimento d’azienda. Il trasferimento d’azienda è la cessione di una parte dell’azienda a soggetti terzi. Cioè l’azienda per mantenersi competitiva sul mercato decide di concentrare tutte le sue risorse sul segmento in cui si sente più forte e il resto lo esternalizza, cioè lo cede ad altri.
Però non è che può fare a meno delle altre fasi. Avrà bisogno di manodopera esterna. Abbiamo quindi due fenomeni:
- Esternalizzazione, che avviene mediante il trasferimento di azienda
- Internalizzazione, cioè il venir a utilizzare all’interno dell’azienda manodopera che non è dipendente dell’azienda stessa (manodopera esterna)
Finalità del decentramento produttivo
Il decentramento produttivo può avvenire per due finalità:
- Patologica: cioè l’azienda esternalizza per far sì che un domani possa utilizzare la stessa manodopera però ad un costo inferiore perché non assumendo direttamente quei lavoratori può mandarli via quando vuole. L’azienda non guarda l’efficienza organizzativa, fa una valutazione di costi (vuole ridurre i costi).
- Organizzativa: l’azienda ha bisogno di competenze specializzate. Ma non può assumere a tempo indeterminato più lavoratori per un’attività che si può risolvere nell’arco di un mese. Allora stipula un contratto di appalto o di somministrazione con un’agenzia che fornisce i lavoratori di cui ha bisogno.
Il legislatore si è posto di fronte a questi fenomeni interpositori da una posizione assolutamente rigida a una posizione di accettazione. Nel momento in cui il legislatore si è mosso nel legittimarli, lo ha fatto in una logica di consentire il decentramento per ragioni organizzative, continuando a contrastare l’interposizione illecita, cioè quella dettata dalla volontà di eludere la normativa lavoristica. Anche il decentramento dettato da ragione economica (contenimento dei costi) non necessariamente deve essere visto come qualcosa di negativo. Dipende da quello che è il contesto di riferimento. La legittimazione non è avvenuta in modo incondizionato, ma per ogni istituto il legislatore ha dettato una regolamentazione puntuale.
Lezione 2 - La fornitura di manodopera
Legge 1369 del 1960
È una legge rigidissima. Sancisce il divieto di interposizione come un divieto assoluto e generale: non ammette alcuna forma di deroga.
Negli anni '60 il nostro paese conosceva una crescita economica importante. Le aziende non avevano problemi di gestione dei costi del lavoro, assumevano a tempo indeterminato, non c’era un’esigenza di migliorare la performance organizzativa. Gli anni '60 hanno assistito all’emanazione di normative rigide. Ad esempio i contratti a termine potevano essere stipulati solo in sei ipotesi individuate dal legislatore in modo tassativo (normativa rigidissima). Questa rigidità non veniva percepita. Non c’era una forma di protesta da parte del mondo datoriale. Le aziende sapevano che di fronte a una circostanza sfavorevole potevano licenziare tranquillamente. Fino al 1966 non c’era alcuna normativa limitativa del potere di licenziamento. Nel 1966 fu emanata una prima normativa in cui si veniva a porre un obbligo di motivazione, ma comunque il licenziamento immotivato prevedeva come conseguenza solo il risarcimento del danno. Nel 1970 è stato emanato l’art. 18 dello statuto dei lavoratori che ha imposto in caso di licenziamento illegittimo l’obbligo della reintegrazione. Questo quadro normativo ha iniziato a scricchiolare quando il mondo datoriale ha cominciato a lamentare questa eccessiva rigidità.
Legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu)
Treu era il ministro del lavoro del tempo. Pacchetto perché era una legge che raccoglie una serie di norme volte a regolamentare una serie di contratti del mercato del lavoro. È la prima riforma del mercato del lavoro, cioè non è una legge che va a regolamentare un singolo istituto ma è una legge di ampia portata, al cui interno vengono rivisti una serie di istituti tipici del mercato del lavoro in termini di flessibilità.
La legge 196 del 1997 non va ad abrogare la legge 1369 del 1960. Il divieto di interposizione di manodopera riceve una piccola revisione, nel senso che si introduce un’eccezione. Da divieto assoluto diventa un divieto relativo. Si viene a legittimare una particolare ipotesi di interposizione di manodopera, che è quella chiamata lavoro temporaneo o lavoro interinale. Si ammetteva questi rapporti interpositori purché questo fosse per periodi temporanei.
La legge 1369 del 1960 oltre a sancire il divieto di interposizione sanciva anche il divieto di intermediazione di manodopera. Vietava che soggetti privati potessero intermediare tra domanda e offerta di lavoro. Questo divieto era giustificato dal regime del monopolio pubblico del collocamento. L’incontro tra domanda e offerta di lavoro doveva avvenire attraverso gli uffici pubblici del collocamento.
Interposizione e intermediazione
Si parla di interposizione quando un datore di lavoro assume un lavoratore per poi mandarlo a svolgere la sua prestazione lavorativa presso un soggetto utilizzatore con il quale ha stipulato un contratto di fornitura di manodopera. Si parla di intermediazione quando il soggetto privato non assume nessun obbligo nei confronti del lavoratore, ma mette in contatto i lavoratori con i datori di lavoro. Nella stessa legge troviamo sia il divieto di interposizione che il divieto di intermediazione perché entrambi andavano a contrastare lo stesso fenomeno, cioè il caporalato. Si contrastava il momento del reclutamento con il divieto di intermediazione. Si contrastava lo sfruttamento attraverso il divieto di interposizione.
Sentenza della corte di giustizia
Nel 1997 c’è stata una sentenza della corte di giustizia che ha condannato il nostro regime di monopolio pubblico del collocamento. La disciplina comunitaria ammette i monopoli pubblici laddove soddisfino due requisiti:
- Soddisfano esigenze di carattere sociale
- Questo fine deve essere soddisfatto in modo efficiente
Negli anni '90 gli uffici pubblici del collocamento non svolgevano questo ruolo in modo efficiente. C’era stata una legge che aveva modificato una regola importante. Il regime del monopolio pubblico del collocamento si fondava sulla regola della richiesta numerica, cioè l’azienda andava all’ufficio di collocamento e diceva “ho bisogno di cinque lavoratori che siano in possesso di determinate competenze”. In seguito a critiche da parte del mondo imprenditoriale, in quanto l’azienda aveva bisogno di scegliersi le persone, questa regola fu sostituita dalla regola nominativa. Quindi l’azienda andava all’ufficio di collocamento e diceva “ho bisogno di Tizio, Caio e Sempronio”, cioè la scelta del lavoratore era già avvenuta all’interno dell’azienda. Significa che l’incontro tra domanda e offerta di lavoro era avvenuta al di fuori degli uffici di collocamento, i quali si erano ridotti a svolgere attività di mera registrazione. Molte aziende per svolgere questa attività di selezione si erano rivolte a delle società private, che non potevano chiamarsi società di intermediazione perché il loro statuto si sarebbe posto in contrasto con il divieto di intermediazione. Quindi erano società che formalmente apparivano come società di formazione, di selezione del personale, di consulenza, ecc.
A Milano un avvocato e docente di diritto privato, il Professor Chino, fece un gesto provocatorio. Come consulente di un’azienda propose uno statuto che apparisse proprio come società di intermediazione privata. Poi si rivolse alla Corte di giustizia dicendo che quello statuto era legittimo anche se contrastava con una normativa, perché tale normativa era in contrasto con il dettato comunitario. La Corte di giustizia ha condannato il nostro Paese riguardo alla legge del 1960 nella parte del divieto di intermediazione privata perché contrastava col dettato europeo in quanto di fatto c’era già l’intermediazione da parte di soggetti privati. Nel 1997 quindi viene ammessa l’intermediazione privata. Contestualmente viene ammessa anche un’ipotesi di interposizione di manodopera. Le due fattispecie sono sempre andate di pari passo. Il legislatore è venuto ad ammettere l’interposizione di manodopera purché il soggetto interponente (agenzia di fornitura di manodopera) fosse in possesso di un’autorizzazione ministeriale. La concessione dell’autorizzazione ministeriale era subordinata al possesso di determinati requisiti. Veniva concessa inizialmente in modo temporaneo. Dopo due anni si verificava che quei requisiti permanessero e veniva resa definitiva.
Requisiti per la concessione dell’autorizzazione ministeriale
- Il soggetto interpositore deve necessariamente essere una società di capitali o una cooperativa con sede legale in Italia o in un Paese dell’Ue.
- Sono richiesti determinati requisiti in capo agli amministratori della società. Ad esempio, assenza di condanne penali.
- Il capitale sociale versato non deve essere inferiore a 600.000 euro. Questo perché l’agenzia di fornitura è obbligata a retribuire il lavoratore. Si vuole quindi che questa società abbia da parte quella copertura che garantisca il soddisfacimento del credito retributivo dei lavoratori.
- Viene sancito il principio della gratuità dell’attività di fornitura di manodopera. Significa che l’agenzia di fornitura non può chiedere alcuna forma di compenso al lavoratore come controprestazione per avergli procurato l’occasione di lavoro.
C’era un altro requisito che poi è stato abrogato. Era il requisito dell’esclusività dell’oggetto sociale. Alle agenzie di fornitura si richiedeva che avessero come oggetto sociale in modo esclusivo l’attività di fornitura di manodopera. Non potevano svolgere altro. Non potevano svolgere attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale, attività di formazione. Questo perché se pensiamo alla formazione, questa è un’attività che poteva essere svolta a favore di una platea di destinatari verso un compenso. Ma il corso di formazione poteva essere finalizzato a creare delle professionalità secondo le esigenze che le imprese hanno fatto presente all’agenzia di fornitura e quindi una volta selezionati e formati, i lavoratori venivano inviati presso le imprese che avevano richiesto determinate figure professionali. Questo significava indirettamente chiedere un compenso ai lavoratori.
Decreto legislativo 276 del 2003 (Legge Biagi)
È una nuova riforma del mercato del lavoro. Ha avuto un impatto importantissimo nel nostro mercato del lavoro in termini di aumento della flessibilità. Il decreto legislativo 276 del 2003 viene formalmente ad abrogare la Legge del 1960. Non si parla più di lavoro temporaneo ma si parla di somministrazione di lavoro. Si ammette anche la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Quindi l’elemento più significativo sta nel venir meno di questo aggettivo (temporaneo) che caratterizzava necessariamente la fornitura di manodopera ammessa dalla legge del 1997. Viene meno il requisito dell’esclusività dell’oggetto sociale. Cioè le agenzie di somministrazione di manodopera possono svolgere contemporaneamente attività di interposizione, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di formazione. Tuttavia i requisiti legittimanti rimangono. Il legislatore prevede delle sanzioni nel caso in cui questi requisiti non siano rispettati.
Sanzioni
- Civile: La sanzione civile consiste nel prevedere che laddove il soggetto che assume la veste formale di datore di lavoro non abbia i requisiti richiesti dalla legge per svolgere attività di fornitura, si considera quel lavoratore come direttamente assunto dal soggetto utilizzatore. Riconosco come illegittima l’interposizione, mi rimane un lavoratore e un soggetto che ha beneficiato della prestazione lavorativa. La conseguenza è che io riconosco quest’ultimo come formale datore di lavoro.
- Penale: Sanzione penale sancita fin dall’inizio dalla legge del 1960. Per chi svolgeva attività di interposizione di manodopera in modo illegittimo (con la legge del 1960 chiunque svolgeva attività di interposizione) era prevista anche una sanzione penale. La sanzione penale però è venuta meno con la Legge 8 del 2016, che ha depenalizzato tutta la materia dell’esternalizzazione.
Legge 8 del 2016
La Legge 8 del 2016 ha trasformato la sanzione penale in sanzione amministrativa a meno che l’attività di somministrazione illecita coinvolga minori. Di fronte a questa depenalizzazione ci sono state forti critiche.
Legge 199 del 2016
Pochi mesi dopo è stata emanata la Legge 199 del 2016 che ha istituito il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cioè il reato di caporalato. Si parla di caporalato di fronte a chiunque:
- Venga a reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori
- Utilizza mediante l’attività di intermediazione lavoratori destinandoli a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno
Per condizioni di sfruttamento si intende il caso di reiterata corresponsione delle retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi, cioè una retribuzione nettamente più bassa rispetto a quella a cui il lavoratore avrebbe diritto. Reiterata vuol dire che questo comportamento deve essere ripetuto nel tempo. Vuol dire che quell’impresa deve essere stata beccata almeno diverse volte. La richiesta della reiterazione del comportamento rende difficoltosa l’applicazione di questa normativa.
Lezione 3 - Somministrazione di lavoro: fattispecie e disciplina
Somministrazione di lavoro
La somministrazione è la prima forma di interposizione legittima. Con la legge 196 del '97 si parla di fornitura di manodopera (o lavoro interinale). La somministrazione è un fenomeno di interposizione nel quale vi è un soggetto chiamato agenzia di somministrazione di manodopera che si interpone tra chi offre manodopera (lavoratore) e chi chiede manodopera (impresa utilizzatrice).
Rapporti nella somministrazione di lavoro
Si fonda su due rapporti:
- Quello tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore (rapporto di lavoro subordinato)
- Quello tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia di somministrazione (si fonda su un contratto di natura commerciale perché si tratta di un contratto di fornitura)
Riguarda il rapporto fra agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice. Si basa su un contratto di fornitura.
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