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Diritto del lavoro

Capitolo 1: Storia del diritto italiano

Il diritto del lavoro si articola in tre parti fondamentali: diritto del rapporto individuale di lavoro (che riguarda il contratto di lavoro, si trova nell’ambito del diritto privato), diritto sindacale (autonomia collettiva) e diritto della previdenza sociale (pensioni, assistenza sociale, welfare).

Il diritto sindacale è intrinsecamente connesso al rapporto individuale di lavoro: consiste in un contratto collettivo, che si distingue da quello individuale di lavoro. È importante notare che la debolezza del lavoratore è correlata innanzitutto all’essere il suo stipendio fonte esclusiva o prevalente di sostentamento per lui e la sua famiglia: ciò lo pone in uno stato di inferiorità nel momento in cui deve trattare condizioni e termini della sua assunzione con il datore di lavoro. Da qui il diritto del lavoro si caratterizza come un diritto "diseguale", vale a dire che tende a riportare un minimo di equilibrio tra parti dotate di un ben diverso potere nella conclusione del contratto e nella conduzione del rapporto. Le due parti non sono "pari" ed il diritto nasce con l’intento di rimettere in equilibrio un rapporto squilibrato.

La nascita del diritto del lavoro si colloca in seguito alla Rivoluzione Industriale e fu di essa conseguenza, dunque a fine '800. Essa rivoluzionò la società ed il lavoro, causò l’urbanizzazione e standard di vita talvolta molto bassi, ciò fece nascere la necessità di regolamentare il lavoro. In quegli anni ci fu un "abbozzo" di legislazione sociale, data la difficoltà di un contesto lavorativo senza regole. Venne regolamentato l’orario di lavoro e le assicurazioni sociali, in presenza di rischi sul lavoro.

In questa fase i contratti collettivi di lavoro svolsero un ruolo importante: essi furono una delle fonti del diritto del lavoro. Il ruolo della contrattazione collettiva risultò dunque importante. In queste prime fasi il ruolo del sindacato fu quello di contrattazione delle tariffe; l’obiettivo era quello di tutelare gli interessi del lavoratore subordinato davanti al datore di lavoro; si definiva la tariffa al di sotto della quale il lavoratore non avrebbe prestato la sua attività.

L’ordinamento sociale/politico della fine '800 era liberale, caratterizzato dal "laissez faire". Non c’è un contrasto al fenomeno sindacale, che invece verso inizio '800 veniva aspramente contrastato ed ostacolato. Successivamente, durante il ventennio fascista, esistette un unico sindacato, imposto: esso ricoprì grande importanza. Non ci fu dunque alcuna libertà politica, tanto meno sindacale. Ciò mortificò l’autonomia dei lavoratori ed in generale dei cittadini. I sindacati vennero abrogati e perseguitati.

Costituzione

Nella storia del diritto, la Costituzione del 1948 segna una forte discontinuità con il passato: si trattò di una costituzione repubblicana e sociale. Essa è rigida, a causa del difficile iter di modifica degli articoli, e sancisce alcuni diritti fondamentali anche nel diritto del lavoro. L’art. 1 assume a valore base dell’ordinamento repubblicano il lavoro inteso in senso ampio; la costituzione si basa dunque sul principio lavoristico. L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro.

L’art. 3 sancisce il principio di uguaglianza sostanziale, oltre che formale; non ci si limita più a affermare l’uguaglianza formale (uguaglianza di diritto, tipica di uno stato liberale), ma la Repubblica si assume il compito di rimuovere tutti quei vincoli ed ostacoli all’uguaglianza totale degli individui di fronte alla legge, ciò risulta tipico di una Repubblica sociale.

L’art. 4 riconosce ad ogni cittadino il diritto al lavoro e la Repubblica promuove le condizioni che consentano ciò; è compito dell’ordinamento rendere effettivo questo diritto al lavoro, inteso in senso ampio. Ogni individuo deve contribuire, mediante il suo lavoro, al progresso materiale o spirituale del Paese.

L’art. 37 tutela per la donna lavoratrice ed i minori: va assicurata alla madre e ai figli un’adeguata protezione, ma al tempo stesso parità di opportunità e trattamento.

L’art. 36 disciplina il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata è stabilita dalla legge e viene sancito anche il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite (e non può rinunciare ad esse).

L’art. 38 si tratta del cuore del diritto della previdenza sociale, si parla dunque di pensioni, assistenza sociale e previdenza.

L’art. 39 disciplina il fenomeno sindacale e consacra la libertà di organizzazione sindacale; questo primo comma fu di immediata applicazione. I comma successivi dell’art. 39 non furono attuati immediatamente ma al tempo stesso non vengono abrogati.

L’art. 40 disciplina il diritto di sciopero e la regolamentazione di lavoro individuale.

L’art. 41 afferma inoltre la libertà dell’iniziativa economica privata, vietandone però lo svolgimento in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana. Questo articolo può essere inteso come un proseguimento dell’articolo 3.

Prima della Costituzione il diritto del lavoro veniva considerato parte integrante del diritto dell’impresa; alla luce della Costituzione invece esso assume un rilievo non solo autonomo ma addirittura prioritario.

Il diritto del lavoro può essere definito come una tecnica protettiva del lavoratore sul piano socio-economico, dunque un diritto distributivo di garanzie e di risorse; esso è anche un diritto della produzione, vale a dire una disciplina dei ruoli e delle modalità del produrre in una società sviluppata.

Tra la fine degli anni ’50 e tutti gli anni ’60 vengono varate numerose leggi, di cui alcune destinate a durare fino ad oggi, con l’obiettivo di proteggere i lavoratori, in particolar modo quelli in condizioni di debolezza socio-economica e giuridica.

L’autunno caldo del ’69 causa la nascita dell’intervento legislativo più importante dell’intero periodo repubblicano: lo Statuto dei lavoratori del 1970. Esso ha l’obiettivo di dare cittadinanza ai diritti sanciti dalla Carta fondamentale, anche all’interno dei luoghi di lavoro, non solo garantendo la presenza del sindacato ma tutelando direttamente la posizione del lavoratore.

Dopo lo shock petrolifero del 1973 l’Italia entra in un tunnel di inflazione e stagnazione del PIL; a ciò si accompagna dunque una legislazione dell’emergenza, tesa ad accompagnare la ristrutturazione industriale.

Gli anni ’80 riconoscono invece una relativa stabilizzazione, in concomitanza con l’esperienza triangolare; la legislazione si trasforma in quella della “flessibilità”. Possono essere individuati tre elementi di novità in questo arco temporale:

  • La partecipazione diretta ed esplicita del Governo nella negoziazione triangolare (i Protocolli) testimonia la crescente rilevanza della spendita di risorse pubbliche, finanziarie e normative, nella trattativa tra le parti sociali.
  • La terziarizzazione e informatizzazione della struttura produttiva determina una frammentazione dell’impresa, che articola la sua attività su unità sempre più piccole, esternalizzando spesso la produzione. Ciò causa una moltiplicazione della domanda di lavoro e al tempo stesso la moltiplicazione dei tipi di rapporto, posti al confine all’interno del lavoro subordinato.
  • Viene messa in discussione la primazia assoluta ed esclusiva riconosciuta dalla legge alla disciplina del lavoro subordinato. Si ha dunque una tendenza de-regolativa, in una prospettiva neo-liberista.

Il decennio ’90 è segnato dalla preoccupazione italiana di essere in linea con i parametri di Maastricht, per essere ammessi nell’area della moneta unica (euro). L’influenza UE si eserciterà sulla politica di bilancio, con riguardo al debito e deficit pubblico, ma anche alla stessa legislazione, che si uniformerà alla disciplina comunitaria, tramite un’attività particolarmente intensa di ricezione delle direttive emanate.

Si moltiplicano in questa fase i contratti atipici: si ha l’introduzione del lavoro interinale, la previsione del contratto di reinserimento, la revisione del contratto di apprendistato e la regolamentazione del part-time. In questa fase si assiste ad una duplice tendenza: da una parte una tendenza ri-regolativa, sia selettiva che generale, e dall’altra parte una tendenza deregolativa.

Il Pacchetto Treu si ritrova in esso la moltiplicazione dei rapporti di lavoro atipici, la deregolazione controllata, l’introduzione del lavoro interinale, la riduzione a 40 ore settimanali; tutto ciò viene svolto coinvolgendo il sindacato.

Nel 2001 si verificò la riforma del titolo V della Costituzione, all’insegna di una tendenza verso il federalismo: si procedette ad una elencazione delle materie di competenza esclusiva e concorrente dello Stato, lasciando tutte le altre alla competenza generale delle Regioni.

Sulla distribuzione delle competenze in materie relative al lavoro sorse una discussione tra Regioni e Stato, data la scarsa completezza dell’articolo. Venne coinvolta la Corte costituzionale, che si pronunciò per la competenza esclusiva dello Stato. L’istruzione e la formazione professionale vengono invece attribuite alle Regioni.

A ciò seguì il cosiddetto Libro Bianco, emanato dal centro-destra, che comporta una differenza quantitativa circa la flessibilità sia in entrata che in uscita. Esso propone una rivisitazione del diritto del lavoro, con l’introduzione di uno statuto del lavoro, ed un rilancio del pacchetto Treu: emerge maggiore flessibilità, tramite la valorizzazione del lavoro interinale e introduzione di fattispecie riguardanti il lavoro a progetto, intermittente, ripartito, a cui si aggiungono previsioni circa la flessibilità in uscita.

Successivamente si ebbe la "Riforma Biagi" del 2003; essa prevede: maggiore assistenza dello stato di disoccupazione, tramite politiche di garanzia del reddito e di ricerca di attività di un nuovo posto di lavoro, apertura alla concorrenza di agenzie del lavoro pubbliche e private, moltiplicazione dei rapporti atipici, proseguendo dunque quanto introdotto con il pacchetto Treu.

A 5 anni di distanza dal Patto per l’Italia del 2002, che riguardava l’introduzione del welfare ma che non era stato sottoscritto dalla Cgil, viene emanato nel 2007 il "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili", detto anche Protocollo Welfare, concentrato sulle grandi tematiche della riforma del sistema previdenziale, degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro.

Di lì a poco, a partire dal 2008, a causa della crisi e del peggioramento dello stato complessivo del paese, l’attenzione del Governo si concentrò sulle misure di sostegno per le famiglie ed i disoccupati, quali la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione e l’erogazione di una somma a favore dei collaboratori coordinati e continuativi.

Nel frattempo era maturata la crisi del Protocollo del ’93, dovuta ad una crescita delle retribuzioni che, in quanto commisurate ad un tasso di inflazione programmata sistematicamente inferiore a quello di inflazione effettiva, aveva determinato la perdita del potere di acquisto dei salari. Si risolverà sostituendo l’inflazione programmata con quella prevista come effettiva, prima nell’accordo quadro "separato", non firmato dalla Cgil, e nel 2011 con l’accordo interconfederale "unitario", che ha come obiettivo quello di rendere unitaria l’approvazione del contratto collettivo nazionale ed aziendale.

Nel 2009 venne emanata la riforma Brunetta, che ha introdotto grandi cambiamenti in materia di pubblico impiego "privatizzato". Il decreto si articola in due parti fisicamente e logicamente distinte, anche se correlate: la prima è destinata alla misurazione/valutazione e premiazione della performance, individuale e collettiva; mentre la seconda, dedicata alla dirigenza, all’organizzazione degli uffici e alla modalità, alla contrattazione collettiva nazionale, alle sanzioni disciplinari e alla responsabilità dei dipendenti.

Durante il governo tecnico ‘Monti’ venne emanata la riforma Fornero, essa consiste in una riforma delle pensioni e degli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda le pensioni venne eliminata la pensione d’anzianità ed elevata a 66 anni l’età richiesta per quella di vecchiaia. Venne introdotta la possibilità di anticiparla a 62 se in possesso di un’anzianità contributiva di 42 anni a un mese per gli uomini e 41 ed un mese per le donne.

La riforma Fornero non risultò particolarmente di successo e venne dunque seguita da una riforma radicale del diritto e del mercato del lavoro, emanata dal Governo Renzi, e definita Job Act. Si tratta di una riforma impostata sul modello europeo della flexsecurity, vale a dire la flessibilità del e nel rapporto di lavoro e forme di maggiore tutela nel mercato.

Il cuore della riforma è la riaffermazione della centralità del contratto di lavoro, la cui stipulazione è incentivata mediante un contributo triennale per ogni assunzione a tempo indeterminato, e mediante l’alleggerimento delle conseguenze del licenziamento illegittimo, superando totalmente la tutela reale a favore di una tutela risarcitoria.

Suddetta riforma disciplina inoltre lo smartworking, in quanto modalità flessibile di lavoro subordinato, che può essere svolto in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, e prevede un alleggerimento della disciplina delle partite iva.

Sempre in questo periodo venne emanato il "Codice unico del terzo settore", con l’obiettivo di garantire un trattamento economico e normativo minimo, non inferiore a quello degli altri contratti e settori.

Da giugno 2018 (Governo giallo-verde), venne emanato il Decreto Dignità: esso contrasta la precarizzazione del mondo del lavoro e restituisce dignità ai lavoratori, vittime di eccessiva liberalizzazione operata dal job act. Si irrigidisce infatti la regolamentazione del contratto a tempo indeterminato e si innalza il quantum dell’indennità prevista per il licenziamento illegittimo.

Venne inoltre introdotto il reddito di cittadinanza, per un ammontare pari a 780€ per tutti coloro che dichiarano un ISEE inferiore a 9360€ annui. Si vollero inoltre eliminare gli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma Fornero, introducendo il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100 (quota cento).

Storia del diritto europeo

Fondamentale considerare l’Italia in quanto parte dell’UE; di conseguenza le normative italiane ed il contesto legislativo ha subito l’influenza della globalizzazione e della comunità europea. Importante è innanzitutto il Trattato di Maastricht del 1992, che trasforma la Cee in UE: esso promuove la cooperazione tra stati membri, in vista del raggiungimento di obiettivi comuni, articolati su quattro pilastri fondamentali (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità).

Importante risultò inoltre il cosiddetto "Libro Verde": esso fu il risultato di pressanti sollecitazioni di carattere sociale come strategia occupazionale. Esso promuove la flessibilità nel rapporto di lavoro, efficienti servizi per l’impiego e l’utilizzo di congrui ammortizzatori sociali.

Capitolo 2: Lavoro subordinato

Nell’impianto codicistico il diritto del lavoro si caratterizza essenzialmente come diritto del lavoro subordinato; la subordinazione viene dunque riconosciuta come un particolare modo di essere della prestazione lavorativa: una prestazione si dice subordinata quando si svolge nell’organizzazione del datore di lavoro, alle dipendenze e sotto la direzione dello stesso.

La subordinazione è utile per tracciare i confini di cosa sia lavoro subordinato e non subordinato; ciò ha come conseguenza l’individuazione di tutto l’apparato normativo e garantistico da applicarsi.

Art. 2094 CC: "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".

Questo articolo appartiene al Codice Civile del 1942, emerge dunque una contraddizione tra quanto scritto ed il regime fascista in vigore nel ’42. Com’è possibile che questa nozione rimanga immutata con il regime? Questo articolo risale ad un’elaborazione antecedente al periodo fascista, in particolar modo esso venne steso in un contesto liberale.

In questo articolo non si specifica cosa sia la subordinazione, ma si spiega chi sia il lavoratore subordinato.

"Alle dipendenze e sotto la direzione" è l’aspetto che distingue il lavoro subordinato. Art. 2222 CC: quando si parla di contratto d’opera/lavoro autonomo una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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