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La somministrazione del lavoro

Nel 1960 venne vietata la realizzazione di un particolare triangolo di lavoro in cui un committente, imprenditore o non imprenditore, si rivolge ad un altro soggetto, detto interposto o caporale, per richiedere la fornitura di un determinato numero di lavoratori, assunti e retribuiti direttamente da quest'ultimo, ma operati nell'orbita e alle reali dipendenze del primo, creando così una situazione di interposizione.

Si vietava dunque la fornitura di manodopera, mediante sanzioni sia civili che penali, affinché ciascun datore di lavoro si assumesse le proprie responsabilità.

Dal 1997 in poi, in particolare con la riforma Biagi del 2003, a determinate condizioni e con precisi vincoli garantistici, fu reso possibile per un soggetto esercitare professionalmente l'attività di mera fornitura di personale in favore di un altro soggetto, che inserirà tali lavoratori nella propria organizzazione, venne così legittimata la.

la dimensione immateriale del servizio fornito. Questo ha portato alla necessità di regolamentare l'appalto anche dal punto di vista giuridico, al fine di garantire i diritti dei lavoratori coinvolti. Negli ultimi anni, si è assistito a una crescita significativa del fenomeno del lavoro temporaneo, con un aumento delle agenzie interinali e dei lavoratori impiegati in questo settore. Questo ha sollevato diverse questioni riguardo alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla qualità del lavoro offerto. È importante sottolineare che il lavoro temporaneo può essere una soluzione vantaggiosa per le imprese, che possono beneficiare della flessibilità offerta da questo tipo di contratto. Tuttavia, è altrettanto importante garantire che i lavoratori siano trattati in modo equo e che i loro diritti siano rispettati. Per questo motivo, è fondamentale che le agenzie interinali operino nel rispetto delle normative vigenti e che vengano adottate misure adeguate per prevenire abusi e sfruttamento. Inoltre, è necessario promuovere politiche attive per favorire l'inserimento dei lavoratori temporanei nel mercato del lavoro e offrire loro opportunità di formazione e crescita professionale. In conclusione, il lavoro temporaneo può essere una risorsa importante per le imprese e per i lavoratori, ma è fondamentale che venga regolamentato in modo adeguato per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la qualità del lavoro offerto.l'organizzazione dell'appaltatore e la direzione dei suoi lavoratori impiegati. L'appaltatore fornisce un quid pluris rispetto alla mera fornitura di personale e il valore aggiunto è rappresentato dall'apporto di know how e dalla direzione dei lavoratori. Ciò distingue l'appalto da una mera intermediazione di personale. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: contratto, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore (decreto legislativo 81/2015, art. 30). La somministrazione coinvolge 3 distinti soggetti: agenzia di somministrazione (somministratore), il lavoratore e l'utilizzatore si innestano 2 relazioni contrattuali: - Il contratto di somministrazione, che

È di natura commerciale e non riguarda il diritto del lavoro. Esso ha come parti: l'agenzia di somministrazione ed il soggetto utilizzatore, come un imprenditore che necessita manodopera.

Il contratto di lavoro si stipula tra l'agenzia di somministrazione (ad esempio Adecco, Manpower) ed i suoi dipendenti (lavoratori). Esso ha come oggetto la fornitura professionale di manodopera.

L'utilizzatore ha l'obbligo di parità di trattamento, a parità di mansioni, per i lavoratori somministrati ed assunti, per tutta la durata della missione. Dunque l'utilizzatore deve comunicare il trattamento che riserva alla sua forza lavoro, affinché esso venga applicato anche ai lavoratori somministrati. Non si ricorre alla somministrazione per "risparmiare", dunque: l'agenzia retribuisce i lavoratori con il denaro dell'utilizzatore, che deve pagare anche una "fee" all'agenzia.

I rapporti tra agenzia e

lavoratore presentano le seguenti peculiarità:In caso di assunzione a tempo indet., al lavoratore spetta l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta per periodinei quali il predetto resta in attesa di essere inviato in missione.

I lavoratori somministrati esercitano i propri diritti sindacali sia presso l’agenzia sia presso l’utilizzatore

Ogni 12 mesi l’utilizzatore comunica alle rappresentanze sindacali il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori

Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore nell’ambito del settore terziario, che rappresenta il datore di lavoro.

Si ha una dissociazione fra il datore di lavoro formale, che è l’agenzia di somministrazione, e l’utilizzatore, sotto il cui controllo e direzione viene svolto il lavoro. Si ha dunque

anche una dissociazione dei poteri (direttivi, di controllo e disciplinari): il potere direttivo e di controllo viene svolto dall'utilizzatore. Il potere disciplinare, ovvero quello sanzionatorio, rimane invece in capo all'agenzia di somministrazione. NB L'utilizzatore è però obbligato in solido con il somministratore a corrispondere al lavoratore quanto spettante (retribuzione e contributi retributivi). Nessuno dei due può disinteressarsi. Nel 2018 con il Decreto Dignità (che ha modificato il decr. 81/2015) sono stati previsti 2 requisiti: 1. Requisito causale per la somministrazione a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (riferita allo stesso utilizzatore), insorge il vincolo delle causali: a. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività b. Esigenze di sostituzione di altri lavoratori c. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria Dunque,

Il contratto di somministrazione a termine può essere a-causale fino ad un massimo di 12 mesi, al superamento dei quali insorge la necessità di un giustificativo della sua sussistenza. La durata massima, anche causale, è di 24 mesi. Per il contratto a tempo indeterminato non sono ovviamente previsti limiti.

2. Requisito quantitativo esso è in vigore sia per il lavoro a tempo determinato che non ed ha come obiettivo quello che l'imprenditore non "utilizzi" sono lavoratori non suoi:

  1. Lavoro a tempo indeterminato il numero dei lavoratori che godono di contratto di somministrazione non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
  2. Lavoro a tempo determinato non può eccedere il 30% dei lavoratori, computando sia quelli a tempo determinato che indeterminato.

Il contratto di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, è vietato nei seguenti casi (art. 32):

Sostituzione di lavoratori

che esercitano il diritto di sciopero Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle medesime mansioni Presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni Da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato sono previsti altri 2 limiti: Esso è vietato presso le pubbliche amministrazioni Possono essere som ministrati a tempo indet. solo i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo indet., in modo che i 2 contratti viaggino in modo parallelo Il contratto di somministrazione è stipulato in forma scritta, pena nullità dello stesso.

con la conseguenza che i lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Il contratto di lavoro ha forma libera ma il contratto di somministrazione è di natura commerciale dunque segue delle regole differenti. Esso contiene:

  • Gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore
  • Il numero dei lavoratori da somministrare
  • L'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate
  • La data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro
  • Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori
  • Luogo, orario di lavoro e trattamento economico/normativo dei lavoratori

I motivi per cui si ricorre alla somministrazione possono essere organizzativi o manageriali, ad esempio far fronte a necessità di personale per pochi mesi oppure non superare determinati limiti normativi, che farebbero applicare norme differenti.

Somministrazione fraudolenta

essa viene posta in essere con la specifica intenzione di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Si è puniti con l'ammenda di 20€ per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione.

LE TUTELE PER I LAVORATORI NELL'APPALTO

APPALTO l'appaltatore apporta e coordina gli strumenti produttivi ed il personale, in un amalgama produttivo di beni e servizi, con assunzione del rischio imprenditoriale.

Il tratto differenziale con la somministrazione è che in quest'ultima si declina un'obbligazione di dare, mentre con l'appalto si declina un'obbligazione di fare, cioè di fornire un autonomo risultato produttivo.

Dalla seconda metà degli anni '80, le imprese iniziarono a concentrarsi su ciò che sapevano fare meglio e a minor costo, esternalizzando a terzi la produzione di beni e servizi che non attengono al core business. Di qui il grande successo dell'appalto.

ricorrere all'appalto scaturisce nel minor costo del lavoro. L'appalto non genuino è punito con la stessa sanzione della somministrazione fraudolenta.

3) GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI essi consistono in una serie di strumenti di sostegno al reddito, aventi come scopo quello di attutire (ammortizzare) gli effetti sfavorevoli che determinate vicende hanno sul reddito, quindi sulla vita delle persone. Si tratta dunque di una materia a metà fra politiche assistenziali e previdenziale, denominata di welfare, introdotta recentemente. Occorre distinguere fra:

Ammortizzatori sociali che seguono alla cessazione di un rapporto di lavoro indirizzati ai disoccupati

Ammortizzatori posti in essere in costanza di lavoro cassa integrazione

Dettagli
A.A. 2019-2020
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittoriapaganini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Altimari Mirko.