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Il diritto di sciopero e la terziarizzazione del conflitto
La Costituzione stabilisce che "il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano": si riconosce il diritto di sciopero e si fa rinvio al Parlamento per il regolamento legislativo del suo esercizio. Anche la Costituzione Europea riconosce ai lavoratori, ai datori e alle organizzazioni il diritto di ricorrere in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei propri interessi, compreso lo sciopero. Cambia il tipo di conflittualità che passa dal settore industriale a quello terziario: si è parlato di "terziarizzazione del conflitto", caratteristica basata meno sulla produzione dei beni e più sulla fornitura di servizi, causando un problema, poiché l'interruzione dei servizi penalizza direttamente l'utenza, prima e più della controparte datoriale. Il rinvio a una legge, contenuto nell'art.40 Cost., è largamente discrezionale circa il tempo di esercizio: nel '92 la legge
n°146 materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali che attribuisce un rilievo prioritario agli accordi e ai contr. collet. come fonte regolativa del conflitto, istituisce una Commissione di garanzia, con competenza paragiurisdizionale, sull'attuazione della legge, sopprime la vecchia sanzione penale per sostituirla con una nuova sanzione e riforma la precettazione. La legge n°83\2000 corregge i principali punti deboli della disciplina-base, ritoccando la strumentazione negoziale e gli obblighi delle parti, ricalca i poteri della Commissione di garanzia, perfeziona il sistema sanzionatorio, estende le regole da rispettare in caso di sciopero anche alle astensioni collettive di lavoratori non subordinati. L'inerzia del Parlamento è stata sostituita da dottrina e giurisprudenza, un'attività creativa, spesso meramente interpretativa. Secondo una prima distinzione, il dir. di sciopero è soggetto a limiti circa il titolare, il comportamento attuativo.Il fine perseguito: limiti cd coessenziali, perché connaturati al concetto di sciopero indicati nella Costituzione e nell'intero ordinamento e limiti cd d'esercizio, relativi appunto al suo esercizio, come il preavviso, il tentativo di conciliazione ecc. Secondo un'altra distinzione, si rilevano limiti interni, desumibili dal concetto di sciopero recepito nell'art.40 e limiti esterni, desumibili dal contemperamento tra diritto di sciopero e altro diritto costituzionalmente tutelato a livello identico o superiore. Recentemente, si registra una progressiva evoluzione della graduale liberalizzazione della disciplina extra-legislativa dello sciopero: la dottrina rafforza le regole, mentre la giurisprudenza rispetta gli equilibri interni. La Corte Costituzionale entra in attività quando la situazione è più delineata: dopo una perdurante assenza del Parlamento nel varare una legge attuativa dell'art.39, parte II, e il rinvio previsto nell'art.40,
compensatadalla presenza di dottrine e giurisprudenza. La Corte rimprovera tale assenza del Parlamento e esplicita lasua intenzione di assumere un'alta supplenza: di guida rispetto alla magistratura, di sollecitazione rispettoalla classe politica, di chiarificazione rispetto all'organizzazione sindacale, di influenza rispetto all'opinionepubblica. La linea tecnico-operativa prescelta prevede, oltre alle sentenze di rigetto "pura", che conserva lanorma impugnata, anche quella di rigetto "interpretativo", che salva tale norma in ragione di una certainterpretazione non vincolante; accanto alla sentenza di accoglimento "pura", che cancella la disposizione45contestata, c'è quella di accoglimento parziale "manipolativa", che estrapola da tale disposizione un'altrameno estesa. La Corte considera lo sciopero come canale costituzionalmente tutelato di aggregazione,espressione e promozione di domanda siaRivendicativa che politica. Essa pone un limite riguardo ai soggetti (si esclude il dir. di sciopero in capo ad addetti a funzioni o servizi pubblici essenziali) e riguardo ai fini (si esclude lo sciopero politico). Il riconoscimento costituzionale del dir. di sciopero copre solo l'abbandono collettivo tradizionalmente inteso, cioè totale, o tale da arrecare un pregiudizio non diverso o maggiore quello necessariamente inerente alla semplice sospensione dell'attività lavorativa. La nuova disciplina priva la Corte di una grossa porzione della vecchia disciplina penale, ma offre al suo vaglio di legittimità costituzionale un nuovo e articolato testo legale rispetto al quale respinge le censure di illegittimità e risulta sensibile agli aggiustamenti. Il potere esecutivo influisce sul regolamento e sull'esercizio del dir. di sciopero nel molteplice ruolo di promotore dell'iniziativa legislativa, condizionatore dell'attività giurisprudenziale,
Gestore della conciliazione e mediazione pubblica dei conflitti, imprenditore, datore di lavoro pubblico e responsabile della politica dell'ordine pubblico. Il suo atteggiamento del Governo è mutato da repressivo a neutrale, a promozionale. Il suo ricorso si effettua tramite la precettazione, che autorizza gli stessi prefetti nei rispettivi ambiti provinciali e intercomunali a emettere ordinanze urgenti a tutela della sanità e sicurezza pubblica, sanzionate penalmente. Il ruolo di mediazione e conciliazione del Governo è diventato sempre più intenso ed aperto rispetto al movimento sindacale: il Presidente del Consiglio, il Ministro del lavoro o qualche altro ministro interessato ha sbloccato situazioni di conflitto o di stallo. Significativa è anche l'autoregolamentazione, sia unilaterale, posta dalla sola organizzazione sindacale, sia bilaterale, convenuta con la controparte datoriale. Clausole di tregua o pace sindacale sono correlate alla durata dei relativi contratti.
collet. o all'attivazione di appositi procedimenti preventivi e compositivi dei conflitti. Le O.S. risultano obbligate a non proclamare e appoggiare lotte dirette alla modifica dei contr. vigenti o attuate senza dar corso ai procedimenti previsti. In caso di astensione dal lav. in settori o stabilimento tali da non permettere interruzioni improvvise e totali, se non a costo di rischi o danni per persone e/o macchine, si è dovuto stabilire casi, criteri, quantità di lavoratori che devono restare in servizio durante il corso dello sciopero per garantire il graduale spegnimento o il costante funzionamento minimo degli impianti (cd comandate). In difetto di accordi, i datori hanno proceduto unilateralmente, cercando di contare su comandate consistenti, tali da assicurare livelli produttivi non troppo lontani da quelli normali, mentre i sindacati hanno risposto riducendo le stesse comandate e/o chiamando in giudizio i datori per condotta antisindacale. Dopo la privatizzazioneDel rapporto di lav. nel PI, è stato confermato il rilievo prioritario degli accordi sindacali come fonte regolativa dello sciopero e il declino per il lav. subordinato dei codici di autoregolamentazione, i quali hanno continuato ad esercitare un 'influenza indiretta. Altro protagonista della regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è la Commissione di garanzia, organo terzo con poteri nel sistema di produzione dei comandi, nel sistema sanzionatorio e riguardo all'istituto della precettazione. Secondo un'interpretazione, in virtù di una netta distinzione tra sistema politico e sistema sindacale, lo sciopero è un mero strumento di autotutela contrattuale ed organizzativa: nel 1° caso, l'art.40 è connesso all'art.39, II parte, dove il dir. di sciopero è giustificato e limitato dalla sua natura strumentale rispetto al contr. collet., mentre nel 2° caso, l'art.40 deve essere collegato all'art.39,
co 1, dove il dir. di sciopero è motivato dal suo essere strumentale di effettività della stessa libertà di organizzazione ed attività sindacale.
Secondo un'altra interpretazione, si riconosce che il sistema politico è interconnesso col sindacale, il sistema sindacale è aperto all'interscambio col Parlamento e col Governo e lo sciopero è legittimato oltre lo scopo contrattuale ed organizzativo.
Si nota comunque un raccordo tra l'art.40 e l'art.3, co 2, che recepisce il principio di uguaglianza cd sostanziale: il dir. di sciopero è uno strumento idoneo a realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale.
Tale dir. è riconosciuto come vero e proprio dir. soggettivo, cioè un potere attribuito a un soggetto per il soddisfacimento di un interesse, sganciato dal contr. individuale e dal contr. collet. di lav.: inerisce allo stato di prestatore subordinato.
Non al contr. individuale, sospende l'obbligo lavorativo, ma non rimane confinato al meroottenimento di un diverso trattamento economico-normativo del datore. Si tratta di un dir. individualequanto al titolare e collettivo quanto all'esercizio: perciò, un abbandono del lav. configura l'esercizio del dir.di sciopero, solo se e in quanto attuato da un numero consistente di prestatori per un fine comune.L'azione di tutela del relativo esercizio è riservata alle sole o.s., poiché l'art.28 St.lav. attribuisce solo aquesti organismi l'azione contro un'eventuale condotta antisindacale, cioè lesiva anche del dir. di sciopero.La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali richiede alle o.s. l'individuazione delle prestazioniindispensabili per contemperare l'esercizio del dir. di sciopero con il godimento di dir. della personacostituzionalmente tutelati, delimitando le modalità di esercizio. La sent.Il decreto n°711/1980 della Cassazione chiarisce il significato di sciopero, definendolo come astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune. I soggetti titolari del diritto di sciopero sono il prestatore subordinato, a prescindere dal tipo e dal carattere, pubblico o privato, del rapporto, gli addetti a funzioni o servizi pubblici essenziali, i lavoratori autonomi, i professionisti e i piccoli imprenditori, mentre sono esclusi militari e poliziotti. Riguardo ai modi attuativi, si prevede una fase preliminare, costituita dalla definizione e presentazione della piattaforma, dalla richiesta e dell'eventuale apertura di una trattativa, dalla deliberazione e proclamazione delle lotte: non si tratta tuttavia di una fase necessaria. Non c'è obbligo di dare e osservare un congruo preavviso, se non nei casi previsti dalla legge, quando cioè un'astensione dal lavoro improvvisa e non preavvertita sia
rischiosa e lesiva rispetto all'integrità di persone/cose. In tal caso, il preavviso è tutelato come estrinsecazione della libertà di organizzazione sindacale e di manifestazione del proprio pensiero e di riunione. Riguardo alla durata, si distingue lo