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MORTE DELLA PARTE
Nel momento in cui muore la parte il processo si interrompe al fine di consentire a quelli che saranno eventualmente gli eredi della parte di subentrare nella posizione processuale della parte, poiché i diritti civili si trasmettono agli eredi. È chiaro che gli eredi potranno decidere di continuare poi quel processo e quindi di riattivarlo portando avanti la posizione civile del defunto; tutti questi eventi evidentemente interrompono il processo e lo rendono chiaramente più lungo.
Anche la decisione della Corte di Appello, anch'essa provvisoriamente esecutiva, laddove non convinca la parte soccombente, può essere oggetto di una ulteriore fase di impugnazione davanti all'organo di TERZO GRADO, la CORTE DI CASSAZIONE (con sede unica a Roma ed è un giudice che decide collegialmente con CINQUE magistrati). È l'organo supremo della magistratura ed il fatto che sia UNA SOLA è studiato ad hoc perché si vorrebbe che.
La Corte di cassazione è un organo giudiziario che non solo decide sulle controversie, ma emette anche decisioni che creano dei precedenti e che vengono diffuse su tutto il territorio nazionale. Questo serve a garantire un'applicazione del diritto abbastanza uniforme, poiché spesso situazioni identiche vengono decise in modo opposto da giudici diversi.
Le controversie individuali di lavoro, in particolare quelle sottoposte a questo particolare processo, sono specificamente indicate all'articolo 409 del codice di procedura civile. Queste includono:
- Le controversie individuali di natura privatistica, ovvero tra un dipendente e un datore di lavoro di natura privata, salvo alcune eccezioni particolari.
- Le controversie relative al rapporto di lavoro pubblico, ovvero quelle che coinvolgono dipendenti pubblici.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuata ha la previsione di una serie di istituti come ad esempio la malattia, la gravidanza, il preavviso, oppure un compenso che deve essere comunque rapportato a quelli che sono i compensi in uso nella zona dove viene resa la collaborazione).
L'art. 409 del C.P.C., pur riferendosi esplicitamente alle controversie individuali si applica anche alle controversie collettive di lavoro (sembra stia passando questa linea interpretativa), cioè quelle controversie che vedono avversario eventualmente un gruppo di lavoratori o soprattutto un'organizzazione sindacale nei confronti di un datore di lavoro.
Sicuramente si fa riferimento a quelle controversie collettive dove il legislatore stesso ha espressamente previsto l'applicazione degli articoli del 409 e seguenti del codice di procedura civile, e cioè il procedimento di repressione della condotta antisindacale dove addirittura c'è un richiamo espresso.
Le ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
Hanno assunto nel nostro ordinamento una tipologia che per la gran parte è quella propria delle associazioni non riconosciute; non si è passati quindi dalla registrazione, dall'ottenimento della personalità giuridica così come regolata dall'articolo 39 - II° - III° e IV° comma della Costituzione.
Nonostante ciò il Sindacato ha una sua personalità, limitata personalità:
- Ha una sua personalità economica (è il fondo comune che in prima battuta risponde; risponde chi agisce per l'associazione e non chi vi aderisce senza agire, altrimenti non ci si iscriverebbe a nessuna associazione).
- Ha una sua personalità processuale, nel senso che le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio così come prevede il 2° comma dell'articolo 36 del codice civile, nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione sulla base degli Statuti.
Perché quelle associazioni sindacali non presenti su tutto il territorio nazionale possono attivare un procedimento d'urgenza normale. LA DIFFERENZA sta nel fatto che l'articolo 28 è di per sé un procedimento d'urgenza e non bisogna dimostrare il "pericolum in mora" e il "fumus boni iuris" per accenderlo; nel procedimento d'urgenza invece bisogna dimostrare il "pericolum in mora", il "fumus boni iuris" come in tutti procedimenti d'urgenza. Non è l'associazione sindacale nazionale che attiva questo procedimento ma è il suo organismo locale, quindi attraverso lo Statuto occorre andare a vedere qual è l'istanza locale più vicina (in genere è l'organismo provinciale che può attivare questo procedimento, non lo possono fare quindi le rappresentanze all'interno dell'azienda). E' pertanto l'organismo più vicino al luogo dove
Questo comportamento che si pretende antisindacale è realizzato, a poter attivare questo procedimento. La scelta del legislatore è chiara: si vuole che la procedura ex articolo 28 sia attivata solo in situazioni effettivamente meditate da parte di un'organizzazione che abbia una struttura tale che comporti una evidente e sufficiente meditazione della scelta in proposito. Naturalmente il legittimato passivo (il convenuto) è evidentemente il datore di lavoro che si ritiene abbia posto in essere quel comportamento antisindacale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ex ART.28 Statuto - DECRETO MOTIVATO DEL GIUDICE
Il ricorso ex articolo 28 viene depositato davanti al tribunale, il tribunale fissa a breve un'udienza, dà un termine breve per consentire di notificare, informare quindi la controparte di questo ricorso, si notifica il ricorso ex articolo 28 e la data dell'udienza al datore di lavoro e il datore di lavoro a quell'udienza può decidere di comparire.
e dire la sua edifendersi sostanzialmente. Il giorno dell'udienza il giudice tenta un'eventuale conciliazione.