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Capo II: Condizioni del lavoro equo
Ilaria Milesi
Tutele del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro - i protagonisti diventano i soggetti lavoratori e non tutte le persone.
Paragrafo 5: Occupazione flessibile e sicura
- Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a condizioni di lavoro e accesso a un trattamento equo e paritario, protezione sociale e formazione. È promossa la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato;
- Conformemente alle legislazioni e ai contratti collettivi, è garantita ai datori di lavoro la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico;
- Sono promosse forme innovative di lavoro che garantiscano condizioni di lavoro di qualità. L'imprenditorialità e il lavoro autonomo sono incoraggiati. È agevolata la mobilità professionale;
- Vanno prevenuti i rapporti di lavoro
Che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici. I periodi di prova sono di durata ragionevole.
Il legislatore europeo pone attenzione sulle due figure: lavoratore e datore di lavoro.
Il concetto di flex security racchiude l'idea di flessibilità e sicurezza. È un tipo di politica promossa dall'unione europea dal 2000, quando a fronte degli importanti cambiamenti economico-sociali e del mercato del lavoro, è diventata crescente l'esigenza delle imprese di gestire in modo flessibile i rapporti di lavoro e la stessa manodopera. A fronte di questo incremento di flessibilità richiesto, bisognava introdurre anche delle politiche di sicurezza nel mercato del lavoro, a tutela del prestatore di lavoro.
Dove lo si trova? Come lo si trova questo concetto?
- La prima disposizione è di stampo tradizionalista i trattamenti dei lavoratori devono essere equi e della retribuzione, delle ore lavorate,
l'impegno richiesto a un lavoratore è determinato dal principio di proporzionalità, che riguarda sia il tempo di lavoro che l'accesso, oltre che la formazione. Si promuove sempre e comunque la prevalenza del contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, il concetto di flessibilità viene introdotto per consentire ai datori di lavoro di adattarsi al mercato. Questo principio non si allinea con l'idea di una transizione verso un lavoro a tempo indeterminato. La flessibilità può essere applicata in ingresso, con contratti di tipo flessibile (somministrazione, prestazione occasionale, tempo determinato, a chiamata), o con contratti di lavoro non standard. Il contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato è considerato il tipo di contratto standard, ma nella lettera b si tiene maggiormente conto della flessibilità. Il problema nel bilanciare queste diverse esigenze è complesso da realizzare.Riguarda le tipologie contrattuali, la flessibilità in uscita e in ingresso. Ma anche la flessibilità organizzativa interna, come si organizza il lavoro, l'orario di lavoro in base alle esigenze di mercato, le richieste dei fornitori. Flessibilità di tipo funzionale, di come una volta assunto il lavoratore come organizza il rapporto di lavoro, in base ad orario e organizzazione dei turni. Ma anche una flessibilità retributiva premi di risultato, forme di retribuzione collegate al raggiungimento di obiettivi, che possono essere personali o collettivi. Nella lettera c sono promosse forme innovative dove si può bilanciare sia la flessibilità, che la sicurezza. Quando si allude a forme innovative si può fare riferimento al lavoro agile o allo smartworking. Si incoraggia in questo caso il lavoro autonomo, quindi è difficile relazionarlo alla lettera a, che fa principalmente riferimento al lavoro subordinato. Ordinamento italiano.
l'articolo l'iniziativa economica privata è libera, Nel nostro ordinamento 41 cost ci dice che contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla ovviamente se non svolta insicurezza, alla libertà e alla dignità umana. È un richiamo che richiama l'ottica del bilanciamento tra libertà di iniziativa economica, in modo da poterla organizzare in piena libertà, in modo più soddisfacente alle esigenze della stessa azienda, in termini di produttività e efficienza, pur tuttavia andando a tutelare la sicurezza, la libertà e la dignità umana, quindi richiama le tutele garantite dal diritto del lavoro, sul presupposto che il lavoratore subordinato sia un soggetto che si trovi in una Ilaria Milesi condizione di vulnerabilità, quindi si necessitano interventi correttivi per bilanciare lo squilibrio di potere esistente nel mercato del lavoro. Paragrafo 06: retribuzioni a) I lavoratori hannodiritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso;
Sono garantite retribuzioni minime adeguate che soddisfino i bisogni del lavoratore e della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando contemporaneamente l'accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. La povertà lavorativa va nel prevenuta;
Le retribuzioni sono fissate in maniera trasparente e prevedibile, conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali.
Nel nostro ordinamento, l'art. 36 della Costituzione italiana ci dice che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Concetto di giusta retribuzione:
- La retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- La retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare una vita libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia.
Retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso dimensione della dignità. Il che significa che sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
Nella nostra costituzione in ogni caso a prescindere da equità o proporzionalità, deve essere garantito il principio della sufficienza, al quale si collega il concetto della dignità. Dalla lettura del dato costituzionale il principio di giusta retribuzione si compone di:
- Rispettare lo scambio di lavoro in cambio di una retribuzione e quindi la proporzionalità tra il lavoro prestato e il trattamento retributivo;
- La retribuzione deve garantire un'esistenza libera e dignitosa sia alla famiglia che allo stesso lavoratore, che deve valere a prescindere.
Paragrafo 07: informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di licenziamento
I lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all'inizio del
Rapporto di lavoro:
- Dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del periodo di prova;
- Prima del licenziamento, i lavoratori hanno il diritto di essere informati delle motivazioni e a ricevere un ragionevole periodo di preavviso. Essi hanno il diritto di accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.
Ordinamento italiano:
- Art. 2119 cc: il licenziamento deve essere per:
- Giusta causa;
- Giustificato motivo oggettivo;
- Giustificato motivo soggettivo.
- Art. 3 d. lgs. 23\15: stabilire il regime sanzionatorio del licenziamento ingiustificato - Tutela reale si allude non solo ai termini di licenziamento, la tutela oggettiva -> restituisce al prestatore di lavoro licenziato illegittimamente il reinserimento nel posto di lavoro (reintegrazione). Nel pilastro la reintegra non è prevista à lettera b: è prevista solo.
Unacompensazione adeguata, della reintegra nemmeno si parla.
Contrattazione collettiva Ilaria Milesiruolo fondamentale della contrattazione collettiva. Infatti, c’èNella lettera a viene espresso il lapossibilità nel contratto di lavoro di inserire una clausola che rimanda al contratto collettivo. Nelcontratto individuale non ci deve per forza essere inserite tutte le condizioni, che possono esseredemandate al contratto collettivo.
Paragrafo 8: dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori
Le parti sociali sono consultate per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche,a) occupazionali e sociali nel rispetto delle prassi nazionali. Esse sono incoraggiate anegoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto dellapropria autonomia e del diritto all’azione collettiva. Ove gli accordi conclusi tra le partisociali sono attuati a livello dell’Unione e dei suoi SM, ciò attraverso la procedura di
dialogo sociale, come ad esempio lo sciopero, la stipula di un contratto collettivo; c) Il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche e delle decisioni che riguardano il mondo del lavoro; d) La consultazione delle parti sociali in materia di legislazione e regolamentazione del lavoro; e) La promozione di accordi tra le parti sociali per la risoluzione di controversie e la gestione dei conflitti. Il dialogo sociale è un elemento fondamentale per garantire la partecipazione delle parti sociali alla definizione delle politiche e delle decisioni che riguardano il mondo del lavoro. Attraverso il dialogo sociale, le parti sociali possono esprimere le proprie opinioni, negoziare e raggiungere accordi che favoriscono il benessere dei lavoratori e la stabilità del sistema produttivo. È importante sottolineare che il dialogo sociale non implica necessariamente l'unanimità tra le parti sociali. Mentre in alcuni casi potrebbe essere richiesta l'unanimità per prendere decisioni, in altri casi è possibile raggiungere accordi anche senza il consenso unanime. L'importante è che il dialogo avvenga in modo costruttivo e che si cerchi di trovare soluzioni condivise. Il dialogo sociale è stato introdotto in Italia nel 2001 con la legge sulle competenze delle parti sociali. Questa legge ha permesso al governo di adottare una politica basata sul dialogo tra le parti sociali, seguendo una metodologia simile a quella prevista dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) al titolo X. Le parti sociali sono consultate sia durante l'elaborazione delle norme, sia nel momento in cui vengono attuate. Questo garantisce un coinvolgimento diretto delle parti sociali nella definizione delle politiche e delle decisioni che riguardano il mondo del lavoro. In conclusione, il dialogo sociale è uno strumento fondamentale per promuovere l'autonomia collettiva delle parti sociali e per favorire la partecipazione e la concertazione tra i diversi attori del mondo del lavoro.Lavoratori o i loro rappresentati hanno il diritto di essere informati e consultati in tempo utile su questioni di loro interesse, in particolare in merito al trasferimento, alla ristrutturazione e alla fusione di imprese e ai licenziamenti collettivi informati dal datore di lavoro;
È incoraggiato il sostegno per potenziare le capacità delle parti sociali di promuovere e incentivare l'azione delle parti sociali da parte del governo o comunque il dialogo sociale delle istituzioni europee. Attraverso, comunque, la consultazione prima dell'attuazione e l'emanazione di norme relative a politiche sociali ed economiche, ma anche attraverso dei fondi, leve fiscali. Si riconosce l'autonomia contrattuale collettiva.
Nel nostro ordinamento: art. 39 cost. comma 4 I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipula