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Il pubblico impiego: ambiti di applicazione
In una prospettiva certamente più avanzata rispetto a quella della legge quadro del 1983, il decreto legislativo 165 del 2001 distingue con chiarezza il rapporto organico o di ufficio (o sfera della macrorganizzazione) dal rapporto di servizio (o sfera dell'amicrorganizzazione).
Per quanto riguarda il primo, rimane ferma la competenza del legislatore, in sintonia con l'art. 97 della Costituzione. È prevista infatti una riserva di legge per le materie estranee al rapporto di lavoro ed attinenti ai profili dell'attività pubblicistica di cosiddetta macrorganizzazione della pubblica amministrazione e dei diritti fondamentali riconosciuti dall'art. 33 della Costituzione. Esempi di materie: organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici, i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro.
La garanzia delle libertà. Il decreto propone dunque un modello ispirato ai seguenti principi: imparzialità, trasparenza, efficienza, economicità, funzionalità. Il legislatore dispone poi che le funzioni di indirizzo politico vengano esercitate dagli organi di governo, (che devono individuare obiettivi e programmi e controllarne i risultati) mentre le attività di gestione (tecnica e amministrativa) o di microorganizzazione siano affidate ai dirigenti, che assumono la figura di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO I principi di privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego trovano applicazione nei confronti di: - Amministrazioni statali e sciole di ogni ordine e grado; - Regioni, province, comuni, comunità montane e le loro associazioni; - Istituzioni universitarie; - Camere di commercio; - Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; - Amministrazioni, aziende ed enti delServizio sanitario nazionale; - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le agenzie fiscali (più in generale, tutte quelle strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici); - CONI. Uno specifico approfondimento merita l'applicazione del Testo Unico alle amministrazioni locali. Allora, lo Stato ha potestà esclusiva in materia di giurisdizione, di ordinamento civile e penale e determina i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. Le Regioni godono di potestà esclusiva o concorrente con quella statale (art 117 comma 3), mentre gli enti locali hanno un'autonomia amministrativa ai sensi dell'art 118. In tale contesto, alcune disposizioni si applicano direttamente, mentre altre costituiscono per le Regioni e gli enti locali i "principi fondamentali" ai quali devono attenersi, tenuto conto dei loro.Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) disciplina gli enti locali, limitandone la potestà statutaria. Altra fonte importante in tema di enti locali sono i regolamenti, che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi propri dell'ente, sempre nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge e dallo statuto.
Per espresso disposto dalla legge, il decreto 165 del 2001 non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di dipendenti pubblici:
- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- Avvocati e procuratori dello Stato;
- Personale militare e di polizia;
- Personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
- Dipendenti della Camera, del Senato e della Corte Costituzionale;
- Personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Professori e ricercatori universitari, anche se i
PRINCIPI GENERALI ISPIRATORI DELLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO
Nel quadro della riforma di cui al decreto legislativo 165 del 2001 e successive modifiche, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche appaiono caratterizzati dai seguenti principi:
- I rapporti sono disciplinati dal capo I, titolo II del libro V del codice civile (LIBRO QUINTO DEL LAVORO, TITOLO II DEL LAVORO E DELL'IMPRESA, CAPO I DELL'IMPRESA IN GENERALE) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni eventualmente contenute nello stesso decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo;
- Per tutte le materie che regolano l'organizzazione degli uffici e i rapporti individuali di lavoro, le amministrazioni
Operano con la capacità e i poteri di fondatore di lavoro provato, fatta salva la sola informazione ai sindacati. Di conseguenza, è prevista la separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Le prime fanno capo agli organi di rappresentanza politica, mentre le seconde fanno capo a una nuova figura di dirigente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto;
I rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente, cioè per tramite di contratti collettivi e individuali di lavoro, salvo le materie ancora soggette a riserva legale. Ne consegue che i rapporti di lavoro non si costituiscono più per atto unilaterale di nomina della pubblica amministrazione ma per il tramite di contratti individuali di lavoro;
Le amministrazioni pubbliche devono garantire parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi; - I contratti collettivi di lavoro costituiscono una fonte diretta di disciplina del rapporto, cioè sono immediatamente efficaci nei confronti dei destinatari; - Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Fermi tali principi, va rilevato che pur nell'ambito di un sistema privatizzato, il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni continua ad essere regolamentato, per molti istituti, in modo differenziato rispetto al settore privato. LA LEGGE E LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA La Riforma Madia, nel perseguire l'obiettivo di riequilibrare il rapporto tra le fonti, provvede a ridefinire l'ambito di competenza della contrattazione collettiva nei confronti della legge, modificando il decreto legislativo 165 del 2001. Rimangono esclusi dalla contrattazione collettiva sia i provvedimenti amministrativi.dimacrorganizzazione che gli atti privatistici di ordinaria gestione degli uffici, e in particolare le materie attinenti alla organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle inerenti alle prerogative dirigenziali e i principi fondamentali di organizzazione degli uffici (e i modi di conferimento e di titolarità degli stessi).
Sono previste inoltre delle limitazioni all'autonomia collettiva, consentita negli esclusivi limiti imposti dalla legge nelle materie:
- delle sanzioni disciplinari;
- della valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio;
- della mobilità.
Altri limiti riguardano:
- la determinazione dei comparti negoziali della contrattazione collettiva nazionale (che non devono essere più di quattro e sono determinati mediante accordi stipulati fra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, sulla base di indirizzi provenienti dai comitati di settore; non possono essere superiori a
fissazione dei limiti massimi delle aspettative dei permessi sindacali;
La disciplina dei contratti collettivi integrativi conclusi a livello di singola amministrazione o a livello territoriale per più amministrazioni;
La determinazione di nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
Gli istituti della partecipazione e più in generale i rapporti sindacali sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali.
I SOGGETTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA:
L'ARAN E LE ORGANIZZAZIONE SINDACALI DEI LAVORATORI DOTATE DI RAPPRESENTATIVITÀ
ARAN: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. È un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile, rappresenta in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni. Essa ha lo scopo di assicurare che la disciplina
contrattualee le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggior rendimento dei servizi pubbliciper la collettività col minore onere per essi.
L’ARAN è composto da:
- Il Presidente, nominato con DPR su proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione, scelto fra esperti in materie di economia del lavoro, diritto dellavoro. Dura in carica 4 anni, può essere riconfermato una sola volta. La suacarica è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale;
- Il Collegio di indirizzo e di controllo, è costituito dal presidente e da quattrocomponenti scegli tra esperti in materia di relazioni sindacali e di gestione del12personale. Il collegio dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essererinnovati una volta sola.
Sia il presidente che il collegio devono essere persone che non rivestono incarichipubblici elettivi o cariche in pa