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Il contratto di lavoro a tempo parziale e altre tipologie contrattuali ad orario flessibile

Il lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) consiste in una prestazione di lavoro con un orario ridotto rispetto a quello normale. In seguito alla direttiva europea n.97/81 del 1997, con l'obiettivo di definire principi generali e le prescrizioni minime finalizzati all'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e alla promozione di questa forma di occupazione, l'Italia ha dato attuazione al D.Lgs. 61 del 2000. In seguito, con la riforma del mercato del lavoro, il part-time venne inserito anche nel D.Lgs. 276 del 2003, ma quest'ultimo non si applica alle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2), a cui continua ad essere applicato il D.Lgs. precedente.

Sintesi: il testo originario continua ad essere applicabile alle amministrazioni pubbliche, mentre il testo successivo, derivante dalle modifiche introdotte nel 2003, si applica al lavoro privato.

Art. 1

  • Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
  • Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
    • Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati.
    • Per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera precedente.
    • Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro.
    • Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
    • Per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
  • I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa.
  • Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.

L'art. 1 del D.Lgs. 61 del 2000, ai co.1° e 4°, stabilisce che “nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale”. La legge definisce le nozioni di tempo pieno, di tempo parziale, nonché di part-time orizzontale, di part-time verticale e di part-time misto. Inoltre, i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità delle prestazioni di lavoro a tempo parziale.

La forma richiesta dalla legge per la stipulazione del contratto, è quella scritta “ad probationem” (ai fini di prova) (art. 2).

Un'importante parte della disciplina del part-time, è quella che sancisce il principio di non discriminazione (art. 4). Tale principio si sostanzia nella previsione di un divieto di riservare al lavoratore part-time, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile. Il lavoratore part-time gode degli stessi diritti di cui beneficia il lavoratore a tempo pieno comparabile, cambia solo il trattamento riservato che va riproporzionato in ragione della ridotta entità dell'orario di lavoro.

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