Diritto del lavoro
Introduzione. Rapporto di lavoro / relazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore, contratto di lavoro
subordinato. Problema: protezione del lavoratore (soggetto debole da un punto di vista sociale e del lavoro) nei
confronti della controparte contrattuale. Ciò che il lavoratore mette in gioco è la sua persona, non può eseguire il
contratto se non mette in gioco azioni che dipendono dal suo corpo. Vi è una tutela fisica del lavoratore mosso da
esigenza il lavoratore potrebbe accettare un lavoro contro l’integrità della sua salute, quindi bisogna evitarlo. Il
diritto del lavoro offre un contratto particolare: si tratta di modelli offerti alle parti per regolare i propri interessi.
L’art. 1322 permette di realizzare contratti atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. Questo
modello non vige per il contratto di lavoro subordinato per l'esigenza di tutelare il lavoratore imposto dalla legge.
Origine del diritto del lavoro. Disciplina recente che nasce tra '800 e '900 con l’avvento della civiltà industriale.
Nasce con la fabbrica ed è per questo che è incentrato sull'operaio per poi svilupparsi di conseguenza. Vi è una fase
di transizione fra l’organizzazione produttiva di tipo artigianale e quella strutturata sulla vera e propria impresa
capitalistica. La bottega artigiana costituiva l’epicentro del sistema economico preindustriale in cui venivano
costruiti i manufatti. L’artigiano era circondato da una serie di collaboratori (laborantes) che prestavano la loro
opera non in funzione di un corrispettivo, ma con lo scopo di apprendere un mestiere. Il risultato produttivo era
destinato a soddisfare le esigenze dell’economia cittadina o della corte: non si aveva una produzione di massa dei
beni, dal momento che l’artigiano produceva su commissione. Sul piano giuridico tale direttiva era codificata negli
statuti delle corporazioni artigiane, che, allo scopo di limitare la concorrenza, stabilivano dei massimali alla
produzione da parte di singole botteghe. Questo sistema si trasforma con l'avvento delle Banche che erogano crediti.
L'artigiano ottiene un finanziamento per procurarsi materie prime offrendo alla Banca provvigioni sugli utili. In
questa fase nasce il modello di contratto di lavoro subordinato alla confluenza fra il rapporto di servitù ed il
rapporto di Verlag (schema contrattuale con cui l’artigiano ottiene un mutuo da un mercante, impegnandosi a
restituire il capitale tramite cessione di una partecipazione agli utili della bottega). Il ruolo del mercante è limitato
alla sola acquisizione ed allo smercio del manufatto realizzato dall’artigiano (commercializzazione del bene). Dalla
bottega artigiana si passa ad un'impresa organizzata da un imprenditore che guida le macchine e gli operai.
Successivamente il mercante inizia a diventare imprenditore e richiede alle botteghe un certo prodotto che riesce a
distribuire meglio. Le botteghe e gli artigiani iniziano, quindi, a lavorare per il mercante. Il mercante si trasforma in
imprenditore perché compra le macchine e paga gli artigiani/operai privi, ormai, di propri mezzi di produzione. Si
ha, quindi, l’avvento del sistema di fabbrica in cui tutte le fasi del processo produttivo vengono accentrate in un
unico luogo, alle dipendenze dell’imprenditore, allo scopo di giungere ad una produzione di serie dei manufatti.
Ormai l’artigiano è deprofessionalizzato ed offre la sua forza lavoro rientrando nella figura del lavoratore
subordinato. Condizioni necessarie per il definitivo passaggio fra i due sistemi sono: la rivoluzione tecnologica, una
modificazione dei rapporti socio – economici, tale da superare le limitazioni alla libertà economica indotte dal
corporativismo, e la traduzione di tali istanze liberistiche sul piano degli istituti giuridici. Profondo cambiamento
sociale e politico: la classe borghese andrà a costituire l'imprenditoria. L'Italia vede lo sviluppo dell'imprenditoria
solo alle metà dell'800 che si svilupperà tra '800 e '900, perciò nel codice civile del 1865 non si parla di contratto di
lavoro subordinato. Ai tempi si aveva solo un contratto di locazione delle cose e delle opere da quest'ultimo si
iniziò a parlare di imprenditoria. Art. 1627 locazione di opere: 3 tipi le persone obbligano le proprie opere all'altrui
servizio, contratto di trasporto di persone o cose, imprenditori di opere ad appalto o cottimo. Accorda il lavoro
autonomo e subordinato. Art. 1628 vieta i contratti di lavoro a tempo indeterminato (nessuno può obbligare la
propria opera all’altrui servizio se non a tempo o per una determinata impresa). Non ci sono altre regole che tutelano
il lavoratore nel 1865. Tutto è lasciato alle parti, collocate in buona sostanza sullo stesso piano. A causa
dell’astensionismo legislativo nasce la cosiddetta questione sociale. Tra '800 e '900 vi furono i primi interventi
normativi che andarono a costituire il primo nucleo della legislazione sociale diretta a proteggere tutti i lavoratori
con una tutela minimale, ovvero diretta a donne e bambini, in primo luogo sull'assicurazione obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro. Collegi probivirali del 1893 (segnano l'inizio della storia della giustizia del lavoro italiana): tali
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collegi dovevano assolvere, istituzionalmente, la funzione in precedenza svolta da collegi arbitrali episodicamente
costituiti per la soluzione dei primi conflitti tra capitale e lavoro (ovvero tra datore e lavoratore) originati dalla
rivoluzione industriale: i collegi dovevano mirare soprattutto alla composizione amichevole delle controversie di
lavoro. La composizione dei collegi era paritaria tra rappresentanti, eletti dalle rispettive categorie, degli industriali e
degli operai, mentre il Presidente, uno effettivo ed uno supplente, era nominato con decreto reale su proposta del
Ministro dell’agricoltura, industria e commercio, e scelto “fra i funzionari dell’ordine giudiziario e fra coloro che
possono (...) essere nominati conciliatori” (era togato). I componenti dei collegi devono decidere nei casi concreti
secondo equità, ma con un’equità creativa di diritto, data l’assenza di regole legali, pur ispirandosi a usi locali.
Decidono che il recesso nel licenziamento deve essere erogato con preavviso. Nel periodo corporativo/fascista
vengono emanate la legge sull'orario di lavoro del 1923 (limite di 8 ore) e la legge sull'impiego privato (solo per gli
impiegati, più qualificati e idonei ad essere irrorati nel regime per avere consensi, e non per gli operai) oltre che a
quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, al riposo domenicale e settimanale,
all’istituzione del libretto di lavoro, alla previdenza. Significativa è anche la predisposizione di una Carta del lavoro
(1927), che rappresenta una summa di principi in materia lavoristica. Il tratto distintivo del regime si espresse
nell’ambito dei rapporti collettivi di lavoro. Il contratto collettivo era fonte di diritto obiettivo. La libertà sindacale
era formalmente riconosciuta ma solo i sindacati fascisti erano realmente autorizzati a redigere contratti di lavoro
validi erga omnes. Particolarità: il contratto di lavoro subordinato non è disciplinato nel libro IV ma nel libro V
accanto al diritto di società e imprese; l’art. 2084 non è riferito al contratto ma al lavoratore subordinato; la
disciplina riguarda il lavoro subordinato nell'impresa e non in generale. Tutte le attività produttive dovevano essere
funzionali allo Stato fascista. Con la Costituzione viene sancito che tutti i lavoratori e in particolare quelli
subordinati hanno diritto ad una maggiore tutela. Il diritto del lavoro così come lo conosciamo oggi nasce con
l'avvento della Costituzione: la logica costituzionale prevede il riconoscimento della diversità delle parti disparità
economica e sociale tra datore e lavoratore e riconosce il bisogno di tutela del lavoratore. Un primo riferimento si ha
nel Titolo III, dedicato ai Rapporti economici, in cui si inserisce a pieno titolo la materia lavoristica. Il lavoro, però,
ha un’importanza così preminente da farne addirittura fondamento della Repubblica nell'art. 1 della Costituzione.
Norma cardine per capire l'evoluzione del diritto di lavoro è l'art. 3 principio di eguaglianza fonda il principio di
non discriminazione cardine nella teoria giuslavorista (nel I comma si tratta di un’eguaglianza formale e nel II di
un’eguaglianza sostanziale). Vi è una debolezza nella società i cui ostacoli devono essere rimossi dalla legge.
Processo dei lavoratori in divenire che devono essere protetti per eliminare le disuguaglianze. Art. 4 alcuni
sostengono che il diritto al lavoro non sia tanto un diritto dei lavoratori quanto un diritto sociale. Non è un diritto
direttamente azionabile da parte dello Stato ma è sociale e si può richiedere allo Stato di provvedervi. Art. 35, I
comma tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (sguardo ampio). Vengono poi individuate delle
specifiche protezioni con riferimento al lavoro subordinato: garantiscono una tutela minima indissolubile art. 36
(retribuzione minima, limita durata massima giornata lavorativa, riposo settimanale e ferie annuali); art. 37 (parità
uomo/donna, tutela del lavoro dei minori); art. 39 (libertà sindacale); art. 40 (diritto di sciopero); art. 41 (libertà di
impresa, limiti d’impresa: il bilanciamento tra queste due sfere di libertà è sostanzialmente demandato alla legge
ordinaria). In seguito (fino anni '80) si sviluppa una condotta protettiva del lavoratore. 3 grandi periodi:
- I fase (fino a metà anni '60): si dà protezione alla fasce più deboli e marginali della forza lavoro (tutela
donna, abolizione licenziamento donna per matrimonio, leggi sull’apprendistato [legge 25/55], prevenzione degli
infortuni sul lavoro, norme sull’igiene), garanzie di uno standard minimo ed invalicabile di protezione per tutti i
lavoratori (legge Vigorelli n. 741/59: si garantiscono a tutti i lavoratori minimi di trattamento economico e
normativo, soprattutto in campo salariale – tentativo di realizzare l’estensione erga omnes dei contratti collettivi di
lavoro; collocamento pubblico della manodopera: ufficio pubblico che si occupa di trovare lavoro), protezioni
antifrode (per evitare situazioni triangolari che eludono le leggi del diritto del lavoro: legge 1369/60 divieto di
interposizioni: inibiva all’imprenditore di affidare in appalto, subappalto o in qualsiasi altra forma l’esecuzione di
mere prestazioni di lavoro; legge del '62: abolizione contratto a termine a favore di quello indeterminato);
- II fase (tra 1965 e 1975 – anni della grande espansione del garantismo normativo): la Corte, con la sentenza
n. 63/66, dichiara incostituzionale l’art. 2948, n. 4 nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione del 2
diritto alla retribuzione in costanza di rapporto di lavoro. La Corte decide che la prescrizione può decorrere dal
momento della cessazione del rapporto di lavoro. Legge 604/66: supera il principio del licenziamento libero (o
libera recedibilità), ribadito dall’art. 2118, e introduce il principio secondo cui il datore di lavoro può licenziare il
lavoratore solo se sussista una giusta causa, un giustificato motivo soggettivo e un giustificato motivo oggettivo. In
caso di licenziamento ingiustificato è prevista solo un’indennità risarcitoria. Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori):
apice della tutela dei lavoratori subordinati. In primo luogo si pone l’obiettivo di rendere effettivi i diritti sanciti
nella Costituzione: espone i principi costituzionali nell'ambito del rapporto di lavoro e della fabbrica. Riconosce ai
singoli lavoratori diritti individuali di libertà nell'ambito del rapporto di lavoro e si prospetta l’incidenza dei diritti
fondamentali anche nei rapporti privatistici. Art. 18: articolo cardine, supera la natura indennitaria della legge 604 e
ammette un’indennità reintegratoria oltre ad un risarcimento del danno. Il titolo III vuole assicurare la presenza del
sindacato nel luogo di lavoro: sostegno di una contrattazione collettiva aziendale. Ulteriore passaggio è costituito
dalla legge 533/73 che introduce una nuova disciplina per le controversie individuali di lavoro (processo del lavoro
rapido, concentrato e tendenzialmente orale; il tempo non corre ai danni della parte economicamente più debole);
- III fase (dal '75): lunga fase di evoluzione. L'impennarsi della disoccupazione fa sì che, a partire dal 1975,
vi sia una legislazione della crisi o dell’emergenza in cui si riduce la tutela dei lavoratori in materia di salario e dei
meccanismi automatici di rivalutazione della retribuzione (diminuisce la scalata delle scale mobili e il salario non
viene più adeguato all'inflazione), ammortizzatori sociali (viene integrata la CIG - cassa integrazione guadagni -
favorendo lo sviluppo in altri settori), viene favorita l'occupazione giovanile. Metodo della concertazione sociale: il
Governo concorda con le parti sociali i contenuti dei provvedimenti legislativi da emanare e il raggiungimento del
consenso fra le parti è convalidato in protocolli d'intesa (es. Protocollo Scotti del 1983). Il legislatore vieta
all’autonomia collettiva di stabilire trattamenti più favorevoli. Procedimento di superamento dell’inderogabilità del
contratto di lavoro: viene superata in certi casi e tramite il contratto collettivo può essere peggiorata.
Nell'ultima parte del '900 si ha la globalizzazione: apertura dei mercati e dell'economia. Questo comporta una
concorrenza delle imprese giocata a livello mondiale. Ogni ordinamento non è più separato dagli altri. Processo reso
possibile dalle nuove tecnologie che permettono di comunicare a distanza. Esigenza di flessibilità: adattabilità della
produttività alle esigenze del mercato globale. Flessibilità: parola chiave delle 4 grandi riforme degli ultimi 15 anni:
- Riforma Biagi (d.lg. 276/2003): introduce rapporti di lavoro specializzati. Maggiore flessibilità del lavoro
potendo usare contratti duttili per varie esigenze. Segmentazione del mondo del lavoro, contratti atipici per giovani.
- Legge Fornero (l. 92/2012): modifica l’art. 18 dello statuto, restringendo le ipotesi di reintegrazione dal
licenziamento ingiusto. Sterzata nella direzione della flessibilità sia in entrata che in uscita.
- Decreto legislativo 34 del 2013 : potenzia la flessibilità in entrata favorendo i contratti a termine.
- Jobs act : potenzia la flessibilità in uscita restringendo ancora di più le ipotesi di reintegrazione tornando ad
un’ipotesi indennitaria. Possibilità di assunzioni a tempo determinato per massimo 36 mesi e senza la necessità di
giustificazione. Fino ad ora le modifiche sono state fatte sulla flessibilità in uscita o in entrata e non per quella in
corso di rapporto (cambiamento ore di lavoro, mansione ecc.).
Art. 2103: modificato da una norma che impone al datore di non modificare mai negativamente la mansione del
lavoratore, diminuendogli la retribuzione. Obiettivi riforma: superare la segmentazione dei lavoratori per ricomporre
il mondo del lavoro e diminuire la disoccupazione.
Lavoro subordinato (art. 2094).
“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”
Fattispecie di riferimento della materia: è inderogabile. Le discipline protettive costituiscono per il datore di lavoro
un costo (investimenti per il materiale idoneo, uscite di sicurezza, rapporto di previdenza sociale – INPS –
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL – osservanza da parte del datore della legislazione di garanzia
per il lavoratore), per sfuggire al quale i datori a volte eludono la disciplina creando dei contratti atipici, ovvero di 3
lavoro autonomo, che devono sottostare ai soli artt. 2222 e 2228. Nel 1865 non esistevano contratti di lavoro ma di
locazione di opere. Le norme di locazione di opere erano scarne: l'unica era il divieto di rapporti perpetui. Gli
interpreti, sulla base della locazione di opere, usano una distinzione che risale al diritto romano: distinzione tra
locatio operi e locatio operarum. Un'altra distinzione è fatta sulla base della dottrina tedesca: obbligazioni di mezzi e
obbligazioni di risultato. La locatio operarum è caratterizzata dalla temporalità, dalla durata nel tempo e dalla messa
a disposizione delle energie produttive si sostanzia ed è caratterizzata da un’obbligazione di mezzi in quanto il
lavoratore si impegna a mettere a disposizione le proprie energie produttive. La locatio operi, invece, attribuisce
qualcosa da fare ad un soggetto che si obbliga al compimento dell'opera e del servizio si tratta di un'obbligazione
di risultato (es. sarto che si obbliga a confezionare il vestito). Distinzione che serve a determinare se è stata
adempiuta l'obbligazione determina la responsabilità per inadempimento. Tra '800 e '900 viene emanata una
legislazione protettiva, separata dal codice del 1865 e perciò speciale, che non conosce una legislazione di
riferimento sul soggetto da proteggere non è nominato il lavoratore e quindi vi è solo un'allusione all'operaio.
Legislazione imprecisa dibattito tra la corrente dei novatori (vogliono costruire un nuovo concetto sulla base di
considerazioni innovative sul piano socio – economico, vogliono delineare un soggetto - il lavoratore - che ha
bisogno di protezione. Verificano l'adempimento e attuano una legislazione protettiva) e la corrente dei civilisti
(vincitori. Il nucleo del contratto sociale si ricerca all'interno del codice civile). Ludovico Barrassi scrive il
“contratto di lavoro” nel 1915 e propone un'idea che si basa sul principio espresso dai civilisti. Idea
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