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Legislazione imprecisa dibattito tra la corrente dei novatori (vogliono costruire un nuovo concetto sulla base di
considerazioni innovative sul piano socio – economico, vogliono delineare un soggetto - il lavoratore - che ha
bisogno di protezione. Verificano l'adempimento e attuano una legislazione protettiva) e la corrente dei civilisti
(vincitori. Il nucleo del contratto sociale si ricerca all'interno del codice civile). Ludovico Barrassi scrive il
“contratto di lavoro” nel 1915 e propone un'idea che si basa sul principio espresso dai civilisti. Idea politicamente
influenzata perché si ritiene che il contratto, quale mezzo di accordo tra le parti, sia il mezzo per stabilire la loro
parità. Barrassi rifiuta il modello dei novatori, stabilendo che quello dei civilisti sia idoneo ma lo modifica il
contratto di lavoro si deve ricondurre alla locazione di opere. Il conduttore ha diritto di godere delle energie
produttive emanate dal lavoratore. Barrassi sostiene che il carattere distintivo del contratto è la subordinazione alle
direttive del datore. Questa fattispecie del contratto, incentrata sulla subordinazione, serve a più fini: se si tratta di
locatio operarum accerta la responsabilità di inadempimento, ma detta, anche, una legislazione protettiva, quindi un
rapporto di subordinazione. Il concetto di subordinazione è funzionale per riconoscere tutela ai soggetti che
hanno davvero bisogno? In effetti garantisce tutela alla maggioranza di questi soggetti. Alcune figure di lavoratori
sfuggono a questa tutela, mentre altre sono soggette a tutela anche se non ne hanno bisogno. Nel sistema fordista si
intercettano i soggetti davvero bisognosi di tutela. Le nuove tecnologie rendono più labili le direttive del datore. La
fattispecie diventa meno incisiva e si apre la discussione sulla subordinazione nel mondo del lavoro. Modifiche fino
ad allora: introduzione del lavoro continuativo, a progetto ed economicamente protetto. Nel Cod. civ. del 1942 ciò
viene espresso nella norma del lavoro subordinato (art. 2094) e in quella del lavoro residuale e del contratto d'opera
(art. 2222). Tratti comuni: sono entrambi contratti di scambio a titolo oneroso prevedono un fare e un dare un
corrispettivo o una retribuzione. In entrambi i casi il fare è caratterizzato dalla personalità. Differenze: art. 2094
prevede la subordinazione, art. 2222 la esclude (nel lavoro autonomo il lavoratore auto – organizza i mezzi ed i modi
della prestazione e si impegna a fornire al committente il lavoro finito, ovvero un bene materiale o un servizio). La
dottrina si interroga sul significato da dare ai termini presenti nell'art. 2094: collaborazione (il lavoratore si obbliga
ad un facere specifico in attuazione di un contratto di scambio – non è un carattere distintivo della subordinazione,
ma è un dato generico), dipendenza (può essere presente anche nel lavoro autonomo: il committente da direzione su
come svolgere il lavoro perciò non è distintiva) e (etero) direzione (potere del datore di dirigere la prestazione verso
un risultato a sé utile – carattere distintivo). Quindi la dottrina di quest'articolo allude alla subordinazione senza
darne una specifica descrizione. La giurisprudenza compie un'interpretazione creativa, analizzando il modo di agire
dei giudici e usa un metodo interpretativo tipologico: trasforma questo metodo passando da sussuntivo a tipologico.
Ci sono diverse teorie sulla subordinazione. La giurisprudenza si avvale di un criterio che valorizza l’insieme della
disciplina del rapporto (e i suoi effetti) per risalire alla fattispecie, valorizzando il complesso degli elementi che
definiscono il tipo normativo. La teoria che vige oggi è quella dell’etero – direzione. Due teorie:
- Metodo sussuntivo: isolo il dato caratterizzante. L’interprete prima ricostruisce la fattispecie della norma,
partendo dai relativi effetti, e poi valuta se nella fattispecie concreta vi sia quel carattere che qualifica la fattispecie
astratta giudizio di riconduzione per entità. In applicazione del concetto di subordinazione si analizzano i tre
elementi dell'art. 2094: collaborazione termine puramente descrittivo, senza importanza giuridica e prevede 4
obblighi di carattere generale per il lavoratore: correttezza e buona fede; direzione e dipendenza due facce dello
stesso elemento caratterizzate da potere tecnico giuridico e soggezione. Il potere direttivo esiste almeno in via
potenziale;
- Metodo tipologico: il giudice individua una serie di dati concreti che caratterizzano normalmente il
contratto di lavoro subordinato e isola gli indici ricorrenti nella prassi: durata nel tempo ecc. Questi indici non
devono sussistere necessariamente nello stesso tempo, ma la giustizia elabora un numero sufficiente di indici nella
fattispecie concreta. Il metodo tipologico dà rilievo al modello sociale che la norma ha preso a riferimento, ma allo
stesso tempo il giudice non ha rispecchiato in pieno il modello sociale nella norma. L'interprete ha il compito di
isolare tutti gli elementi che contraddistinguono i caratteri distintivi tipo metodologico.
Caratteri del tipo normativo: assenza di rischio, retribuzione a scadenze fisse, assoggettamento, etc. Obiettivo: la
giurisprudenza vuole tutelare i soggetti deboli. Esito: espansione del diritto del lavoro, più contratti vengono
assoggettati alla subordinazione. Critiche: incertezza del diritto (soggettivazione), prototipo (la figura di riferimento
degli anni '60 è ormai cancellata dalla realtà - il lavoratore non è più quello della fabbrica ma della grande impresa),
tutela e subordinazione anche ai lavoratori che non ne hanno bisogno perché lavoratori autonomi. Il metodo usato
dall'art. 2094 era insufficiente. Proposta risolutiva: coordinare i due metodi. Nelle ipotese in cui non è evidente un
potere direttivo e il datore afferma la presenza di un lavoro subordinato, il giudice ammette la presenza di indici
sussidiari che permettono di accettare comunque che si tratti di un contratto di lavoro subordinato. La Cassazione,
infatti, applica il metodo sussuntivo, che prevale sempre, ma se questo non basta usa anche gli indici, sostenendo di
non usare il metodo tipologico ma ne usa solo gli indici come spia per dimostrare che un lavoro è soggetto a
subordinazione. Nei casi dubbi in cui la subordinazione non è evidente la giurisprudenza ricorre ai criteri di
contorno. In sintesi, la giurisprudenza dice di mantenersi fedele al presupposto dell’esistenza di un’unica fattispecie
negoziale tipica, che fa perno sul concetto di subordinazione; nella soluzione del caso concreto abbandona il
criterio della subordinazione, così intesa, e richiama quali indici tipizzanti altri elementi; tali elementi non sono
scritti nell’art. 2094 ma sono desunti dal contesto socio – economico. Indici empirici di riconoscimento esteriore
della subordinazione: la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario predeterminato,
il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto
organizzativo dato dal datore, l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale,
l’inserimento nell’impresa del datore, la sottoposizione ai poteri di controllo e di direzione del datore, il carattere
personale della prestazione, la cessione di energie lavorative, l’estraneazione dal risultato produttivo.
Sentenza 30/96: redatta da un giudice della Corte costituzionale teoria della doppia alienità aggiorna il concetto
di subordinazione ai nuovi problemi. Concentra il lavoro subordinato sulla presenza di subordinazione da parte del
lavoratore. L’eterodirezione non è l’elemento discretivo principe, bensì lo è la doppia alienità del risultato (il
lavoratore non si appropria del prodotto finito del proprio lavoro) e dell'organizzazione (non appartiene al lavoratore
ma al datore). Ruolo marginale della volontà delle parti nel contratto. Le parti possono decidere quale tipo
contrattuale scegliere e non possono modificarne la disciplina applicabile, in quanto inderogabile. Per la
qualificazione del contratto di lavoro subordinato è necessario far capo al comportamento complessivo delle parti
più che alle loro eventuali dichiarazioni. Concetto affermato dalla Corte nelle sentenze 121/93 e 115/94:
indisponibilità del tipo contrattuale delle parti. Nella prima la legge stabilì che certi enti non sono “soggetti,
relativamente ai contratti d’opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati,
all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in
essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione”. Con la sentenza di rigetto 115/94 si afferma che mai sarebbe
consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità
della tutela inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che siano inquadrabili nell’ambito della
subordinazione. Principi sottratti alla disponibilità delle parti. L'art. 2094 non è costituzionalizzato, perciò il
legislatore può creare nuove discipline. Si deve rispettare il criterio di ragionevolezza (art. 3): il criterio scelto deve
essere di generale applicazione, ovvero il legislatore non può sottrarre dalla tutela chi sia legittimato a richiederla.
Le parti intitolano il contratto come contratto di lavoro subordinato (nomen iuris). Precedentemente tale nomen iuris
non era tenuto in considerazione dal giudice, oggi invece si nelle situazioni più incerte. È molto frequente che le 5
parti simulino contratti di lavoro autonomo, meno costoso, ma in realtà vogliano un contratto di lavoro subordinato e
così si atteggino. I giudici in questi casi guardano come il contratto si sviluppi nella realtà, al di là del nomen iuris,
perché la pratica reale indica la volontà delle parti che può essere modificata da quella stabilita in precedenza.
Certificazione dei contratti di lavoro. Per risolvere alcuni problemi messi in campo dal principio di inderogabilità
ci sono varie proposte dirette a consentire al lavoratore di ridisegnare il contenuto del contratto con l’inserimento di
clausole derogative e/o abdicative rispetto alle previsione di norme inderogabili. Il sistema proposto è quello di
volontà assistita tramite il quale un organo imparziale ed autorevole può sorreggere la volontà del lavoratore all’atto
della formazione del contenuto del contratto. Questa proposta condurrebbe alla detipizzazione del contratto di lavoro
subordinato, il cui contenuto potrebbe essere ridisegnato in sede individuale, con l’inserimento di deroghe alla
disciplina vincolistica di fonte legale o contrattuale collettiva si romp