Estratto del documento

Diritto sindacale

La materia si può dividere in varie partizioni: il diritto del lavoro in senso stretto riguarda il singolo rapporto di lavoro, mentre vi è poi il profilo collettivo, il diritto sindacale. Dire che ci si occupa del profilo collettivo significa che ci si occupa di determinati temi:

  • Principi costituzionali in materia
  • Soggetti, quindi il sindacato, nella sua accezione più ampia: la Costituzione non si occupa solo dell’associazione sindacale, ma anche dell’organizzazione, dell’aggregazione spontanea di un gruppo per fini collettivi. Il sindacato non è solo alcune sigle sindacali, questo sia dal lato dei lavoratori, che dal lato delle imprese: una novità importante degli ultimi anni è la moltiplicazione del sindacato dal lato delle imprese.
  • Le due attività più classiche dei soggetti collettivi sono per l’organizzazione sindacale, e il conflitto collettivo:
    • Contrattualità collettiva, quindi i contratti collettivi di lavoro di livello intersettoriale, nazionale, territoriale o aziendale
    • Conflittualità, ossia lo sciopero dal lato dei lavoratori (l’astensione collettivi, diritto a titolarità individuale e finalità ed esercizio collettivo) e la serrata dal lato dell’impresa.
  • Quindi l’aspetto partecipativo, l’aspetto della partecipazione dei lavoratori all’interno delle aziende, profilo che in Italia non prende tanto piede.

Legislazione in materia

Questi profili verranno visti sotto l’aspetto della legislazione in materia:

  • Costituzione (artt. 39, 40, 46)
  • Statuto dei lavoratori del 1970 (L. 300/1970)
  • Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali del 1990 e riformata nel 2000.

Dal punto di vista normativo queste sono le sole leggi di riferimento.

N.B. Lo sciopero non è detto che sia solo dei lavoratori subordinati: nel 2000 è stata infatti scritta una disposizione per disciplinare lo sciopero degli avvocati, perché anche la giustizia è un servizio pubblico essenziale. La Corte costituzionale si è interrogata sulla serrata di pubblici esercenti (negozianti) senza dipendenti: c’era stata una protesta contro una manovra finanziaria e i piccoli negozianti avevano abbassato le serrande. In questo caso la Corte ha detto che quello non era serrata ma equivale a sciopero (non scioperano solo i lavoratori subordinati).

Autonomia collettiva

Autonomia collettiva: quando le scelte sono esercitate autonomamente dai soggetti collettivi.

Articolo 39 Costituzione

L’articolo 39 va diviso in due parti, composte rispettivamente da:

  • 1° comma, avente portata precettiva (immediatamente operativa anche verso i privati)
  • 2°, 3° e 4° comma, avente portata programmatica, il cui programma costituzionale non è mai stato attuato (e probabilmente difficilmente ci sarà una legge di attuazione). Il fatto che non si attui il programma non significa che l’obiettivo ideato non sia importante.

Comma 1

L’organizzazione sindacale è libera. Quindi, in forma molto sintetica, libertà di organizzazione sindacale. Il primo punto da sottolineare è che l’organizzazione sindacale e non l’associazione sindacale: l’organizzazione include l’associazione ma non la esaurisce, in quanto è una nozione molto più ampia. Questo lo si desume anche dal confronto di tale articolo con un altro fondamentale, l’articolo 18 comma 1, per cui “i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. Il diritto di associazione è quindi già contenuto implicitamente nell’articolo 18.

Comparando il 18 comma 1 e il 39 comma 1 si deve dedurre che il costituente ha pensato che l’associazione dei cittadini che hanno fini collettivi sindacali non è un qualsiasi fine non vietato dall’ordinamento (es. culturale, sportivo, ecc.), ma è un fine nominato. In sostanza, la Carta Costituzionale è fondata sul lavoro, visto sia sotto il profilo collettivo che sotto il profilo individuale.

Se si dicesse che ogni cittadino è uguale e ci si fermasse al solo 3° comma (tutti i cittadini sono uguali), bisognerebbe poi considerare vietata l’associazione sindacale, in origine infatti vietata, perché sarebbe una lobby di pressione: verrebbe infatti violato il principio di uguaglianza se si considerassero il lavoratore subordinato e il datore di lavoro sullo stesso piano e i lavoratori si mettessero insieme per fini sindacali per far valere le proprie ragioni nei confronti del datore del lavoro. Occorre quindi un principio di uguaglianza sostanziale, contenuto nell’articolo 3 comma 2, per poter considerare il datore di lavoro in una “posizione di forza” rispetto al lavoratore, soprattutto al lavoratore subordinato: senza il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 comma 2, e l’aggregazione legislativa che tenta di tutelare il lavoratore sarebbe inammissibile dei lavoratori che si contrappone alla forza del datore di lavoro sarebbe incomprensibile.

Il costituente non pensa che l’associazione sindacale sia una delle tante forme, ma decide di nominarla come modalità più ampia. La comprende: libertà di organizzazione sindacale

  • La libertà di costituire un sindacato, inteso in senso ampio
  • La libertà di sciogliere un sindacato
  • La libertà di aderire ad un sindacato
  • La libertà di recedere da un sindacato
  • La libertà di non partecipare al progetto sindacale, di starne fuori: la cosiddetta libertà negativa

L’articolo 39 copre tutto l’arco della libertà sindacale, sia collettiva, che nei singoli luoghi di lavoro, ed è quello che vuol dire paese di pluralismo sindacale. Per quanto riguarda la libertà sindacale negativa, dire che i lavoratori hanno il diritto di restare fuori dai rapporti sindacali, non significa che il legislatore non pensi che tendenzialmente i lavoratori siano protetti dal sindacato: infatti, tra i contrastanti principi fondamentali per cui vi è un diritto alla pluralità sindacale e una libertà sindacale negativa (il singolo ha il diritto di rimanerne fuori), nel mezzo il costituente pensa che sia comunque importante che le persone ricevano la tutela della contrattazione collettiva. La funzione del contratto collettivo è infatti quella di dettare una disciplina che protegga il singolo maggiormente rispetto a quello che fa la legge.

Comma 2

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. La formula “non è molto cautelativa, non può essere imposto altro obbligo se non” cerca di essere la meno intrusiva possibile nei confronti dei lavoratori e dei sindacati: stabilisce infatti l’unico obbligo che può essere imposto al sindacato è quello di registrazione presso uffici.

Il fatto poi che ci sia scritto “secondo le norme di legge” presuppone che vi sia un programma: si dice quindi che ci sarà una norma di legge, ma che questa potrà solo indicare come requisito la registrazione presso uffici.

L’interpretazione maggioritaria è nel senso che questa registrazione non rientra nella categoria giuridica dell’obbligo, ma è un mero onere: l’onere è, in quanto tale, un obbligo che rientra nella disponibilità facoltativa del soggetto, per cui se il sindacato non vuole registrarsi è libero di non farlo e quindi di restare al di fuori del programma statale. Proprio perché il 1° comma stabilisce la libertà sindacale, il sindacato non deve registrarsi ma può registrarsi.

Comma 3

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Anche questa è una formula tranquillizzante in quanto l’unica condizione che si richiede al sindacato è l’essere democratico, il minimo. In realtà si richiedono due cose:

  • L’avere lo statuto, ossia l’avere una certa stabilità
  • L’avere uno statuto a base democratica

Comma 4 parte prima

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Una volta che c’è uno statuto e una legge che prevede dopo registrarsi, il sindacato è libero di registrarsi e, una volta registrato, il sindacato ha una personalità giuridica di diritto privato. Questa formula dimostra la qualificazione dell’obbligo di registrazione quale onere, in quanto sono altrettanto legittimi i sindacati non registrati, semplicemente non avranno personalità giuridica.

Comma 4 parte seconda

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. La finalità della disposizione è far sì che i lavoratori siano coperti dal contratto collettivo anche se non sono iscritti, quindi garantire quella che nel linguaggio comune è l’efficacia generale del contratto collettivo, o efficacia erga omnes, per tutti.

Il progetto costituzionale cerca quindi di combinare il pluralismo sindacale e la libertà sindacale negativa, ma l’obiettivo è quello di proteggere i lavoratori, che sono a parte debole del rapporto di lavoro, dando loro non solo la protezione della legge ma anche quella dei contratti collettivi. A seconda della categoria merceologica dell’attività, ossia della categoria di appartenenza, si riuniscono al tavolo della contrattazione tutti i sindacati in proporzione dei loro iscritti, e stipulano un contratto collettivo che vale per tutti, sia per gli iscritti che per i non iscritti.

L’obiettivo è quello di combinare elementi tra loro apparentemente antitetici: il pluralismo sindacale, la libertà sindacale negativa e la protezione dei non iscritti.

Perché questo era l’obiettivo del costituente?

Per capire il motivo di questo obiettivo del costituente sono possibili diverse interpretazioni:

  • Nel periodo precedente all’entrata in vigore della Costituzione c’era un unico sindacato a cui tutti dovevano iscriversi e un unico contratto collettivo che proteggeva tutti. Con la caduta dell’ordinamento corporativo, questo contratto collettivo è rimasto in vita, perché serviva a tutelare le condizioni di lavoro dei lavoratori: la sua struttura era esile, ma è quella che poi, se pur ampliata, è rimasta invariata fino ad oggi (es. la disposizione che stabilisce che quando una persona si sposa ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale è stata trasportata pari pari da ieri ad oggi). C’era bisogno di dare continuità ai contratti collettivi, che peraltro avevano efficacia erga omnes: c’era bisogno in sostanza di un altro contratto collettivo che avesse la stessa forza del precedente.
  • Negli anni '50 le persone non avevano alcuna protezione contro i licenziamenti (la prima legislazione in materia risale al '66), per cui il datore di lavoro poteva licenziare liberamente e arbitrariamente con un preavviso di pochi giorni: in questo periodo allora, una persona che si iscriveva al sindacato poteva rischiare molto, ed è per questo che in molti decidevano di non farlo. Il tentativo del costituente era quello di dare tutela anche ai singoli che decidevano di non iscriversi al sindacato.
  • I sindacati registrati sarebbero stati rappresentati unitariamente, si sarebbe costituita una rappresentanza unitaria, composta in proporzione al numero di iscritti: la contrattazione di questa delegazione unitaria in un determinato settore avrebbe avuto come esito un unico contratto collettivo, efficace per tutti gli iscritti ma anche per tutti i non iscritti. Ma, il fatto che vi sia un contratto collettivo valido anche per i non iscritti, non esclude il fatto che possano esserci dei sindacati non registrati che, in quanto forti, riescano a contrattare e quindi a concludere un contratto collettivo valido solo per i loro iscritti, e questo è quello che ammette implicitamente la Costituzione: il progetto del costituente dunque non è quello di avere un solo contratto collettivo, ma quello di avere almeno un contratto collettivo efficace anche per i non iscritti. L’esito del costituente è quindi quello di garantire comunque il pluralismo sindacale e il pluralismo contrattuale, pur avendo un meccanismo che consente di avere almeno un contratto che abbia effetto anche per i non iscritti.

Perché non è stato attuato il programma costituzionale?

  • Da un lato, per quanto le formule fossero tranquillizzanti, il sindacato in quegli anni stava ripartendo da un periodo di dittatura, per cui si fidava del legislatore ma non troppo. C’era un diffuso timore di intrusione da parte dello Stato negli affari del sindacato in occasione della legge attuativa.
  • La legge di attuazione avrebbe dovuto specificare cosa fosse uno “statuto a base democratica”. C’era il rischio di irrigidire la nozione di democrazia, di scrivere troppo o non abbastanza.
  • Finita la seconda guerra mondiale, quando il sindacato nazionale rinasce, rinasce unito. Le cosiddette forze della resistenza, ossia l’insieme di tutti i partiti politici dell’epoca (DC, PCI, PSI, PLI) hanno costituito un unico sindacato, la CGIL, che si è però sciolto nel 1948, dando vita nel 1950 alle odierne confederazioni, CGIL, CISL e UIL. Il costituente, nel momento in cui progettava l’articolo 39, guardava alla realtà e vedeva l’unitarietà della CGIL: pensava che il pluralismo sindacale sarebbe stato garantito, ma che comunque ci sarebbe stato un sindacato unito e un solo contratto collettivo. La rottura è avvenuta solo dopo e il costituente non ha potuto tenerne conto.
  • In una struttura in cui c’è un unico sindacato, se vi sono dei litigi che portano alla rottura, di solito esce la componente minoritaria, in questo caso CISL e UIL. L’articolo 39 stabilisce che i sindacati vengono rappresentati, in sede di trattative, in proporzione ai loro iscritti: negli anni '50 quindi, se vi fosse stata una contrattazione, al tavolo delle trattative ci sarebbe stata la CGIL con i suoi moltissimi iscritti, e CISL e UIL con i loro pochi iscritti, in quanto erano sindacati che stavano nascendo. Era improbabile che si costituisse un tavolo unitario: peraltro, costituendosi in proporzione agli iscritti, si sarebbe cristallizzata una situazione che però CISL e UIL non avevano interesse a cristallizzare, proprio in ragione della loro scarsa rappresentanza.
  • Per come è costruito questo progetto costituzionale si ha un legislatore che tranquillizza i sindacati, dandogli la possibilità di iscriversi e quindi di acquistare la personalità giuridica: sembra quasi una partita di scambio, per cui il sindacato tollera una minima ingerenza dello stato e in cambio diventa il soggetto che stipula un contratto valido per tutti. Un autore si è allora chiesto se questo fosse o meno un vantaggio per il sindacato. Il sindacato ha tra i suoi obbiettivi quello di incrementare i suoi iscritti, ma se negli anni '50 anche solo iscriversi al sindacato poteva essere causa di licenziamento, se il contratto collettivo si applica sia agli iscritti che ai non iscritti, ai lavoratori non conveniva iscriversi, in quanto da non iscritto otterrebbe le stesse condizioni del collega iscritto. Se in quegli anni era pericoloso iscriversi ad un sindacato nessuno lo farà, perché tanto il contratto collettivo gli si applicherà sia che si sia iscritto, sia che non l’abbia fatto. Se l’obiettivo del sindacato è anche quello di accrescere i propri iscritti, in particolare per CISL e UIL, non si vede perché mai questi avrebbero dovuto accettare quella che sarebbe stata una spinta contraria all’accrescimento degli iscritti. Questo progetto non tiene conto dello scopo del sindacato, quello di fare iscritti, e questa è forse l’obiezione più forte e quello che poi è avvenuto nella realtà: tutti i sindacati si opporranno infatti a questa legge, e lo sforzo sarà quello di ottenere quelle stesse cose previste dal progetto costituzionale senza che si abbia un intervento del legislatore. Negli anni '50 e negli anni successivi il sindacato riesce ad impedire che vi sia un’attuazione dell’articolo 39, riesce a realizzare nella realtà il progetto costituzionale senza dover però ricorrere ad una legge attuativa, ma solo grazie al suo accreditamento che otteneva sempre più consensi: si dice che il processo di inveramento della Costituzione nella realtà è avvenuto grazia allo sforzo del sindacato. Ancora ad oggi, nella maggior parte dei casi, si ha uno e un solo contratto di categoria che si applica sia agli iscritti che ai non iscritti. Si ha quello che è stato detto “l’attuazione della Costituzione nei fatti” (non giuridicamente però): la Costituzione ad oggi fa comunque da sbarramento, perché o la si attua o la si cambia. Questo è accaduto perché, fino agli anni '80, i contratti collettivi continuavano a migliorare (più diritti, garanzie, ecc), e con la forza del sindacato queste condizioni venivano garantite a tutti: il meccanismo era quindi entrato in un circuito positivo che si autoalimentava da solo. Peraltro, anche il datore di lavoro non aveva interesse a vietare l’iscrizione al sindacato, perché altrimenti, così facendo, avrebbe indotto lui stesso i lavoratori ad iscriversi.
Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 46
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 1 Diritto del lavoro - Appunti Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 46.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro - Appunti Pag. 46
1 su 46
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Gottardi Maria Donata.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community