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ANTISINDACALE
Art. 28 dello statuto dei lavoratori: lo statuto dei lavoratori con l'art 28 ha posto uno speciale procedimento giurisdizionale che ha la funzione di restaurare, contempestività ed immediatezza, la normalità sindacale lesa da comportamenti illegittimi del datore di lavoro. L'art 28 è una sorta di norma di chiusura di quelle disposizioni che nello statuto si fanno carico di proteggere la libertà sindacale e di riconoscere la libertà sindacale nei luoghi di lavoro. L'art 28 prevede che quando il datore di lavoro ponga in essere un comportamento diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o il diritto di sciopero, gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, possono ricorrere al giudice del lavoro del luogo ove è stato posto in essere il comportamento e chiedere che quest'ultimo ordini la cessazione del comportamento.
c.p.Legittimazione attiva e passiva e l'interesse ad agire: l'art 28 conferisce la legittimazione ad agire agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse. Il legislatore, affidando al sindacato il potere di provocare l'accertamento giurisdizionale in questione, reinserisce nel circuito giuridico-processuale le associazioni sindacali, in quanto portatrici di un interesse collettivo. Al di fuori di tale procedimento è invece negata usualmente ogni legittimazione al sindacato, posto che dopo la caduta dell'ordinamento corporativo e nell'attuale situazione di mero fatto, esso non ha alcuna rappresentanza giuridica della categoria di riferimento. L'allusione del testo è alle strutture territoriali delle associazioni sindacali. Per individuare le strutture in concreto legittimate occorrerà far capo all'organizzazione dell'associazione che intende agire alla luce della distribuzione interna dei
poteri riflessa nello statuto dell'associazione medesima. normalmente si tratterà del sindacato provinciale di categoria, mentre deve escludersi la legittimazione della RSA che in linea di massima non rappresenta una struttura a carattere territoriale. Assai significativo è che la legittimazione sia conferita alle associazioni sindacali nazionali. Si tratta di un'apertura che consente di garantire una sfera più ampia di soggetti tutelati, anche se essa è mitigata dalla necessaria esistenza dell'interesse ad agire. Non tutte le associazioni sindacali hanno legittimazione, ma solo quelle che rispetto allo specifico comportamento tenuto dal datore di lavoro abbiano uno specifico interesse a farne valere l'antisindacalità. Ne deriva che saranno per lo più le associazioni titolari di posizioni di contropotere nei confronti del datore il lavoro che potranno agire in concreto. Inoltre, l'aver conferito la legittimazione ad agire ad
organismi sindacali esterni all'impresa consente una valutazione della vicenda maggiormente ponderata, potendo essere tali soggetti meno coinvolti e più sereni rispetto ai rappresentanti interni. Un altro discriminante rilevante è quello del carattere nazionale del sindacato. Vengono così escluse realtà associative puramente locali senza alcuna diffusione sul territorio nazionale. La scelta politica di affidare la legittimazione attiva alle strutture sindacali territoriali è passata positivamente al vaglio di costituzionalità. Legittimato passivamente è il datore di lavoro, il che consente di escludere la legittimazione delle associazioni datoriali. La legittimazione passiva compete inoltre a qualsiasi datore di lavoro quale che sia la sua dimensione essendo l'art 28 norma di generale applicabilità.
Nozione di condotta antisindacale: Per l'art 28 è antisindacale il comportamento diretto ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero. Il legislatore non elenca un numero chiuso di comportamenti illeciti e lesivi, ma prospetta clausole ampie ed onnicomprensive che indicano soltanto la direzione dell'attività illecita. Il legislatore adotta tale tecnica ogni qualvolta è impossibile definire a priori la fattispecie illecita ed è indispensabile rinviare ad una tipizzazione giurisprudenziale. In tali situazioni si limita ad evocare i beni protetti ed adotta la tecnica teleologica. Identifica cioè l'antisindacalità con dei comportamenti diretti a ledere quei beni e valori primari. La sanzione non è prefigurata dal legislatore ma viene rinviata alla determinazione da parte del giudice, rispetto alla quale si indicano esclusivamente i fini e non i mezzi. La novità della previsione dell'art 28 è rinvenibile anche laddove essa prenda in considerazione.nonsolo attività contrattuali del datore di lavoro, ma anche comportamenti della vita direlazione normalmente irrilevanti per il diritto: pensiamo al comportamentoconsistente nella defissione di un volantino sindacale dalla bacheca, irriducibile alladimensione contrattuale ma sicuramente lesivo della libertà sindacale. Si è discussomolto in giurisprudenza intorno alla questione della rilevanza, quale elementosoggettivo dell'illecito, dell'intenzione o consapevolezza di porre in essere un'attivitàantisindacale. Se si opina nel senso della necessità di tale elemento, l'associazionesindacale agente dovrà provare oltre alla condotta in sé anche l'intenzione datorialedi nuocere.Vi sono comportamenti sindacali che sono monooffensivi e comportamenti sindacaliche sono plurioffensivi. C'è una libertà sindacale del singolo lavoratore e una libertàsindacale del sindacato. Vi possono essere
comportamenti del datore di lavoro che sono in grado di ledere contestualmente la libertà sindacale del singolo lavoratore e la libertà sindacale del sindacato e quindi sono plurioffensivi. Vi sono comportamenti non offensivi che ledono solo la libertà sindacale del sindacato. Esempio: comportamento del datore di lavoro che licenzia un sindacalista. Licenziando il sindacalista, il datore di lavoro sta ledendo la libertà sindacale di quel lavoratore, ma al tempo stesso il licenziamento del sindacalista è un comportamento che va a ledere la libertà sindacale del sindacato perché quel lavoratore fa parte di quel sindacato. Questo è un esempio di comportamento plurioffensivo. Se invece immaginiamo che il datore di lavoro rifiuti di trattare con un certo sindacato, escludere dalle trattative esprime una violazione della sola libertà sindacale del sindacato. Negare il dialogo è un comportamento antisindacale. Esiste un obbligo cheè quello di non rifiutare un incontro, il datore di lavoro non può negare ad alcuniciò che concede ad altri, ma questo discorso è diverso dall’obbligo di stipulare uncontratto collettivo. Però c’è un obbligo di trattare, il datore di lavoro non può sottrarsial dialogo, ma il dialogo non è eterno. C’è un obbligo di trattare perché come messoin evidenza anni fa dai giuristi che si occuparono dell’art 28, in particolare da ungiurista, Garofalo, il quale disse l’antisindacalità è opporsi al conflitto. È antisindacaleil comportamento del datore di lavoro che si oppone al conflitto, che si rifiuta di darcorso al conflitto. Non è antisindacale opporsi nel conflitto, cioè volgiamo dire che ildatore di lavoro farà valere le sue posizioni, ma lo farà dentro ad una dinamica nellaquale riconosce l’altro e si confronta.Un altro grande filone di
comportamenti antisindacali riguarda gli obblighi di informazione e consultazione sindacale, ossia c'è un obbligo del datore di lavoro di informare di determinate circostanze le organizzazioni sindacali e di consultarle. Gli obblighi di informazione e consultazione sindacale sono quelli previsti dai contratti collettivi o dalla legge. A volte è la legge che prevede obblighi di consultazione e informazione che gravano sul datore di lavoro. Il datore di lavoro quando avvia una procedura di licenziamento collettivo, questa inizia con una comunicazione del datore di lavoro alle RSA. Come si azione il procedimento di repressione della condotta antisindacale? Il singolo lavoratore non può agire attraverso lo schema dell'art 28. L'art 28 prevede che la legittimazione attiva spetti agli organismi locali delle organizzazioni nazionali che vi abbiano interesse. Con ciò si fa riferimento ai sindacati provinciali di categoria, deve trattarsi però di.sindacati provinciali di categoria che abbiano un legame con un'associazione nazionale. Può agire dunque ad esempio la federazione provinciale di categoria dei metalmeccanici, che fa parte dell'associazione nazionale dei metalmeccanici.