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Rapporti collettivi: libertà, organizzazione, rappresentanza

Di cosa si occupa il diritto sindacale

Il diritto sindacale accede alla modernità e si sviluppa parallelamente all’evoluzione dei rapporti socio-economici che portano l’assetto economico da sistema dell’economia curtense all’industrialismo. Mentre i protagonisti del diritto del contratto individuale di lavoro sono datore di lavoro e lavoratore, protagonisti del diritto sindacale sono invece i soggetti collettivi. Come oggetto dello studio del diritto del lavoro è il contratto individuale di lavoro, così oggetto del diritto sindacale sono i contratti collettivi, che sono fonti di regolamentazione dei contratti individuali di lavoro. Infine, il diritto sindacale si occupa degli strumenti di autotutela (sciopero e serrata) che costituiscono mezzi di pressione nei confronti della controparte per ottenere una modifica dei patti esistenti.

Diritto del lavoro in senso generale

Si tratta di una materia che ha una storia recente, nasce con l’avvento della rivoluzione industriale. La data di nascita non è certa, ma si colloca alla fine dell’800 e primi anni del 900. La data può essere diversa a seconda dei diversi paesi europei. Il diritto del lavoro nasce con la rivoluzione industriale perché la rivoluzione industriale è un evento storico che non ha precedenti nella nostra esperienza recente, ed è un evento che cambia il sistema economico, sociale, politico. Da quel momento è cambiato l’insieme dei riferimenti del convivere civile.

Con la rivoluzione industriale, quello che accade è che viene meno il modello fondato sull’agricoltura, e ci saranno per effetto della rivoluzione milioni di persone che vivono in campagne che cominceranno a muoversi nelle fabbriche dove si produrranno beni sconosciuti alla storia dell’umanità. Quello che accade è che milioni di persone si spostano verso la città perché c’è l’opportunità di andare a lavorare nelle fabbriche. In quel periodo storico non c’era nessuna regola legale, non esisteva un rapporto di lavoro che dovesse svilupparsi dentro uno stabilimento industriale ed accade che i lavoratori cominciarono a cercare lavoro all’interno dei grandi stabilimenti e cominciarono a lavorare. Il problema era quante ore lavorare, in caso di infortuni, che accadeva se per effetto del lavoro si ammalava? Il datore di lavoro che licenziava il lavoratore come doveva farlo? Non c’era nessuna regola che riguardasse il diritto del lavoro, perché il diritto del lavoro non esisteva ancora, era un fenomeno nuovo nella fase originaria.

Nella fase originaria ci è voluto del tempo affinché quelle regole venissero individuate ed applicate. Si era in una fase, nella quale sul piano dello studio del diritto pubblico esisteva ancora lo stato liberale, lo stato liberale riteneva di non dover intervenire nei rapporti economici. In questa visione lo stato liberale si asteneva nel rapporto tra dipendente e datore di lavoro. Il diritto del lavoro ha dimostrato che l’astensionismo dello stato in una materia come questa non era possibile. Ha prodotto delle profonde ingiustizie e gravi questioni sociali che si connettevano al lavoro. Ha un maggiore potere contrattuale, normalmente, il datore di lavoro. Lasciare a sé stesse le regole del lavoro ha l’effetto che chi è più forte, chi ha maggiore potere contrattuale impone alla parte più debole la sua regola. È difficile immaginare l’ipotesi di lasciare a sé stesso un sistema che ha bisogno di regole fondamentali. Il lavoratore rispetto al datore di lavoro si trova in una posizione di debolezza contrattuale.

Il ruolo del diritto è quello di introdurre criteri che abbiano lo scopo di introdurre nel rapporto di lavoro delle regole che servano a controbilanciare un eccesso di potere di una parte rispetto ad un'altra. L’assenza di intervento dello stato nella fase iniziale ha come conseguenza l’insorgere di gravi ingiustizie all’interno dei lavori. C’è un'altra conseguenza che l’astensionismo determina, che attiene al tema della tutela della persona. Se lo stato non fissa delle regole che hanno lo scopo di proteggere il lavoratore durante il rapporto sul versante della sua salute, integrità fisica, accade che aumenta il numero di malattie professionali, di incidenti sul lavoro e questo diventa problema sociale che non è facilmente gestibile. Ciò determinava che quel lavoratore che si infortunava perdeva il lavoro.

Si interviene con assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Lo Stato liberale che inizialmente riteneva di non dover intervenire nei rapporti datore di lavoro e lavoratore comincia ad intervenire. Limitare l’orario di lavoro ha lo scopo di tutelare la salute del lavoratore. Il lavoratore giunge ad un’età avanzata cosa si fa in un sistema statuale? Inizialmente a questa domanda non c’era una risposta, non c’era un sistema pensionistico. Se uno stato si astiene da un intervento di questo tipo, si avranno conseguenze importanti.

Il diritto del lavoro è una materia che ha lo scopo di riequilibrare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Questo ragionamento è facile nella fase iniziale del diritto del lavoro presuppone che al centro del diritto del lavoro ci sia il lavoratore. Il diritto del lavoro deve stare in un equilibrio, tenendo sempre ferme esigenze della persona che lavora. Quando noi parliamo del rapporto del lavoro, parliamo di un rapporto di lavoro che è un unicum nell’ambito dei rapporti giuridici perché in nessun altro rapporto giuridico c’è l’implicazione della persona nel rapporto stesso. Quando il lavoratore stipula il contratto con il datore di lavoro sta mettendo a disposizione le proprie energie lavorative. Il lavoratore che entra nel posto di lavoro deve essere protetto altrimenti rischia di ammalarsi, …

Profilo evolutivo della libertà sindacale

Il nostro sistema giuridico si caratterizza per il pluralismo sindacale. Tale principio postula che possano essere liberamente costituite associazioni di tutela degli interessi delle varie categorie di lavoratori. Storicamente non è stato sempre così, i conflitti sociali che hanno fatto seguito all’industrialismo sono stati per lungo tempo oggetto di repressione da parte degli stati. Ricordiamo che il Codice penale sardo del 1859 incriminava penalmente ogni forma di coalizione sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro. Al periodo di repressione legale fece seguito una fase di tolleranza penale con il codice Zanardelli del 1889. La repressione si indirizzava, non alle forme di lotta sociale in sé, ma alle eventuali violenze o minacce ad esse connesse ed in quanto tali, impeditive della libertà di lavoro.

Il fenomeno sindacale ed il conflitto collettivo non furono mai oggetto di intervento normativo nel corso del primo ventennio del 900 e fino all’avvento del fascismo. Il regime fascista si caratterizzò per una svolta radicale: esso intese dare risposta ai conflitti collettivi ed alla questione sociale attraverso una forma di corporativismo autoritario, che interruppe bruscamente lo sviluppo della democrazia industriale e le forme volontarie di evoluzione delle istituzioni sindacali. La legge 3 aprile 1926 n. 563 si incaricò di bandire la libertà sindacale. Il sindacato aveva per legge la rappresentanza istituzionale dei lavoratori operanti in ciascuna categoria e stipulava contratti collettivi generalmente obbligatori ed in quanto tali inseriti nel sistema delle fonti.

Caduto il fascismo vennero soppresse le istituzioni del corporativismo, mentre vennero lasciate in vita e commissariate le organizzazioni sindacali di diritto pubblico. La fase transitoria ebbe termine con il decreto legislativo 23 novembre 1944 n. 369 che dispose lo scioglimento dei sindacati fascisti e mantenne in vigore le norme dei contratti collettivi corporativi, fatte salve le successive modifiche, al fine di non pregiudicare la posizione dei lavoratori.

Libertà sindacale nelle fonti internazionali e dell’UE

La libertà sindacale è evocata in una serie di fonti internazionali e dell’UE. Un significato storico hanno le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che hanno ad oggetto la protezione dei diritti di libertà sindacale nei confronti delle amministrazioni statali ed anche la protezione dei lavoratori contro discriminazioni provenienti dai datori di lavoro, per ragioni di rappresaglia sindacale. In materia vanno inoltre segnalate la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e la Carta sociale europea del 1961. Per la disciplina europea è sufficiente evocare gli artt. 12 e 28 della Carta dei diritti fondamentali (Carta di Nizza).

Libertà sindacale nella Costituzione

L’indicazione dell’art. 39 Cost. risulta densa di significati. La tutela della libertà sindacale si iscrive nel più ampio contesto della protezione delle libertà civili e della libertà di associazione in particolare, protetta dall’art. 18 Cost. La necessità di prevedere una norma ad hoc per la libertà sindacale esprime la direttiva dei costituenti di valorizzare il fenomeno sindacale e la libera articolazione da parte ei lavoratori e delle organizzazioni di tutti gli strumenti necessari per la sua realizzazione.

È sindacale l’attività e/o l’organizzazione che è rivolta alla protezione degli interessi collettivi che gravitano intorno ai rapporti che hanno ad oggetto il lavoro umano. È dunque lo scopo dell’attività che ne circoscrive il suo carattere sindacale. Sul piano individuale l’affermazione della libertà sindacale implica una libertà positiva, che si realizza attraverso la libertà di costituire sindacati, di aderirvi, di svolgere attività di proselitismo, di raccolta di contributi sindacale, …tradizionalmente si riconosce poi che il concetto dà spazio anche alla libertà sindacale negativa, che comprende il diritto del singolo di non aderire ad un sindacato e di cessare liberamente di farne parte.

Sul piano collettivo il principio di libertà sindacale implica la libertà di organizzazione del sindacato, con il corollario della libertà delle forme concrete di organizzazione, della disciplina interna, delle finalità e delle strumentazioni, al di fuori di ogni intrusione dall’esterno. Il collegamento con il successivo art. 40 Cost. consente poi di rilevare che l’affermazione della libertà dell’organizzazione implica anche quella della libertà di azione sindacale, a tutela degli interessi collettivi, con un evidente riferimento alla libertà di contrattazione collettiva.

La libertà sindacale ha un’ampia latitudine. In primo luogo si estende ai rapporti con i pubblici poteri, sancendo la notevole distanza tra la Costituzione repubblicana ed il previgente ordinamento corporativo. Su questo piano il principio impedisce ogni intrusione e/o controllo dello stato nei confronti dell’organizzazione sindacale così come esclude ogni spazio per interventi autoritativi che condizionino l’azione sindacale. Altra e diversa questione è quella che riguarda la possibilità che la legge intervenga a modificare o limitare specifici accordi sindacali. In tali situazioni non viene in evidenza una limitazione del potere contrattuale delle organizzazioni sindacali, ma solo la limitazione di diritti previsti sul piano negoziale.

Tutela della libertà sindacale nei confronti del datore di lavoro

Il principio di non discriminazione ed il divieto dei sindacati di comodo: La libertà sindacale è garantita anche nei confronti del datore di lavoro. Lo statuto ha istituzionalizzato la presenza del sindacato nell'impresa attraverso la prefigurazione di una forma di rappresentanza, così favorendo un controllo diretto delle organizzazioni sindacali sui comportamenti datoriali in violazione dei diritti dei lavoratori e dei sindacati. Ha poi costruito uno speciale procedimento giurisdizionale d’urgenza con cui le organizzazioni sindacali possono reagire nei confronti di attività antisindacali del datore di lavoro ed ottenere rapidamente la ricostituzione della normalità sindacale nell'impresa. Ha infine ribadito ed articolato in modo più puntuale la vigenza del principio di non discriminazione avendo specifico riguardo alle discriminazioni connotate da antisindacalità.

Vengono, a questo proposito, in evidenza le disposizioni degli artt. 14, 15 e 16 dello statuto dei lavoratori. L'art 14 si occupa di ribadire il principio secondo cui i lavoratori hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. L'art 15 pone un generale divieto di atti discriminatori considerando per tale ogni atto o patto diretto sia a subordinare l'occupazione alla condizione che il lavoratore aderisca o non aderisco ad un sindacato o cessi di farne parte sia a discriminarlo in ogni fase della sua vicenda lavorativa. Le norme dello statuto si riferiscono ad ogni atto di gestione del rapporto ed anche a comportamenti della vita di relazione. All'art 16, lo statuto vieta la concessione di trattamenti economici collettivi di maggior favore di carattere discriminatorio. La medesima norma attribuisce poi ai lavoratori discriminati e/o alle associazioni sindacali il potere di adire, con uno speciale procedimento giurisdizionale, il giudice del lavoro, per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento, a titolo sanzionatorio, al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

L'art 17 dello statuto dei lavoratori infine vieta ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali dei lavoratori. Si tratta quanto a questi ultimi di quelli che vengono definiti i sindacati di comodo, organizzazioni che fintamente tutelano i lavoratori, ma che nella realtà subiscono l'influenza del datore di lavoro che non orienta l'attività nel proprio interesse. Lo strumento principe per costruire una reazione avverso la violazione dell'art 17 è il ricorso al procedimento di repressione dell'attività antisindacale del datore di lavoro. Con tale procedimento le organizzazioni sindacali genuine, danneggiate dall’attività svolta dal finto sindacato, possono chiedere la cessazione del comportamento antisindacale del datore di lavoro e la rimozione degli effetti. La normativa di tutela della libertà sindacale non è tale da escludere la dialettica fra diritti sindacali dei lavoratori e contrapposte posizioni di diritto dell’impresa.

L’altra libertà sindacale: imprenditori e lavoratori autonomi, polizia e militari

Si è discusso a lungo intorno al problema della unilateralità della tutela della libertà sindacale nell’art 39 cost. La contrapposizione si pone fra chi ritiene che la norma costituzionale si riferisca esclusivamente alla libertà sindacale dei lavoratori subordinati, con esclusione di quella degli imprenditori e chi invece assume che anche la libertà sindacale dei datori di lavoro riceva accoglienza nell’art 39. Si tratta di una contrapposizione che pecca di ideologismo. Ammettere infatti che l'art 39 1° comma si riferisca anche alla libertà sindacale dei datori di lavoro non significa contestualmente riconoscere che la costituzione assume un atteggiamento di equidistanza fra le 2 diverse classi sociali. Tale affermazione di principio è dunque perfettamente compatibile con una legislazione che si proponga il sostegno e la promozione dell'attività sindacale dei lavoratori.

Venendo alla questione della titolarità della libertà sindacale da parte dei lavoratori, l'ampliamento dei soggetti potenzialmente titolari va di pari passo con la tendenza espansiva del diritto del lavoro. Quest'ultimo ha via via esteso porzioni di disciplina anche a soggetti qualificabili giuridicamente come lavoratori autonomi e/o piccoli imprenditori: è il caso dei lavoratori parasubordinati ed in specie degli agenti e rappresentanti di commercio, degli artigiani, dei coltivatori diretti, affittuari e coloni, etc. L'estensione della libertà sindacale anche a tali soggetti è stata indirettamente riconosciuta dalla giurisprudenza in materia di sciopero. Titolari della libertà sindacale sono anche i pubblici dipendenti. Di fatto il sindacalismo nella pubblica amministrazione è da tempo presente e tale presenza è testimoniata sia dalla partecipazione del sindacato a vari organi di gestione di pubbliche istituzioni sia dell'attività contrattuale volte prima in modo informale e successivamente sulla base di regole rigorosamente predeterminate.

Una limitata estensione delle libertà sindacali è stata introdotta a favore del personale della Polizia di Stato. Il personale può associarsi in sindacati. L'iscrizione è limitata esclusivamente ai sindacati di categoria, i quali non possono rappresentare altri lavoratori. Permane tuttora il divieto di sindacalizzazione per i militari, ai quali è inibito non solo l’esercizio del diritto di sciopero, ma anche la costituzione di associazioni sindacali nonché l'adesione ad altre associazioni sindacali.

L’avvento, la nascita, il venire in gioco del sindacato

Alle origini c’è una coalizione di interessi, c’è un gruppo, man mano che il tempo scorre il gruppo spontaneo diventa un sindacato e il sindacato rappresenta gli interessi collettivi dei lavoratori. Il sindacato nasce con il diritto del lavoro e nasce per le stesse ragioni per le quali nasce il diritto del lavoro. Il sindacato nasce per evitare la disparità e tutelare i diritti dei lavoratori.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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