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LIBERTA' SINDACALE
“quell'insieme di regole che lo Stato o le parti sociali pongono in essere per disciplinare le relazioni tra soggetti
La libertà sindacale è strettamente connessa al DIRITTO SINDACALE, il quale è
collettivi” Il DIRITTO SINDACALE italiano E’ UN DIRITTO DI FATTO, questo perché le linee guida fissate dall’art.39 della Costi. per dare efficacia generalizzata ai contratti collettivi, per riconoscere ai
contratti collettivi la natura di fonte del diritto, non hanno mai trovato applicazione nonostante ciò questi sono sempre stati prodotti.
i soggetti del diritto sindacale sono gli ORGANISMI RAPPRESENTATIVI, i LAVORATORI o i datori di Lavoro si occupa dei
Mentre i soggetti del lavoro sono datore di lavoro e lavoratore,
RAPPORTI COLLETTIVI
nel diritto sindacale i temi rilevanti sono il CONTRATTO COLLETTIVO e quelle forme di auto-tutela che costituiscono
Mentre nel diritto del lavoro è centrale la figura del contratto di lavoro,
strumenti di pressione nei confronti della controparte per la modifica di accordi esistenti e creazione di nuovi.
,
•Il CONTRATTO COLLETTIVO è un contratto con l'ANIMA DELLA LEGGE, questo perché ha l'ambizione di regolare anche rapporti futuri e solo in piccola parte i rapporti tra i contraenti del contratto.
•Lo SCIOPERO è lo strumento di pressione che nel diritto sindacale da sempre è stato utilizzato come mezzo per porsi come contropotere collettivo a quello del datore di lavoro.
Il DL è un diritto relativamente giovane, che nacque con la rivoluzione industriale ed anche il DS possiamo ricondurlo a quel contesto. Questo perché da un lato abbiamo l’affermazione della classe emergente,
la borghesia e dei suoi valori come la libertà contrattuale e la proprietà. Dall’altro l'evoluzione dei sistemi produttivi, che crearono le nuove variabili della classe emergente.
•Dunque l’evoluzione della produttività impose ad un esercito industriale di spostarsi dalle campagne per lavorare nelle nuove fabbriche;
•Questo esercito non aveva alcuna qualificazione o cultura, ma era semplicemente portatore del proprio lavoro ed aveva a proprio carico la PROLE, da qui il termine PROLETARI;
•Le condizioni di lavoro in questo periodo erano disumane, perché vi era la possibilità per chi offriva il lavoro di negoziare al ribasso le condizioni di lavoro e in questo rapporto negoziale il lavoratore che
necessitava di questo lavoro non poteva avere o rappresentare una controparte, dovendo assecondare solamente la tirannia contrattuale del datore di lavoro.
•Proprio IN QUESTO PERIODO nacquero le prime forme di ORGANIZZAZIONE SINDACALE, con la funzione di garantire le condizioni minime di lavoro, accettabili per quei soggetti la cui volontà era
sicuramente cedente rispetto al potere dei datori di lavoro. Lo strumento per queste nuove richieste era lo sciopero, ovvero una forma di paralisi dell'attività lavorativa.
Questo avvenne in primo luogo in Inghilterra e in Francia e a seguire con modelli simili anche nel resto dell'Europa continentale – In Inghilterra per la tutela della classe dei lavoratori le organizzazioni sindacali
riuscirono perfino a creare un partito politico, da sempre espressione di questi interessi, il Labour Party.
-Nell'Italia post unitaria i lavoratori si aggregarono in LEGHE DI RESISTENZA o in società di mutuo soccorso, che anziché garantire la tutela contrattuale fornivano delle forme di tutela nello stato di
bisogno dei lavoratori stessi. Inoltre qui dal partito socialista prese poi corpo il sindacato, la CGIL.
Lo sciopero, il contratto collettivo, sono le GRANDI VARIABILI DEL DS, il quale è fatto soprattutto di comportamenti che si realizzano in via di fatto più che per mezzo di un riconoscimento giuridico.
Il
diritto sindacale viene posto infatti direttamente dalle parti in conflitto e non dallo Stato, di conseguenza è un ordinamento con un ALTO TASSO DI EFFETTIVITA’ il livello di effettività nel DS è tale che
TEORIA DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE,
in dottrina fu elaborata la teoria, di Gino Giugni, con l’intento di trapiantare nei rapporti collettivi la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
di Santi Romano.
1)UN ORDINAMENTO AUTONOMO E DISTINTO RISPETTO ALL’ORDINAMENTO STATALE
La defissione di un volantino sindacale, rimosso dal datore di lavoro è per il diritto civile un ATTO IRRILEVANTE, eppure quel comportamento giuridicamente irrilevante è produttivo di rilevanti conseguenze sul
piano del diritto sindacale.
La mancata sottoscrizione di un contratto collettivo da parte di un organizzazione sindacale, secondo un piano del diritto civile non ha alcun valore e dunque irrilevante. Mentre nella dinamica del diritto sindacale
ha una rilevanza del tutto differente.
-Esempio: La mancata sottoscrizione del contratto collettivo da parte della FIOM, nella vicenda FIAT, portò ad una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 19 dello Statuto per la violazione dell’art. 39 della
Costituzione che tutela la libertà sindacale. Quindi un COMPORTAMENTO DI FATTO, come la scelta di un sindacato di non sedersi al tavolo delle trattative, nell’ordinamento sindacale ha una rilevanza del tutto
diversa rispetto alla medesima situazione guardata da una prospettiva civilista.
È un ordinamento connotato di effettività per il forte ASTENSIONISMO LEGISLATIVO . Salvo la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e la normativa di promozione dell’attività
Addirittura tutte le volte in cui lo Stato tentò di intromettersi nella materia sindacale l'ordinamento
sindacale nei luoghi di lavoro presente nello Statuto, non si registrano altri interventi legislativi.
sindacale rigetto tali interventi.
-Esempio: Nel 2011 il Ministro Sacconi introdusse delle regole tali per cui si consentiva ai, entro determinate materie, contratti collettivi aziendali per determinate finalità di derogare anche in senso peggiorativo alla
legge. Si trattava di un attacco all’inderogabilità del diritto del lavoro – pochi giorni dopo le organizzazioni sindacali produssero un accordo interconfederale, secondo il quale non si sarebbero avvalsi di tale
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strumento.
Tutta la vicenda FIAT, per le organizzazioni sindacali fu per loro tendenzialmente irrilevante e questo perché queste nello stesso periodo si sedettero a tavolino producendo un Testo unico per la rappresentanza, che
produsse regole completamente differenti. Quando i giuristi si interrogavano sull’esisto di incostituzionalità o di costituzionalità dell’atto da parte della Corte, in quello stesso momento le parti sociali avevano già
risolto il problema mediante regole proprie.
PLURALISMO SINDACALE “possono essere costituite liberamente delle associazioni sindacali di tutela degli interessi di
– è il presupposto per l'autonomia di questo ordinamento,
varie categorie di lavoratori”.
Storicamente così non è sempre stato:
•Ad esempio nel Codice penale Sardo (e con l’eccezione del Codice Leopoldino in Toscana) veniva INCRIMINATA PENALMENTE, ogni forma di coalizione, sia di datori di lavoro che di lavoratori.
•A questo periodo di repressione penale fece seguito un PERIODO DI TOLLERANZA, con il Codice Zanardelli del 1889, dove l’attività sindacale e le forme di tutela non erano espressamente vietate, anche se si
punivano le eventuali violenze o minacce connesse a tali azioni.
•Con il REGIME FASCISTA vi fu una svolta radicale. La risposta al pluralismo fu il CORPORATIVISMO, “l'idea che i conflitti dovessero essere composti da un organo unitario rappresentativo degli interessi
dell’uno e degli altri”.
-Con il Patto di PALAZZO VIDONI la Confindustria (la massima organizzazione rappresentativa delle imprese industriali) aveva stipulato con la Confederazione sindacale Fascista un PATTO DI RECIPROCO
RICONOSCIMENTO, secondo il quale “la Confindustria come sindacato avrebbe riconosciuto solamente la Confederazione sindacale fascista”.
-Durante questo periodo dunque l'azione sindacale NON fu bandita formalmente – la legge del 1926 n. 563 stabilì che “i Sindacati potevano esercitare la propria attività, con un controllo da parte dello Stato,
dovevano essere rappresentativi di almeno un 10% dei lavoratori della categoria e dovevano essere gestiti da soggetti di espressa fede nazionale”. Tutto questo porto nella sostanza ad una compressione delle libertà
sindacale a favore dell’unico sindacato riconosciuto, il SINDACATO FASCISTA.
Questo perché il soggetto adibito a decidere quale fosse il sindacato di “espressa fede nazionale” era il Ministro, dunque seppur un era in apparente equidistanza della legge dal regime fascista, si attribuiva alla
fine all’autorità amministrativa potere discrezionale di decisione sul quale fosse il Sindacato di espressa fede nazionale.
-Questo sindacato per ogni categoria aveva la rappresentanza istituzionale di tutti i lavoratori, potendo stipulare contratti collettivi ad efficacia erga omnes (i Contratti collettivi erano fonti di diritto obiettivo).
-Il fascismo si segnala anche per il DIVIETO DI SCIOPERO E DI SERRATA.
“l'organizzazione sindacale è libera”.
•Caduto l'ordinamento corporativo si ebbe l'art.39 della Cost. secondo il quale In una formula tanto ristretta possiamo inserire una miriade di contenuti [analizzati nel
paragrafo 2) Caratteri della Libertà Sindacale].
-Il pluralismo sindacate poteva trovare anche una copertura dall'art.18 della Costituzione, dunque con la presenza di questo articolo il costituente volle esprimere chiaramente la necessità e la tutela di questo fenomeno.
-La costituzione non ci spiega cosa indichi l’aggettivo sindacale, ma sarà la realtà sociale che volta per volta definisce i limiti che questa nozione dovrà avere.
SINDACALE è l'attività o l'organizzazione rivolta alla protezione degli interessi collettivi che gravitano intorno ai rapporti di lavoro.
Da ciò emerge che non è tanto il contenuto ma il suo scopo ad essere protetto, lo scopo diretto alla salvaguardia degli interessi collettivi che ruotano intorno al lavoro. Dunque una nozione simile impone che i
CONFINI DI QUESTA LIBERTA’ SIANO MOBILI. La tutela di questa libertà è stata spinta fino a proteggere delle attività che i sindacati svolgono ma che non sono espressamente sindacali, come l’attività che
questi svolgono per il diritto alla casa, il diritto all’istruzione.
L‘UNICO
LIMITE, ma la stessa ragion d’essere è che l’azione, l’attività espressione di quella libertà abbia un collegamento con gli interessi collettivi dei lavoratori cioè vi deve essere un legame specifico
tra i soggetti rappresentati e quelle attività di auto-tutela che l’organizzazione sindacale svo