DIRITTO DEL LAVORO
INTRODUZIONE AL DIRITTO DEL LAVORO
•L'espressione Diritto del lavoro è sorta dopo la II GM poiché in precedenza si aveva il DIRITTO COORPORATIVO che lo distingueva di molto dai contenuti del diritto attuale.
•L'ampiezza del contenuto della materia cambia a seconda di come cambia il rapporto tra capitalista e lavoratore.
•Tradizionalmente
nello studio del Diritto del lavoro abbiamo un riferimento alla disciplina una partizione vede la divisione tra il diritto sindacale e il diritto dei rapporti individuali di lavoro.
•Il diritto del lavoro nacque il campo per mezzo di accordi tra gli attori, tra datore di lavoro e operaio.
Bisognerà prima di tutto guardare per sommi capi all’oggetto di discipline che trattano il lavoro ma delle quali non ci occuperemmo nel
particolare:
1) PREVIDENZA SOCIALE: è un espressione ampia e generica che indica tutte quelle iniziative legislative, tutti quegli interventi istituzionali, che garantiscono ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai soci di cooperative di lavoro delle PROVVIDENZE IN RELAZIONE A DETERMINATI BISOGNI.
“lo Stato predispone dei mezzi adeguati per assistere i lavoratori, in relazione alla VECCHIAIA, la MALATTIA, la
Come riferimento in temi di principi abbiamo l'art.38 della Costituzione dove,
MALATTIA PROFESSIONALE e gli INFORTUNI SUL LAVORO” sono quindi forme di assicurazione, definite anche ASSICURAZIONI SOCIALI, gestite dallo Stato e dirette ai singoli
soggetti sociali.
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
La previdenza sociale nasce alla fine dell'ottocento e si configura come un intervento dello Stato mirato ad assicurare futuri conflitti tra gli individui se ci si occupasse dei bisogni minimi di tutti in ugual maniera.
Per arrivare a concepire la possibilità di costruire un
Un primo barlume di previdenza sociale nacque alla fine dell'ottocento sul terreno più eclatante dei rischi, vale a dire sul terreno degli INFORTUNI.
sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro era necessaria l‘ELABORAZIONE CULTURALE DELLA NOZIONE DI “SISTEMA DI RISCHIO PROFESSIONALE”.
-questo perché esaminando il problema solamente dal punto di vista privatistico, si poteva sempre definire come un infortunio come caso fortuito, in quanto è comunque un rischio incombente su tutti i soggetti
indifferentemente;
-mentre proprio in questi anni si sviluppo il concetto di RISCHIO PROFESSIONALE, uscendo quindi dalla precedente definizione di fortuito o forza maggiore.
Dunque in qualche modo una risposta alle esigenze dei lavoratori e a quella delle imprese fu l‘ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA contro gli infortuni sul lavoro.
-GENERALIZZANDOLA, imponendola come obbligatoria tutte le imprese risulteranno parificate, giacché tutte dovranno pagare l'assicurazione in questione;
-ma dal momento in cui diventi un costo, l’impresa potrà scaricarlo sul casto del prodotto finale.
Ecco che quindi chiunque abbia dei dipendenti sarà obbligato a pagare l'assicurazione in questione. La distinzione maggiore tra i dipendenti nel momento della copertura su di essi dell’assicurazione risulterà
dall‘UTILIZZO DELLE MACCHINE O MENO, poiché questa tratterà maggiormente i soggetti che risultino più a rischio, quindi coloro che fossero a contatto con delle macchine industriali.
-Dove dunque l'impiegato che svolga la propria mansione in ufficio avrà un rischio minore rispetto ad un operaio di fabbrica che risulti a contatto con i mezzi di produzione.
CONCETTO DI INFORTUNIO: l'assicurazione contro gli infortuni protegge il lavoratore sia contro gli infortuni che contro le malattie professionali.
Per esservi un infortunio sul lavoro si necessiterà:
•Della c.d. OCCASIONE DI LAVORO; la conseguente retribuzione verrà erogata dall’INAIL (Istituto Nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro). In questo ambito si ha da sempre la problematica dell’infortunio
IN ITINERE, dove sarà infortunio se il lavoratore subisca un danno mentre si stava recando al lavoro? Il termine occasione indica quindi proprio il NESSO TRA IL LAVORO E L’INFORTUNIO che serve a
rispondere a casi ambigui come quello appena citato.
•Dalla occasione dovrà derivare anche una PERDITA DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA; 1
•La c.d. CAUSA VIOLENTA, elemento necessario per distinguere l’infortunio sul lavoro dalla malattia professionale.
ASSICURAZIONE SOCIALE PER IL BISOGNO DERIVANTE DALLA VECCHIAIA
quindi la possibilità di garantire al lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro e al
Con il passare del tempo si inizio a sviluppare l'idea di una assicurazione sociale per l'incorrere della vecchiaia –
compimento dell’età pensionabile il PAGAMENTO DI UNA PENSIONE.
A questa necessità i lavoratori e i datori di lavori avevano già dato una loro prima risposta, creando le c.d. CASSE MUTUE, ovvero fondi che lavoratori e datori di lavoro alimentavano con propri versamenti, per
poi poter pagare in futuro le pensioni ai singoli soggetti che avessero raggiunto l'età pensionabile.
Alla fine degli anni venti, con il regime fascista, si ebbe un unificazione di queste casse mutue ed una perfezione dell'embrionale INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale). Da questo momento in poi andrà
sempre più perfezionandosi questo sistema, dove si avrà il datore di lavoro che per mezzo dell'obbligo contributivo finanzierà l'INPS: questo funziona per mezzo del PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI, dove si
avrà il Datore di lavoro, che ogni mese verserà al lavoratore la propria retribuzione e all’INPS i CONTRIBUTI PREVVIDENZIALI, calcolati in % sull’entità della retribuzione (se il datore di lavoro pagasse 1000
euro al dipendente, dovrà versare un ulteriore 35% calcolato in relazione alla busta del dipendente all’INPS, con un altro 10% detratto direttamente dallo stipendio del dipendente demandato: un costo del lavoro che
quindi si chiude sui 1500, 1000 al lavoratore e 500 all’INPS).
L'ente previdenziale amministrerà questi soldi e alla fine dell'età lavorativa, nel momento in cui abbia raggiunto:
-l‘ETA’ PENSIONABILE;
-Almeno 35 ANNI DI CONTRIBUTI;
pagherà la PENSIONE DI ANZIANITA’ (si può ottenere prima dell’età pensionabile purché si abbia una certa anzianità contributiva) o la PENSIONE DI VECCHIAIA (la quale si potrà ottenere al raggiungimento
dell’età pensionabile).
Da notare che la distinzione di fondo sulla quale si basa il diritto del lavoro è la distinzione fra LAVORATORI SUBORDINATI E NON, cioè la chiave di accesso al diritto del lavoro con tutte le sue
tutele avviene con il pagamento dei contributi e con la c.d. SUBORDINAZIONE (quel rapporto che sia collocabile all’interno della subordinazione), perché:
•Se il lavoratore è SUBORDINATO rientrerà in tutti quegli effetti dell’applicazione del diritto del lavoro e del pagamento dei contributi previdenziali, dei premi infortunistici ecc.
•Se fosse lavoratore AUTONOMO il soggetto non avrà diritto a niente, in quanto tutto si esaurisce con l‘ACCORDO TRA LE PARTI.
MALATTIA
Un altro pilastro della previdenza sociale è la , la quale non è un evento che DISABILITA LA CAUSA DEL CONTRATTO DI LAVORO, infatti questa SOSPENDE il rapporto di lavoro che
riprende quando la malattia cessi.
Ad eccezione dei casi in cui quest’ultima perduri nel tempo, che vedrà a quel punto il limite posto dal PERIODO DI COMPORTO (periodo entro il quale il datore di lavoro dovrà sopportare come proprio rischio
la malattia del lavoratore), trascorso il quale darà nuovamente il diritto al datore di lavoro di poter licenziare il lavoratore.
Durante il periodo di sospensione la retribuzione del lavoratore non sarà emessa dal datore di lavoro, ma dall'ente previdenziale di competenza, che elargirà l'INDENNITA' DI MALATTIA. L'istituzione pubblica che
si occupava di questo sistema era l’INAM (Istituto Nazionale assicurazioni contro le malattie generiche). Con il varo della riforma del Servizio nazionale sanitario, questo si sostituì all'INAM assicurando a tutti i
cittadini il diritto alla salute e alla cura, mentre il profilo indennitario rispetto ai problemi economici fu demandato all'INPS.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: gestita dall'INPS (questa ha assorbito gli istituti di diritto pubblico che elargivano le assicurazioni ai dipendenti pubblici).
Nacque
durante la II GM per effetto di accordi collettivi interconfederali per il settore industriale e si chiamava Cassa per l'integrazione degli operai dell'Industria Il problema sociale al quale voleva rispondere
erano le conseguenze della guerra.
Ad esempio nel caso in cui si avesse una fabbrica che produca a pieno regime, ma da un giorni all’altro per via di una bomba subisca danni ingenti che la obbligano a chiudere momentaneamente per gli interventi di
ristrutturazione necessari. In questo periodo di mancato guadagno per i lavoratori per mancanza di lavoro, per preservare comunque il loro stipendio, questi lo potevano trarre da queste Casse, composte da
finanziamenti in parte dei datori di lavoro e in parte dei lavoratori.
Questa Cassa fu ripresa dal legislatore il quale amplio il suo campo d’applicazione. Si ebbe quindi un intervento economico in caso d’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA.
Vi fu poi una profonda trasformazione della Cassa integrazione negli anni sessanta, quando accanto a questa forma obsoleta, venne collocata all’interno delle cause passibili di una sua adozione la CRISI
DELL’IMPRESA, che potevano essere crisi settoriali o locali.
-Divenne una sorta di sostegno dell'attività imprenditoriale, una via di finanziamento dell'impresa stessa. Ma da quel momento in poi la PA che avrebbe dovuto erogare tali fondi necessiterà di una sua vigilanza
sull’amministrazione di tali casse.
-Divenne importante rispetto a queste situazioni di crisi la MEDIAZIONE SINDACALE.
Questo sistema della Cassa integrazione guadagni in caso di Crisi dell’impresa è a sua volta in CRISI: secondo quanto scritto all’interno della Riforma Monti la Cassa integrazione verrà meno nel 2017, per essere
sostituita da una forma Assicurativa generalizzata (l'ASPI). La Cassa integrazione però la possiamo associare spesso all’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA, che assegna ad ogni individuo il
diritto ad un indennità per un determinato periodo di tempo.
Con il varo della nuova riforma si auspica ad una fusione tra la Cassa e l’indennità con un’unica retribuzione per il disoccupato, ma più sostanziosa a condizione che questo accetti qualsiasi lavoro che magari in futuro
gli venga proposto, giacché in caso contrario perderà il diritto all’indennità (quest’ultimo punto è una proposta che si auspichi entri in vigore). 2
PROBLEMA DEL FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA E DELLE TECNICHE DI CALCOLO DELLE PENSIONI:
1° PROBLEMA – le pensioni si finanziano per mezzo dei contributi dei lavoratori, detto in termini profani: i lavoratori di oggi pagano le pensioni di quelli di un tempo.
2° PROBLEMA – come si calcola la pensione? In questo caso bisogna prendere in considerazione il 1995 come anno dello SPARTI ACQUE, con la RIFORMA DINI: questa affermava come se l’INPS avesse
continuato ad elargire pensioni in base al sistema in vigore nel giro di pochi anni avrebbe raggiunto il collasso. Dunque era impellente una riforma pensionistica che assegnasse all’ente in questione un nuovo sistema
con il quale poter calcolare le pensioni da elargire ai singoli lavoratori.
•Infatti PRIMA le pensioni venivano erogate con una sorta di VARIABILE INDIPENDENTE DAI VERSAMENTI; dove per determinare quanto spettava ad ogni soggetto si riprendeva l’ultima retribuzione di cui
questo aveva goduto, e su di essa si calcolava una pensione pari all’80% della vecchia retribuzione. Quindi indifferentemente dal fatto che il soggetto in questione avesse realmente contribuito in maniera tale da
garantire poi realmente quel pagamento (PENSIONE RETRIBUTIVA);
•Ad OGGI invece, con la riforma Dini la PENSIONE è CONTRIBUTIVA, dove si effettua una proiezione di quanto ogni singolo soggetto ha pagato nel corso degli anni. Per sopperire ad alcune mancanze di questo
sistema (infatti se un soggetto non avesse avuto sempre un lavoro fisso con una determinata retribuzione, ma più lavori con diversi contratti nel momento dell’età pensionistica rischierebbe di trovarsi senza alcuna
reale pensione che lo possa sostenere) si produsse una PREVIDENZA COMPLEMENTARE di natura privatistica e volontaria, che però nella prospettiva di chi l’aveva concepita avrebbe dovuto affiancarsi alla
previdenza obbligatoria.
-Lo Stato intervenne comunque in questo ambito stabilendo delle regole, costruendo degli strumenti di previdenza complementare che fossero più convenienti rispetto all'assicurazione o alle banche. Infatti secondo
quanto asserito nel testo di legge lo Stato ha concesso ai datori di lavoro di produrre dei FONDI, su BASE CATEGORIALE o AZIENDALE che possono amministrare in via autonoma. Naturalmente lo
Stato ha posto un organo che controlli sull’esatto funzionamento di questo sistema, evitando magari appropriazioni illecite da parte dei datori di lavoro dei fondi presenti in queste previdenze complementari.
2) IL RAPPORTO DI LAVORO : stiamo parlando di un CONTRATTO TIPICO, seppur ha l'anomalia di non trovarsi nel libro IV ma nel libro V (dove si tratta della produzione, in
cui il lavoratore è fotografato come il lavoratore sia considerato un produttore insieme al datore di lavoro).
È dotato dello schema di base, COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E CESSAZIONE, con la differenza che all’interno del diritto del lavoro bisognerà inserirci altri particolari di provenienza legislativa. Ad esempio
le discriminazioni di genere dove si troveranno nel contratto di lavoro? Così come gli interventi protettivi in favore di determinati soggetti ecc.
Soprattutto si ha un ampia materia che riguarda la parte centrale della disciplina, infatti questo rapporto di lavoro ha due caratteristiche che lo collocano in una particolare categoria ovvero quello di essere:
•un rapporto di DURATA (sono obbligazioni che si dilatano nello spazio e nel tempo);
•l‘IMPLICAZIONE DI UNO DEI CONTRAENTI. E questa antropomorfizzazione del diritto del lavoro ha tutta una serie di interessanti punti di emersione:
-Basti pensare che qualcuno per sostenere come i datori di lavoro fossero responsabili in caso di infortunio, affermo che questi dovessero restituire alla famiglia la stessa persona sana che entrò in fabbrica all’inizio
del rapporto di lavoro.
-Oppure qual è il contenuto del contratto di lavoro? Secondo alcuni il datore di lavoro acquistava la energie che il lavoratore offriva sul mercato, mentre per altri siccome le energie non sono scindibili dalla persona
che le eroga, affermando ciò è come chiamare in ballo l’ACQUISTO DELL’UOMO.
3) IL DIRITTO SINDACALE: si occupa dei RAPPORTI COLLETTIVI, ovvero di tutte quelle istituzioni che sono state inventate sul campo dai lavoratori per la
necessità di mettersi insieme per contrastare la preponderante forza economica della controparte.
I tre pilastri del diritto sindacale sono:
•Studia quindi i soggetti, ovvero i SINDACATI, che possono essere sia dei lavoratori che dei datori di lavoro (dalla rappresentanza dei lavoratori è nata in parte anche una rappresentanza politica).
•Studia gli atti che vi sono tra le due parti, ovvero i CONTRATTI COLLETTIVI, che risultano essere la fonte originaria del diritto del lavoro e sono dei contratti di lavoro che regolano i rapporti di lavoro di tutti i
soggetti appartenenti a quella categoria.
•Studia anche l’AZIONE COLLETTIVA, ovvero l’azione diretta richiamata dall’art.40 della Cost, definito come DIRITTO DI SCIOPERO. 3
SVILUPPO DEL DIRITTO DI LAVORO
1) QUANDO NASCE IL DIRITTO DEL LAVORO?
Un
luogo comune fondato vede come il diritto del lavoro nacque con la società industriale ma perché nasca il moderno diritto del lavoro si necessita della MODERNITA’, che nacque con la rivoluzione
industriale che porto alla produzione di serie per mezzo di macchine industriali, dalla quale poi sorse la fabbrica. In precedenza vi erano delle limitazioni che non avrebbero mai potuto far sviluppare un moderno diritto
del lavoro come quello che sorse con la Riv. Industriale e tali limiti furono:
•L'organizzazione della società secondo regole che impedivano in qualche misura lo sviluppo dell'attività imprenditoriale, vale a dire il CORPORATIVISMO (espressione che evoca un insieme di soggetti che si
chiudono a riccio per difendere i propri interessi e magari anche a discapito del resto della società). Ma in senso storico il corporativismo medioevale aveva delle proprie regole e queste erano:
-per svolgere un attività economica bisognava essere iscritti alla corporazione di riferimento. Si aveva quindi un economia divisa in classi lavorative, dove la regola fondamentale della corporazione stessa era quella
di evitare che i vari soggetti tra di loro si facessero concorrenza, per evitare ciò furono così imposti dei LIMITI ALLA PRODUZIONE DI BENI che ogni soggetto potesse produrre (LIMITAZIONE
ALL'ATTIVITA' ECONOMICA).
•A questo si aggiunge anche la STRATIFICAZIONE degli STATUTI GIURIDICI dei vari soggetti che facevano parte della società, che di conseguenza ad ogni classe sociale apparteneva un determinato diritto.
-Ancora nell'ottocento una norma del codice processuale affermava come la parola del galantuomo valeva come verità.
Tutti
questi ed altri ancora erano dei vincoli che BLOCCAVANO LA LIBERTA’ ECONOMICA dunque le istanze economiche tesero a spingere alla modificazione di questo stato di cose e proprio
l’emergere della nuova classe di IMPRENDITORI arrivo fino alla Rivoluzione Francese e Americana. Da notare che prima di Legalità, Libertà e Democrazia affermatesi con la Riv. Francese, i soggetti
chiesero a gran voce la LIBERTA’ ECONOMICA.
ELEMENTI CHE AGEVOLARONO LO SVILUPPO DEL DIRITTO DEL LAVORO
A) Fondamentale per il raggiungimento di questa
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