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Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro appartiene al diritto privato ed è nato nei primi anni del 1900, con la rivoluzione industriale. Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano, oltre l'interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore. Oggetto della materia: disciplina dei rapporti di lavoro e della relazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore.

Caratteristiche del diritto del lavoro

È un diritto molto:

  • Condizionato: le parole del diritto cambiano a seconda del contesto socio-economico
  • Vibrante: è molto sensibile alla realtà socio-economica
  • Politicizzato: ad alto tasso di ideologia.

Il nostro ordinamento adotta una metodologia per cui si parte dalla regola generale e questa si adatta al caso concreto (Civil Law). Nei paesi anglosassoni si fa il contrario: si parte dal caso concreto e in base a questo si crea la regola generale (Common Law).

Valore del lavoro nel tempo

Diritto romano → lavoro: tortura e condanna per l'uomo. Il lavoro è l'attività dello schiavo. Il lavoro da viene equiparato al lavoro dell'animale. Il padrone è proprietario dello schiavo. La libertà viene identificata nel non lavoro, nell'ozio.

Società feudale → si passa da servo a schiavo. La servitù implica un'obbedienza solo per la giornata di lavoro. Oltre c'è il tempo libero del servo.

Artigianato, fase delle botteghe → i giovani pagano per imparare il mestiere.

Società moderna-industriale → diritto del lavoro. L'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sostiene che il lavoro non sia una merce, ma un diritto sociale di cittadinanza. Il lavoro trova riconoscimento in tre articoli fondamentali della Costituzione (1948): 1, 3, 4.

Art 1: il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica. Art 3: eguaglianza formale e sostanziale. Art 4: diritto al lavoro. Lavorare è libertà, non lavorare è schiavitù.

Il lavoro nella Costituzione

Il lavoro è presentato nella Costituzione come valore fondamentale della nostra società democratica. Ma il lavoro a cui si fa riferimento è il lavoro subordinato stabile (a tempo indeterminato), ossia il lavoro che gode del massimo delle tutele e non precario. Il mercato del lavoro non offre però questo tipo di lavoro: si offrono lavori autonomi (non subordinati e quindi poveri di tutele) a tempo determinato.

I fattori di cambiamento del mercato del lavoro

La differenza tra ciò che dice la Costituzione e la realtà, che offre opportunità molto più basse di lavoro, è attribuibile a tre grandi fattori di cambiamento:

  • Innovazione tecnologica e digitale e conseguenti problemi nei modelli di riferimento: quando si pensa alla fabbrica si pensa alla vecchia fabbrica industriale e non alle nuove startup e ai nuovi modi di produzione;
  • Globalizzazione, che da una parte ha un effetto negativo perché fa abbassare il costo del lavoro, ma dall'altra uno positivo perché le merci costano meno. La globalizzazione ha portato anche due fenomeni contrapposti:
    • Delocalizzazione: spezzoni o intere aziende possono essere portate all'estero
    • Immigrazione: portare dentro la forza lavoro.
  • Crisi globale 2007 che sta colpendo il mercato del lavoro, che è una crisi di lunga durata che all'inizio è stata sottovalutata.

I filoni del diritto del lavoro

  • Diritto del lavoro in senso stretto o diritto privato del lavoro. Si occupa della disciplina giuridica del rapporto di lavoro subordinato. Soggetto studiato: lavoratore subordinato, sia che svolga un lavoro manuale sia che svolga un lavoro di tipo intellettuale. Il lavoratore subordinato è un soggetto protetto in larga misura. All'interno di questa famiglia c'è un soggetto ulteriormente privilegiato: lavoratore subordinato che lavora in un'impresa medio-grande. L'oggetto del diritto del lavoro in senso stretto sono le regole che regolano il rapporto individuale tra singolo lavoratore e singolo datore sotto il profilo individuale, il contratto e il rapporto di lavoro. Si occupa del potere del datore.
  • Diritto sindacale o delle relazioni industriali. Si occupa della dimensione collettiva del rapporto di lavoro. Racchiude le norme sulle organizzazioni collettive, in particolare sui sindacati. Si occupa di:
    • Contrattazione collettiva
    • Conflitto di interessi tra capitale e lavoro
    • Dinamica del conflitto tra datori e sindacato dei lavoratori
    • Contropotere collettivo dei sindacati rispetto al potere del datore
  • Legislazione sociale o diritto pubblico del lavoro o "welfare state". Si occupa di pensioni, tutele assistenziali, previdenziali e comprende anche le norme che regolano i rapporti tra Stato, datori e prestatori di lavoro (cd disciplina amministrativa del lavoro).

Caratteristiche fondamentali del diritto del lavoro moderno

Il rapporto tra datore e lavoratore nasce dal contratto, che può essere orale o scritto. Problema: il contratto è un negozio che per definizione presuppone la parità dei contraenti, cioè la stessa forza contrattuale. Nella realtà non è così: il datore ha forza contrattuale maggiore rispetto al lavoratore. Questa differenza è trascritta:

  • Art 2086 cc "Direzione e gerarchia dell'impresa", che afferma che l'imprenditore (ed in generale il datore) è capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i collaboratori (lavoratori) → gerarchia: il datore è sopra tutti, ha una posizione di supremazia.
  • Art 2094 cc "Prestatore di lavoro subordinato": il lavoratore è in una posizione di soggezione
  • Art 2105 cc "Obbligo di fedeltà", in base al quale il lavoratore dev'essere fedele al datore.

Dal punto di vista giuridico, le parti operano formalmente sullo stesso piano, dal punto di vista economico il prestatore di lavoro è il contraente più debole. Vi è dunque un comando unilaterale sulla persona-lavoratore. Al datore sono riconosciuti poteri direttivi che sono però limitati per la salvaguardia dei lavoratori. Questi limiti derivano da:

  • Legge (legge di maggior portata: Statuto dei Diritti del lavoratore L 300/1970)
  • Limiti negoziali, che vengon posti dal contratto stesso.

Limiti al potere del datore = tutele al lavoratore. È un diritto sbilanciato a favore del lavoratore per renderlo più forte. Le norme del diritto del lavoro hanno la finalità di attenuare gli effetti più deleteri della subordinazione assicurando il rispetto e la promozione delle condizioni economiche e della libertà e personalità del lavoratore. Il diritto del lavoro ha funzione di garanzia nei confronti del lavoratore, che si realizza con un apparato di norme imperative, cioè inderogabili. Le tutele sono inderogabili → poiché il lavoratore è un soggetto debole, non può rinunciare alle tutele. Es: la legge riconosce 4 settimane di ferie al lavoratore, e lui non può rifiutarle. Questo per evitare il "ti assumo se rinunci alle ferie".

Interpretazione della norma

Art 12 delle disposizioni preliminari codice civile "Interpretazione della legge":

  • Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
  • Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

1o indagine: interpretazione letteraria della norma

2o indagine: trovare la ratio della norma, e dare il significato alle parole tenendo conto delle motivazioni del legislatore tradizionale e del significato nel tempo

3o indagine: confronto con altre fonti: Costituzione, conformità al diritto dell'UE, norme interne. Ci si riferisce prima al tribunale del lavoro, poi corte d'appello (Regione) poi cassazione per ultimo (unica, a Roma). Nel civil law le sentenze passate non vincolano quelle successive ed ogni giudice può giudicare diversamente. In realtà però, in base all'autorevolezza della sentenza della Cassazione, i giudici possono essere influenzati.

Origini e storia del diritto del lavoro

1800, economia liberale. Nella disciplina del codice civile del 1865 non esisteva una regolamentazione specifica del rapporto derivante dal contratto di lavoro, assimilata ad una locazione delle opere e dei servizi. Di conseguenza si adottavano i principi di mercato libero. Le parti, poste formalmente su un piano di parità, avevano la più ampia libertà nel determinare il contenuto del contratto. Vi era libera concorrenza tra lavoratori e datori di lavoro. C'era la cd "mano invisibile" che creava le migliori condizioni di lavoro al giusto salario.

→ Conseguenza: astensionismo del legislatore → questo porta a un grande rischio di sfruttamento (di donne e minori). Donne e bambini definiti come mezze forze perché pagati la metà. Questo avviene con la rivoluzione industriale.

Il rapporto di lavoro ha ricevuto regolamentazione giuridica solo a partire dalla fine del 19esimo secolo, in concomitanza con l'emancipazione delle classi lavoratrici. La rivoluzione industriale, avvenuta in Italia più tardi rispetto al resto dell'Europa, porta con sé nuove problematiche tra cui l'eccessivo sfruttamento dei lavoratori.

→ Inizi 900: nascono

  • (I) le prime leggi speciali per proteggere donne e minori sotto il profilo della salute, ponendo un limite alle ore di lavoro
  • (II) leggi di ordine pubblico con valenza sociale → nasce la legislazione sociale

Questa è la fase che si qualifica come prima legislazione sociale. Regime fascista: per un verso ammette il sindacato (prima vietato) e lo porta ai massimi livelli → diventa un organo pubblico con personalità giuridica in modo da poterlo controllare. (libertà "tarroccata"). Nel contempo, lo stesso regime continua a considerare lo sciopero e la serrata come reati. In pratica censura la possibilità del conflitto tra capitale e lavoro. Tappe:

  • Regio decreto 692/1923: l'Italia conquista la giornata di 8 ore, prima legge organica sulle ore di lavoro.
  • Legge 1924 sull'impiego privato, che rappresenta la volontà tipicamente fascista di dividere bene le classi dei lavoratori: pubblico e privato.
  • Legge 1942: codice civile

1942: entra in vigore il codice civile, viene dedicata al lavoro una disciplina distinta. La disciplina del lavoro, assieme a quella su impresa e società, è contenuta nel libro V, primi 4 capitoli. Dall'art 2060 all'art 2246. Questa è la fase cd dell'incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato.

L'attività del lavoratore e del datore sembra che siano uguali perché vengono disciplinate nello stesso libro. Inoltre tra datore e lavoratore si ritiene (ideologia fascista) non ci sia conflitto di interessi perché entrambi devono collaborare nell'interesse superiore della produzione nazionale (art 2104).

44-45 (fine fascismo): si è scelto di abrogare solo le norme tarate proprio per il fascismo → cancellato diritto corporativo e sindacati fascisti. Si è tenuto il codice civile.

1947: Costituzione repubblicana → si passa dalla visione corporativistica dello stato fascista a quella democratica e sociale, fondando la Repubblica sul lavoro (art 1). Inizia così la fase della costituzionalizzazione.

La Costituzione

La Costituzione riconosce il diritto del lavoro come un diritto proprietario, che sta sopra a tutti gli altri diritti. Il tema del lavoro emerge nei primi 4 articoli che compongono i principi fondamentali della nostra costituzione.

Art 1: L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Lavoro: fondamento della Repubblica Democratica. Dentro ci sono tutte le attività socialmente utili che sostengono il nostro ordinamento.

Art 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale.

Art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È una super-norma secondo cui il lavoro va protetto. Questa norma parla dell'eguaglianza:

  • Formale (1a comma) per cui non si tiene conto di discriminazione. L'uguaglianza formale cerca però di nascondere le differenze: se gli individui sono diversi, è giusto ci sia un trattamento diverso. Es: uomo e donna devono esser trattati allo stesso modo, ma la donna al momento della gravidanza dev'essere trattata diversamente.
  • Sostanziale (2a comma): è il fondamento del diritto diseguale, è la giustificazione della natura sbilanciata del diritto del lavoro, del suo dare più tutele ai soggetti che si trovano in una situazione inferiore per renderli uguali. Questo comma è il fulcro su cui poggia il diritto del lavoro. È la norma fondamentale per il diritto delle pari opportunità. Messaggio: dare di più a chi è in difficoltà per raggiungere la parità vera.

Art 4: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. In capo alla Repubblica c'è l'obbligo di riconoscere a tutti i cittadini (anche dell'UE) il diritto al lavoro. Per lavoro la Costituzione intende, in modo generale, ogni attività o funzione socialmente utile.

Art. 35: La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla Legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

3 commi:

  • (I): retribuzione. Il modello di riferimento è un uomo che lavora e deve sostenere la famiglia. Si promette che la retribuzione debba garantire non solo la sussistenza ma anche un'esistenza libera dal bisogno e dignitosa. Non sappiamo quale sia la retribuzione sufficiente in Italia. Per ora il numero ce l'hanno dato i contratti collettivi, la cui paga minima è stabilita ma è diversa da settore a settore. Si sta pensando una legge per stabilire un salario minimo (si parla di 7,5€/h.)
  • (II): giornata lavorativa.
  • (III): periodi di riposo. È un diritto irrinunciabile del lavoratore.

Art 37: protezione donne e minori. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art 38: previdenza e assistenza sociale. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L'attività economica privata (= attività dell'imprenditore/datore) è libera, ma ha dei limiti: non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recar danno a sicurezza libertà e dignità umana. → il lavoro è un'attività libera, ma vigilata.

Diritto sindacale nella Costituzione

Art 39 e 40: grande rivoluzione il cui senso di

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher annazareipour di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Brollo Marina.
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