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Cap 1 e 2 - Oggetto, fonti e evoluzione storica

Il diritto sindacale dispone di una sua autonomia individuale rispetto al rapporto di lavoro, ma la sua evoluzione storica coincide quasi integralmente con quella del diritto del lavoro. La differenza rispetto al diritto del lavoro è l’angolo visuale, ovvero il modo attraverso il quale si analizza la questione ed i soggetti al centro dell’analisi.

Autonomia collettiva il fenomeno sindacale nasce spontaneamente, in un contesto di pessime condizioni di vita e lavoro nelle fabbriche per i lavoratori (soprattutto lavoratori di massa), e come fenomeno collettivo. Dunque il diritto sindacale è una branca del diritto del lavoro, che ha però principalmente fonti extra-legislative. Le fonti sono essenzialmente accordi collettivi che riguardano più soggetti, che vengono stipulati spontaneamente in contesti di difficoltà e criticità lavorative. Oltre all’autonomia collettiva, una fonte fondamentale fu la Costituzione art. 39 e 40.

Tale fenomeno di autonomia collettiva si sviluppa a partire dall’800, ma successivamente viene duramente represso durante il periodo del fascismo (venne imposto un unico sindacato, ovvero quello fascista). Inizialmente, a fine ‘800, il contratto collettivo nacque per stabilire il concordato di tariffa si stabilisce un salario minimo giornaliero/orario; di conseguenza chi aderisce a quel sindacato non accetta di lavorare per un determinato datore a meno del concordato di tariffa. Successivamente gli interessi dei sindacati si espansero ad una maggiore tutela delle condizioni del lavoratore, oltre alla mera tutela retributiva, che fu il primo iniziale interesse.

Il contratto collettivo è un contratto di diritto comune, e dunque dovrebbe avere validità solo fra le parti ma tali effetti vennero estesi anche a chi non è parte diretta del contratto ma può essere influenzato ed interessato da esso. Il contratto sindacale può essere sia quello fra lavoratori, che approfondiamo in questo corso, sia quello datoriale, ovvero che si instaura fra differenti datori di lavoro.

Ordinamento inter-sindacale il fenomeno sindacale (sindacato dei lavoratori) è un fenomeno di regole e di diritto ma soprattutto di auto-regolamentazione collettiva. Tali accordi collettivi assurgono a fonte del diritto, anche se non è specificato nell’ordinamento italiano. Per ordinamento, oltre a quello statuale per eccellenza, può di diversa natura (ad esempio ordinamento sportivo) ed è sempre caratterizzato da una serie di regole e di soggetti ad esse assoggettate.

L’ordinamento inter-sindacale è basato sul reciproco riconoscimento delle organizzazioni dei datori e dei lavoratori. La sua fonte regolamentativa sono i contratti. Tale ordinamento vive dunque dentro l’ordinamento statale ma è autonomo, seppur nel rispetto della legge.

Contrattazione collettiva anch’essa può essere considerata una fonte del diritto; essa è subordinata alla legge ma è importante in quanto solitamente deroga in meglio le disposizioni di legge. Essa ricopre un ruolo fondamentale nel diritto sindacale. (“Il diritto del lavoro consiste in due polmoni: uno è la legge, uno la contrattazione collettiva” affinché il diritto del lavoro funzioni correttamente occorre sia la legge che l’autonomia collettiva).

Cap 3 – L’attore pubblico: lo Stato e le regioni

Il ruolo dello Stato è fondamentale nel contesto del diritto sindacale e talvolta vi si pone come garante nei differenti rapporti e relazioni. Ciò è dovuto al fatto che nel secondo dopoguerra l’Italia fu lo stato che maggiormente intervenne in economia in tutto l’Occidente (ad esempio mediante tutte le partecipazioni statali nelle SPA).

Nell’ultimo ventennio assume invece rilevante importanza il diritto dell’Unione Europea negli ultimi anni problemi che potevano sembrare di sola rilevanza nazionale, entrano negli interessi dell’UE, che di conseguenza influenza le decisioni che vengono prese.

CNEL Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, previsto dall’art. 99 della Costituzione. Esso era pensato come una sorta di assemblea economica, che comprendesse e si occupasse delle esigenze dell’imprese e dei sindacati; per questo motivo viene nominato dal Presidente della Repubblica. Un ruolo importante è quello connesso alla banca dati dei contratti collettivi, che sono sempre più numerosi, tenuta dal CNEL.

Cap 4 – I sindacati e le organizzazioni imprenditoriali

I sindacati più noti sono CGIL (Confederazione Generale del Lavoro), CISL (Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro). Contano ciascuno 2/5 milioni di lavoratori, dunque tutte e tre insieme rappresentano oltre 10 milioni di iscritti. Si tratta di un fenomeno da tenere in considerazione nel contesto dei rapporti di lavoro.

I SINDACATI e le organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro sono stati storicamente fortemente politicizzati. I sindacati erano tradizionalmente legati ad alcuni partiti politici nel periodo repubblicano, post monarchico.

Alla nascita della repubblica i sindacati si distinsero in 3 differenti entità: la CGIL è il sindacato storicamente legato ai partiti di sinistra (Partito Comunista e Socialista), CISL, che uscì dalla CGIL negli anni ’40, è un sindacato di matrice cattolica, dunque di vicinanza alla Democrazia Cristiana. La UIL invece nasce a metà strada, e comunque legata ad ambiti socialisti e repubblicani. Si tratta di 3 sindacati separati, ma verso gli anni ’70 emerse una forte tendenza all’unione di tali tre sindacati in una unica grande confederazione. Le tre entità rimasero però distinte nel tempo.

In Italia il modello più largamente diffuso è quello del sindacato confederale; CGIL e CISL sono l’unione di più federazioni sindacali. Il sindacalismo confederale rappresenta dunque lavoratori di differenti settori e categorie, tutti accomunati nella medesima confederazione, oltre che molti pensionati.

L’organizzazione dei sindacati si sviluppa secondo una duplice linea organizzativa: la linea verticale e quella orizzontale.

Sindacalismo orizzontale lo strumento organizzativo è l’appartenenza territoriale e geografica, in base alla quale si distinguono le confederazioni (ad esempio esiste la CGIL Lombardia, che si distingue in tutte le CGIL delle differenti province).

Sindacalismo verticale detto anche sindacalismo di mestiere, l’elemento di aggregazione è l’appartenenza al medesimo settore/categoria produttiva (es: il sindacato dei tessili, dei banchieri, dei metalmeccanici). Il modello delle federazioni di categoria è molto poco diffuso in Italia ma altamente diffuso nel resto d’Europa.

Le due dimensioni, orizzontale e verticale, si intrecciano poi fra loro in un’organizzazione complessa. Talvolta le federazioni di mestiere a loro volta hanno differenti sedi territoriali, regionali o provinciali.

Nella CGIL era preponderante il ruolo della confederazione, dunque l’idea di unità, mentre nella CISL viene data maggiore autonomia alle singole federazioni e fu sempre a favore dell’auto-regolamentazione dei contratti collettivi, piuttosto che al ricorso alla legge.

L’attuale struttura organizzativa risulta basata su 4 livelli:

  • Luoghi di lavoro si tratta della base della struttura organizzativa.
  • Livello provinciale o comprensoriale qui vengono comprese le strutture verticali, i sindacati provinciali e le strutture orizzontali.
  • Livello regionale, sia orizzontale che di categoria ad esso vengono corrisposti discreti poteri, che aumentano in caso di decentramento amministrativo e regionale.
  • Ambito nazionale in ambito nazionale operano le strutture di vertice dell’intera organizzazione, le federazioni nazionali di categoria e la confederazione.

La controparte dei sindacati consiste nelle associazioni datoriali. In Italia le associazioni datoriali si unirono, essenzialmente per motivi commerciali e non ideologici, in CONFINDUSTRIA. Confindustria si occupa di rappresentare ed organizzare i datori di lavoro dell’industria (settore secondario) e del terziario avanzato.

Anche Confindustria è caratterizzata sia da una struttura orizzontale che verticale: le strutture portanti (orizzontali) sono le associazioni territoriali, ciascuna corrispondente più o meno ad una provincia (in Lombardia molto importante è Asso Lombarda); a queste fanno capo tutte le imprese della provincia, che a loro volta spesso aderiscono ad altre organizzazioni (verticali) di categoria.

L’attività principale di Confindustria è quella di assistenza fornita alle aziende in materia di contrattazione, di applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, di risoluzione delle controversie relative. L’attuale presidente di Confindustria è Carlo Bonomi, da aprile 2020. Si ricordano inoltre CONFCOMMERCIO e CONFAGRICOLTURA, che operano in settori differenti (rispettivamente il terziario ed il primario), ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Da un punto di vista giuridico, l’art. 39 della Costituzione, che prevede la libertà di associazione, non è stato attuato nella sua seconda parte, ma è divenuto immediatamente operativo nella sua prima parte. La seconda parte dell’art. 39 prevedeva l’iscrizione del sindacato come elemento necessario per l’ottenimento della personalità giuridica.

Alla personalità giuridica sarebbe conseguito che i contratti stipulati dai sindacati avrebbero avuto efficacia e validità extra-omnes vale a dire che sarebbero stati al medesimo livello di una normativa di legge. Attualmente NON funziona così i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sono in realtà contratti di diritto comune, che vincolano solamente i firmatari/le parti e non tutti gli altri lavoratori non coinvolti.

Art. 39 CC “(I) L'organizzazione sindacale è libera. (II) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. (III) È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. (IV) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

La parte (II) non è mai stata attuata dal legislatore e ciò accentua dunque il carattere privato dei sindacati.

Dal punto di vista del diritto privato, il sindacato è un’associazione non riconosciuta in quanto tali, i sindacati sono assoggettati alla disciplina del codice civile, che risulta però essere molto scarna (art. 36, 37 e 38 del Codice Civile). Tali norme non consentono dunque di comprendere l’importanza del sindacato; si tratta dei medesimi articoli che disciplinano associazioni universitarie, dunque di importanza residuale.

Ciò genera grande libertà sindacale collettiva: i sindacati possono infatti strutturarsi secondo le più differenti modalità.

Art. 36 “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”.

Cap 5 – La libertà sindacale

L’articolo fondamentale per la libertà sindacale è il primo comma dell’art. 39 Costituzione. Nel nostro ordinamento il riconoscimento della libertà sindacale si incentra sul primo comma dell’art. 39 “L’organizzazione sindacale è libera”. Nonostante non venne mai attuato il secondo comma, il primo gode di immediata validità.

A tale articolo si collega anche l’art. 18 della Costituzione, che consentiva ai cittadini di associarsi liberamente, senza la necessità di alcuna autorizzazione, seppur i fini non siano vietati dalla legge. L’associazione sindacale è una particolare tipologia di associazione e rientra nell’art. 18, ma viene specificata precisamente nell’art. 39.

Nell’art. 18 si parla di associazione, mentre nel 39 si parla di organizzazione. Il termine organizzazione amplia il significato delle relazioni che vengono tutelate, al di là di quanto si intende con associazione nell’art. 18. Per questo motivo fu necessaria la precisazione dell’art. 39, che indica che il fenomeno sindacale debba essere tutelato anche quando non ha carattere associativo.

La libertà sindacale viene garantita tanto ai singoli individui (profilo individuale) che ai gruppi organizzati (profilo collettivo).

Sotto il profilo individuale, la libertà si articola in 2 fattispecie differenti:

  • Libertà sindacale positiva libertà per il singolo di costituire un sindacato, di aderirvi, di fase opera di proselitismo, di raccogliere contributi sindacali, di riunirsi in assemblea.
  • Libertà sindacale negativa libertà del lavoratore di non aderire o di recedere dal sindacato; un lavoratore non può essere discriminato per la sua mancata affiliazione ad un sindacato. Tale libertà viene sancita nell’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto divieto di atti discriminatori (ciò non viene garantito in tutti i paesi, ad esempio negli UK l’assunzione viene talvolta subordinata all’assunzione ad un sindacato o meno).

Sotto il profilo collettivo invece, la libertà deve essere intesa come la possibilità di assegnare i ruoli ed il potere del vertice, o viceversa della base, in base a valutazioni di strategia e di opportunità; si parla di libertà di organizzazione interna.

Inoltre, oltre alla libertà organizzativa, vige anche la libertà di azione sindacale e contrattuale. Per anni nel nostro ordinamento l’azione contrattuale nel settore privato si è svolta fuori da schemi e regole legali ma ha operato in un contesto di pluralismo. Allora sedevano al tavolo della contrattazione solamente quelle organizzazioni sindacali che disponevano della forza necessaria per imporsi sulla controparte, in assenza di alcuna norma che attribuisse loro un vero e proprio diritto. I sindacati “lottavano” fra di loro per imporsi e partecipare alla contrattazione e ciò risultò di necessaria risoluzione, in quanto non garantiva il principio di libertà di azione.

Dal 2014 in poi è stato invece introdotto un vero e proprio diritto a sedere al tavolo delle trattative per tutte quelle organizzazioni sindacali che presentino un livello di rappresentatività non inferiore al 5%.

Sindacalità NB L’attributo della sindacalità contraddistinguerebbe quelle attività e quelle aggregazioni sociali che siano rivolte alla tutela di un interesse collettivo del lavoro. Si tratta di una definizione che riguarda il profilo teleologico del fenomeno, vale a dire che riguarda la finalità del sindacato. La finalità è “auto-tutela di interessi connessi a relazioni giuridiche, in cui si sia dedotta l’attività di lavoro”.

La sindacalità concerne inoltre gli strumenti che vengono utilizzati dal sindacato, per auto-tutelarsi direttamente. I due strumenti di tutela diretta dei lavoratori sono la contrattazione collettiva (contratto collettivo firmato dai sindacati) e lo sciopero (strumento di lotta per eccellenza).

Cap 6 – Rappresentanza e rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro

L’articolo fondamentale dal punto di vista della rappresentatività è l’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori. Per comprendere le sue attuali caratteristiche è importante la sua evoluzione: si ebbe una formulazione legislativa, modificata in seguito da un referendum, ed infine un’ulteriore modifica data da un’interpretazione del testo dell’art. 19 dalla Corte Costituzionale.

Art. 19 Stat. Lav. “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

  • delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
  • delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.”

Per rappresentanze sindacali aziendali si intende le RSA. La legislazione inerente alle RSA è di natura promozionale, vale a dire di sostegno al sindacato. All’origine il sostegno si concretizzava esclusivamente nel riconoscimento legale del diritto a partecipare a organismi pubblici di vario genere incaricati di gestire i problemi del mondo del lavoro. Riconoscimento della libertà di associazione ed adesione sindacale.

A partire dagli anni ’70, con lo Statuto dei Lavoratori, l’operazione di sostegno si è spostata nei luoghi di lavoro e non si è più limitata alla mera adesione ai sindacati. Alcuni sindacati vengono insigniti di diritti ulteriori. Tali diritti ulteriori hanno però un costo, che il datore di lavoro deve sostenere, e di conseguenza emerge.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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