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Il CTU e il processo del lavoro

Lo scopo della seguente relazione è farvi conoscere la figura del CTU nell'ambito del processo del lavoro. Mi sembra quindi opportuno descrivere sinteticamente come si svolge il processo del lavoro, soffermandomi sull'attività del CTU all'interno di tale processo. La disciplina del nuovo processo del lavoro è stata introdotta dalla L.11-8-1973, n.533.

Caratteristiche del processo del lavoro

Nell'intenzione del legislatore del 73, il processo del lavoro si sarebbe dovuto caratterizzare per la sua speditezza. Infatti, gli obiettivi fondamentali del legislatore del 73 erano:

  • Oralità
  • La piena attuazione del principio della concentrazione delle udienze entro cui deve maturare il convincimento del giudice e quindi la decisione della causa
  • L'immediatezza della stessa decisione

Ho prima usato il condizionale per evidenziare che, purtroppo, nonostante le intenzioni del legislatore fossero proprio quelle di introdurre un processo veloce, in concreto oggi una causa di lavoro non dura meno di 4-5 anni. Ciò è dovuto sia alla grandissima mole di lavoro dei giudici, sia dal fatto che i termini brevi previsti nel codice di procedura civile non sono perentori.

Situazione del Tribunale di Catania

Con riferimento al primo motivo, dobbiamo considerare che tutte le controversie di lavoro di Catania e provincia confluiscono nella sezione lavoro del Tribunale di Catania, che è composta in questo momento da soli 6 giudici. Per darvi un'idea della situazione attuale della sezione lavoro del Tribunale di Catania, vi illustro alcuni dati statistici risalenti al 30/09/07 pubblicati dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania:

  • Organico giudici: 5+1, posti vacanti 4
  • Pendenza cause al 31/12/06: 15480
  • Pendenza cause al 30/08/07: 18707
  • Cause sopravvenute nel mese di settembre: 488
  • Cause sopravvenute dal 01/01/07 al 30/09/07: 8231
  • Sentenze emesse dal 01/01/07 al 30/09/07: 2418
  • Ruolo medio dei cinque giudici: 2640
  • Pendenza al 30/09/2007: 19006

Termini nel Codice di Procedura Civile

Per quanto riguarda i termini previsti dal Codice di Procedura Civile per il Processo del Lavoro, si deve osservare che, sebbene l'art.415 c.p.c. preveda che tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non deve intercorrere un termine superiore ai 60 giorni, in concreto, la prima udienza non viene quasi mai fissata prima di un anno e mezzo dal deposito del ricorso. Termini brevi sono previsti dal c.p.c. anche con riferimento all'attività del CTU. L'art.424 al comma 3 c.p.c., infatti, prevede che se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice deve fissare un termine non superiore a 20 giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza. In concreto, anche qui, solitamente tra l'udienza di conferimento dell'incarico al CTU ed il deposito della consulenza, non intercorre mai un termine inferiore a 3-4 mesi.

Tali circostanze si verificano in quanto i termini brevissimi previsti per garantire la speditezza di tale processo non sono perentori, ma ordinatori. La loro inosservanza, pertanto, non comporta la nullità assoluta, che in tal caso si propagherebbe a tutti gli atti successivi del processo, e quindi, nel caso che ci interessa, alla consulenza tecnica. La sua inosservanza, invece, comporta solo una nullità di ordine relativo. Ciò significa che se la parte, nel cui interesse è stabilito tale termine, non formula la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione, la consulenza rimane valida ed efficace e pertanto viene acquisita nel processo.

Il Processo del Lavoro

Fatta questa breve premessa, mi sembra opportuno, esporvi le varie tappe del Processo del Lavoro. Prima di tutto è opportuno conoscere il giudice dinanzi al quale vi troverete nel momento in cui venite nominati CTU. Il Giudice competente è il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. In secondo grado, il Giudice competente è la Corte d'Appello. La scelta di un giudice monocratico non è casuale: tale scelta risponde proprio all'esigenza di realizzare un processo orale, concentrato ed immediato.

Caratteristiche del processo orale

Soffermiamoci un momento su queste ultime caratteristiche. Per quanto riguarda l'oralità, bisogna precisare che il legislatore ha previsto un unico e solo atto scritto per parte: il ricorso per il ricorrente che in genere è il lavoratore, e la memoria di costituzione per il convenuto, che normalmente è il datore di lavoro; tutte le altre attività sono orali e vengono trascritte a verbale. Tale caratteristica, l'oralità, influenza anche l'attività del CTU. L'art.424 c.p.c., infatti, prevede che il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni vengono integralmente raccolte a verbale. Anche quando il giudice richiede chiarimenti al consulente sull'indagine tecnica già espletata, l'audizione dell'ausiliario può essere anche immediata.

Per quanto riguarda la concentrazione e l'immediatezza, il legislatore ha previsto che la causa può esaurirsi in un'unica udienza. Ciò comporta che le parti, nei propri atti, a pena di decadenza, devono specificare tutti i fatti su cui si fonda la domanda o le difese, i mezzi di prova di cui intendono avvalersi ed i documenti che offrono in comunicazione. Il Giudice, infatti, nella prima e forse ultima udienza deve essere in grado di poter decidere la causa. La causa, però, può anche essere rinviata se il giudice ritiene necessaria una fase istruttoria. In tal caso il Giudice normalmente fissa altra udienza per l'assunzione delle prove e la conseguente discussione.

I caratteri della concentrazione e dell'immediatezza sussistono anche nell'ambito che ci interessa. Come abbiamo già accennato, nel Processo del Lavoro, il CTU, a differenza di quanto previsto nel Processo Ordinario, in cui il giudice fissa un termine a sua discrezione per il deposito della CTU, deve depositare la relazione in un termine non superiore a 20 giorni.

Termini in sede di Appello

Questi termini così brevi sono previsti anche in sede d'Appello. L'art.441 c.p.c., infatti, dispone: "Il collegio può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre 30 giorni". Aggiunge poi al secondo comma: "il consulente deve depositare il proprio parere almeno 10 giorni prima della nuova udienza". Anche tale termine non ha natura perentoria e può essere prorogato dal giudice anche implicitamente con il rinvio dell'udienza di discussione e la sua inosservanza comporta nullità della consulenza se ed in quanto la relazione sia stata depositata in epoca inferiore ai suddetti 10 giorni e la relativa eccezione sia stata sollevata nella prima istanza o difesa successiva dell'atto o alla notizia di esso.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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