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Diritto del Lavoro 18/09/18

Corso suddiviso in Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale

Prova intermedia: metà di novembre, verso il 10/11 (circa 50% del programma

complessivo)

Disciplina del diritto del lavoro, le norme sono frutto di un procedimento politico di

ricerca di equilibrio fra diverse istanze che parte dal secolo scorso con una funzione

determinata, riportare in equilibrio i rapporti di forza capitale-lavoro, varia a seconda

dei mutamenti sociali. Nel corso del tempo norme a tutelare soggetti più deboli. Le

modifiche del lavoro, a seguito di modifiche sociali importanti.

1970, subito dopo l’autunno caldo del ’69, forte riforma del lavoro. Decreto Biagi esce

nel 2003 Europa incide nella disciplina del diritto del lavoro, input chiaro all’Italia che è

ancora rigido rispetto al secolo precedente. 2012 riforma nelle pensioni, ministro

Fornero, riforma anche nel diritto del lavoro, che giunge con un governo tecnico, l’Italia

affrontava un momento di difficoltà nei confronti dei partner europei. 2015 rivoluzione

del diritto del lavoro, Jobs-Act, con governo Renzi, che interviene su una molteplicità di

aspetti del diritto del lavoro, inclusi alcuni aspetti fino a quel momento considerati

intoccabili (disciplina del licenziamento). Interventi con modalità diversi

Fino al 2008/10, gli interventi in materia di lavoro, sempre oggetto di attente riflessioni

tecniche, ma anche concertazione.

Concertazione è un procedimento in cui, gli interventi in materia socio-lavoristica,

vengono preventivamente concordate con i destinatari e soggetti interessati

attraverso i rappresentanti di categoria.

Modifiche che hanno un preventivo vaglio da parte di soggetti rappresentativi.

Diritto del lavoro si occupa esclusivamente di una parte delle molteplici tipologie del

lavoro, in particolare del lavoro subordinato. In relazione al lavoratore subordinato

che nasce e si sviluppa un’ampia disciplina protettiva sia per la regolamentazione del

rapporto di lavoro sia per quanto riguarda la tutela di eventi connessi allo svolgimento

dell’attività lavorativa, istituti previdenziali. Nascono le associazioni sindacali e le

connesse tutele discipline del diritto sindacale.

L’imponente apparato protettivo, sistema di regole, vincoli, tutele, previdenziali e

sindacali nascono e sviluppano nei riguardi di un determinato lavoratore, solo a chi

possiede determinate caratteristiche tecniche. Il mondo del lavoro è diviso fra un

insiders

mondo di soggetti tutelati, , lavoratori subordinati e un altro mondo meno

outsiders.

tutelato, Teoria di Inchino (senatore), sostiene la necessità di avvicinare le

tutele ad un mondo che è variato nel tempo, per chi è al di fuori dalle tutele e per chi

ne gode pienamente. Teorie già affrontati da due studiosi Bolognesi, che già 30 anni

fa, intuirono che il diritto del lavoro era affetto da “strambismo precoce”. Le norme del

diritto del lavoro nate con un obiettivo specifico, tutela di un soggetto debole, nel loro

stratificarsi e nell’essere legate alla subordinazione tecniche iniziavano a perdere

contatto con la funzione originaria. Norme che si applicavano in modo pieno o semi

pieno sono a soggetti abbienti. In quanto il filtro della debolezza socio-economica,

varia. Soggetti deboli non tutelati in quanto non si trattava di lavoratori subordinati.

Marco Biagi, propone uno statuto dei lavori, con tutele graduate a seconda della

situazione di debolezza giuridica socio-economica, tutele che crescono a seconda della

crescita della debolezza del soggetto e calano nella situazione differente.

Lavoro subordinato, nozione tecnica, si trova nel codice civile, art 2094, solo chi

rispetta date categorie accede alle tutele del diritto del lavoro del lavoratore

subordinato.

In tale articolo non si parla di contratto, si concentra l’attenzione non sul contratto ma

sulla persona che presta lavoro subordinato, tantè che la definizione non parla di

rapporto contrattuale, ma sul soggetto. Secondo il c.c. il prestatore di lavoro

subordinato, chi si obbliga, cioè qualcuno che assume un’obbligazione contrattuale,

un soggetto/persona fisica, si focalizza l’attenzione sulla persona. Si obbliga a

collaborare nell’impresa, cioè a prestare un’attività lavorativa, manuale o intellettuale,

alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, mediante corrispettivo,

retribuzione.

Caratteristiche del lavoro subordinato e per capire quanto c’è o meno, subordinazione,

tale articolo viene letto in parallelo, con l’art 2222 c.c., definizione del lavoro

autonomo, cioè tutto ciò che subordinato non è. Confronto di norme, dalle quali parte

analisi giurisprudenziale per identificare l’attività lavorativa.

Art 2222, definisce il contratto d’opera, lavoro autonomo tipo, che si ha quando una

persona si obbliga a compiere con corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio,

senza vincolo di subordinazione.

(cap 1 paragrafo 2/3) Soggetto è una persona fisica, sia nel lavoro subordinato che in

quello autonomo,

Persona fisica si obbliga, assume contrattualmente un’obbligazione, è così sia nel

lavoro subordinato che autonomo, OBBLIGAZIONE

Lavoro subordinato, attività lavorativa manuale o intellettuale,

Lavoro autonomo, svolge un’attività lavorativa con cui svolge un’opera o un servizio.

Sentenza da 50 anni ad oggi, troviamo immancabilmente un’indicazione, fermo

restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di

lavoro autonomo/subordinato, non è il tipo di lavoro che distingue subordinazione o

autonomia.

Subordinazione o autonomia o forme intermedie, abbiamo una persona fisica che

assume obbligazione contrattuale a svolgere una determinata attività lavorativa.

Lavoro subordinato, assume obbligo mediante retribuzione, in quello autonomo verso

un corrispettivo.

Elemento distintivo,

Retribuzione (lavoro subordinato) consiste fondamentalmente in una dazione di

denaro

Corrispettivo (lavoro autonomo) è una somma di denaro

Tratto distintivo, lavoratore subordinato, svolge questa attività alle dipendenze e sotto

la direzione dell’imprenditore, modalità in cui si impegna a svolgere l’attività

lavorativa, che è diverso dal lavoratore autonomo, che si impegna senza vincolo di

subordinazione.

Analisi contratto, o modalità del rapporto, il giudice rileva che, quel lavoratore

 è assoggettato o tenuto contrattualmente ad obbedire a ordini del datore di

lavoro o di suoi preposti. Obbligato costantemente a rispondere ad ordini del

suo datore di lavoro.

Se soggetto a attività continuativa e costante, o in caso di violazione degli ordini

impartiti riceve sanzioni disciplinari. Soggetto tenuto ad obbedire, è controllato

e sanzionato, in modo costante e continuativo, trovo qui il nucleo della

subordinazione.

Metodo Tipologico, maggiore o minore somiglianza ad una o l’altra figura,

 tipizzazione sociale di lavoro,

si ricavano indici, elementi indirizzari della subordinazione, quali sono quegli

aspetti concreti che nella realtà connotano un lavoratore subordinato, questo

lavoratore è quello social-tipico che aveva in mente il legislatore del codice

civile, figura dominate per molti anni, es. operaio della grande industria. Si

enucleano una serie di indici, un primo indice, è quello dell’orario di lavoro, se il

prestatore di lavoro è vincolato ad un orario fisso e predeterminato, ho un indice

consistente di subordinazione. Incide anche la necessità di richiedere o meno il

permesso in caso di assenza, concordare il periodo di ferie. Altro indice

individuato dalla giurisprudenza è quello dell’obbligazione di mezzi

(subordinato) o dell’obbligazione di risultato(autonomo).

Collegato a questo aspetto quello della responsabilità, lavoratore autonomo è

responsabile del risultato prodotto, guadagno e rischio sono collegati alla sua

capacità lavorativa. Rischio elemento distintivo

Organizzazione e mezzi di produzione;

Tipologia di pagamento;

Elementi che si combinano fra loro, “indizi” che il giudice valuta in una visione

complessiva, il giudice deve pesarli e misurarli per vedere quale fra gli indizi

prevalgono per la qualificazione del rapporto, laddove alla fine di tale

operazione se il giudice è ancora incerto sul profilo qualificatorio valorizza la

volontà delle parti, cioè quello che le parti hanno scritto nel contratto di

lavoro. Contenuto delle obbligazioni contrattuali.

Solo laddove il giudice dopo aver analizzato la situazione e aver valutato gli

indici che emergono dallo svolgimento del rapporto, solo alla fine da valore al

invertito,

contratto stipulato fra le parti. Procedimento logico è perché si

guardano i fatti, piuttosto che quanto scritto in contratto, il contenzioso che si

va a vedere in materia di autonomia e subordinazione, nella realtà fattuale dello

svolgimento del rapporto si svolgono diversamente da quanto appare da

contratto. Non si può scappare da diritto del lavoro, mascherando un lavoro

subordinato sotto una forma diversa (magari perché più conveniente).

Casi e situazioni in cui le modalità dello svolgimento del rapporto, in cui non è

facile capire se c’è o meno subordinazione, numerose attività lavorative che non

richiedono di svolgersi in tempi precisi e determinati ed in modalità

(eterodirezione)determinate.

Art 409 c.p.c. modificato in occasione della riforma del processo del lavoro

1973, accade che dati i tempi particolarmente lunghi e l’onerosità del processo

civile, dopo aver introdotto norme a tutela del dipendente sotto il profilo

sostanziale, il legislatore vuole fare un passo verso il profilo processuale.

Processo del lavoro. Controversie relative al lavoro subordinato.

Considerazione aggiuntiva, dove esistono rapporti di natura autonoma ma

similitudini con il lavoro subordinato,

caratterizzati da il soggetto autonomo

assomiglia ad un subordinato perché è socio-economicamente dipendente e

autonomo giuridicamente. Si pone anche per questo soggetto la necessità di

una tutela veloce. Esigenza sostanziale analoga.

Processo del lavoro del ’73, si applica non solo ai subordinati ma anche ad altri

soggetti, in particolare, agenti e rappresentanti e altri rapporti di collaborazione.

Collaborazione, continuativa e coordinata. Rapporti a cavallo fra autonomia

e subordinazione, che sono tecnicamente autonomi ma si svolgono in modo

continuativo nel tempo e sono coordinati da committente, senza dare ordini.

Lieve confine con la subordinazione.

Anni ’90, datori di lavoro, diffusione della collaborazione coordinate e

continuative, meno onerose, collaborazioni che negli anni ’90 si calcola fossero

130.000 circa, che negli anni crescono, il legislatore percepisce il cambiamento,

intervento nel ’95, facendo un ragionamento, rapporti autonomi, ma al confine

con il lavoro subordinato, costituendo l’obbligo di iscrizione all’INPS, gestione

gravata presso l’INPS. Si offrono alcune tutele a questi soggetti, allo stesso

tempo si portano soldi nelle casse di tale istituto. 2001, l’INPS conta 2.680.000,

lavoro giuridicamente sommerso, attività che erano mascherate, 2003

provvedimento contestato, decreto Biagi precarizza il lavoro a progetto, cosa

inesatta, avveniva il contrario, nel giro di qualche anno questo tipo di lavoro

passa ad essere sugli 800.000.

Intervento con il Jobs-act, 01/01/2016, lavoro subordinato anche ai rapporti di

collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente

personali, continuative e le cui modalità di esecuzione organizzate dal

committente anche con riferimento dei tempi e del luogo di lavoro, gli si applica

tutta la disciplina del lavoro subordinato.

Collaborazioni coordinate continuative autonome oppure etero

organizzate che non sono lavoro subordinato, gli si applica tutta la disciplina

del lavoro subordinato e quella previdenziale. 21/09/18

Figure Affini al lavoro subordinato , situazione nelle quali viene resa una

prestazione lavorativa, che dal punto di vista fattuale presenta concrete

giuridico,

somiglianze con la subordinazione, ma non dal punto di vista che

appunto si differenzia. Ciò che cambia sono le modalità con le quali la modalità

viene resi e le obbligazioni che le parti hanno reciprocamente. Il lavoro/attività

lavorativa, può essere resa nell’ambito di natura societaria.

Società di persone, soggetti al suo interno, possono apportare apporti di

 natura diversa, attività lavorativa svolta da uno dei soci, non è

subordinato, apporta invece che beni in natura, la sua attività lavorativa.

Le regole che si applicano non sono quindi quelle del lavoro subordinato.

Costituzione di rapporto societario. Nelle società di persone questa

situazione può verificarsi in modo fisiologico, nella

gestione/amministrazione i poteri spettino anche al lavoratore in quanto

tale, se tutti i poteri spettano agli altri soci, che non lavorano, può

succedere che la situazione del socio lavoratore si sposti al confine del

lavoro subordinato.

Società di capitali, l’apporto del lavoro, può essere o un apporto

 puramente accessorio, se lo statuto lo prevede (soprattutto nelle società

per azioni) o un apporto nel quale il lavoro reso è reso in funzione di un

distinto contratto di lavoro.

(società a responsabilità limitata)

Lavoro in cooperativa , legge n.142 del 2001, legge che detta una nuova

regolamentazione del lavoro che viene svolto nell’ambito della cooperativa di

produzione e lavoro, le cooperative sono di diverse tipologie e hanno uno scopo

mutualistico che può cambiare a seconda della tipologia della materia trattata, in

diversi settori (es. cooperative di costruzioni, cooperative di facchinaggio).

Cooperative caratterizzate dal fatto che i soci sono allo stesso tempo dei lavoratori che

svolgono un’attività lavorativa in esecuzione del contratto sociale mutualistico, la

legge si occupa di stabilire che i soci lavoratori, (cooperativa di produzione e lavoro),

art 1 comma 3 della legge 142, il socio di cooperativa stabilisce con la propria

 decisione o successivamente, un ulteriore rapporto di lavoro; abbiamo due

rapporti che convivono, il primo è un rapporto sociale, in base al quale il socio fa

parte della cooperativa, poi contestualmente o successivamente il socio stipula

un ulteriore contratto, che è un contratto di lavoro, che può essere stipulato in

forma di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, spesso si

tratta di lavoro subordinato.

Il rapporto sia di tipo subordinato, al socio di cooperativa di produzione e lavoro, si

applica secondo tale legge, tutta la disciplina tipica del lavoro subordinato con qualche

eccezione. Si applica in particolare tutte le norme in tema di salute, sicurezza, orario,

ferie, permessi, sanzioni, controlli etc, si applicano anche le relative norme

previdenziali con qualche eccezione espressamente prevista da legge, soprattutto per

quanto previsto per la cessazione del lavoro.

Se viene meno il rapporto di lavoro, ma rimane in vita il rapporto societario, il socio

attende che venga ad esserci una nuova occasione di lavoro, in tal caso si applica alla

risoluzione del rapporto di lavoro tutta la normativa lavoristica normale. Varia se viene

meno il rapporto societario, se il soggetto viene escluso o si dimette d socio

automaticamente, cessa anche il rapporto di lavoro (particolarità della disciplina); non

si applicano le norme sui licenziamenti, ma quelli attinenti alla cessazione del rapporto

societario.

Certificazione del contratto di lavoro

Meccanismo volontario, facoltativo, non imposto dalla legge, che viene introdotto nel

2003, dal decreto 276 del 2003, Decreto Biagi, certificazione che nasce

muovendo da una costatazione di una situazione di fatto, in cui si registra che vi è un

elevato contezioso nelle aule giudiziarie nel quale si discute della corretta

qualificazione del rapporto lavorativo. Si tratta di rapporti che vengono qualificati,

nominati, di lavoro autonomo, lavorazione a progetto, lavoro coordinato e continuato,

ma perché si svolgono con modalità simili alla subordinazione, vengono contestati

nella loro genuinità o dal lavoratore stesso, o spesso dall’ente previdenziale o

dall’ispettore del lavoro, riscontrando che tale rapporto (es. progetto, collaboratore

coordinato e continuativo etc) in realtà nasconde un lavoro subordinato. Certificazione

nasce per prevenire a monte tale contenzioso, che è molto diffuso.

Procedura con la quale chi stipula un contratto in cui viene dedotta un’attività

lavorativa, quindi un qualsiasi contratto (subordinato, collaborazione coordinata e

continuativa, contratto d’opera, contratto che accede a rapporto societario anche di

commissione di certificazione,

cooperativa) può andare davanti ad apposita affinché

certifichi che tale contratto sia davvero un contratto corrispondente a quello scelto

dalle parti.

Disciplina all’art 75, del decreto 276 del 2003, al fine di ridurre il contenzioso in

 materia di lavoro, in materia di qualificazione del contratto, le parti possono

ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta una prestazione di

lavoro, secondo la procedura volontaria.

sia prima

La richiesta di certificazione può essere fatta che il contratto venga

proposta contrattuale); contratto che è già stato stipulato.

certificato (su sia su

Domanda di certificazione si sottopone ad organismi appositi, previsti all’ art 76,

esempio ad enti bilaterali (che di fatto non fatto certificazioni), ispettorato del lavoro

ma funzionano effettivamente:

le commissioni presso le università e le fondazioni; consigli provinciali dei consulenti

del lavoro soggetti e competenti, possono offrire un sup

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LauraRLaura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Pellacani Giuseppe.
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