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Diritto del lavoro

Fondamenti del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è fondato sul diritto positivo, mentre il diritto sindacale ha alla base tre norme, perché è principalmente fondato su una serie di ragionamenti, su massime e teorie della giurisprudenza.

Le tre aree del diritto del lavoro

Le tre aree in cui si suddivide il diritto del lavoro sono:

  • Il diritto sindacale: le regole che disciplinano il rapporto tra il datore di lavoro o le organizzazioni sindacali – rappresentanti dei datori di lavoro come Confindustria, Confcommercio e le associazioni sindacali che rappresentano i lavoratori, come CGIL, CISL e UIL e i sindacati autonomi. I lavoratori sono sempre rappresentati da un soggetto collettivo, mentre i datori di lavoro possono anche decidere di rappresentarsi da sé.
  • Il diritto del rapporto di lavoro subordinato: comprende le norme che disciplinano il rapporto tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro.
  • Il diritto della previdenza sociale: regola i rapporti tra lo stato e il singolo lavoratore o il singolo datore di lavoro. Si occupa di tutte le prestazioni che un soggetto, in quanto lavoratore, ha diritto di ricevere dallo stato, come tutte le prestazioni legate agli infortuni sul lavoro, alla gravidanza, alla malattia, alla pensione e il diritto del datore di lavoro di richiedere e ottenere la cassa integrazione dallo stato.

Fonti che regolano il diritto del lavoro

Fonti esterne

  • Norme e direttive dell’UE
  • Norme dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro): questa organizzazione detta principi abbastanza generici che poi necessitano di essere definiti nei contenuti. Per esempio, uno dei principi generali è quello in base al quale non si può licenziare se non si ha una giustificazione. Tuttavia, è il singolo stato che stabilisce quale sia la giustificazione e quali conseguenze si verifichino in caso di mancata giustificazione.

Fonti interne

  • La Costituzione (sono relativi alla materia del lavoro gli articoli dal 35 al 41). I più importanti per il nostro corso sono il 36, 37, 39 e 40.
  • Leggi dello stato ex art. 117 della Costituzione: il diritto del lavoro appartiene alle materie che sono di competenza esclusiva dello stato. Diversamente, rientra nella competenza concorrente delle regioni tutto ciò che riguarda il mercato del lavoro, cioè tutti i meccanismi amministrativi burocratici che servono a fare incontrare domanda e offerta di lavoro (centri per l’impiego, requisiti per l’assunzione, ecc.) gestito a livello regionale.
  • Il contratto collettivo: è tra le fonti del diritto del lavoro, ma è un contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 1322 cc. Assurge a fonte in quanto detta le regole fondamentali dei rapporti di lavoro. Questo però crea dei problemi: se, infatti, una regola deriva da una norma di legge, tutti i cittadini sono soggetti alla legge e il problema non si pone, ma se una regola deriva da un contratto tra due parti private, i terzi potrebbero chiedersi perché debbano obbedire a una regola relativa a un contratto che non è stato concluso da loro ma da altre parti.

Diritto sindacale

Il diritto sindacale è costituito da pochissime regole, ma di fonte importante, quasi tutte presenti nella Costituzione. L’organizzazione sindacale è libera.

Articolo 39, comma 1 della Costituzione

Principio di libertà sindacale: di fronte a questo principio sancito dalla Costituzione, l'ordinamento stesso si ferma. Il legislatore non potrebbe dettare regole di diritto sindacale che imbriglino la libertà del sindacato. Qualunque regola dettata dal legislatore ordinario imbriglierebbe la libertà sindacale costituzionalmente garantita. La libertà sindacale si articola in una serie di profili:

  • Profilo individuale di libertà sindacale individuale può essere:
    • Positiva: il singolo lavoratore o datore di lavoro può decidere di entrare a far parte del sistema sindacale. Il singolo può decidere di iscriversi a un sindacato ed è libero di scegliere a quale sindacato aderire. Nel nostro ordinamento sarebbe costituzionalmente illegittima una legge che vieti di aderire a un sindacato. Tuttavia, per alcuni soggetti vi sono dei vincoli: le forze armate possono aderire solo ai sindacati delle forze armate.
    • Negativa: il singolo lavoratore o datore di lavoro è libero di scegliere di essere totalmente estraneo al mondo sindacale. Es. Fiat inizialmente aveva deciso di aderire a Confindustria (aveva esercitato la sua libertà sindacale positiva), poi decide di uscirne, quindi esercita altrettanto legittimamente la libertà sindacale negativa.
  • Profilo collettivo di libertà sindacale collettiva: il sindacato si può esprimere in qualunque forma di organizzazione spontanea, purché sia lecita. Qualunque collettività di soggetti può decidere di creare un sindacato. Negli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80 i sindacati erano rappresentati dalla triplice (CGIL, CISL e UIL), che costituiva il mondo sindacale. Ora, invece, le sigle sindacali sono tantissime e continuano a cambiare: per esempio, c’è il sindacato padano che ha una forte connotazione geografica; c’è il sindacato dei quadri, quello dei pensionati, ecc.

Nozione di sindacato

Il legislatore non potrebbe dare una definizione precettiva e vincolante di sindacato, perché questa definizione contrasterebbe con la norma costituzionale (art. 39 comma 1). In effetti, nel nostro ordinamento non esiste una norma di legge che definisca il sindacato (vi sono, però, delle norme di legge che identificano alcuni soggetti sindacali). Quindi, quando la giurisprudenza e la dottrina fanno riferimento al sindacato, devono ricorrere a una nozione che hanno “costruito” traendola dalla realtà materiale, dalla costituzione materiale: la definizione di sindacato viene tratta da ciò che il sindacato è in un determinato momento storico.

Criteri per individuare un sindacato

  • Criterio teleologico: Il sindacato si individua in base alle finalità che persegue (criterio teleologico): un’organizzazione finalizzata alla tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ma non solo, infatti la tutela si estende a chi è stato lavoratore (i pensionati) e a chi vorrebbe diventare lavoratore (i c.d. outsiders).
  • Criterio basato sugli strumenti utilizzati dal sindacato: Il sindacato è uno strumento collettivo che ha come fine la tutela degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro e che per perseguire questa finalità utilizza determinati strumenti, come lo sciopero. Un tempo, lo sciopero era uno strumento con cui il sindacato riusciva a fare una grossa leva sul datore di lavoro. Oggi, invece, lo sciopero è uno strumento poco utilizzato, anzi, talvolta, in momenti di crisi, i datori di lavoro auspicano a scioperi da parte dei lavoratori in modo da non doverli retribuire. Lo sciopero viene utilizzato ancora più che altro in relazione ai servizi pubblici essenziali (ad esempio il treno), dove lo sciopero colpisce più che i datori di lavoro i cittadini utenti del servizio.

Libertà sindacale e registrazione dei sindacati

La nozione di sindacato che si coglie dalla realtà sociale è perfettamente coerente con l’art. 39 comma 1 della costituzione perché non ha una portata definitoria, ma recepisce quella che è la nozione comune di sindacato nella realtà sociale e nel contesto storico nel quale esso si trova ad operare. L’articolo 39, inoltre, prevede ai commi 2 e 4 un particolare meccanismo che viene chiamato il modello costituzionale di sindacato di contratto collettivo: i sindacati possono registrarsi. Se si registrano acquistano personalità giuridica e questi possono concludere con la controparte datoriale (datore di lavoro) dei contratti collettivi validi per tutti i lavoratori della categoria. Quindi, la costituzione non definisce un sindacato, ma ci dice che una volta che un soggetto abbia le caratteristiche del sindacato, può registrarsi e facendo ciò, acquista personalità giuridica. In Italia i sindacati non si sono mai registrati, quindi questa seconda parte dell’articolo 39 è rimasta inattuata.

La costituzione viene scritta nel ’48 alla fine del periodo corporativo o fascista, che già prevedeva i sindacati, ma in quell’ordinamento il sindacato non era un soggetto libero bensì un organo istituzionale di diritto pubblico controllato dallo stato, quindi nel periodo corporativo, il sindacato come soggetto rappresentativo dei datori di lavoro e dei lavoratori esisteva, ma non si muoveva nel campo di libertà tutelato dall’articolo 39 comma 1, bensì era un soggetto completamente governato dallo stato (era un’articolazione dello stato). Dopo il periodo corporativo, la costituzione prevede una svolta a 360 gradi introducendo l’art. 39, però poi prevede che il sindacato possa registrarsi. I sindacati, per paura che la registrazione potesse comportare un controllo statale sul sindacato e, conseguentemente, per paura che la libertà sindacale sancita nel comma 1 venisse annientata dalla registrazione, hanno scelto di non registrarsi, quindi nessuno ha personalità giuridica; per questo, i sindacati sono associazioni non riconosciute e vengono ad esso applicate le regole del codice civile relative alle associazioni non riconosciute, di cui agli articoli 36, 37 e 38 del codice civile:

  • Art. 36: il sindacato funziona in base alle regole contenute nel proprio statuto, quindi ciascun sindacato, anche in linea con il dettato costituzionale dell’art. 39 (libertà di forme di organizzazione), è libero di decidere le sue modalità di funzionamento. Quasi tutti i sindacati hanno un nucleo centrale che sostanzialmente detta le regole in base alle quali devono agire le articolazioni periferiche.
  • Art. 37: disciplina il fondo comune. Il sindacato normalmente si finanzia con i contributi degli iscritti e costituisce un fondo comune che utilizza per adempiere alle obbligazioni pecuniarie che ha assunto con il contratto.
  • Art. 38: è relativo alla responsabilità: coloro che hanno agito in nome e per conto del sindacato rispondono delle eventuali obbligazioni assunte dal sindacato stesso (il sindacato non può farlo perché non ha personalità giuridica).

Struttura del sindacato

Il sindacato solitamente si sviluppa in maniera duplice:

  • In senso verticale: l’organizzazione verticale comporta che il sindacato si strutturi in articolazioni divise a seconda dei vari settori merceologici. Quindi vi saranno più sindacati che rappresentano i lavoratori dell’industria, più sindacati che rappresentano il settore del commercio, ecc. Per esempio, la CGIL al suo interno contiene un’articolazione di categoria riferita all’industria, che è la FIOM CGIL; i lavoratori del commercio sono rappresentati da UIL che al suo interno ha un’articolazione dell’industria (UILM) e poi un’articolazione del commercio; stessa cosa la CISL.
  • In senso orizzontale: indica l’organizzazione del sindacato sul territorio nazionale. Per esempio, la CISL ha un’organizzazione nazionale, una regionale, una provinciale, ecc. A seconda del sindacalista che andrà a tutelare i diritti dei soggetti inseriti nel mondo del lavoro, si avrà un diverso contratto collettivo. Se al tavolo della trattativa va un sindacalista che rappresenta tutta la categoria dei metalmeccanici dell’industria a livello nazionale, si avrà un contratto collettivo nazionale; se invece, va un sindacalista che rappresenta solo i lavoratori della Fiat, quel sindacalista concluderà un contratto collettivo che vale solo per i lavoratori della Fiat.

L'intervento del legislatore sulle dinamiche sindacali

Ad un certo punto ci si è chiesti se il legislatore ordinario potesse intervenire sulle dinamiche sindacali e dettare qualche altra norma (oltre alle pochissime che abbiamo appena visto). Il legislatore, a partire dagli anni ’60 e poi con lo Statuto dei lavoratori n. 300 del 20 maggio 1970, ha iniziato a comprendere l’importanza del sindacato come strumento per raggiungere il corpo dei lavoratori, quindi vuole trovare un modo per selezionare alcuni soggetti sindacali, ricevere da loro la garanzia di stare rappresentando i lavoratori e concedere loro qualcosa in cambio.

Comincia a considerare il sindacato come un interlocutore che porta con sé il consenso della massa dei lavoratori. Inizia, dunque, la c.d. legislazione promozionale o legislazione di sostegno: legislazione volta a promuovere i sindacati. Il legislatore agisce così non per bontà, bensì perché appunto si aspetta di ricevere in cambio la garanzia di avere di fronte un interlocutore che possa rappresentare gli interessi di una moltitudine di lavoratori. In questo modo, il legislatore si interfaccia solo con l’associazione sindacale e non con i singoli lavoratori. L’emblema della legislazione di sostegno è lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) con cui si individua un soggetto sindacale rappresentativo degli interessi dei lavoratori. Prima dello Statuto dei lavoratori, il legislatore aveva già cercato di trovare un criterio per selezionare, tra tutte le possibili forme di sindacato, un sindacato che fosse ritenuto più affidabile e il criterio per selezionarlo era quello della maggior rappresentatività: ha iniziato ad emanare delle norme in cui sostanzialmente ha sancito alcuni diritti in capo al sindacato dotato di maggiore potere rappresentativo: inizialmente solo diritto di informazione (=al sindacato maggiormente rappresentativo devono essere comunicate, dal datore di lavoro, certe notizie che altri sindacati non hanno diritto di ricevere). In questo modo, il sindacato attira lavoratori perché i lavoratori che non fanno parte del sindacato, vedendo che il soggetto sindacale ha maggiori informazioni, è indotto ad entrare a farvi parte.

Caratteristiche del sindacato maggiormente rappresentativo

  • Il sindacato deve essere multicategoriale, cioè nella sua struttura verticale è presente su più categorie. La triplice, per esempio, è multicategoriale (la CGIL è presente nel settore industriale, nel settore terziario, ecc.).
  • Il sindacato deve avere un’ampia diffusione territoriale, quindi deve essere presente su tutto o gran parte del territorio italiano.
  • Il sindacato deve aver dimostrato in concreto di essere tenuto in considerazione dal datore di lavoro.
  • Il sindacato deve essere già stato considerato un interlocutore a livello istituzionale.

Tra queste caratteristiche non è ricompresa quella per cui il sindacato debba avere un minimo di persone iscritte (criterio dimensionale). Il sindacato che abbia le suddette caratteristiche diventa destinatario di una serie di leggi in cui sono previsti determinati diritti. Lo statuto dei lavoratori parte dalla nozione di maggior rappresentatività per costituire un soggetto sindacale che opera in azienda. Fino a quel momento, il legislatore aveva fatto riferimento al sindacato maggiormente rappresentativo ma alludeva implicitamente ad un sindacato esterno, costituito da soggetti che di mestiere facevano i sindacalisti e che si ponevano da interlocutori tra il datore di lavoro e i lavoratori. Con lo statuto dei lavoratori, il sindacato entra in azienda. I lavoratori possono costituire un sindacato interno all’azienda. Un lavoratore interno all’azienda può acquistare quindi la qualifica anche di rappresentante sindacale. Il legislatore prevede che, a determinate condizioni, il datore di lavoro debba permettere che nella sua azienda operi un soggetto che, oltre a svolgere le mansioni che gli sono affidate come lavoratore, abbia il ruolo di rappresentante sindacale.

Identificazione del Rappresentante Sindacale Aziendale

Viene identificato dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori. Questo articolo è stato modificato da un referendum ed è stato anche riscritto dalla Corte Costituzionale dopo la vicenda Fiat (ultima modifica risale al 2016).

Versione originaria dell’articolo: sanciva la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (nelle aziende con più di 15 dipendenti – requisito dimensionale) su iniziativa dei lavoratori:

  • Nell’ambito di associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (cioè nell’ambito di CGIL, CISL e UIL): forte collegamento tra il rappresentante interno e il sindacato esterno, perché il sindacato interno doveva essere scelto nell’ambito di un’associazione che aderisse alla confederazione maggiormente rappresentativa.
  • Nell’ambito di associazioni sindacali firmatarie di un contratto collettivo nazionale o provinciale applicato nell’unità produttiva.

Questo criterio selettivo di individuazione del sindacato sancito dall’art. 19 potrebbe essere in contrasto con il dettato costituzionale che all’art. 39 afferma il principio di libertà sindacale. Allora, la Corte Costituzionale con la sentenza 54 del 1974 ha sancito la legittimità costituzionale dell’art. 19 perché con l’art. 19 l’organizzazione sindacale resta libera (il sindacato può svilupparsi in qualunque forma), ma deve avere forza per imporsi sul datore di lavoro. Il legislatore, all’art. 19, seleziona alcuni tra tutti i possibili sindacati e a questi offre qualcosa di più: non solo possono esistere, ma, dato che hanno determinate caratteristiche, godono di certi diritti. La libertà sindacale, quindi, non è violata: semplicemente l’art. 19 prevede.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marika.tavaglione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pacchiana Parravicini Giovanna.
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