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CONTRATTO NAZIONALE.
Teorie inventate dalla dottrina, non presenti in alcun testo normativo.
Nello stesso anno, nel 1981, la giurisprudenza ha emanato due sentenze opposte: una abbracciava la prima teoria,
l’altra abbracciava la seconda teoria, il che significava che non vi era una regola precisa in base alla quale prevalesse
un tipo di contratto piuttosto che un altro. Di fatto, però, la giurisprudenza applica una teoria diversa: quella della
posteriorità nel tempo: dato che il contratto collettivo nazionale e quello aziendale hanno pari dignità, prevale la
fonte posteriore, perché questa è quella più vicina alla volontà attuale del sindacato. contratto aziendale e contratto
nazionale si possono derogare a vicenda sia in melius che in peius. prevale il contratto successivo nel tempo, anche
se contiene delle disposizioni più sfavorevoli per il lavoratore.
Comunque, anche i sindacati avevano cercato di risolvere la questione, cioè di disciplinare i rapporti tra contratti
collettivi. Questa regola è scritta nel Protocollo del 23 luglio 1993 (anche definita Costituzione delle relazioni
sindacali). In questo protocollo, le parti hanno stabilito un criterio di ripartizione per materie, onde evitare che ci siano
sovrapposizioni tra contratti collettivi: il contratto nazionale disciplina alcune materie fondamentali (la disciplina base,
come il minimo tabellare della retribuzione) e definisce anche i confini entro i quali si può muovere il contratto
aziendale, il quale, essendo più vicino agli interessi concreti dei lavoratori, in certe situazioni può rispondere meglio
alle esigenze di quell’azienda, ma nell’ambito di una politica generale dettata dal contratto nazionale. in base a
questa regola, non dovrebbero esserci conflitti tra contratti di diverso livello (ma in realtà non è così).
Nel 2011, il 28 giugno, le parti sociali scrivono un accordo interconfederale sulle relazioni industriali in cui si danno
nuovamente delle regole: tra queste regole, le parti sociali prevedono che a livello aziendale, i sindacati possano
per tutti i lavoratori di quell’azienda che possono derogare anche alle
sottoscrivere delle specifiche intese vincolanti
disposizioni del contratto nazionale, ma solo sulle materie che il contratto nazionale ha preventivamente detto che
possono essere derogate dal contratto aziendale. è tutto controllato a livello centrale. 16
Manovra d’Agosto
Ad agosto, il legislatore scrive la c.d. o decreto Sacconi n. 138/2011 che, oltre a prevedere che il
contratto aziendale su certe materie sia efficace erga omnes, dice che il contratto aziendale (anche detto contratto di
prossimità) può derogare al contratto collettivo nazionale e anche alla legge su una serie di materie che riguardano
tutta la disciplina del rapporto di lavoro, a condizione che persegua degli scopi: fare la lotta al precariato (quindi far
emergere il lavoro nero), gestire situazioni di crisi ed inoltre il contratto di prossimità deve rispettare i principi
costituzionali in tema di diritto del lavoro e i vincoli che derivano dalle disposizioni unieuropee e dalle convenzioni
internazionali. a certe condizioni, il contratto di prossimità può derogare a quello nazionale e alla legge.
Le parti sociali, che a giugno con l’accordo interfederale, avevano sancito comunque la superiorità del contratto
all’emanazione di questo decreto, quindi…
nazionale, ad agosto, reagiscono male in seguito
…I sindacati nazionali a settembre firmano una postilla all’accordo di giugno in cui sanciscono che, pur essendo
prevista la possibilità che il contratto di prossimità deroghi a quello nazionale, loro si impegneranno a non
sottoscrivere accordi ai sensi del decreto di agosto. con il decreto 138, il contratto aziendale diventa padrone in
quanto può derogare praticamente tutta la materia di diritto del lavoro, ma i sindacati, anziché approfittare di questa
opportunità dategli dal legislatore, decidono di non accettarlo perché la loro paura era che, nel caso in cui prevalesse il
contratto aziendale, sarebbe stato più forte il potere del datore di lavoro. Il sindacato nazionale, infatti, ha più forza,
più pregnanza rispetto a quelli aziendali.
Rapporto tra contratti collettivi dello stesso livello: vale la regola della successione dei contratti nel tempo
PREVALE IL CONTRATTO SUCCESSIVO. Cosa succede, però, ai diritti maturati o che stanno maturando nel
momento in cui cambia la disciplina contrattuale? es. un contratto collettivo nazionale prevede che un lavoratore
abbia il diritto di fruire di 5 settimane di ferie all’anno. Il primo di luglio viene stipulato un nuovo contratto collettivo
i lavoratori maturano 4 settimane di ferie all’anno. Quindi quante settimane di ferie hanno i
nazionale che sancisce che
lavoratori in quell’anno? Bisogna aver riguardo del momento in cui è maturato il diritto: il diritto maturato
integralmente nella vigenza del vecchio contratto, è fatto salvo ed è il c.d. diritto quesito (= diritto rispetto al quale si
sono già verificate tutte le condizioni perché questo diritto entri nel patrimonio del lavoratore); non viene, invece,
tutelata l’aspettativa che le regole restino quelle iniziali. le settimane di ferie maturate finché era in vigore la regola
vecchia, sono fatte salve; dopo l’entrata in vigore della nuova regola, le settimane di ferie verranno calcolate in base ad
In tutto, in quell’anno i lavoratori maturano 2,5 settimane fino
essa. al 30 giugno + 2 settimane dal 1 luglio al 31
dicembre.
Rapporto tra la legge e il contratto collettivo: normalmente la legge fissa dei diritti minimi; la contrattazione
collettiva ha, invece, storicamente sempre avuto la funzione di migliorare la disciplina posta dalla legge. Quindi
generalmente la legge fissa il minimo e il contratto può sempre migliorarlo. Ad un certo punto, però, il legislatore
inizia a porre una serie di vincoli/deroghe al ruolo della contrattazione collettiva:
Fissa i c.d. tetti massimi: stabilisce, cioè, che la contrattazione collettiva non possa migliorare le condizioni
previste dalla legge. Questa legge può essere vista come una violazione della libertà sindacale ex art. 39
perché limita la libertà di attività sindacale ed effettivamente tale norma è giunta di fronte alla corte cost per
violazione dell’art. 39 cost.
Introduce la c.d. deregolazione controllata: il legislatore fissa una regola e poi prevede che il contratto
collettivo possa derogare a quella regola, senza prevedere che possa derogare solo in melius (ciò vuol dire che
il contratto collettivo può essere migliorativo ma anche peggiorativo per il lavoratore). es. il decreto dignità ha
modificato una serie di norme sul contratto a termine ed ha previsto che esso possa avere una durata massima
di 24 mesi, salva diversa previsione dei contratti collettivi (i quali potrebbero stabilire che la durata massima
siano 12 mesi o 36 mesi). Questa deregolazione controllata prende piede in Italia all’inizio degli anni ’70.
Art. 8 della Manovra di agosto 2011: questo appunto sancisce che il contratto di prossimità, in praticamente
tutta la disciplina del rapporto di lavoro, possa derogare al contratto collettivo nazionale ed anche alla legge.
[vedi appunti precedenti].
quando termina il rapporto di lavoro, ha diritto di ricevere dal datore di lavoro una somma: il TFR. L’art.
Il lavoratore,
2120 del cc è relativo alle modalità di calcolo di questa somma: salva diversa previsione dei cc (esempio di
deregolazione), il TFR si calcola dividendo tutto ciò che è stato percepito dal lavoratore, per un divisore che non può
essere più alto di 13, 5 (esempio di tetto massimo) = retribuzione annuale / 13.5. 17
9/10/2018
Ambito di efficacia temporale del contratto collettivo Per
quanto tempo il contratto collettivo vincola le parti?
o Art. 2070 cc: il contratto collettivo deve contenere la determinazione della sua durata
o Art. 2074 cc: anche quando denunziato, continua ad avere efficacia fino a quando non viene sostituito da un nuovo
regolamento collettivo.
Norme che, però, si riferiscono al contratto collettivo corporativo. Tuttavia, il legislatore non potrebbe fissare
una durata del contratto collettivo di diritto comune: questa legge sarebbe incostituzionale perché violerebbe
sindacale sancita dall’art. 39.
la libertà
Per molto tempo, non vi era una regola legale sulla durata del contratto collettivo: vi potevano essere contratti
collettivi a tempo indeterminato (senza scadenza) o a tempo determinato. Con il Protocollo di luglio 1993, si è avuto
un intervento in tema di efficacia temporale del contratto collettivo: quando le parti scrivono la costituzione materiale
del diritto sindacale, decidono di fissare una durata predeterminata del contratto collettivo. All’epoca, decisero che la
durata dovesse essere differenziata: 2 anni per la parte economica del contratto collettivo (parte relativa ai minimi
tabellari) e 4 anni per il resto (trattamento normativo dei lavoratori e parte obbligatoria). Ratio di questa
differenziazione: nel 92 era stata abolita la scala mobile e le retribuzioni dei lavoratori non venivano aggiornate al
costo della vita, per cui è necessario che si aggiornino frequentemente. Le parti prevedono anche una procedura per la
stipula e il rinnovo dei contratti collettivi: 3 mesi prima che il contratto scada, la parte più diligente deve presentare
una piattaforma di rinnovo. Si aprono, poi, le trattative per il rinnovo, che si chiudono quando si trova l’accordo sul
contratto nuovo. Durante un periodo di 4 mesi (3 mesi prima della scadenza + il mese dopo la scadenza) sono vietati
atti di lotta: si limita il diritto di sciopero dei lavoratori durante questo periodo in cui si rinnova il contratto.
Può anche capitare che, dopo la scadenza del contratto, esso non venga rinnovato: dopo il primo mese dal mancato
rinnovo del contratto, inizia a decorrere un istituto chiamato indennità di vacanza contrattuale il datore di lavoro
deve pagare ai lavoratori la retribuzione + questa indennità, per tutto il periodo in cui il contratto collettivo manca, è
vacante.
Se durante il periodo di tregua vengono poste in essere azioni di lotta (=scioperi), vi sono delle sanzioni: il datore di
lavoro inizia a pagare l’indennità dopo rispetto a quando avrebbero dovuto pagarlo.
Questo meccanismo contrattuale sull’efficacia del contratto collettivo resta così fino al 2009, quando viene sottoscritto
un accordo interconfederale che modifica il sistema dell’efficacia temporale sancendo che tutto il contratto collettivo
predeterminata di 3 anni. Rimane il meccanismo dell’indennità di vacanza, ma acquista un altro nome.
ha una durata