Esame: una domanda sul diritto sindacale e due domande sul diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Parte 1: diritto sindacale
Il diritto del lavoro si suddivide in quattro aree:
- Diritto sindacale
- Diritto del lavoro (contratti di lavoro)
- Diritto della sicurezza sociale (comprende previdenza ed assistenza)
- Diritto amministrativo del lavoro
I diritti del lavoratore si fanno valere attraverso il diritto sindacale.
Diritto sindacale
Il diritto sindacale ci permette di comprendere il grado di tutela dei lavoratori. Fa riferimento agli articoli 39-40 della Costituzione e alla legge 300/1970 (statuto dei lavoratori).
Diritto del lavoro
Illustra come gestire un rapporto di lavoro, che può essere di tre tipi:
- Subordinato (il datore di lavoro ha potere di controllo, disciplinare e direttivo)
- Collaborativo
- Autonomo
Queste sono le tre macroripartizioni della tipologia di lavoro che determina l'approccio con i datori di lavoro. Es. il fattorino Foodora si pone nel mezzo di una figura di lavoratore subordinato ed autonomo, non beneficia pertanto dei vantaggi del lavoratore subordinato e viene pagato a prestazione. Al riguardo la corte di cassazione dell'11/02 dichiara la necessità di trattarli come lavoratori subordinati.
Studieremo anche le tipologie di lavoro non standard, come il contratto di apprendistato; quei contratti che prevedono benefici contributivi al lavoratore per chi ha meno di 29 anni; le agenzie interinali; quando il licenziamento è ritenuto legittimo e come applicarlo, conseguenze procedure e anche licenziamenti collettivi; l'avvio del contratto di lavoro, la sua esecuzione e la fine; una piccola parte di sicurezza sociale (cassa integrazione e sussidi per i disoccupati). Le controversie del diritto del lavoro sono riservate al giudizio del giudice del lavoro per rendere le procedure più rapide. Art 1 Pre-leggi: legiferazione è competenza esclusiva dello stato in materia di lavoro.
Le fonti del diritto del lavoro
International Labour Organization (ILO) è un'organizzazione internazionale e sovranazionale legata all'ONU che non legifera, ma emette raccomandazioni per uniformare e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori.
Trattato dell'Unione Europea (TUE) si propone di uniformare la normativa europea in materia di diritto del lavoro. (Artt. 3-151-153) Gli stati membri devono garantire condizioni di lavoro pressoché uniformi, salute e sicurezza ai lavoratori nei luoghi di lavoro, libera circolazione dei lavoratori nell'UE. Crea dei macroprincipi, volti ad armonizzare i trattamenti dei lavoratori, regole sulla non discriminazione, tutela di salute e sicurezza. Si tratta di principi di ragionevolezza.
Direttive europee L'UE interviene anche con direttive e regolamenti che il nostro ordinamento deve recepire e trasformare in leggi.
Principi costituzionali (artt. 35-46)
- Art. 35 la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoratore subordinato va tutelato quindi alla stessa stregua degli altri tipi di lavoratori.
- Art. 36 della retribuzione proporzionata e sufficiente. Proporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- Art. 37 di parità di diritti tra uomo e donna in ambito lavorativo e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione. Tutela anche la condizione di madre: le condizioni di lavoro devono consentire alla donna di svolgere le proprie funzioni di madre.
- Art. 38 previdenza ed assistenza sociale (trattamento di disoccupazione, tutela in caso di non lavoro)
- Art. 39 di libertà di organizzazione sindacale… vedremo perché i tre commi successivi siano rimasti inattuati (2-3-4).
- Art. 40 diritto allo sciopero, si esercita nell'ambito delle leggi che lo governano (dal '48 ad oggi non ci sono leggi, se non una - sciopero dei servizi pubblici essenziali - che abbiano disciplinato tale diritto)
- Art. 41 riguarda il contemperamento degli interessi tra lavoratori e datore di lavoro: l'iniziativa economica privata è libera. Non può esercitarsi in contrasto con l'utilità sociale oppure in danno della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Fonda il potere imprenditoriale ma ne limita l'esercizio.
- Art. 46 sancisce il diritto dei lavoratori alla gestione dell'impresa (oggi praticamente avviene solo nelle cooperative vere e proprie)
Tutti questi principi (derivanti da costituzione o direttive europee), sono al di sopra gerarchicamente di tutte le leggi successive.
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
Data l'inattuazione dell'articolo 39, non è un contratto con efficacia erga omnes, ma solo tra le parti che l'hanno stipulato. Nel CCNL si prevede tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro (inquadramento, diritti sindacali, categoria di lavoro, retribuzione…), ma non ne esiste un unico effettivo: ne esistono tanti quante sono le categorie dei lavoratori (contratto dei metalmeccanici, dei chimici, del commercio…) ogni contratto di lavoro diviso per categoria merceologica, si applica ad una determinata platea di aziende e di lavoratori. È infatti stipulato da associazioni di imprenditori (CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, FEDERMECCANICA) e dalle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, COBAS), le quali si incontrano e concordano su un testo contrattuale che disciplinerà le modalità concrete di applicazione del contratto di lavoro, ma solo tra le parti che l'hanno stipulato. I contratti corporativi oggi non hanno più valore perché sono cadute le corporazioni (corporazioni fasciste) con l'approvazione della costituzione, che non prevede più l'esistenza di corporazioni con l'introduzione della libertà sindacale. Ma i sindacati sono associazioni non riconosciute e quindi i loro contratti collettivi hanno efficacia solo tra le parti (vengono comunque estesi alla collettività per intero tramite altri mezzi).
Leggi dello Stato
Da considerare prima del contratto collettivo. Riguardano leggi approvate o in esecuzione di obblighi euro-unitari o per la tutela di alcune condizioni o anche per adempiere ai principi costituzionali. Sono:
- Statuto dei lavoratori (legge 300/1970)
- Legge sulla tutela della maternità e paternità (art.37 cost.)
- Testo unico sulla sicurezza del lavoro
- Decreto legislativo sul contratto a tempo determinato (d.lgs)
- Decreto legislativo sul part-time
- Contratto collettivo che governa i rapporti di lavoro
- Contratto individuale di lavoro
Quest'ultimo contiene molte poche informazioni (tempo determinato o meno, inquadramento, mansioni, retribuzione, giorni di prova…), per tutto ciò che non viene specificato al suo interno si è trovato il modo di applicare il contratto collettivo di lavoro anche a chi non appartiene a nessuna sigla sindacale (risultante di una trattativa tra imprenditore e lavoratore). Tutti i comportamenti non specificati (es. obbligo di puntualità, fedeltà, diligenza, collaborazione del lavoratore) che sono contenuti nel c.c. vanno rispettati e vengono pertanto dati per scontati.
L'obbligo del datore di lavoro di far svolgere al lavoratore le mansioni per cui è stato assunto è contenuto nel c.c., ma esso prevede anche il potere di ius variandis del datore di lavoro: egli deve far espletare al lavoratore le mansioni per cui è stato assunto, in un contesto economico statico, mentre ha il diritto di variare quanto previsto contrattualmente in situazioni particolari, che permettano di evitare il licenziamento del lavoratore, anche se questo implica fargli svolgere compiti di livello inferiore (con i dovuti accertamenti per evitare abusi eventuali). Anche riguardo il licenziamento alcune norme sono riportate nel Codice Civile (ad esempio quelle sulla necessità del preavviso o meno, della forma per iscritto...).
Precisazione riguardo differenza tra corte costituzionale e corte di cassazione:
- Corte Costituzionale: giudice delle leggi. Se si ritiene che una legge violi dei diritti, si rimette a questa Corte il giudizio su di essa. Accadde ad esempio con il Jobs Act: prevedeva un'indennità di due mesi per ogni anno (segue un calcolo matematico ritenuto incostituzionale da questa Corte perché viola la tutela della dignità).
- Corte di Cassazione: si tratta di cause che superano il primo grado e la corte d'appello. La Cassazione è infatti il terzo grado di giudizio, che delibera sulla legittimità dell'operato delle precedenti sentenze. Ad esempio una causa di lavoro il lavoratore ritiene di non essere pagato adeguatamente (violazione art. 36 Cost.). I principi enunciati dalla Cassazione, nel nostro sistema, non valgono come precedenti, ma valgono come interpretazione. In caso di contrasto tra le interpretazioni si va alle sezioni unite della Corte di Cassazione, che ha invece valore di precedente.
Diritto sindacale
I sindacati
(Sin-diche = insieme, giustizia)
I sindacati nascono come un organismo di lotta finalizzato ad ottenere migliori condizioni di lavoro, coincide storicamente con la prima rivoluzione industriale (UK), sorge dall'esigenza di associarsi per ottenere tutele e migliori condizioni di lavoro. Il lavoro in fabbrica era infatti molto duro, le condizioni di lavoro erano pessime e le masse di lavoratori accettavano qualsiasi condizione e paga pur di lavorare, spingendo anche alla concorrenza al ribasso dei salari tra lavoratori. In Italia questa esigenza nasce con l'introduzione della fabbrica fordista (lavoro in catena di montaggio) e la prassi di lavoro di 20h al giorno. Inoltre, deriva dal forte sfruttamento di donne e minori per impieghi di bassa manovalanza. Ci si comincia dunque ad associare spontaneamente, nascono coalizioni spontanee di lavoratori per rivendicare migliori condizioni di lavoro ed autoregolarsi per limitare la concorrenza a ribasso dei salari. Progressivamente tali coalizioni, di tipo occasionale, cominciano a divenire più stabili, data la progressiva comprensione dell'interesse collettivo da tutelare, oltre a quello individuale.
Iniziano a crearsi aggregazioni dette “commissioni interne”: gruppi di lavoratori che si riuniscono per decidere quali condizioni porre all'attenzione dell'imprenditore attraverso la nomina di rappresentanti delle prime strutturazioni dei sindacati. Il clima generale dall'unificazione del Regno d'Italia fino al codice Zanardelli (codice penale, 1890), è di profonda intolleranza verso queste commissioni, che riflette il classismo sociale. Prima del codice Zanardelli l'aggregazione era vietata perché vista come fonte di pericolo sociale, la prima sigla sindacale infatti (CGIL) venne fondata subito dopo l'abolizione di tale divieto. Essa determina la prima apertura al confronto positivo tra lavoratori e datori di lavoro.
Con il fascismo questa libertà si ridimensiona nuovamente. Nel 1926 infatti si istituisce l'ordinamento corporativo e nascono le corporazioni (di mestiere). Esse avrebbero dovuto rappresentare i lavoratori nell'interlocuzione diretta con lo Stato, in realtà la struttura di questo ordinamento corporativo era puramente fittizia: le corporazioni potevano essere istituite solo se raggiungevano grado di rappresentatività superiore al 10%, quindi alla fine si costituì un solo sindacato vero e proprio, assimilato al regime perché non in grado di opporsi ad esso, anche per non perdere i privilegi che gli erano riconosciuti (non tutelavano affatto i lavoratori). Lo sciopero e la serrata erano considerati reato, in quanto ledevano l'interesse superiore della patria. (La serrata rappresenta una forma di “sciopero”, di protesta dell'imprenditore, è la chiusura dell'attività che rende di fatto impossibile ai lavoratori effettuare la loro prestazione lavorativa).
Nel 1943 l'ordinamento corporativo viene soppresso. Nell'articolo 11 delle preleggi che anticipano la Costituzione vengono considerate fonti del diritto del lavoro le leggi, i regolamenti ed i contratti corporativi. Questi ultimi erano sottoscritti dalle corporazioni e, precisamente, ce ne era uno soltanto, ma gli era riconosciuta forza di legge. Una volta soppresso l'ordinamento corporativo e decaduto il suo contratto, si diffuse un forte desiderio di libertà: di aggregazione, di contestazione, di sciopero ecc...
Art. 39
I comma: l'organizzazione sindacale è libera. È più specifico dell'art. 18 della costituzione, che sancisce invece la libertà generale di associarsi ( i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini non vietati dalla legge penale. Sono proibite associazioni segrete o che perseguono scopi politici con organizzazioni militari). L'art.39 è inoltre più ampio perché la libertà sindacale va considerata sia come libertà individuale che collettiva: individuale perché il singolo individuo può scegliere se aderire o meno (libertà positiva e negativa) all'organizzazione sindacale (nel fascismo era obbligatorio); collettiva per la libertà di creare un'organizzazione sindacale (sia libertà di organizzazione del sindacato sia libertà di azione contrattuale, libera da ogni imposizione).
Dal punto di vista sovranazionale la libertà sindacale è sancita da due convenzioni dell'ILO, ratificate dall'Italia nel 1968:
- Convenzione n° 87: diritto di costituire un'organizzazione sindacale
- Convenzione n° 98: tutele e garanzie per l'organizzazione sindacale
Dal punto di vista europeo invece la libertà sindacale è sancita dalla carta di Nizza, particolare agli articoli:
- Art. 12: libertà di associazione sindacale
- Art. 28: libertà di sciopero
Non entrano poi nel merito di come tali libertà debbano essere attuate, nel nostro Paese ad esempio si attuano attraverso l'articolo 39 della costituzione.
L'articolo 39, come dicevamo, è rimasto inattuato ai commi II, III e IV, ma perché?
L'organizzazione sindacale è l'espressione di un pensiero politico, i sindacati infatti nascono da appartenenze ed idee politiche: la CGIL interpreta una visione socialista e comunista della società (ideali di sinistra); dalla CGIL si sono poi scisse la CISL (1992), che rivendica radici cattoliche, ed infine la UIL, fondamentalmente laica. Essi interpretano quindi con diverse concezioni ed ideologie politiche la stessa società e, nel tempo, si è creato dell'antagonismo e rivalità tra di essi.
II comma: “impone” l'obbligo di registrazione ai sindacati
III comma: la condizione per la registrazione dei sindacati è che essi abbiano uno statuto con ordinamento interno a base democratica, imponendo la verifica su tale principio. I sindacati non hanno mai accettato i controlli esterni sui loro statuti poiché, memori del periodo fascista, non intendono permettere interferenze nei rapporti con i loro iscritti da parte di terzi, né tantomeno acconsentire al controllo del peso della loro organizzazione, in quanto legittimerebbero altrimenti altri organi ad avere potere su loro stessi. L'inattuazione di questi commi è quindi riconducibile alla decisione univoca e volontaria di tutte le organizzazioni sindacali di non consentire controlli da parte di terzi sui loro statuti, non consentendone pertanto la loro registrazione.
Sulla base dei commi II e III, era stato previsto anche il IV comma: i sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Tuttavia, poiché nessuno dei sindacati esistenti è ad oggi registrato, nessuno ha personalità giuridica e pertanto sono tutti considerati come delle associazioni non riconosciute. La personalità giuridica avrebbe permesso ai sindacati di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes, cioè efficacia obbligatoria verso tutti coloro a cui il contratto si riferisce. In questo modo invece dovrebbero avere valenza solo tra le parti che li sottoscrivono. Questa è la sostanziale differenza con il contratto corporativo, che aveva invece forza di legge verso tutti a prescindere dalla loro iscrizione. In quanto associazioni non riconosciute, ai sindacati è imposta l'applicazione dell'art. 36 c.c., che implica la necessità di avere un atto costitutivo, uno statuto, una libera autodeterminazione del funzionamento e di organizzazione, la creazione di un fondo comune. La sopravvivenza economica di questi sindacati risiede infatti proprio nel fondo comune, formato dai versamenti degli iscritti: le trattenute sindacali in busta paga rappresentano proprio la quota di retribuzione che il datore di lavoro trattiene al lavoratore, versandola per suo conto al sindacato a cui è iscritto.
Legge 300/1970 Lo statuto dei lavoratori
Risponde all'esigenza di rimarcare il principio di libertà sindacale, data l'inattuazione dell'art.39, specificandolo più approfonditamente attraverso i seguenti articoli.
Titolo II: della libertà sindacale – artt.14-17
- Art. 14 di associazione e libertà sindacale. Sancisce il diritto di costituire, aderire e svolgere attività sindacale. È garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. (È più specifico del diritto dell'art.39).
- Art. 15 il datore di lavoro non può impedire il diritto di cui all'articolo precedente ed in particolare stabilisce la nullità degli atti discriminatori: atti diretti cioè a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che appartenga o cessi di appartenere ad un sindacato. Sono nulli anche quegli atti o fatti diretti a licenziare il lavoratore a causa della sua affiliazione o attività sindacale.
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Diritto del Lavoro appunti (Diritto del Lavoro) Prof.ssa F. Lamberti
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Diritto del Lavoro, diritto sindacale e diritto del lavoro subordinato, prof.ssa Parravicini