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DIRITTO SINDACALE NEL LAVORO PUBBLICO
L'attività sindacale nel rapporto pubblico ha assunto storicamente tratti completamente distinti da quella del settore privato.
Nel passato ci fu un processo di privatizzazione che culminò con la legge quadro n.93 del 1983: che cominciò ad ufficializzare un momento di negoziazione collettiva nell'ambito del tradizionale statuto pubblicistico del pubblico impiego, e successivamente con la privatizzazione, quando finalmente il contratto collettivo divenne fonte diretta della disciplina del rapporto di lavoro.
Anche dopo tale privatizzazione, però, l'alto tasso di formalizzazione della rappresentatività sindacale e della contrattazione collettiva da parte delle norme di legge che, nel lavoro pubblico, regolano queste tematiche, ha fatto sì che venisse a mancare, nel settore pubblico, il sindacalismo di fatto che caratterizza quello privato.
Secondo l'art 43 del d.lgs. n165/2001, sono ammesse alle
trattative per il rinnovo del contratto nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5% nel comparto o nell'area. Per il calcolo di tale percentuale viene considerata la media tra il dato elettorale e il dato associativo. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rilasciate nell'ambito considerato, mentre il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. La legge quadro n.93 del 1983 aveva innestato dunque la contrattazione collettiva, per definizione consensuale, sul modello autoritativo del pubblico impiego.
LEZIONE 6/04/2020
DIRITTO SINDACALE NEL LAVORO PUBBLICO
La libertà sindacale nel settore pubblico, si differenzia dunque dal lavoro privato e nel processo di privatizzazione del pubblico impiego è
La privatizzazione del lavoro pubblico è stata compiuta da un progresso ventennale. Il soggetto dipendente della pubblica amministrazione ha come datore di lavoro un soggetto pubblico, il che significa che l'utilità non è privata con un fine prettamente economico ma è pubblica. La privatizzazione si è caratterizzata dunque per una differenza ontologica tra lavoro pubblico e privato che aveva alla base l'utilità e il fine ultimo delle due tipologie di lavoro. Il lavoro pubblico era finalizzato all'utilità pubblica, mentre il lavoro privato aveva unicamente un'utilità economica. Di questa distinzione ontologica ne risentivano anche i diritti sindacali e le attività sindacali. Si ebbe poi un'evoluzione di questa visione. Si ebbe infatti un processo di privatizzazione del pubblico impiego che ebbe un'utilità ventennale. La Corte costituzionale emanò poi l'art 97 della costituzione che è tutt'ora vigente che
sanciva: "Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge." La legislazione del pubblico impiego ha previsto l'applicazione di varie leggi: - D.lgs. 165/2001 - Legge 124/2015 riforma Madia (e decreti attuativi) - Specialità del rapporto con P.A solo nei limiti delle disposizioni specifiche contenute nel D.lgs.165/2001 (art 2 comma 2) Nell'inframmezzo c'è stata anche la riforma Brunetta che eraintervenuti sulle performance dei lavoratori (tra il 2011 e il 2015). Questi provvedimenti normativi fungono da coordinate nella legislazione del pubblico impiego, prevedono un'assimilazione nell'ambito del lavoro pubblico e privato e individuano alcune specialità del lavoro afferente al pubblico impiego nell'art. 2 comma 2 del decreto 165. Oggi la differenza sostanziale che c'era prima tra lavoro privato e pubblico è diminuita. L'attività sindacale non aveva come obiettivo la stipula del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO poiché non era la fonte. L'attività sindacale non aveva come obiettivo la stipula del CCNL: nel 1983 si ufficializza un momento di negoziazione collettiva e con la privatizzazione il CCNL diventa in seguito la fonte. Il contratto collettivo veniva distinto in 4 comparti di contrattazione: - funzione centrali (ministeri) - funzioni locali (regioni, province, comuni) - istruzione e ricerca - sanità.Nazionali collettivi
In tal caso dunque vengono individuati per comparto.
Struttura del diritto sindacale all'interno del pubblico impiego
ART 19 STAT. LAV.RSA- ART 42 COMMA 2 D.LGS 165/2001
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n-300 e successive modificazioni ed integrazioni
RSU- ART 42 COMMA 3 D.LGS 165/2001
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui il comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
Anche nell'ambito del pubblico impiego dunque vale il principio di rappresentanza sindacale.
Le organizzazioni sindacali che sono
Ammesse sono quelle che hanno un indice di rappresentatività non inferiore al 5% nel comparto o nell'area. Questa percentuale viene valutata come media tra il dato elettorale e associativo.
Accordo quadro del 1998:
- Le RSU subentrano alle RSA
- Titolarità del diritto di assemblea:
- La legittimazione spetta alla r.s.u quale soggetto unitario o anche ai singoli componenti?
- La Cassazione (3095/2018) ha precisato che il diritto di indire assemblee spetta alla RSU quale organismo elettivo a struttura collegiale.
Rappresentatività:
Chi è che è ammesso alle trattative?
Art 43 del d.lgs. n 165/2001: sono ammesse alle trattative per il rinnovo del contratto nazionale le organizzazioni sindacali con rappresentatività non inferiore al 5% nel comparto o nell'area come media tra il dato elettorale (percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU del personale rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato) o dato associativo.
alla valutazione delle prestazioni, alla mobilità, sono disciplinate dalla contrattazione collettiva. La normativa prevede che una percentuale dei contributi sindacali venga delegata per il versamento alle organizzazioni sindacali che partecipano alle trattative per il rinnovo del contratto nazionale. Questo è fatto al fine di garantire che le organizzazioni siano effettivamente rappresentative. L'articolo 42 prevede la presenza delle rappresentanze sindacali RSU e RSA nel settore pubblico, e l'accordo quadro prevedeva addirittura che tutte le rappresentanze confluissero nelle RSU. L'articolo 40 descrive i contratti collettivi nazionali e integrativi, che disciplinano il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. La contrattazione collettiva avviene secondo le modalità previste dal decreto. Le materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni e alla mobilità sono disciplinate dalla contrattazione collettiva.collettiva nel lavoro pubblico sono stabiliti dalle norme di legge. La contrattazione collettiva riguarda principalmente le prestazioni lavorative, la mobilità e la valutazione delle prestazioni. Tuttavia, sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie relative all'organizzazione degli uffici, alla partecipazione sindacale e alle prerogative dirigenziali. Nel lavoro pubblico, il diritto sindacale deve essere correttamente applicato. La contrattazione collettiva non può essere gestita direttamente tra datore di lavoro e lavoratore, ma deve coinvolgere un'ampia rappresentanza nel caso del lavoro pubblico. Oltre al contratto di comparto, nel pubblico impiego esiste anche il contratto integrativo, che corrisponde al contratto aziendale nel settore privato. Il contratto di comparto è il contratto nazionale nel lavoro pubblico, mentre il contratto integrativo è l'equivalente del contratto aziendale. I limiti della contrattazione collettiva sono stabiliti dalle norme di legge.Le caratteristiche della contrattazione integrativa sono:
- Sono sottoposte a vincoli di spesa (tutto ciò che riguarda la gestione del lavoro passa dalle casse dello stato)
- Materie specifiche per contrattazione integrativa
- Gerarchia dei livelli contrattuali
L'ARAN, l'agenzia di Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, ha un ruolo importante in tal contesto come rappresentanza legale.
L'ARAN è un soggetto che rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni.
Il datore di lavoro dunque nel caso del pubblico impiego è sostituito nella contrattazione e negoziazione dall'ARAN. (L'ARAN ha la rappresentanza negoziale e contrattuale di tutti i comuni, province, ministeri e dunque viene suddiviso in comitati di settore che si occupano di specifiche aree).
L'ARAN rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale ed esercita ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti.
collettivi e all'assistenza delle pubbliche amministrazioni al fine dell'uniforme applicazione dei contratti stessi.
In quanto rappresentante l'ARAN non decide autonomamente, ma è sottoposta al potere di indirizzo dei comitati di settore (dei ministeri, della sanità...), organismi espressi dalle forme associative o rappresentative delle diverse amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art 41 del d.lgs. 165 del 2001.
L'attività dei comitati di settore ha carattere pubblicistico in quanto corrisponde ad atti di indirizzo politico-amministrativo e indica all'ARAN gli obiettivi che deve perseguire nel rispetto della sua competenza tecnica.
I comitati di settore inoltre hanno differenti compiti:
- attività di indirizzo con carattere pubblicistico
- atto di indirizzo politico-amministrativo
- indicano all'ARAN gli obiettivi che deve perseguire nel rispetto della sua competenza tecnica
LA PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE (sancita
dell’art 47 del decreto legislativo1