Sommario
Contrattazione collettiva articolata
Quando nasce il diritto del lavoro?
Contrattazione territoriale
Sistema giuridico o sottosistema giuridico
Contrattazione di prossimità
Scopo e contenuto Concertazione
Sensibilità del diritto del lavoro
Quali sindacati sono abilitati a concludere un contratto
Libertà sindacale collettivo?
Riconoscimenti europei
Il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro
Riconoscimenti costituzionali
Efficacia soggettiva del CCNL
Libertà sindacale negativa
Rapporti tra CCNL e altre fonti che regolano il lavoro (legge Associazionismo sindacale e autonomia individuale)
Soggetti titolari della libertà sindacale
Efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali
Sindacalismo datoriale
Rapporto tra contratti collettivi di diverso livello
Manifestazioni della libertà sindacale
L'inderogabilità
Il sindacalismo italiano – organizzazione
Rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale
Il sindacato di categoria
Rapporto tra contratto collettivo e legge
Il sindacalismo confederale
Il diritto di sciopero
La contrattazione collettiva
Differenza tra accordo e contratto
Quando nasce il diritto del lavoro?
Tra la fine dell'800 e l'inizio del '900; va a regolare una delle relazioni sociali di particolare rilievo che è la vita lavorativa di una persona, ed in particolare il lavoro che coinvolge relazioni con altri soggetti.
È una relazione prima personale, poi sociale, solo infine giuridica; l'esperienza dell'homo è pervasiva dell'esistenza dell'uomo. Il contenuto della relazione contrattuale di lavoro incide moltissimo sulla vita della persona.
Come mai il diritto del lavoro nasce così tardi, dato che i rapporti di lavoro ci sono sempre stati?
Il lavoro era una dimensione umana declinata nell'ambito dello status delle persone; la società era rigidamente divisa in classi, al cui vertice non c'erano persone che lavorassero. Per questi lavoravano i servi della gleba; nelle città c'era chi lavorava senza essere servo. Ma coloro che lavoravano come artigiani lo facevano perchè appartenenti ad una corporazione. Al di fuori degli appartenenti ad una data corporazione, nessun'altro poteva esercitare quel lavoro, pena dure sanzioni.
Nelle corporazioni si entrava previa un lungo apprendistato nelle botteghe artigiane, pagato all'artigiano. Alla fine della formazione, veniva ammesso all' “esperimento”; la corporazione valutava l'esame professionale. Seguiva l'ammissione alla corporazione e l'eventuale apertura di una nuova bottega o il lavoro come socio nella bottega dove aveva fatto pratica. Funziona esattamente così per chi vuole diventare avvocato. Così è il sindacato degli attori a Hollywood.
Con le rivoluzioni liberali
Con le rivoluzioni liberali questo sistema feudale crolla; la classe borghese, grazie all'entrata in scena dei mercanti, acquista un potere ed un'autonomia tali da poter rivoluzionare l'equilibrio precedente. L'ideologia sottesa a questa rivoluzione è quella della libertà di mercato, principio che meglio si adatta alle esigenze del ceto mercantile. Vengono quindi abrogate servitù della gleba e corporazioni, che irrigidivano al mercato riducendo la concorrenza e appesantendo la capacità produttiva.
I mercanti ingrandiscono i laboratori, creano opifici e fabbriche. Nasce una relazione contrattuale: l'operaio lavora in cambio di una mercede. È una relazione giuridica di scambio, che però non avrà nessuna disciplina che non sia la disciplina generale dei contratti. La classe dei mercanti ritiene che non ci siano bisogno di regole ulteriori. Basta l'accordo tra operaio e datore di lavoro, una relazione giuridica tra uguali, sul principio della libertà contrattuale (laissez faire).
Ingerenze autoritarie dello stato
In realtà si cercherà di dare una veste giuridica più precisa a questa relazione; si cercavano contratti che per analogia colmassero le lacune della volontà contrattuale. Alcuni propendevano per il contratto di locazione delle opere, secondo cui il lavoratore affittava la propria forza lavoro per un certo periodo al datore di lavoro che ne disponeva. Altri configuravano un contratto di compravendita, che però ripugnava soprattutto ai cattolici.
Si imporrà e sarà regola per almeno un secolo l'astensionismo assoluto del legislatore. In questo vuoto pneumatico (e ricercato!) di regole troverà spazio il diritto del lavoro.
Dove oggi nel mondo la situazione è simile a quella dell'Europa del Settecento, si vorrebbe tornare al no work, no pay. In Cina vengono trattenuti i primi mesi di retribuzione nel caso il lavoratore se ne vada. In Messico le aziende manifatturiere statunitensi assemblano i prodotti (senza pagare i dazi perchè c'è il mercato unico); in Messico però sterilizzano temporaneamente le donne appena assunte.
In Europa la libertà assoluta nel mercato aveva portato ad emergere la questione sociale. Nel 1877 il Parlamento dispone un'inchiesta sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori. Si scopre che da nessuna parte si lavora meno di 12 ore al giorno; che in alcuni settori (come le filande) l'orario lavorativo era di 15-16 ore al giorno. I riposi settimanali non esistevano e il salario non garantiva alcuna sopravvivenza decorosa alle famiglie.
Condizioni dei lavoratori
Non c'era alcuna attenzione alla salute e alla prevenzione per i lavoratori; all'ordine del giorno infortuni sul lavoro e malattie. Fuori dalla fabbrica si sta ancora peggio: miserabili condizioni abitative per masse di immigrati e lavoratori ammalati lasciati a casa senza reddito, idem per i lavoratori infortunati.
Quando viene promossa la commissione d'inchiesta, la situazione era immutata da un secolo, durante il quale si occupano dei lavoratori la Chiesa, alcuni politici sensibili e la letteratura europea (non quella russa perchè la Russia è rimasta al feudalesimo).
De Rerum Novarum
Qualche decennio dopo arriva la De Rerum Novarum, i partiti socialisti etc. La cultura liberale rimane però la cultura più rappresentata nelle aule parlamentari, e quindi egemone, che continua a sostenere la difesa la libertà contrattuale. La corte suprema della Virginia nel 1848 dichiara incostituzionale una legge che limitava l'orario massimo di lavoro nei panifici perchè limitava la libertà del lavoratore – non dell'impresa. La limitazione era a 65 ore settimanali.
Queste argomentazioni si basano ideologicamente sul postulato falso che il lavoratore nullatenente abbia la libertà e la forza di contrattare condizioni di lavoro e compenso. L'incubo del lavoratore era perdere il lavoro e morire di inedia; nascono allora le società di mutuo soccorso in cui ogni lavoratore versa qualcosa per aiutare i lavoratori. La prima mutua nasce per garantire l'acquisto della bara per il lavoratore morto di infortunio, altrimenti sarebbe stato buttato nelle fosse comuni!
Le mutue
Le mutue iniziano a garantire un reddito prima per gli infortuni gravi, poi per le malattie, poi per anzianità. I lavoratori si tassano e creano fondi comuni poi utilizzati per fronteggiare queste situazioni di bisogno. Il legislatore continuerà ad essere assente dalla scena. I lavoratori costituiscono anche organizzazioni sindacali, inizialmente in contesti di lavoratori professionalizzanti. Sono quasi nuove corporazioni.
Nel 1872 nasce il primo sindacato, quello dei tipografi. L'astensionismo del legislatore diventa ad un certo punto insostenibile sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico, ed anche giuristi e politici liberali si rendono conto che lo stato deve intervenire.
Lo statuto albertino
Con lo statuto albertino del 48 vengono abrogate le corporazioni. Nel 1864 ci sarà la legge 1797 che abroga in tutta Italia le corporazioni e porta alla c.d. liberalizzazione delle arti e dei mestieri. Questa legge vieta anche le intese nocive ai consumatori e lesive della libertà del singolo lavoratore (limiti a qualsiasi accordo tra più soggetti diretti a condizionare il mercato). Anche le coalizioni sindacali sono perciò vietate, perchè usano la forza (scioperi) o non contrattano in condizioni di parità.
Questi sono più o meno gli stessi argomenti utilizzati dalla corte di giustizia europea. Alcuni casi misero in discussione la capacità dell'unione europea sviluppo della concorrenza e della libera circolazione e garanzia delle libertà sindacali e del diritto di sciopero. Vengono messi in discussione diritto di sciopero e libertà di contrattazione perchè se non controllati e limitati possono danneggiare la concorrenza.
Oggi nella costruzione europea
Oggi nella costruzione europea viviamo le stesse antinomie che genera il diritto del lavoro alla fine dell'Ottocento perchè radicate geneticamente nel nostro sistema normativo. Si afferma un liberalismo giuridico e sociale armato verso i tentativi di coalizione dei lavoratori.
Le prime organizzazioni del lavoro hanno prima forma politica (i partiti socialisti), poi i sindacati (mutue, che assolvono ad un bisogno di assistenza). Questa situazione in parte verrà modificata ma solo in parte perchè la logica di fondo resterà quella. Con il codice zanardelli (1889) non ci sarà un riconoscimento del diritto di coalizione e di sciopero, ma vengono eliminate le sanzioni penali repressive di questi due fenomeni.
Lo stato resta sempre lontano
Lo stato resta sempre lontano da qualsiasi intento regolativo dei rapporti di lavoro ma allenta un po' la presa, anche perchè organizzazioni sindacali e scioperi erano diffusissimi negli altri paesi. Un comportamento tipico dello sciopero è il picchettaggio, un comportamento dissuasivo nei confronti dei crumiri che può essere di violenza verbale o fisica. Però: la catena umana che impedisce al lavoratore di entrare è violenza? Il dileggio è violenza? Minaccia (una fattispecie sanzionata penalmente)? La giurisprudenza dell'epoca era severa.
Il primo intervento dello stato
Il primo intervento dello stato non è per regolare i rapporti di lavoro, ma con quegli interventi che poi verranno definiti “di legislazione sociale” diretti all'equilibrio tra protezione minima dei lavoratori e delle famiglie ed esigenze della produzione. È una legislazione ispirata dai partiti di maggiore forza. Riduce il lavoro minorile e femminile notturno (le c.d. “mezze forze”), limita l'orario di lavoro, crea progressivamente un tessuto normativo diretto a fronteggiare situazioni di bisogno dei lavoratori (previdenza sociale, diritto sindacale e diritto del lavoro).
Il primo intervento normativo epocale
Il primo intervento normativo epocale è l'obbligo per i datori di lavoro di assicurarsi sugli infortuni sul lavoro. Al datore di lavoro viene addossato il rischio imprenditoriale, che comprende il rischio che corrono i lavoratori. Il modo in cui si impone all'imprenditore di addossarsi il rischio è l'obbligo di concludere una polizza assicurativa. Tutto ciò non tocca ancora il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.
La legge del 1893
In questo scenario esce la legge ?/1893 che istituisce i collegi dei probiviri in ogni provincia. In questo modo non nasce un diritto che risolva i conflitti, ma crea istituzioni che abbiano la stessa funzione. Il presidente viene scelto tra persone di specchiata fama e non necessariamente giuristi; il collegio doveva decidere secondo equità e, laddove presenti, secondo gli usi. Si stavano diffondendo concordati di tariffa (contratti collettivi allo stato embrionale), che avevano il carattere di usi. Tra equità ed usi viene distillato nei collegi dei probiviri il primo diritto del lavoro. I probiviri rappresentano un'esperienza regolativa dal basso.
Enrico Redenti e le decisioni dei collegi
Enrico Redenti, un giurista, studioso di diritto processuale civile, raccoglie i responsi dei collegi probiviri italiani; pubblica una sintesi delle decisioni più diffuse. Emergono ora le prime regole fondamentali del diritto del lavoro. Queste regole non hanno nulla a che fare con il codice civile! Viene affermato il principio dell'obbligatorietà del preavviso del licenziamento, la regola che la malattia sospende il rapporto ma non autorizza alla risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta. Il contratto individuale non può derogare in peius rispetto alle norme collettivi. Sono principi a tutela di un contraente considerato strutturalmente debole!
Le decisioni più rivoluzionarie
La decisioni dei probiviri più rivoluzionarie riguardano lo sciopero, un comportamento a cui non si possono applicare – si ritiene – le norme del codice civile. Sul piano pubblico lo sciopero non era più un reato e non veniva punito se non in caso di violenza. Ma sul piano privato lo sciopero è ancora un inadempimento che può portare alla risoluzione! La giurisprudenza dei probiviri esclude lo sciopero dalla categoria di inadempimento che di per sé può dare luogo alla risoluzione. I concordati di tariffa avevano secondo i probiviri un'efficacia collettiva; viene scardinato così il dogma per cui l'accordo ha effetto solo tra le parti.
I giuristi liberali e Messina
I giuristi liberali, tra cui Messina, sono allucinati. Messina tenta di elaborare una teoria dogmatica del contratto collettivo, prendendo dalla Germania. Ludovico Barassi scrive “Il contratto di lavoro” (1901), inventandosi così un contratto che abbia una dignità dogmatica e sistematicità. Producono regole non sono i giuristi e i probiviri, ma anche l'autonomia collettiva. Inizia a svilupparsi in modo diffuso soprattutto nel Nord all'inizio la contrattazione collettiva. I primi contratti collettivi sono di inizio Novecento, ma già a fine Ottocento si erano diffusi i concordati di tariffa.
Contratti collettivi e contrattazione collettiva
All'inizio erano anche tariffari che stabilivano una tariffa oraria per ciascuna attività, poi inglobano altre materie: maternità, malattia, ferie, orario di lavoro. A ogni tornata contrattuale si arricchiscono di nuovi contenuti. I contratti collettivi possono riguardare singole aziende, singoli mestieri. Vengono applicati in assenza di regole giuridiche statuali. Vengono applicati perchè il diritto sindacale è effettivo e si autoimpone e perchè i collegi dei probiviri raccolgono gli accordi e li utilizzano come primo criterio orientativo delle loro decisioni. Il contratto itala fiom del 1906 è considerato il primo contratto collettivo di lavoro.
Sviluppo delle organizzazioni sindacali
Si sviluppano anche le organizzazioni sindacali a inizio novecento, superata quella fase in cui l'associazionismo dei lavoratori si concretizzava soltanto nei partiti e nelle mutue. Il sindacalismo di mestiere era nato poco prima, sulla scorta delle corporazioni che erano state sciolte lasciando soli i lavoratori nella contrattazione. I lavoratori più forti e consapevoli quando pensano di riaggregarsi si riaggregano nelle stesse modalità che già conoscevano. È la prima forma di sindacalismo e i primi contratti di tariffa vengono stipulati da questi sindacati.
È un modello organizzativo che sopravvive anche oggi (per es. sindacato degli attori a Hollywood, sindacato dei dirigenti d'azienda, dei piloti di volo, dei conducenti di treni, dei poliziotti in Italia). Il primo sindacato nella forma moderna è la fiom (1901) per la metalmeccanica. Nel 1906 nasce la cgil che aggrega i sindacati di categoria (metalmeccanica, tessile, chimico..). Contemporaneamente si sviluppa un fenomeno associativo di risposta dei datori di lavoro (confindustria). Nel 1906 nasce a Torino, poi si sviluppa in tutta Italia.
Le camere del lavoro
Le camere del lavoro originariamente nascono nell'ottocento come camere del lavoro miste; datori di lavoro, rappresentanti degli enti locali, delle società di mutuo soccorso etc. gestiscono l'attività di collocamento, di gestione di manodopera (sono uffici privati di collocamento). Nel 1906 nasce la prima camera del lavoro fatta solo da sindacati, a Milano. Questi collegi sindacali si affiancano ai collegi dei probiviri. Lo stato, astensionista, sta a guardare. C'è giolitti al governo, che si disinteressa consapevolmente di queste vicende.
La sussistenza di regole
Mentre nella società il fenomeno del lavoro dipendente ha regole, sul piano giuridico dove tutto viene ricondotto al contratto non c'è giustificazione normativa di un dato fondamentale, che è il fatto che i dipendenti lavorano in condizioni di subordinazione. Questo potere di un soggetto contrattuale sull'altro non trova giustificazione nel codice civile perchè lì lo scambio deve essere sinallagmatico. Invece nella realtà c'è una soggezione personale!!
Giuristi socialisti e diritto operaio
I giuristi socialisti della cattedra spingono per un intervento legislativo, per l'elaborazione di un diritto operaio, inutilmente sul piano normativo ma influenti sul piano culturale. Si riteneva che non qualunque lavoratore, ma che l'operaio in particolare avesse necessità di tutela. Nel 1924 dopo che per vent'anni nelle università si era discusso l'opportunità del diritto operaio viene votata la legge sull'impiego privato. È una legge che risponde ad esigenze politiche e ideologiche di dividere il mondo del lavoro; l'associazionismo operaio è forte e aggressivo, lo stato ha il terrore delle rivoluzioni socialiste.
Esigenze politiche e ideologiche
Per indebolire il fronte del lavoro bisogna dividerlo: il ceto impiegatizio, per cultura, abitudini, estrazione sociale già più vicina ai datori di lavoro, gode ora di regole di tutela, fidelizzandoli rispetto all'establishment politico e ancora più lontani dagli operai in catena di montaggio. C'era però anche un'esigenza pratica perchè mentre gli operai avevano ottenuto delle regole dalla contrattazione collettiva e dai sindacati gli impiegati non avevano u...
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