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IL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO
Ora passiamo a rapporti di lavoro con lavoratori e datori di lavoro. Anche qui ci sono figure che nella sistematica della materia che
reggeva fino a qualche tempo fa erano assolutamente marginali. C'era al centro il rapporto di lavoro subordinato e poi figure diverse di
lavoratori che erano state considerate dal legislatore come eccezioni.
Nella dicotomia lavoro subordinato vs. lavoro autonomo le due fattispecie sono alternative ma non hanno lo
stesso peso. Il lavoro autonomo ha un peso minimo rispetto a quello subordinato. Pur essendo tutto il sistema
basato su questa dicotomia, non c'è una definizione del lavoro autonomo, ma solo di una fattispecie
particolare del lavoro autonomo, cioè del contratto d'opera.
Caratteri fondamentali
prestazione prevalentemente personale (non esclusivamente personale): rendere un'opera o un
servizio con lavoro prevalentemente proprio (per distinguerlo dall'appalto)
alcun vincolo di subordinazione: nel contratto d'appalto c'è autonomia organizzativa, qui è
necessario che non ci sia vincolo di subordinazione
fondamentalmente c'è lavoro autonomo quando c'è una prestazione personale in cambio di corrispettivo e non
c'è vincolo di subordinazione
Libertà della disciplina. Al di là della definizione, ci sono pochissime disposizioni in termini di disciplina ed è
un rapporto particolarmente libero:
facoltà di recesso anche quando l'opera è iniziata
impossibilità sopravvenuta della prestazione è addossata al prestatore.
Originale residualità del lavoro autonomo. Questo accade perchè il codice civile il lavoro autonomo era una
fetta poco significativa del mondo del lavoro; ormai nel 1942 il lavoro è tutto subordinato (o nell'impiego
pubblico o da un datore di lavoro privato). Gli spazi di lavoro non subordinato residuano nell'agricoltura,
dove ci sono contratti particolari (per es mezzadria), nelle libere professioni, che vengono velocemente
disciplinate nel codice civile come prestazioni intellettuali rinviando poi alle discipline specifiche (per gli
avvocati ci sarà una legge specifica), e in modo marginale (il tassista, il calzolaio.. persone che vendono
servizi elementari in un rapporto diretto e immediato con il cliente).
Aumento del lavoro autonomo. Dagli anni 70 il lavoro autonomo è aumentato moltissimo e oggi più che mai.
Vari studiosi tra l'altro iniziano a pensare che al centro del diritto del lavoro debba esserci un rapporto
leggero, duttile, con poche garanzie (ma comunque con garanzie minime!), di lavoro autonomo, e poi a
scalare altri rapporti più impegnativi e tutelati (Ichino, Pedrazzoli).
Il primo passaggio significativo di questa ripresa di centralità avviene con la legge di riforma del processo del lavoro. Nel 1973 viene
introdotto il processo speciale del lavoro, più veloce, con più garanzie per il lavoratore e più facilità per il lavoratore di vincere perchè è
alleggerito l'onere della prova.
La categoria interna al lavoro autonomo dei lavoratori parasubordinati. Ci si rende conto della presenza di un
grande numero di lavoratori autonomi che però fanno un lavoro autonomo particolare (come gli agenti, che
erano gli ex commessi dipendenti, che subiscono un processo di outsourcing: anzichè pagare 10 dipendenti
che sono in giro per l'Italia e che non riesco a controllare, concludo con loro 10 contratti separati).
Questi lavoratori sono autonomi ma dipendono economicamente dal commitente, pur non essendo più a lui
lavoratori parasubordinati
subordinati. Sono i cosiddetti (agenti, consulenti, progettisti ect etc), che hanno
rapporti di collaborazione continuativa con un committente. Viene introdotta nel cc la nozione di lavoro
parasubordinato; non c'è una definizione di lavoratore parasubordinato come figura intermedia tra lavoratore
È una peculiarità del lavoro autonomo, ma le fattispecie sono sempre due!
subordinato e lavoratore autonomo! I
lavoratori parasubordinati possono rivolgersi al giudice del lavoro, e non è un caso che in Italia gli agenti di
commercio stiano bene.
Il problema di queste figure di lavoratori autonomi un po' anomali per i quali il legislatore aveva sentito l'esigenza di un intervento
protettivo è più teorico che pratico. Ci sono difficoltà classificatorie rispetto al lavoratore subordinato ma non è un problema di rilevanza
concreta.
Il contratto di formazione e lavoro. Quando le imprese si erano poste problemi di flessibilità e abbassamento
del costo del lavoro, erano andate a trovare nel cc il contratto di formazione e lavoro.
L'apprendista è un soggetto sociale tipico e normativamente regolamentato. Al contratto di apprendistato era
un contratto estremamente leggero e vantaggioso per il
stato affiancato il contratto di formazione e lavoro,
datore di lavoro, che si suppone fruisca di un lavoratore non a pieno regime. Può arrivare fino a due anni (è a
tempo determinato), è rivolto ai giovani e compare per la prima volta un'immagine normativa di giovane: fino a
29 anni (poi fino a 32 anni). Da lì inizia l'idea nel nostro paese (metà anni '80) che fino a 30 anni si è ancora
giovani, che è un'idea tutta particolare e tutta italiana. non richiede il versamento di
Tutti i giovani da allora vengono assunti con questo contratto, che tra l'altro
contributi (33% all'INPS). Chiaramente questo trend penalizzava chi perdeva il lavoro a 33 anni.
La comunità europea ha imposto di cancellare quel contratto perchè si traduceva in un aiuto improprio dello
stato alle imprese (e quindi concorrenza indiretta alle altre imprese dell'unione europea che questi aiuti non
possono averli perchè gli stati non possono dare aiuti diretti alle imprese perchè a quel punto si scatena una
guerra competitiva tra i vari stati nel sostenere le imprese domestiche a danno di quelle degli altri paesi).
Viene comminata una condanna pesante all'Italia e il contratto viene cancellato.
Le collaborazioni coordinate e continuative (cococo). Quando finisce la storia del contratto di formazione e
lavoro, inizia quello delle collaborazioni coordinate e continuative. Tutte le assunzioni, di giovani o meno
giovani (non ci sono norme selettive), verranno fatte come assunzioni non di lavoro subordinato, ma di lavoro
È un rapporto autonomo che però è
autonomo nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative.
continuativo e consente una forma di coordinamento della prestazione. Non essendo un contratto di lavoro
subordinato non passa dagli uffici di collocamento, viene subordinato alla legge solo nei profili ?, non ci sono
vincoli di durata, non ci sono regole per la determinazione del compenso, non sono previsti contributi (all'inizio in
realtà una contribuzione separata presso l'INPS ma era bassissima, il 4%).
Dalla fine degli anni '90 le assunzioni sono tutte cococo. Nel 2003 ce n'erano 4 milioni e mezzo (12% della
forza lavoro attiva erano lavoratori autonomi, l'unico paese al mondo siccome negli altri paesi la percentuale
era dell'12%). Diventano lavoratori autonomi le segretarie, le commesse, quelli che lavorano nei call center,
con le retribuzioni che il mercato consente (a Bologna 800 al mese, a Palermo 400 ).
€ €
I contratti a progetto (cocopro). A un certo punto però il fenomeno era tanto imbarazzante che si è dovuti
intervenire (legge Biagi, 2003). Il lavoro a progetto non è un ulteriore figura contrattuale, è sempre un
rapporto di lavoro autonomo caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto è
ammissibile solo se ricollegato allo svolgimento di uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso.
L'intento del legislatore è chiaro: si tratta di un contratto di lavoro autonomo per la realizzazione di uno
specifico progetto (tentativo di occupare un nuovo settore di mercato, formazione linguistica ai dipendenti,
lancio di un nuovo prodotto etc etc).
Aumenta la contribuzione e viene limitata la possibilità di ricorso al cococo. La traduzione normativa del
cocopro però è stata complicata per il riferimento alle “fasi di lavoro”. Il progetto non può essere generico, o
fatto con clausole di stile, o con formulari ripetitivi.
I giudici sono severi, e introducono un'interpretazione addirittua contra legem: il cocopro non può essere
stipulato per attività o fasi lavorative che attengono all'ordinaria attività dell'impresa, mentre la lettera è
abbastanza chiara. L'interpretazione serena e letterale dice che vanno bene anche “fasi di esso”.
L'intervento della riforma Fornero sul cocopro. La riforma Fornero cerca di ripulire dalle storture più evidenti
queste fattispecie negoziali diverse dalla subordinazione che vengono utilizzate in modo un po' disinvolto.
non può riproporre l'attività ordinaria del committente
non può essere meramente esecutivo
non può essere applicato a pensionati
un cocopro lavora per un solo committente. Ci sono dunque tutele introdotte dal legislatore sulle
vicende sospensive del rapporto. Malattia, infortunio, gravidanza non producono la risoluzione del
contratto (è una deviazione fortissima dalla disciplina contrattuale del lavoro autonomo e un
avvicinamento notevole al lavoro subordinato). Non c'è prolungamento del termine, se questo è
previsto, in caso di malattia e infortunio; in caso di maternità sì
tutele previdenziali minime per malattia e per perdita del lavoro
quando si realizza il progetto il contratto si risolve di diritto (è un contratto a durata predeterminata)
il recesso non è libero (non basta il semplice preavviso, è necessari la giusta causa)
Questo contratto individuale in realtà raramente prevede la possibilità per il lavoratore, a meno che questo
abbia un particolare potere contrattuale.
La sanzione per la violazione è la conversione in un rapporto di lavoro subordinato. È evidente che questo
contratto inizia a diventare un contratto usato molto poco: delimitato nell'oggetto, costa quasi come un
contratto di lavoratore subordinato, ci sono tutele per sospensione e cessazione, c'è la sanzione della
conversione.
Riforma Fornero
fx) evitarne utilizzi impropri in sostituzione di contratti di lavoro subordinato
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore [NO riferimento al programma o fase di progetto]
Progetto
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale
NO mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente<