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LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
La libera circolazione dei lavoratori è un capitolo essenziale nel diritto del lavoro europeo per la realizzazione del mercato interno. Essa rientra tra le 4 libertà fondamentali del diritto comunitario:
- Libera circolazione di servizi
- Libera circolazione dei lavoratori
- Libera circolazione di merci
- Libera circolazione di capitali
La libera circolazione di persone non va considerata, tuttavia, come un valore a se stante, bensì va considerata in chiave economica, per tanto le persone devono essere considerate come lavoratori, sia subordinati che autonomi.
Oggi la libera circolazione dei lavoratori è sancita nell'art. 48, Titolo IV del TFUE. Fondamentale perché la stessa si realizzi è l'abolizione di qualunque forma di discriminazione per nazionalità e di conseguenza anche di discriminazioni per l'accesso al lavoro e per le condizioni di lavoro stesso.
Ovviamente perché essa sia concreta devono essere...
Garantiti anche il diritto di libero ingresso, il diritto di soggiorno e quello di residenza. L'elaborazione della disciplina circa la libera circolazione dei lavoratori è stata realizzata a più riprese:
- FASE I: si sviluppa a partire dal 1961, ed è incentrata sulla PRIORITÀ DEL MERCATO NAZIONALE. Questo implica che un cittadino comunitario di un Paese Membro possa recarsi DEL LAVORO in un altro Paese europeo per cercare lavoro (solo) quando per il posto vacante per cui si presenta non vi sia alcun lavoratore idoneo tra la manodopera di quel Paese. Perché questo possa realizzarsi il posto vacante deve essere registrato presso la pubblica autorità e deve passare un periodo minimo di 3 settimane prima di poter assumere un soggetto di un altro Paese. Inoltre, è necessario che sia concesso al lavoratore migrante un permesso di lavoro che consenta sia a lui stesso che ai suoi famigliari l'ingresso in un altro Stato Membro solo
Attraverso la carta d'identità e non più con il visto. La normativa in oggetto è applecabile ai soli lavoratori subordinati.
→ II FASE si sviluppa con il regolamento 38/64. Esso estende l'ambito di applicazione del principio comunitario anche ai lavoratori stagionali e a quelli frontalieri. Inoltre questo regolamento considera applicabile la normativa anche a quei lavoratori che si spostano per la decisione del datore di lavoro da cui dipendono (per il diritto di quest'ultimo al diritto alla libera prestazione di servizi). Il punto di vista in questa fase cambia: si considera prevalente la PRIORITÀ DEL MERCATO, perciò ogni cittadino di uno Stato Membro può rispondere per un posto vacante COMUNITARIO segnalato all'ufficio del lavoro.