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RIPOSO ANNUALE
Lavoratore ad un periodo minimo di ferie retribuite di almeno 4 settimane; diritto che non può essere sostituito con retribuzioni. È previsto un obbligo per gli Stati membri di riconoscere un
RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE
Riposo giornaliero minimo di 11h consecutive ed un riposo settimanale di minimo 24h consecutive determinato in riferimento ad un periodo non superiore a 14 giorni (a cui le 11h si sommano). La seconda parte della direttiva concerne il lavoro notturno ed i lavori a turni. Il lavoro notturno viene considerato con gran cautela ed è esplicitata la necessità di particolari controlli medici per i lavoratori notturni coinvolti. Questo argomento ha particolare rilevanza a seguito del sempre maggiore lavoro organizzato su turni che consente una maggiore efficienza degli stabilimenti. In primis vengono elencati alcuni criteri di regolamentazione dell'estensione dell'orario al lavoro notturno che stabiliscono che:
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ORARIO NORMALE DEI LAVORATORI NOTTURNI PARI AD AL MAX H SU H I LAVORATORI NOTTURNI CHE SVOLGONO MANSIONI CON PARTICOLARI CONSEGUENZE E RICHI8 24X LA SALUTE NON DEVONO LAVORARE PIÙ DI H SU UN PERIODO DI H Per quanto riguarda l’ambito della salute: i lavoratori notturni hanno diritto ud una valutazione gratuita del loro stato di salute prima della loro assegnazione e successivamente ad intervalli regolari; i lavoratori con problemi di salute causati dal lavoro notturno devono poter essere trasferiti ad un lavoro diurno; obbligo di informazione alle autorità competenti da parte del datore che regolarmente utilizzi lavoratori notturni; i lavoratori notturni ed i lavoratori in turni devono avere un livello di protezione per sicurezza e salute adeguata alla natura del lavoro svolto: DEROGHE CONSENTITE: BISOGNA TENERE PRESENTE CHE TUTTE QUELLE DISPOSIZIONI STRETTAMENTE LEGATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEVONO CONSIDERARSI INDEROGABILI. Alcune deroghe sono concesse perRiposi giornalieri e settimanali, le pause e la durata del lavoro notturno in considerazione alle caratteristiche di alcune attività. Possibilità di deroga è attribuita ampliamente anche ai contratti collettivi. Per questo motivo alla direttiva è riconosciuto pacificamente un carattere di flessibilità. Il massimo dell'elasticità della normativa comunitaria è rappresentato dall'autonomia contrattuale individuale, fonte che può derogare in tema di durata settimanale della prestazione lavorativa (grave critica a riguardo da parte di alcuni Paesi membri). ALTRE DIRETTIVE: La direttiva 2003/88 affronta la materia dell'orario di lavoro partendo dal punto di vista della salute e della sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda un approccio che tenda, invece, all'occupazione molteplici furono gli interventi posti in essere, ma nessuno di questi ha, però, carattere vincolante. Da ricordare in particolar modoSono:
- il parere del Comitato economico e sociale e la Risoluzione del Parlamento Europeo del 1996 sulla riduzione e riorganizzazione del tempo di lavoro;
- il tentativo della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione (in quanto la direttiva iniziale non valeva per i settori ferroviario, dei trasporti aerei, stradali, marittimi): mediante 3 direttive settoriali quali la direttiva 1999/63 (per il settore marittimo) e quella 2000/79 (per il settore dell'aviazione civile) e la direttiva 2002/15 (per i lavoratori che effettuano operazioni mobili e di autotrasporto);
- la direttiva 2000/34, volta ad integrare ed ampliare la precedente 93/104 attraverso alcune definizioni come quella di lavoratore mobile, lavoratore offshore e riposo adeguato.