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TFUE

Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

L'art 19 non nasce a Lisbona. Nasce ad Amsterdam, era il vecchio articolo 13. Siamo nel 1997, è il periodo nel quale in Austria vince le elezioni in partito xenofobo. Si innesca un processo con cui le logiche di armonizzazione diventano parte integrante anche della discussione intorno alle discriminazioni.

L'unico articolo con un impatto sociale nel vecchio trattato era la parità di trattamento retributivo: dal 1970 circa, la corte inizia una elaborazione di questa.

specifica materia. Ma era parità di trattamento solo quella fondata sul sesso, maschile o femminile: era l'unica dimensione considerata rilevante, finché non si inizia a chiedere che le disposizioni siano riconosciute in parità anche alle altre differenze.

Questo articolo è il risultato di un processo di tensione giudiziaria e politica → tra i fattori di rischio (fattore che può mettere una persona in difficoltà rispetto agli altri gruppi che non hanno quella determinata caratteristica) ci sono: sesso, razza, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale.

Tema che fino al 1997 non era previsto all'interno delle competenze dell'UE. È una disposizione di apertura, si trova tra le disposizioni di carattere generale, tra cui ci sono questioni di differenze e di cittadinanza. Esiste la cittadinanza dell'UE, ma è un concetto che nasce per rappresentazione di cittadinanza di ogni singolo.

stato membro: Articolo 20 TFUE

  1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
  2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:
    1. il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
    2. il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
    3. il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
    4. il diritto di presentare petizioni al
Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi. La gestione dei confini e il loro riconoscimento dipende dal singolo stato: se gli stati membri sono 28, ci sono 28 regole diverse relative ai confini, all'acquisto della cittadinanza, e sulla violazione delle regole relative all'acquisizione di status di cittadino → si rinvia ai singoli stati, non c'è una regola unica: ci sono regole diverse che impongono anche violazioni diverse delle stesse rispetto allo status di cittadino. Quindi il cittadino dell'UE si muove liberamente nell'UE, il cittadino extra-UE assume uno status diverso a seconda dello stato che lo ospita. Es: il cittadino austriaco che diventa tedesco, non.può avere la doppia cittadinanza. Quindi sarà solo cittadino tedesco. Mancal'effetto di armonizzazione regolativa.
Art 19: è una regola che attribuisce diritti ai singoli, o legittima la competenza?
È una regola di attribuzione delle competenze: si vede nel momento in cui individua la modalità di voto e dell'oggetto del procedimento. Ci sarà uno specchio di queste regole nel titolo delle politiche sociali, e in più questo tema sarà ricorrente nella carta dei diritti fondamentali, in cui si garantisce il principio di parità di trattamento e l'assenza di ogni discriminazione.
Quindi l'art 19 legittima la competenza, le singole politiche che produrranno le direttive, che possono avere delle caratteristiche che è necessario che siano coordinate con l'art 19, e l'allegato "carta dei diritti fondamentali" che contiene il principio di non discriminazione e garanzie di parità di trattamento.

Parte terza: politiche e azioni interne dell'unione.

Titolo I: mercato interno.

Articolo 26TFUE1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

Bisogna capire in che modo le politiche sociali incidono sul mercato. Importante è definire la libera circolazione delle merci, l'agricoltura e la pesca, e infine la libera circolazione di persone, servizi e capitali. I cittadini dell'UE hanno diritto di circolare e soggiornare liberamente. L'art 45, che nasce con la

Storia dello stesso trattato, garantisce ai lavoratori la libera circolazione all'interno dell'unione: articolo 45TFUE

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata,

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto

direttamente con la libera circolazione delle persone e dei lavoratori. Inoltre, l'articolo 19 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento tra le persone senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, per quanto riguarda l'occupazione, il lavoro autonomo e le condizioni di lavoro. È importante sottolineare che le disposizioni dell'articolo 19 non si applicano agli impieghi nella pubblica amministrazione. Questo significa che gli Stati membri possono stabilire regolamenti specifici per l'accesso e l'occupazione di impieghi pubblici, senza violare il principio di parità di trattamento. Il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità è considerato uno dei divieti di discriminazione più rafforzati rispetto agli altri. Questo perché la riflessione sulla nazionalità è strettamente legata agli stati membri dell'Unione Europea. Il diritto dei lavoratori di non essere discriminati sulla base della nazionalità è stato rafforzato per favorire la costruzione di un mercato interno senza discriminazioni tra i lavoratori degli stati membri. Tuttavia, è importante notare che questo divieto di discriminazione non si applica ai lavoratori provenienti da stati non appartenenti all'Unione Europea. Pertanto, i lavoratori provenienti da paesi terzi non godono della stessa protezione contro la discriminazione basata sulla nazionalità. È fondamentale comprendere che il concetto di "lavoratore" ai fini della libera circolazione è ampio e comprende non solo i dipendenti, ma anche gli stagisti e coloro che sono alla ricerca di lavoro. La piena comprensione dell'evoluzione dell'Unione Europea è strettamente correlata alla libera circolazione delle persone e dei lavoratori.

La libera circolazione delle persone con le norme dell'ordinamento previdenziale → non ci sono procedure di armonizzazione per quanto riguarda il sistema previdenziale (i contributi, le prestazioni..sono diverse tra stato e stato). C'è però un coordinamento: la mia posizione previdenziale finale sarà coordinata in base a tutte le mie prestazioni effettuate nella vita, calcolate in base alle regole di ciascun singolo stato membro. L'armonizzazione sarebbe impossibile, perché ogni paese ha tradizioni culturali e economiche completamente diverse.

Articolo 48TFUE

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in

Considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;

il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa.

Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

  1. rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure
  2. non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si

considera non adottato.

Titolo V: spazio di libertà, sicurezza e giustizia

nel nome del titolo non c'è niente che richiama il sociale. Questo capitolo non si chiamava così, ha cambiato nome dal 2001: entra nel trattato dopo. La parola “sicurezza” ha sostituito la parola “circolazione”.

Articolo 67 TFUE:

  1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
  2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Alì Antonino.