Diritto dell'Unione Europea
Il processo di integrazione europea
- Contesto storico
- Congresso dell'Aja e teorie sull'integrazione europea:
- Federalismo
- Metodo intergovernativo
- Funzionalismo (spillover)
- 1949 nascita del Consiglio d'Europa
- 1950 Dichiarazione Schumann
- 1951 Trattato che istituisce la CECA
- 1951 Trattato che istituisce la CED
- 1955 incontro a Messina e Comitato Spaak
- 1957 Trattati di Roma
- Istituzioni
- Metodo comunitario
- Forma di integrazione innovativa: Van Gend en Loos
- Anni Sessanta:
- Periodo "transitorio"
- Progresso dell'integrazione soprattutto dal punto di vista economico
- Anni Settanta:
- Crisi economica e monetaria; protezionismo
- Forme di cooperazione flessibili al di fuori della Comunità
- Suffragio universale diretto del PE
- 1986 AUE
- Deficit democratico
- 1992 Trattato di Maastricht
- I tre pilastri
- Il metodo intergovernativo
- La creazione dell'UEM
- 1997 Trattato di Amsterdam:
- Rinumerazione
- Diritti umani
- Comunitarizzazione III Pilastro
- 2001 Trattato di Nizza
- Modifiche alle istituzioni in vista dell'allargamento a Stati Est
- 2003 Trattato-Costituzione
- Referendum francese e olandese
- 2007 Trattato di Lisbona
- Fine 3 pilastri
- Fine dualismo Unione-Comunità e personalità giuridica all'Unione
- Persistenza metodo intergovernativo
- Due trattati con stesso valore giuridico (TUE, TFUE)
- Sviluppo dimensione politica
- Ampliamento competenze UE
- Estensione voto a maggioranza qualificata nel Consiglio
- Ampliamento poteri PE
- Modifiche a istituzioni in vista dell'allargamento
Competenze UE e principi democratici
Il Trattato di Lisbona è formato da due trattati aventi il medesimo valore giuridico, che sono: il Trattato dell'UE e il trattato sul funzionamento dell'UE.
Tema della ripartizione delle competenze
L'UE è un'organizzazione internazionale e come tale non ha qualsiasi competenza, ma ha solamente delle competenze che le vengono attribuite dagli stati membri. Questo principio si chiama: Principio di attribuzione delle competenze. Esso delimita le competenze tra l'Unione e gli Stati membri. La delimitazione delle competenze si riporta a questo principio. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli stati membri.
Definizione: la delimitazione delle competenze si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'Unione si fonda su determinati valori: dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. Questi valori sono comuni agli stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non-discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne. Sono più tecnici gli obiettivi.
- Promuovere la pace, i diritti e i valori
- L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà sicurezza e giustizia senza frontiere interne libera circolazione delle persone
- Primo settore di intervento: Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ha due componenti: una riguarda la libera circolazione dei cittadini dentro i confini dell'Unione (nei 28 stati membri). L'altro riguarda le misure che l'Unione adotta in materia di controlli alle frontiere esterne (asilo e immigrazione).
- Esigenza da un lato della libertà, e quindi di circolare all'interno e l'esigenza di sicurezza, ovvero preservare il territorio dell'Unione e i suoi cittadini da eventuali minacce provenienti dall'esterno e anche la giustizia (crimini vengano repressi).
- Il mercato interno spazio all'interno del quale merci, servizi, persone e capitali, circolano liberamente. Essi sono i valori produttivi.
- Definizione: si parla di sviluppo sostenibile dell'Europa in termini di sostenibilità delle spese. Basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi. Economia sociale di mercato fortemente produttiva. un'economia che dà all'individuo i mezzi per poter affrontare i rischi economici legati all'esistenza. Mira alla piena occupazione.
- Progresso sociale / scientifico / tecnologico
- Tutela dell'ambiente
- Nel mercato interno vengono inseriti i concetti della lotta contro l'esclusione sociale (colpisce per lo più chi è senza lavoro)
- Si lotta contro la discriminazione.
- Parità fra donne e uomini: uguale accesso di uomini e donne al lavoro e la parità di retribuzione
- Solidarietà tra le varie generazioni e la tutela del minore
- Unione economica monetaria: creare un'unione economica in cui gli stati perseguono le stesse politiche economiche e avere una moneta comune (forma di cooperazione esistente, fra un numero ristretto di stati, perché non tutti i membri dell'UE hanno l'Euro)
- Coesione economica, sociale e territoriale, che sta a significare l'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione per appianare le differenze che esistono fra gli stati si parla di Fondi strutturali, usati fin dagli anni 60/70 per sostenere le regioni che hanno problemi di occupazione o industrializzazione e che vengono usati per finanziare azioni di diverso tipo. La politica dell'Unione, legata all'utilizzo di questi fondi è la politica di coesione, perché l'Unione rispetta le diversità tra le diverse regioni ma allo stesso tempo ha il diritto di appianare le differenze.
- La solidarietà: è stata inserita una clausola, in base alla quale se uno stato membro dovrebbe essere vittima di un grave problema, ad esempio un attacco terroristico, gli altri stati dovrebbero intervenire.
- Nelle relazioni con gli altri stati l'Unione deve promuovere i suoi valori e proteggere i suoi cittadini (eliminazione della povertà, tutela dei diritti umani nelle relazioni internazionali)
L'Unione prosegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati e in ragione delle competenze che gli sono state attribuite.
Principi
- Principio di prossimità: in base al quale le decisioni devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini e nel modo più trasparente possibile. A livello decisionale, quando i problemi sono a livello locale, le decisioni devono essere prese a livello locale.
- Principio di leale cooperazione fra gli stati e l'Unione: L'unione e gli stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti che derivano dai trattati. Gli stati membri facilitano all'unione lo svolgimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi.
- Esercizio delle competenze che si riconduce al principio di sussidiarietà e proporzionalità, con una differenza. Il primo mi dice chi deve intervenire (se lo stato o l'Unione). Il secondo mi dice come devo intervenire, cioè l'intensità dell'azione.
- Principio di sussidiarietà: ripartisce l'azione tra stati membri e unione nei settori di competenza concorrente. Entrambi possono intervenire. Si dà valore ai rapporti tra le comunità e i gruppi intermedi. È finalizzato a dare importanza a quei raggruppamenti che stanno al di sotto dello stato. Bisogna però fare una distinzione tra la sussidiarietà orizzontale e quella verticale.
- Verticale: riguarda i rapporti tra i diversi livelli del potere pubblico, ovvero tra Unione e Stati. Sussidiarietà vuol dire che in materia che ricadono sotto la competenza concorrente, l'Unione interviene solo se il problema può essere meglio risolto a livello di Unione che a livello di stati membri. Si applica nei problemi di carattere locale, ad esempio i problemi sui rifiuti.
- Principio di proporzionalità: quale deve essere l'intensità dell'azione, ovvero come si interviene. La sua origine deriva dal diritto dei conflitti armati, perché l'uso della forza deve essere proporzionata all'obiettivo di sconfiggere il nemico. Va inteso nelle relazioni tra Unione e stati membri.
Questi due principi sono oggetto di un protocollo specifico, aggiunto ai trattati per garantirne l'attuazione. I protagonisti di questo sistema di controllo sono i parlamenti nazionali.
Protocollo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Le alte parti contraenti, desiderose di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione; determinate a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi, hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
- Articolo 1: Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
- Articolo 2: Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.
- Articolo 3: Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.
- Articolo 4: La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione. Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali. Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.
- Articolo 5: I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.
- Articolo 6: Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi. Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri. Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.
- Articolo 7:
- Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti. Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.
- Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.
- Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parlamenti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura: a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esamina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione; b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.
- Articolo 8: La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità al rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale. In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.
- Articolo 9: La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
Le diverse tipologie delle competenze
- Esclusiva: quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un settore, solo l'Unione può legiferare atti giuridicamente vincolanti. Gli stati membri possono farlo solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione. I settori di competenza esclusiva sono quelli che solo l'Unione può legiferare. I settori sono:
- L'Unione doganale, cioè il fatto che noi costituiamo un unico spazio doganale nel quale le merci circolano liberamente.
- Politica monetaria per gli stati che hanno adottato l'euro.
- Politica commerciale comune che l'unione ha nei confronti del resto del mondo, cioè nelle sue relazioni esterne.
- Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. Si tratta di adottare degli atti su aree del mare.
- Concorrente o parallela: competenze in cui sia l'Unione, sia gli stati possono legiferare.
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