Fonti del diritto del lavoro
Nel diritto del lavoro, si individuano le fonti tipiche come la Costituzione, che negli articoli 1, 3, 4, 36-40 tratta il lavoro come diritto sociale, fondamentale per la Repubblica (1), come diritto del cittadino (4.1) e come dovere (4.1), regolato per quanto riguarda retribuzione, orario e ferie (36), previdenza sociale (38), libertà sindacale e sciopero (39-40).
Il codice civile nel libro V, con lo statuto dei lavoratori e le legislazioni speciali e regionali. La legislazione speciale statale e regionale. Le fonti del diritto europeo come il diritto comunitario primario, come TUE e TFUE, e il diritto comunitario secondario, come la produzione delle istituzioni comunitarie, regolamenti, direttive, ecc.
Il Trattato di Lisbona. Il diritto internazionale come la dichiarazione dei principi e dei diritti fondamentali sul lavoro del 98, che tratta di eliminazione del lavoro minorile e discriminatorio e favore della contrattazione collettiva. Le convenzioni OIL fissano gli standard minimi internazionali sulle condizioni e sui diritti dei lavoratori. Le raccomandazioni vincolano gli stati, mentre le convenzioni hanno bisogno della ratifica da parte dello stato accettante per avere validità. Infine, tra le fonti tipiche individuiamo gli usi.
Abbiamo anche le fonti atipiche come i contratti collettivi tra le associazioni dei lavoratori e i loro datori di lavoro. Nel diritto del lavoro, rispetto a quello privato, le fonti non sono solo soggettive ma anche oggettive, cioè il rapporto non è regolato solo dalla volontà delle parti, ma anche dalle leggi e dai contratti collettivi.
Autonomia e lavoro subordinato
Il lavoro subordinato è il referente sociale essenziale per il diritto del lavoro. In sede giudiziale, bisogna accertare se il rapporto di lavoro sia subordinato oppure autonomo. Secondo l'art. 2094, il lavoro subordinato si ha quando il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria opera in cambio di retribuzione. Il lavoratore è alle dipendenze e sotto la direzione, da qui la presenza dell'etero direzione, cioè la soggezione del lavoratore subordinato dalle direttive del datore del lavoro.
Il lavoro autonomo secondo l'art. 2222 individua il contratto d'opera, dove una persona, dietro un corrispettivo, si obbliga ad eseguire un'opera senza vincolo di subordinazione verso il committente. Ogni attività economicamente rilevante può assumere la forma di lavoro subordinato o autonomo.
Elementi distintivi del lavoro subordinato
- Retribuzione, che caratterizza il contratto di lavoro subordinato come oneroso (ma può essere anche gratuito).
- Collaborazione con altri soggetti anch'essi subordinati.
- Etero direzione (subordinazione tecnico-funzionale) costituisce il criterio distintivo del lavoro subordinato.
- Dipendenza (sinonimo di etero-direzione).
Il lavoro parasubordinato
Ha come elementi fondanti la:
- Collaborazione; cioè l'assenza di vincolo di subordinazione.
- Coordinazione: collegamento funzionale tra lavoratore parasubordinato e struttura del committente, non necessita di mezzi organizzati, retribuito con periodicità predeterminate e trova la sua fonte nel contratto.
- Continuità: in quanto la prestazione non deve essere meramente occasionale ma deve essere continuativa.
- Personalità della prestazione, la prestazione deve avere carattere personale senza avvalersi di mezzi di altri soggetti.
Contratti co.co.co
Collaborazioni coordinate e continuative sono di carattere personale e non hanno alcun vincolo di subordinazione. Sono riconducibili a uno o più progetti, le cui modalità, orari e modalità di esecuzione sono determinati dal committente e gestiti in autonomia dal lavoratore in visione di un risultato finale.
Cooperative di lavoro
Viene posta in rilievo la figura del socio d'opera, dove la sua prestazione di lavoro viene riguardata come adempimento del contratto sociale.
Attività lavorative senza rapporto di lavoro
Il lavoro accessorio e occasionale è contraddistinto da una natura meramente occasionale, dove il compenso è esente da tasse e non incide sullo status di disoccupazione e viene erogato tramite buono orario e voucher. Fuori dal mercato del lavoro sono le prestazioni rese da parenti e affini. Gli stage e i tirocini sono destinati a soggetti che hanno già adempiuto all'obbligo scolastico, la durata non deve essere superiore all'anno. I tirocini non presuppongono l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, perciò la prestazione non dovrebbe essere utile ai fini produttivi.
Incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro
Un datore di lavoro che volesse inserire nuove unità nella sua organizzazione può procedere direttamente alla ricerca del personale oppure può avvalersi di agenzie specializzate (anche se da tempo questa possibilità è un monopolio dello stato). In Italia, l'incontro tra domanda e offerta avviene tramite assunzione diretta, il ricorso ad un intermediario non è un passaggio necessario nell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Inizialmente il collocamento era in mano ai sindacati ed era una funzione pubblica in regime di quasi monopolio e i datori dovevano fare richiesta all'ufficio di collocamento territoriale. Perciò venne individuato come strumento la lista di collocamento alla quale gli aspiranti lavoratori dovevano iscriversi. Nel '96 si è data la possibilità ai datori di lavoro di assumere in via diretta.
Anpal - Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
Nel 2015 viene fondata l'Anpal, Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, e viene inteso lo stato di disoccupazione come condizione di un soggetto privo di lavoro e pronto a iniziare immediatamente l'attività e alla partecipazione alle politiche attive del lavoro. Nell'attuale ordinamento è stata introdotta la riserva di assunzioni a favore di determinati soggetti e compete alle regioni prevedere che una quota di assunzioni sia riservata a particolari categorie.
Agenzie private di collocamento
Nel '97 vengono legittimate le agenzie private di collocamento, che svolgono quattro attività:
- Somministrazione di lavoro
- Intermediazione
- Selezione del personale
- Supporto alla ricollocazione
Ma comunque queste attività possono essere svolte dalle agenzie per il lavoro, che devono essere autorizzate dal ministero ed iscritte ad un albo. Le pratiche devono essere gratuite e non discriminatorie.
Politiche attive e passive del lavoro
Le politiche attive del lavoro sono un insieme di iniziative volte ad incentivare l'occupazione, far incontrare domanda e offerta e qualificare i lavoratori. Per le fasce più deboli devono intervenire comunque i centri per l'impiego con strumenti come i colloqui di orientamento, la formazione e iniziative di inserimento lavorativo. Le politiche attive comprendono anche i lavori socialmente utili.
Distinguiamo poi le politiche passive per il lavoro, che concernono misure di carattere assistenziale. I lavoratori svantaggiati vengono individuati tra chi non ha un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, chi non ha un diploma di scuola media superiore o professionale e chi ha superato i 50 anni di età, gli adulti che vivono soli con una persona a carico, i lavoratori senza lavoro da almeno due anni.
Patto di prova
Il patto di prova è un istituto giuridico del diritto del lavoro italiano, è un patto con cui le parti di un contratto di lavoro subordinato si impegnano ad un periodo sperimentale del lavoro per consentire una migliore valutazione dell'operato del lavoratore prima di fare un contratto di lavoro definitivo. Il patto non può avere durata superiore ai mesi; le parti possono recedere senza preavviso in assenza di limite minimo di durata, con l'unico limite per il datore, che il recesso deve essere per motivi inerenti alla prova. La forma del contratto deve essere scritta, in mancanza del documento scritto il lavoratore si considera assunto definitivamente.
Contratto e rapporto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro ha molto in comune con i contratti privati, come per esempio i vizi del consenso, la simulazione, ed è presente anche l'errore sulle qualità personali del lavoratore. Per far sì che il contratto sia valido occorre il requisito di età minima fissata a 16 anni, da qui si ha la capacità giuridica, che è la capacità di essere parte di rapporti giuridici ma dal momento del compimento dell'età minima per il lavoro, infatti si chiama capacità giuridica speciale.
E la capacità di agire, che è la capacità di stipulare il contratto e di esercitare i diritti e le azioni conseguenti. Vale la regola della libertà di forma, l'obbligo di forma scritta lo troviamo per i contratti atipici, in modo che il lavoratore sia informato.
Obbligo di forma scritta per:
- Apprendistato
- Inserimento
- Tempo determinato
Forma scritta per prova
- Tempo parziale
- Tempo ripartito
- Lavoro intermittente
Il datore ha l'obbligo di informare il lavoratore su identità delle parti, luogo di lavoro, data di inizio rapporto, durata e inquadramento. Il datore all'atto dell'assunzione deve redigere e consegnare un contratto di lavoro scritto, una lettera d'assunzione o qualsiasi altro atto.
La tipologia dei rapporti di lavoro subordinato
I lavori atipici sono tutti quei lavori che differiscono dal modello standard a tempo pieno e durata indeterminata. I lavori atipici nascono in risposta a un'esigenza di flessibilità, che si intende la capacità dei lavoratori ad adattarsi a funzioni e orari diversi a seconda delle esigenze. Flessibilità in entrata, regole meno rigide nel contratto del lavoro favoriscono le assunzioni.
Le categorie part-time e tempo determinato sono regolate da direttive comunitarie. Il contratto a termine è giustificato per motivi di carattere tecnico produttivo organizzativo e sostituivo. Non può avere durata superiore a 36 mesi, un ulteriore contratto annuale può essere ancora stipulato, con 5 proroghe. I lavoratori indeterminati devono essere il 20% rispetto a quelli fissi. Il contratto deve avere, termine, forma scritta, causa. Esista la variante a-causale.
Il contratto a termine non può sostituire lavoratori scioperanti. Il rinnovo deve essere eseguito entro 10 giorni per contratti inferiori a mesi, entro 20 per contratti superiori. Il periodo cuscinetto è quel periodo in cui vi è la continuazione del rapporto oltre la scadenza concordata, dopo questo periodo il contratto sarà automaticamente convertito in indeterminato. Il lavoratore non può essere licenziato prima della scadenza del suo contratto, se non per giusta causa.
Un contratto a termine illegittimo è impugnabile per 120 giorni. Comunque sia il contratto a termine è quello dotato di massima stabilità in quanto nessuna delle sue parti può sottrarsi al contratto se non per giusta causa. Nella P.A., la regola è quella dei contratti a tempo indeterminato, solo in casi estremi e d'urgenza si può ricorrere a contratti diversi, e in ogni caso non c'è la possibilità di conversione in quanto andrebbe a cozzare con il principio costituzionale delle assunzioni tramite concorso nella P.A.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale
Nel contratto di lavoro l'assunzione può essere a tempo pieno o a tempo parziale, a tempo pieno con 40 ore settimanali, a tempo parziale con meno di 40 ore. Esistono tre tipi di part-time:
- Quello verticale dove a venire ridotti sono i giorni lavorativi
- Quello orizzontale dove vengono ridotte le ore giornaliere
- I tipi misti
La normativa vigente prevede la forma scritta come strumento di prova, deve contenere indicazione di durata, di collocazione temporale. Se il lavoratore si rifiuta di passare ad un full-time esso non può essere motivo di licenziamento. Per contrastare il fenomeno del part-time involontario, il datore di lavoro era tenuto a dare diritto di precedenza alle conversioni in full-time rispetto alle nuove assunzioni.
La trasformazione inversa si può avere in caso di malattie oncologiche. I lavoratori part-time comunque non possono essere discriminati in ragione della loro condizione lavorativa. Il lavoro comunque può andare anche oltre quanto stabilito dalle parti, nei limiti del tempo pieno, si ha il lavoro supplementare nel part-time, secondo norme stabilite, cioè, deve essere richiesto con 2 giorni di preavviso, non deve essere maggiore di un quarto delle ore settimanali e deve essere retribuito il 15% in più. Il lavoratore può rifiutare solo se giustificato da esigenze reali.
In qualsiasi contratto a tempo parziale possono essere concordate delle clausole elastiche relative all'aumento della durata della prestazione lavorativa.
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